Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.143 del 21-6-2000)
IL RETTORE Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, ed in particolare gli art. 6 e 16; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino emanato con decreto rettorale n. 2274 del 2 luglio 1994, e sua successiva modificazione, emanata con decreto rettorale n. 54 del 8 febbraio 1999; Vista la necessita' di adeguare il vigente statuto dell'Universita' degli studi di Torino al dettato normativo previsto dall'art. 1 della legge n. 370/1999; Viste le delibere del senato accademico del 6 dicembre 1999 e del consiglio di amministrazione del 15 dicembre 1999 e sentiti, per le loro competenze, il senato degli studenti, i consigli delle facolta' e dei dipartimenti; Decreta: L'art. 7 dello statuto dell'Universita' degli studi di Torino e' modificato secondo il testo sottoriportato, con decorrenza dalla data del presente provvedimento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. "Art. 7 (Comunicazione e valutazione). - 1. L'Universita' assicura forme di comunicazione adeguate a tutte le sue attivita', garantendo la migliore circolazione delle informazioni al suo interno e la loro diffusione all'esterno. 2. L'Universita' adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. 3. Le funzioni di valutazione di cui sopra sono svolte da un organo collegiale, denominato Nucleo di valutazione di ateneo, composto da sette membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico. 4. Il nucleo di valutazione di ateneo e' nominato con decreto rettorale su designazione del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, e viene rinnovato ogni quattro anni. I membri non possono essere riconfermati per piu' di una volta. 5. L'Universita' assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attivita' didattiche e trasmette un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e al Comitato per la valutazione del sistema universitario, unitamente alle informazioni e ai dati previsti dalla normativa vigente". Torino, 31 maggio 2000 Il rettore: Bertolino