MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 4 maggio 2000 

Decreto  di  avocazione  all'Ispettorato generale per la liquidazione
degli  enti disciolti (I.G.E.D.) dell'Ente nazionale per la cellulosa
e per la carta (E.N.C.C.).
(GU n.111 del 15-5-2000)

                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Visto  l'art. 1, comma 1, del decreto legge 21 giugno 1995, n. 240,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n.
337,  che  ha  disposto  la  soppressione  e  liquidazione  dell'Ente
nazionale  per la cellulosa e la carta (E.N.C.C.) e l'unificazione in
capo   al   Commissario  liquidatore  dell'E.N.C.C.  delle  procedure
liquidatorie dell'ente medesimo e delle societa' controllate;
  Visto  l'art.  1, comma 3, della citata legge n. 337/1995, il quale
ha disposto che il Commissario liquidatore redige il rendiconto della
liquidazione unificata e che il saldo della gestione e' attribuito al
Ministero  del  tesoro,  ragioneria generale dello Stato, Ispettorato
generale enti disciolti, che provvede agli adempimenti residuali;
  Vista   la   legge   4 dicembre   1956,   n.   1404,  e  successive
modificazioni, che ha istituito lo speciale Ufficio liquidazioni, poi
denominato,  ai  sensi  dell'art.  2 del decreto del Presidente della
Repubblica  28 aprile  1998,  n.  154,  Ispettorato  generale  per la
liquidazione degli enti disciolti;
  Visto  l'art.  1,  comma  3,  della citata legge n. 337/1995 che ha
fissato  al 30 giugno 1996 il termine per la redazione del rendiconto
della liquidazione;
    Visto  l'art.  6,  comma  2, del decreto legge 17 giugno 1996, n.
321, convertito in legge con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996,
n.  421, col quale e' stato prorogato al 31 dicembre 1998 il suddetto
termine del 30 giugno 1996;
  Visto l'art. 45, comma 26, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il
quale  ha  previsto  la possibilita' di prorogare il termine suddetto
con cadenza trimestrale, per un periodo non superiore ad un anno, con
decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
  Visti  i  decreti  del  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  rispettivamente  del  4 marzo  1999,  del
15 aprile  1999,  del 19 luglio 1999 e del 14 ottobre 1999, coi quali
il  termine per la presentazione da parte del Commissario liquidatore
dell'Ente  nazionale  per  la cellulosa e per la carta (E.N.C.C.) del
rendiconto  della  liquidazione  unificata e' stato prorogato fino al
31 dicembre 1999;
  Visto  l'art.  2 della citata legge n. 1404/56 il quale dispone che
il   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica puo', con decreto che deve essere pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, avocare a se' ed affidare all'Ispettorato
generale  per  la  liquidazione degli enti disciolti le operazioni di
liquidazione  degli  enti  sopra indicati che siano stati soppressi o
comunque si trovino in liquidazione;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in  ordine  alla  delimitazione  dell'ambito  di  responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  in  data
12 maggio 1999;
  Ritenuto  pertanto  di  avocare  all'Ispettorato  generale  per  la
liquidazione  degli enti disciolti le residue operazioni liquidatorie
dell'Ente  nazionale  per  la  cellulosa e per la carta (liquidazione
unificata E.N.C.C. e societa' controllate);

                              Decreta:

  A far data dal 1o maggio 2000 sono avocate al Ministero del tesoro,
del   bilancio   e   della   programmazione   economica  ed  affidate
all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, di
cui  all'art.  1  della  legge  4 dicembre 1956 n. 1404, e successive
modificazioni, le residue operazioni liquidatorie dell'Ente nazionale
per  la  cellulosa  e per la carta (liquidazione unificata E.N.C.C. e
societa' controllate).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 maggio 2000
                        Il ragioniere generale dello Stato: Monorchio