MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 26 maggio 2000, n. 1053 

Legge n. 488/1992 - 1o bando del 2000.
(GU n.129 del 5-6-2000)
 
 Vigente al: 5-6-2000  
 

                                  Alle imprese interessate
                                  Alle banche concessionarie
                                  Agli istituti collaboratori
                                  All'A.B.I.
                                  All'ASS.I.LEA.
                                  All'ASS.I.RE.ME.
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Confapi
                                  Alla Confcommercio
                                  Alla Confesercenti
                                  All'A.N.C.E.
                                  Al  comitato di coordinamento delle
                                  confederazioni artigiane
  Con  decreto  ministeriale  9  marzo 2000, n. 133, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 120 del 25 maggio
2000,  sono  state  apportate  modifiche  e  integrazioni  al decreto
ministeriale  n.  527 del 20 ottobre 1995, cosi' come gia' modificato
ed  integrato  dal  decreto  ministeriale  n. 319 del 31 luglio 1997,
concernente  il  regolamento  per la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni della legge n. 488/1992.
  Le  disposizioni del predetto regolamento, cosi' come modificato ed
integrato  dal  decreto  ministeriale  citato,  avranno  effetto  con
riferimento alle domande presentate a partire dal termine di apertuta
del  prossimo bando. Tale termine sara' fissato con specifico decreto
del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
allorche'  la  Commissione  dell'Unione  europea avra' autorizzato la
proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il
periodo 2000-2006.
  In   relazione   a   tale   ultimo  aspetto  di  ritiene  opportuno
rappresentare   che   le   disposizioni   contenute   nel  richiamato
regolamento  potranno  essere applicate nei limiti ed alle condizioni
previste dalla Commissione dell'Unione europea in sede di proroga del
regime.  Si  fa riferimento, in particolare, ai criteri di decorrenza
di ammissibilita' delle spese di cui all'art. 4, comma 3, ed all'art.
6, comma 8, del citato decreto ministeriale n. 527/1995, e successive
modifiche  ed  integrazioni  ed  a  quanto previsto dal punto 4.2 dei
nuovi  orientamenti  comunitari  in  materia  di  aiuti  di  Stato  a
finalita' regionale, secondo il quale gli aiuti stessi possono essere
concessi  solo  a fronte di programmi la cui esecuzione inizi dopo la
presentazione della domanda di agevolazione.
  Premesso  quanto  sopra  si  informano i soggetti in indirizzo che,
cosi'  come  previsto dall'art. 4, comma 2, del piu' volte richiamato
regolamento,  questo Ministero provvedera', alla luce delle decisioni
che   saranno   assunte  dalla  Commissione  dell'Unione  europea,  a
recepirne le determinazioni con propria circolare da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

                Il direttore generale della Direzione generale
                    coordinamento incentivi alle imprese
                                     Sappino