ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2000 

Modificazioni  allo statuto della Societa' Cattolica di assicurazione
coop. a r.l., in Verona. (Provvedimento n. 01547).
(GU n.141 del 19-6-2000)

           L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
                  PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della  direttiva  n.  92/96/CEE  in  materia di assicurazione diretta
sulla  vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;
in  particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle
modifiche dello statuto sociale;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visto  il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della   direttiva  n.  91/674/CEE  in  materia  di  conti  annuali  e
consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art.
11  che  prevede  nuovi  termini  per  l'approvazione del bilancio di
esercizio;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto   il   decreto  ministeriale  in  data  26 novembre  1984  di
ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Societa' Cattolica
di  assicurazione  coop.  a  r.l.,  con  sede  in  Verona,  Lungadige
Cangrande n. 16, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
  Vista  la  delibera assunta in data 27 novembre 1999 dall'assemblea
straordinaria  dei  soci  della  Societa'  Cattolica di assicurazione
coop.  a  r.l.  che  ha  approvato le modifiche apportate ai seguenti
articoli  dello statuto sociale: articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
16,  17,  18,  19,  20, 21, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 41, 42 modificati
solo  nel  testo;  articoli  ex 12,14, 22, 25, 44 e 54 modificati nel
testo  e  rinumerati;  articoli  ex  13,  15,  27,  58 e 59 abrogati;
articoli  12,  13,  22, 43 e 56 inseriti ex novo; articoli ex 23, 24,
26,  43,  da  ex  45  a  53  e  da  ex 55 a 57 invariati nel testo ma
rinumerati;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'  approvato  il  nuovo testo dello statuto sociale della Societa'
Cattolica  di  assicurazione coop. a r.l., con sede in Verona, con le
modifiche apportate agli articoli:
    art.  1 (Denominazione, oggetto, sede e durata della societa'). -
Inserimento  della  denominazione abbreviata "Cattolica assicurazioni
S.c. a r.l.";
    art.  2 (Denominazione, oggetto, sede e durata della societa'). -
Previsione   della  possibilita'  di  compiere  tutte  le  operazioni
mobiliari,    immobiliari,   commerciali   e   finanziarie   connesse
all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e  di gestione dei fondi
pensione  ritenute,  dal  Consiglio  di amministrazione, necessarie o
utili per il raggiungimento dello scopo sociale;
    art.  3 (Denominazione, oggetto, sede e durata della societa'). -
Soppressione   dell'inciso   "a   scopo  mutualistico"  in  relazione
all'offerta  ai  soci  di  contratti di assicurazione a condizioni di
favore.
  Inserimento   dell'inciso   "direttamente   o   indirettamente"  in
relazione   al  proposito  di  concorrere  al  sostegno  delle  opere
cattoliche  e  nuova  introduzione, a tal fine, della possibilita' di
promuovere  anche  la  costituzione  di  fondazioni,  associazioni  o
consorzi;
    art.  5 (Denominazione, oggetto, sede e durata della societa'). -
Proroga al 2100 della durata della societa';
    art.  6  (Capitale  sociale,  azioni,  soci) - Soppressione delle
precedenti  modalita'  di aumento del capitale sociale e introduzione
della  disciplina  in  materia di emissione di nuove azioni, anche in
caso di quotazione delle azioni della societa' ai mercati ufficiali e
di fissazione del relativo sovrapprezzo: organo preposto e modalita';
    art.  7  (Capitale sociale, azioni, soci). - Modifica del periodo
temporale  di  godimento  delle  azioni  (a partire dal primo gennaio
dell'anno  in  cui  sono  emesse)  ed  attribuzione  al titolare, con
l'intestazione   nominativa   delle   azioni,   di  tutti  i  diritti
patrimoniali con esclusione della qualifica di socio.
  Soppressione della regolazione dell'emissione delle azioni da parte
del Consiglio di amministrazione e delle relative modalita';
    art.  8  (Capitale  sociale,  azioni,  soci).  -  Definizione dei
requisiti   per  l'ammissione  alla  qualifica  di  socio:  cause  di
esclusione, modalita' ed effetti.
  Soppressione  delle  competenze del Consiglio di amministrazione in
materia  di determinazione del sovrapprezzo dell'azione e della tassa
di ammissione a socio;
    art.  9  (Capitale  sociale,  azioni,  soci). - Definizione delle
condizioni  soggettive  di  inammissibilita' alla qualifica di socio.
Soppressione  dei  precedenti  requisiti richiesti per l'acquisizione
dello status di socio;
    art.  11  (Capitale  sociale,  azioni,  soci)  - Introduzione del
termine  entro il quale il Consiglio di amministrazione deve decidere
in  merito  alle  domande  di  ammissione  a  socio  - Competenze del
Consiglio.
  Modifica  delle modalita' di acquisizione della qualita' di socio e
cause di decadenza.
  Destinazione ai fondi di riserva per sovrapprezzo azioni: oggetto;
    inserimento  nuovo  art.  12  (Capitale sociale, azioni, soci). -
Rifiuto  dell'ammissione  a  socio: termine di comunicazione e organo
competente a deliberare;
    abrogazione  dell'ex  art. 13 (Capitale sociale, azioni, soci). -
Condizioni  regolanti  la  partecipazione  alla  societa' da parte di
persone giuridiche ed enti collettivi;
    inserimento  nuovo  art.  13  (Capitale sociale, azioni, soci). -
Facolta'  per  l'aspirante socio di richiedere il riesame del rifiuto
di ammissione: termini, organi competenti ed effetti;
    ex  art. 12, rinumerato art. 14 (Capitale sociale, azioni, soci).
-  Inserimento della frase "Il socio, persona fisica, non puo' essere
titolare  di  azioni  in  quantita'  eccedente  ..."  in  luogo della
precedente  formulazione "La partecipazione di ciascun socio, persona
fisica,  non puo' eccedere ...", in relazione al limite fissato dalla
legge;
    abrogazione  dell'ex  art. 15 (Capitale sociale, azioni, soci). -
Caso  di  furto,  smarrimento  o  distruzione  del  titolo azionario:
effetti;
    ex art. 14, rinumerato art. 15 (Capitale sociale, azioni, soci) -
Introduzione dell'inciso "liberamente" e soppressione del riferimento
alla   girata   in   relazione  alla  trasferibilita'  delle  azioni;
estensione del regime stabilito per il pegno all'usufrutto o ad altre
forme  di  vincolo,  anche  con riguardo all'esercizio del diritto di
voto;
    art.  16  (Capitale  sociale, azioni, soci). - Introduzione della
possibilita', per il socio, di elezione di domicilio in luogo diverso
dalla  sede  sociale, ferma comunque la competenza del Foro di Verona
per qualsiasi controversia con la societa';
    art. 17 (Capitale sociale, azioni, soci). - Domanda di ammissione
a  socio:  attestazione  esplicita della sussistenza del requisito di
cui  all'art. 10 in capo al socio ed estensione della sottoposizione,
per   il   medesimo,   agli   obblighi  (oltreche'  statutari)  anche
determinati   da   regolamenti  e  deliberazioni  sociali  -  Impegni
dell'aspirante socio;
    art.  18  (Capitale  sociale,  azioni,  soci). - Morte del socio:
previsione  esplicita  dello  scioglimento  del  rapporto  sociale  e
modifica  alla previgente disciplina del trasferimento delle azioni a
favore  degli  aventi  causa  "gia'"  soci - Aventi causa "non" soci:
effetti.
  Eliminazione  della  disciplina  in materia di erede o legatario di
minore eta';
    art.  19  (Capitale  sociale,  azioni,  soci).  - Decadenza dallo
status  di  socio:  inserimento  dell'inciso  "da  lui"  in luogo del
precedente  "dall'ex  socio"  in  relazione  ai diritti derivanti dal
possesso delle azioni;
    art.  20 (Capitale sociale, azioni, soci). - Riformulazione delle
cause  di  esclusione  dalla  "qualita'  di  socio"  (in  luogo della
precedente   espressione  dalla  "societa'")  ed  introduzione  della
facolta'  di  ricorso,  avverso il provvedimento di esclusione, ad un
Collegio  dei  probiviri,  ai  fini  di  un  riesame - Competenze del
Consiglio   di   amministrazione   in   caso   di   riesame:  effetti
dell'esclusione in capo al socio;
    art.   21   (Capitale  sociale,  azioni,  soci).  -  Soppressione
dell'inciso  "contro  presentazione  del  titolo"  in  relazione alla
mancata  riscossione  delle  azioni  rimborsate  a  cura  dell'avente
diritto;
    inserimento  nuovo  art.  22  (Capitale sociale, azioni, soci). -
Previsione  delle fattispecie che conducono alla perdita dello status
di socio;
    ex  art. 22, rinumerato art. 23 (Capitale sociale, azioni, soci).
-  Introduzione  della competenza del Consiglio di amministrazione in
materia di acquisto e vendita di azioni della societa'.
  Soppressione  della  disciplina  in  materia  di acquisto di azioni
proprie da soci, fondi pensione e fondi comuni di investimento;
    ex  art.  23,  rinumerato  art.  24 (Bilancio, destinazione degli
utili e fondi di riserva). - Invariato nel testo;
    ex  art.  24,  rinumerato  art.  25 (Bilancio, destinazione degli
utili e fondi di riserva). - Invariato nel testo;
    ex  art.  25,  rinumerato  art.  26 (Bilancio, destinazione degli
utili  e  fondi  di  riserva).  -  Riduzione  della quota di utile di
esercizio   attribuibile   al   Consiglio   di   amministrazione   ed
introduzione   della  possibilita',  per  l'assemblea,  di  destinare
altresi'  una  quota  dell'utile  per finalita' benefiche o di indole
economico-sociale. Soppressione del secondo periodo, lett. d) e della
lett. c) relativamente alla limitazione della quota assegnata ai soci
(in  ordine  alla  distribuzione  di  un  dividendo)  ed  alla  quota
assegnata ad erogazioni benefiche;
    abrogazione dell'ex art. 27 (Bilancio, destinazione degli utili e
fondi  di  riserva).  - Erogazioni anche a scopo benefico determinate
annualmente dall'assemblea ordinaria;
    ex  art.  26,  rinumerato  art.  27 (Bilancio, destinazione degli
utili e fondi di riserva). - Invariato nel testo;
    Art.  28  (Assemblee).  -  Modifica  del  termine di convocazione
dell'assemblea  ordinaria  ai  fini  dell'approvazione  del bilancio:
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, con possibilita' di
prorogare tale termine sino al 30 giugno, quando particolari esigenze
lo richiedano.
  Possibilita'  per  il Collegio sindacale, o almeno due suoi membri,
di   convocare  le  assemblee,  sia  ordinaria  che  straordinaria  -
Riduzione  del  quorum  dei  soci  necessari  ai  fini della medesima
convocazione;
    art. 30 (Assemblee). - Modifica della modalita' di partecipazione
del socio alle assemblee. Soppressione dell'obbligo di deposito delle
proprie azioni a cura del socio;
    art.  31  (Assemblee).  -  Modifica  degli  articoli statutari di
riferimento  in  ordine  al  limite  di  possesso  azionario  ed alla
partecipazione  all'assemblea del delegato o mandatario. Soppressione
del  riferimento  all'assenza del diritto di voto nelle elezioni alle
cariche sociali per i soci impiegati o agenti della societa';
    art.   33   (Assemblee).  -  Modifica  dei  requisiti  soggettivi
richiesti  per  le  modifiche  statutarie:  introduzione della parola
"votanti" in luogo della precedente "presenti";
    art. 34 (Amministratori, sindaci, direttore generale). - Modifica
alla  durata in carica dei consiglieri: introduzione dell'espressione
"per  un  periodo stabilito all'atto della nomina non superiore a tre
esercizi" in luogo della precedente durata temporale "tre anni";
    art.   35   (Amministratori,   sindaci,  direttore  generale).  -
Introduzione  della  possibilita' di tenere le riunioni del Consiglio
in teleconferenza o in videoconferenza: condizioni e modalita';
    art. 41 (Amministratori, sindaci, direttore generale). - Cause di
esclusione    dalla   partecipazione   al   Consiglio:   introduzione
dell'espressione    "salvo   espressa   deroga   del   Consiglio   di
amministrazione,  non  possono far parte dello stesso" in luogo della
precedente "non possono far parte del Consiglio";
    art.   42   (Amministratori,   sindaci,  direttore  generale).  -
Competenze del Consiglio di amministrazione: introduzione dell'inciso
"a  titolo  esemplificativo"  relativamente all'elencazione analitica
delle  fattispecie  richiamate  ed  introduzione dell'espressione "le
proprie  facolta'  nei  limiti  di  legge" (in luogo della precedente
formulazione)  relativamente  alla determinazione dei poteri delegati
al Comitato esecutivo.
  Introduzione   di   nuove  casistiche  in  materia  di  sospensione
temporanea dell'ammissione di nuovi soci e di stanziamenti di somme a
titolo di liberalita': modalita';
    inserimento  nuovo  art.  43  (Amministratori, sindaci, direttore
generale).  -  Obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte
del  Consiglio  di  amministrazione,  sull'attivita'  svolta  e sulle
operazioni  di maggior  rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate  dalla  societa'  e  dalle  societa'  controllate  ed,  in
particolare,  sulle  operazioni  in  conflitto  di  interesse,  anche
meramente potenziali: modalita';
    ex   art.   43,  rinumerato  art.  44  (Amministratori,  sindaci,
direttore generale). - Invariato nel testo;
    ex   art.   44,  rinumerato  art.  45  (Amministratori,  sindaci,
direttore  generale).  -  Assegnazione  all'assemblea  del  potere di
designare il Presidente del Collegio sindacale.
  Cause  di  ineleggibilita',  di  decadenza e limite al cumulo degli
incarichi per i membri del Collegio sindacale;
    ex   art.   45,  rinumerato  art.  46  (Amministratori,  sindaci,
direttore generale). - Invariato nel testo;
    ex   art.   46,  rinumerato  art.  47  (Amministratori,  sindaci,
direttore generale). - Invariato nel testo;
    ex art. 47, rinumerato art. 48 (Consulta). - Invariato nel testo;
    ex art. 48, rinumerato art. 49 (Consulta). - Invariato nel testo;
    ex art. 49, rinumerato art. 50 (Consulta). - Invariato nel testo;
    ex art. 50, rinumerato art. 51 (Consulta). - Invariato nel testo;
    ex  art.  51,  rinumerato art. 52 (Consulta).&.d; - Invariato nel
testo;
    ex art. 52, rinumerato art. 53 (Consulta). - Invariato nel testo;
    ex  art.  53,  rinumerato art. 54 (Collegio dei Probiviri).&d.; -
Invariato nel testo;
    ex  art.  54,  rinumerato  art.  55  (Collegio  dei Probiviri). -
Modifica  dei  poteri  di  intervento  del  Collegio  dei  Probiviri:
estensioni e limitazioni;
    inserimento  nuovo art. 56 (Collegio dei Probiviri). - Competenza
del Collegio a giudicare solo a seguito della manifestazione espressa
della volonta' di adire lo stesso da parte del socio: modalita';
    ex   art.   55,   rinumerato  art.  57  (Disposizioni  diverse  e
transitorie). - Invariato nel testo;
    abrogazione dell'ex art. 58 (Disposizioni diverse e transitorie).
-  Mantenimento dello status di socio per i minori iscritti prima del
2 ottobre 1978;
    ex   art.   56,   rinumerato  art.  58  (Disposizioni  diverse  e
transitorie). - Invariato nel testo;
    abrogazione dell'ex art. 59 (Disposizioni diverse e transitorie).
- Competenza del Collegio dei Probiviri a giudicare solo su richiesta
del socio: modalita';
    ex   art.   57,   rinumerato  art.  59  (Disposizioni  diverse  e
transitorie).- Invariato nel testo.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 7 giugno 2000
                                             Il presidente: Manghetti