AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ATTO DI REGOLAZIONE 9 giugno 2000 

Divieto  di  partecipazione  alla  medesima  gara  di  imprese che si
trovino  fra  di  loro  in  una  delle situazioni di controllo di cui
all'art.  2359  del  codice  civile  (art.  10,  comma  1-bis,  legge
11 febbraio  1994,  n. 109, e successive modifiche ed integrazioni) e
questione  della  legittimita'  delle  clausole  di bandi di gara che
estendano  tale  divieto  anche  alle  ipotesi  di  collegamento  fra
imprese,  secondo  la  formulazione  della  stessa norma codicistica.
(Atto di regolazione n. 27/2000).
(GU n.146 del 24-6-2000)

  In  una  nota  pervenuta  a questa Autorita', e' stato segnalato un
fenomeno   che,   da   ricerche   compiute,  sembrerebbe  non  essere
circoscritto  al caso in questione, ma diffuso e in grado di generare
non   pochi   dubbi  e  perplessita'  nell'applicazione  del  dettato
normativo  di  cui  all'art. 10, comma 1-bis, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.
  La norma, frutto di un'introduzione operata dalla legge 18 novembre
1998,   n.  415,  art.  3,  comma  1,  cosi'  dispone:  "Non  possono
partecipare  alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in
una  delle  situazioni  di  controllo di cui all'art. 2359 del codice
civile".
  In  particolare, e' stato comunicato che nel corso di una procedura
di   gara,  esperita  dall'ente  con  pubblico  incanto,  sono  state
riscontrate delle irregolarita'.
  Nel  bando  era  stata  inserita  la  clausola  che  richiedeva  ai
concorrenti  di attestare di non trovarsi, con altri partecipanti, in
situazioni  di controllo e/o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del
codice  civile  e  di  non avere in comune titolari, amministratori o
procuratori con poteri di rappresentanza. Entro i termini pervenivano
le  offerte,  in seguito valutate; all'esito delle operazioni di gara
si  procedeva  all'aggiudicazione  provvisoria  e  la  commissione si
riservava  di  procedere  a  verifiche  e  controlli  sui concorrenti
rimasti  in  gara.  Dalle  indagini  svolte dalla stazione appaltante
emergevano  elementi  tali  da  far  ritenere  che,  tra  alcuni  dei
partecipanti,  poteva  essersi  concretizzata  una situazione atta ad
alterare  i risultati della procedura che, pertanto, veniva sospesa e
gli atti relativi inoltrati all'Autorita'.
  Il   consiglio  dell'Autorita'  ha  ritenuto  che  fosse  opportuno
procedere  ad un confronto di opinioni sulle tematiche prospettate e,
pertanto,  ha  predisposto  un documento di base che offrisse i primi
elementi  di  riflessione  e  successivamente ha convocato i soggetti
interessati  ad  un'audizione che si e' tenuta, in data 7 marzo 2000,
presso l'Autorita' stessa.
  Le  problematiche  emergenti  dalla situazione appena rappresentata
sono  numerose  e,  comunque  non possono prescindere da una corretta
interpretazione del disposto di cui al comma 1-bis dell'art. 10 della
legge n. 109/1994.
  1)  Il  legislatore  ha  operato  nel dettato normativo un espresso
richiamo  all'art.  2359  del  codice  civile  ed in particolare alle
situazioni di controllo da quest'ultimo disciplinate.
  La  norma,  nella  attuale  formulazione,  definisce  la nozione di
controllo  e  collegamento  in  funzione  del  concetto  di influenza
dominante  per  le  ipotesi  di controllo e influenza notevole per le
ipotesi di collegamento.
  Essa,   al   comma   1   stabilisce  che  si  considerano  societa'
controllate:
    I)  quelle in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei
voti esercitabile nell'assemblea ordinaria;
  Questa  prima  fattispecie  si  identifica  in un controllo interno
(azionario) di diritto;
    II)  le  societa'  in  cui  un'altra  societa'  dispone  di  voti
sufficienti  per  esercitare  una  influenza dominante nell'assemblea
ordinaria.
  In   tal  caso  si  realizza  l'ipotesi  di  controllo  interno  (o
azionario) di fatto;
    III) le societa' che sono sotto l'influenza dominante di un'altra
in  virtu'  di  particolari  vincoli  contrattuali  con  essa.  Siamo
nell'ipotesi di controllo esterno (o contrattuale).
  Nel  comma  2 della norma in questione viene precisato che "ai fini
dell'applicazione  dei  numeri  I  e  II del primo comma si computano
anche  i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie
e  a  persone interposte: non si computano i voti spettanti per conto
terzi". Tale fattispecie configura un controllo cosiddetto indiretto.
  Il controllo indiretto, di cui al comma 2 dell'art. 2359 del codice
civile  e'  basato sul principio della transitivita', per il quale se
una  societa'  controlla  un'altra e questa a sua volta una terza, si
deduce che la prima societa' controlla anche la terza.
  Le  prime  due ipotesi di controllo, come evidenziato dalla lettura
della  norma,  si  muovono tutte intorno alla disponibilita' dei voti
esercitabili in assemblea e dunque sulla capacita' di una societa' di
imporre  le  proprie  decisioni ad un'altra e ai soci che ne facciano
parte.
  La  dottrina ha identificato una ulteriore fattispecie che potrebbe
ricomprendersi  nelle  ipotesi disciplinate dall'art. 2359 del codice
civile:  il  controllo congiunto, che si realizza in quei casi in cui
due o piu' societa' partecipanti congiuntamente governano la societa'
partecipata,  ma  da  sole  non sarebbero in grado di raggiungere una
posizione di dominio.
  Quanto  all'ipotesi  di  controllo esterno o contrattuale di cui al
punto  III, esso si configura nei casi in cui esiste tra due societa'
un  rapporto  negoziale  con  vincolo  di esclusiva (es. contratti di
franchising)   ovvero   un   rapporto  negoziale  mediante  il  quale
l'attivita'  della  controllata  e'  economicamente subordinata dalle
volonta'  o  dalle decisioni della controllante. Si realizza, in tale
ultima  fattispecie,  una  oggettiva  dipendenza economica sicche' la
sopravvivenza  della controllata e' condizionata dalla volonta' della
controllante.
  Il  comma  3  dell'articolo  in  parola  delinea la fattispecie del
collegamento  societario;  si  considerano  societa' collegate quelle
sulle  quali un'altra societa' eserciti un'influenza notevole, che e'
presunta  ogni  qualvolta almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo
se   la   societa'  e'  quotata  in  borsa,  puo'  essere  esercitato
nell'assemblea ordinaria.
  Oltre  ai  casi  in  cui  il  collegamento e' presunto, la dottrina
civilistica   ha   configurato   numerose   ipotesi   specifiche   di
collegamento,   connesse   a   volte  alla  disponibilita'  dei  voti
esercitabili, a volte a particolari clausole statutarie per la nomina
di cariche sociali.
  Nella   definizione   del   concetto   di  collegamento  societario
applicabile  allo  specifico settore di interesse (appalti pubblici),
vengono  incontro  le numerose elaborazioni della giurisprudenza, che
consentono   di  ricondurre  i  termini  della  questione  entro  dei
confini maggiormente definiti.
  2) Ricostruita brevemente la nozione di controllo e collegamento si
pone  in  evidenza che il legislatore della legge c.d. Merloni ter ha
attribuito rilievo, ai fini del divieto di partecipazione a procedure
ad  evidenza  pubblica,  esclusivamente  alle situazioni di controllo
societario in cui si trovino coinvolte imprese che partecipano ad uno
stesso   affidamento,   mentre   le   situazioni   di   collegamento,
disciplinate  dal comma 3 del richiamato art. 2359 del codice civile,
non  sono fatte oggetto di richiamo espresso da parte del legislatore
nel dettato dell'art. 10, comma 1-bis, della legge n. 109/1994.
  L'esclusione  del  collegamento societario, cui consegue il divieto
di  partecipazione alla gara, deve considerarsi frutto di una precisa
scelta  operata  dal  legislatore, specie in considerazione del fatto
che,  in  altre  disposizioni  oggetto  di  modifiche  da parte della
medesima  legge,  le  fattispecie  del  controllo e collegamento sono
entrambe richiamate.
  Ci  si  riferisce,  in  particolare,  all'art.  18  della  legge n.
55/1990,  nel  testo  modificato dalla legge n. 415/1998, laddove, al
comma  9,  si  richiede  all'impresa  che  si avvale del subappalto o
cottimo   di   allegare   alla  copia  autentica  del  contratto,  la
dichiarazione  circa  la  sussistenza  o  meno  di eventuali forme di
controllo  o  di  collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice
civile, con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo; anche
nel  comma  9  dell'art.  17  della legge n. 109/1994, viene fatto un
richiamo  espresso alle situazioni di controllo e collegamento di cui
all'art.  2359  del codice civile. La norma testualmente recita: "Gli
affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli
appalti  o  alle concessioni di lavori pubblici ... omissis ... per i
quali  abbiano  svolto  la  suddetta  attivita'  di progettazione; ai
medesimi  appalti, concessioni di lavori pubblici ... omissis ... non
puo'  partecipare  un  soggetto controllante, controllato o collegato
all'affidatario  di  incarichi  di  progettazione.  Le  situazioni di
controllo  e  di collegamento si determinano con riferimento a quanto
previsto  dall'articolo  2359  del codice civile". Anche nell'art. 2,
comma   4,   della  legge  n.  109/1994  laddove  si  prevede  che  i
concessionari appaltino a terzi i lavori non realizzati direttamente,
e'  disposto  che  per  imprese  terze  si  intendono,  oltre  che le
controllate,  anche  imprese  collegate;  sempre la norma in commento
rinvia  all'art.  2359  del  codice  civile  per la definizione delle
situazioni di controllo e collegamento.
  L'elencazione  appena  prospettata  e'  esemplificativa  di come il
legislatore  abbia,  talvolta,  valutato con sfavore le situazioni di
collegamento  tanto  da  ritenere  che,  ove ricorrano, costituiscano
motivo ostativo per la partecipazionere agli affidamenti.
  3) Atteso che, nella norma in oggetto la situazione di collegamento
non  e'  stata  considerata  dal  legislatore,  il  primo  aspetto da
affrontare  e'  relativo  all'introduzione  nei  bandi di gara, della
clausola che vieta la partecipazione ad imprese tra loro collegate.
  L'introduzione  di  detta  clausola  sembrerebbe  essere ricorrente
anche  successivamente  all'introduzione del comma 1-bis dell'art. 10
operata dalla legge n. 415/1998.
  Tale  questione  problematica e' la prima da risolvere affinche' le
stazioni  appaltanti  possano  adottare  un comportamento conforme al
dettato  normativo,  il  piu'  possibile  omogeneo  e soprattutto che
riduca il ricorso al contenzioso.
  L'individuazione  di  una soluzione non puo', comunque, prescindere
da  una  breve  disamina  delle elaborazioni della giurisprudenza che
hanno   contribuito   alla   determinazione   delle   fattispecie  di
collegamento  che  la  norma  di cui all'art. 2359 del codice civile,
comma 3, non ha definito nominativamente o che hanno, invece, escluso
che  situazioni di controllo o collegamento possano generare fenomeni
contrari  o lesivi della liberta' di concorrenza e della par condicio
tra partecipanti.
  Recita  testualmente  l'articolo:  "Sono  considerate  collegate le
societa'   sulle   quali  un'altra  esercita  un'influenza  notevole.
L'influenza  si  presume  quando nell'assemblea ordinaria puo' essere
esercitato  almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa'
ha azioni quotate in borsa.".
  Risulta,  dunque, che mentre le situazioni che possono dare origine
ad   ipotesi   di   controllo   societario   sono   piu'   facilmente
individuabili, quelle relative al collegamento, che non sia presunto,
devono  ricondursi  al  concetto  di influenza notevole, complesso da
circoscrivere.
  Appare  opportuno,  in  via  preliminare,  segnalare l'orientamento
della  giurisprudenza piu' recente che tiene conto dell'introduzione,
del  comma  1-bis, dell'art. 10 nella legge n. 109/1994. Il Consiglio
di  Stato, nella recente pronuncia della Sezione IV, 12 gennaio 1999,
n.  16,  ha  ritenuto  che  un'ipotesi  di  collegamento  societario,
individuata  concretamente ai sensi dell'art. 2359 del codice civile,
non sia di per se' idonea a concretizzare quegli effetti distorsivi e
pertanto  atti  ad  inficiare  il buon esito della procedura di gara.
Cio'  in  quanto,  in  presenza di un gruppo, le societa' che di esso
fanno  parte  mantengono la piena indipendenza ed autonomia sul piano
giuridico.  Il  gruppo  non  implica il formarsi di una soggettivita'
distinta, soggettivita' che permane in capo a ciascuna impresa.
  Un  orientamento  della  giurisprudenza  meno  recente  ma comunque
ancora  attuale, pone come condizione a garanzia della par condicio e
della   segretezza   delle  offerte,  che  "le  offerte  dei  diversi
concorrenti   non   siano   riconducibili   ad   uno   stesso  centro
decisionale".
  In  proposito,  la  giurisprudenza  indicata  ha  identificato  due
ipotesi  in cui, in presenza di uno stato di fatto, desumibile in via
documentale,  ci  si trovera' di fronte non gia' ad una situazione di
collegamento  o  rapporto  di  dominio,  ma  ad un legame tale da far
ritenere   la  sussistenza  di  una  base  comune  tra  soggetti  che
presentano l'offerta.
  Le ipotesi sono le seguenti:
    a) il  caso  in  cui la determinazione dell'offerta rientri nella
competenza   di   diversi   soggetti,  tutti  dotati  del  potere  di
rappresentanza  disgiunta  di  una  societa', uno dei quali sia anche
amministratore o legale rappresentante di altra societa' concorrente;
    b) la  seconda  ipotesi  deriva dalla prima e riguarda il caso di
intreccio  di organi amministrativi, di rappresentanza e tecnici tale
da  far  si'  che il soggetto firmatario dell'offerta condivida detto
potere  con  un  altro  soggetto  legittimato a firmare l'offerta per
altra societa'.
  Appare   evidente  come  l'identificazione  delle  due  fattispecie
concrete e la conseguente valutazione circa l'opportunita' di operare
l'esclusione  delle  offerte  presentate  da  imprese  per  le  quali
ricorrano  le fattispecie stesse, scaturisca dall'analisi del caso di
specie e non dalla verifica della ricorrenza di una specifica ipotesi
normativa (controllo e/o collegamento) cosi' come definita dal codice
civile.
  Una corrente giurisprudenziale largamente condivisa ha ritenuto che
anche  la  ricorrenza  di ipotesi di controllo ex art. 2359, comma 2,
del codice civile non rappresenta un elemento discriminante sicuro al
fine di ritenere le offerte presentate in una pubblica gara dall'ente
dominante   e   dalla  societa'  controllata  siccome  manifestazioni
contrattuali  riferibili  ad  un  unico centro di interesse. Sostiene
sempre  il  giudice  amministrativo  che i principi di par condicio e
segretezza  dell'offerta  possono  ritenersi  elusi  ogniqualvolta le
offerte siano riconducibili ad un medesimo centro decisionale ma non,
di per se', dalla partecipazione alla medesima gara di soggetti tra i
quali  intercorra  un  controllo societario, poiche' queste ultime si
presentano,   fino  a  prova  contraria,  come  centri  di  interessi
distinti.
  Nella  stessa  sentenza  si  pone in evidenza un altro elemento che
riguarda  la  non  censurabilita',  in senso astratto, dei vincoli di
parentela   e   della   posizione  di  socio  in  una  delle  imprese
partecipanti alla gara.
  Senza    dubbio,    l'elaborazione   giurisprudenziale maggiormente
consolidata  ritiene  che una situazione e' tale da poter influire in
maniera   anomala   sul   risultato   di   una  gara,  attraverso  il
condizionamento della media, anche in assenza di ipotesi di controllo
e collegamento ex art. 2359 del codice civile; nel caso in cui vi sia
un intreccio tra organi amministrativi e di rappresentanza legale tra
imprese  partecipanti  cui  possa conseguire, anche astrattamente, la
conoscibilita' da parte di uno dei soggetti fornito di poteri in piu'
di  una  societa',  delle offerte delle ditte stesse, si realizza una
situazione atta ad inficiare le trasparenze della procedura.
  Se  si  presentano,  dunque, elementi sintomatici che consentono di
ricondurre le diverse offerte al medesimo centro decisionale, ragioni
evidenti   suggeriscono  di  escludere  i  partecipanti  dalla  gara,
prescindendo  da  una  puntuale  analisi  circa  il verificarsi delle
ipotesi dell'art. 2359 del codice civile.
  Conclusioni dell'Autorita':
    a) ricordati  gli  orientamenti della giurisprudenza che, come si
e'    evidenziato,   hanno   fornito   numerose   indicazioni   sulla
identificazione   di  situazioni  che  concretizzano  fattispecie  di
collegamento  o che, seppur fuori da tali ipotesi, sono comunque atte
ad  inficiare  il  buon  esito  degli  affidamenti, deve pero' aversi
riguardo  al dettato delle disposizioni contenute nell'art. 10, comma
1-bis  della  legge n. 109/1994 che pone il divieto di partecipazione
solo  per  quelle  imprese  che  si trovino tra loro in situazioni di
controllo.
  E'    certamente   sostenibile   alla   luce   degli   orientamenti
giurisprudenziali  in  materia  e  della  disciplina anche di matrice
comunitaria,  che il sistema della gara pubblica puo' funzionare solo
nel  caso  in  cui le imprese partecipanti si trovino in posizione di
reciproca   ed  effettiva  concorrenza  e,  dunque,  sia  scongiurata
l'ipotesi  che,  mediante  accordi  interni, vengano prodotti effetti
distorsivi sulla regolarita' dell'affidamento.
  Una  situazione  ingenerante  effetti  distorsivi  sul  mercato  e,
dunque, in grado di arrecare pregiudizio alla liberta' di concorrenza
e  di par condicio tra partecipanti, e' tale anche se non sconfina in
fattispecie  di  reato  (nel caso di turbata liberta' degli incanti).
Piu'   semplicemente   l'associazionismo   tra   piu'   imprese,   in
qualsivoglia   modo   lo  si  identifichi,  da  fenomeno  di  mercato
pienamente   in   accordo   con  le  linee  tendenziali  di  sviluppo
dell'imprenditoria  privata,  puo'  determinare  situazioni  atte  ad
alterare  il  sistema delineato attraverso regole che garantiscono la
trasparenza,  la  tempestivita'  e la correttezza dell'intero settore
degli  appalti  pubblici,  nel  rispetto  della normativa nazionale e
comunitaria.
  In considerazione, comunque, della disposizione contenuta nell'art.
10,  comma  1-bis,  citato  che  assume,  nell'ordinamento  generale,
carattere  di  norma  imperativa in quanto posta a tutela dell'ordine
pubblico  economico,  deve ritenersi che la stessa non possa in alcun
modo  essere  disattesa,  ne' puo' esserne fatta applicazione in modo
estensivo.  Cio'  soprattutto in virtu' della previsione dell'art. 41
della  Costituzione  che  tutela  la liberta' di iniziativa economica
privata.
  Pertanto,  puo' concludersi con il ritenere illegittima la clausola
dei  bandi  che  contenga  il divieto di partecipazione delle imprese
collegate   in   quanto   il   collegamento  come  fenomeno  di  tipo
organizzativo,  non e' astrattamente idoneo ad alterare gli equilibri
della procedura;
    b) tuttavia  ben  puo'  ammettersi l'introduzione di una clausola
che,   seppur   con   evidente  carattere  pleonastico,  ammonisca  i
concorrenti sulle conseguenze cui potrebbero andare incontro qualora,
a  seguito  di  verifiche  compiute  caso  per  caso  dalla  stazione
appaltante,   emergessero   situazioni  oggettive  lesive  della  par
condicio  tra  concorrenti  e  della  segretezza  delle offerte, puo'
essere  lasciata  al prudente apprezzamento della stazione appaltante
che voglia cautelarsi rispetto a comportamenti pregiudizievoli per il
buon esito degli affidamenti;
    c) sancita  l'illegittimita'  di una clausola della lex specialis
di gara che vieti a priori la partecipazione di imprese collegate, si
puo'  procedere  ad  esaminare  ulteriori e diverse previsioni che il
bando  potrebbe  contenere, per la salvaguardia delle regole poc'anzi
enunciate.
  Opportuna  potrebbe  risultare  la  previsione  nei  bandi  di  una
clausola mediante la quale si richieda ai partecipanti di elencare le
imprese  (denominazione,  ragione sociale e sede) rispetto alle quali
si   trova  in  situazione  di  controllo,  secondo  quanto  disposto
dall'art.  2359  del  codice  civile,  o  come  controllante  o  come
controllato,  ovvero  di dichiarare l'inesistenza di tali situazioni,
in  modo  che la stazione appaltante possa verificare, senza aggravio
del  procedimento, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10,
comma 1-bis, della legge n. 109/1994;
    d) l'analisi    sistematica,   condotta   anche   attraverso   le
elaborazioni   della  giurisprudenza,  delle  situazioni  che  devono
ritenersi  atte  ad alterare gli equilibri di gara e, comportare come
conseguenza  l'esclusione  delle  imprese  che  abbiano  originato le
situazioni  stesse,  ha  fatto  emergere  degli indici sintomatici in
presenza  dei  quali  sara'  necessario  che  le  stazioni appaltanti
procedano   a   verifiche   puntuali,  sospendendo  la  procedura  di
aggiudicazione;  all'esito  delle  verifiche  la  stazione appaltante
dovra' decidere quali comportamenti porre in atto, nel rispetto della
normativa vigente.
  Bisogna, inoltre, valutare il momento in cui sara' opportuno che la
stazione  appaltante  sospenda  il  procedimento  per  verificare  le
situazioni dubbie e che potrebbero aver inficiato il buon esito della
gara.  La procedura dovra' essere sospesa prima che la commissione di
gara  abbia aggiudicato, seppur in via provvisoria, i lavori, al fine
di  non  creare  in  capo  all'aggiudicatario una posizione giuridica
differenziata  e quindi rafforzata rispetto a quella comune a tutti i
concorrenti;   peraltro,   a   fronte   della   acquisita   posizione
differenziata,  potrebbe  avere  origine una forma di responsabilita'
precontrattuale della pubblica amministrazione;
    e) il  tenore  letterale  della  disposizione di cui all'art. 10,
comma  1-bis,  della legge n. 109/1994 fa emergere che il divieto ivi
contenuto  e'  da  considerarsi  relativo  esclusivamente  al caso di
societa'  che  si  trovino tra loro in una situazione di controllo di
cui all'art. 2359 del codice civile. Pertanto, si ritiene che, stante
la  clausola  del bando prevista come descritto al soprandicato punto
b),  la  stazione  appaltante  non  possa  escludere  dalla procedura
concorsuale  se  non  le  imprese  per  le quali ricorre la specifica
condizione vietata dal legislatore.
    Roma, 9 giugno 2000
                                                 Il presidente: Garri