UNIVERSITA' DI TORINO

DECRETO RETTORALE 31 maggio 2000 

Modificazione allo statuto dell'Universita'.
(GU n.143 del 21-6-2000)

                             IL RETTORE
  Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, ed in particolare gli art.
6 e 16;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino emanato con
decreto  rettorale  n.  2274  del  2  luglio  1994,  e sua successiva
modificazione,  emanata  con  decreto  rettorale n. 54 del 8 febbraio
1999;
  Vista la necessita' di adeguare il vigente statuto dell'Universita'
degli studi di Torino al dettato normativo previsto dall'art. 1 della
legge n. 370/1999;
  Viste  le  delibere del senato accademico del 6 dicembre 1999 e del
consiglio  di  amministrazione del 15 dicembre 1999 e sentiti, per le
loro  competenze, il senato degli studenti, i consigli delle facolta'
e dei dipartimenti;
                              Decreta:
  L'art.  7  dello  statuto dell'Universita' degli studi di Torino e'
modificato secondo il testo sottoriportato, con decorrenza dalla data
del presente provvedimento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  "Art.  7 (Comunicazione e valutazione). - 1. L'Universita' assicura
forme  di comunicazione adeguate a tutte le sue attivita', garantendo
la  migliore circolazione delle informazioni al suo interno e la loro
diffusione all'esterno.
  2.  L'Universita'  adotta  un  sistema di valutazione interna della
gestione  amministrativa,  delle  attivita'  didattiche e di ricerca,
degli  interventi  di  sostegno  al  diritto allo studio, verificando
anche  mediante  analisi  comparative  dei costi e dei rendimenti, il
corretto  utilizzo  delle  risorse  pubbliche, la produttivita' della
ricerca e della didattica nonche' l'imparzialita' e il buon andamento
dell'azione amministrativa.
  3. Le funzioni di valutazione di cui sopra sono svolte da un organo
collegiale,  denominato  Nucleo di valutazione di ateneo, composto da
sette  membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel
campo della valutazione, anche in ambito non accademico.
  4.  Il  nucleo  di  valutazione  di  ateneo e' nominato con decreto
rettorale su designazione del senato accademico, sentito il consiglio
di amministrazione, e viene rinnovato ogni quattro anni. I membri non
possono essere riconfermati per piu' di una volta.
  5.  L'Universita'  assicura  al  Nucleo  l'autonomia  operativa, il
diritto  di  accesso ai dati e alle informazioni necessari nonche' la
pubblicita'  e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa
a  tutela  della  riservatezza.  Il nucleo acquisisce periodicamente,
mantenendone  l'anonimato,  le  opinioni  degli studenti frequentanti
sulle  attivita'  didattiche e trasmette un'apposita relazione, entro
il  30 aprile  di ciascun anno, al Ministero dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica e al Comitato per la valutazione
del  sistema  universitario,  unitamente  alle informazioni e ai dati
previsti dalla normativa vigente".
    Torino, 31 maggio 2000
                                                Il rettore: Bertolino