MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 27 aprile 2000, n. 8 

Concessioni  per  l'esercizio  delle  scommesse ippiche. Soluzioni di
quesiti  relativi alla trasformazione ed al mutamento della compagine
sociale di societa' concessionarie.
(GU n.148 del 27-6-2000)
 
 Vigente al: 27-6-2000  
 

                              Ai  concessionari per l'esercizio delle
                              scommesse ippiche
                              Alla direzioni regionali delle entrate
                              Agli uffici delle entrate
                              Agli uffici IVA
                              Al  Comando  generale  della Guardia di
                              finanza
                              Al Ministero delle politiche agricole e
                              forestali  -  servizi  generali  e  del
                              personale  - Div. VIII - Enti pubblici,
                              Via XX Settembre n. 40 - 00187
                              Al     Ministero     dell'interno     -
                              Dipartimento  della  pubblica sicurezza
                              direzione  centrale  -  Affari generali
                              servizio      polizia     -     Polizia
                              amministrativa e sociale
                              All'UNIRE
                              Alla SOGEI S.p.a.
                              Alle     direzioni     centrali     del
                              Dipartimento delle entrate
                              Al  servizio  consultivo  ed  ispettivo
                              tributario
1. Premessa.
  In  seguito  al  sopraggiungere  di  note  con  cui alcune societa'
concessionarie hanno comunicato a questa Amministrazione l'intento di
pervenire  ad  una  trasformazione o ad un mutamento delle rispettive
compagini sociali, sono sorte determinate questioni problematiche che
la presente circolare intende chiarire.
2. Trasformazione delle societa' concessionarie.
  Con  riferimento alla trasformazione delle societa' concessionarie,
e'   stato   chiesto   se  tale  fattispecie  integri  un'ipotesi  di
trasferimento ad altri della concessione, ai sensi dell'art. 3, comma
2, lettera c) della convenzione. Quest'ultima disposizione, recependo
quanto  disposto  dall'art.  2,  comma  7, del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  169  del  1998 fa divieto al concessionario di
trasferire  la  concessione ad altri, senza il preventivo assenso del
Ministero  delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali.  Il  trasferimento  della  gestione, senza la
predetta   autorizzazione,   costituisce,   infatti,   un'ipotesi  di
decadenza o revoca, ai sensi dell'art. 11 della convenzione.
  La  trasformazione  di  una  societa',  in  realta', ai sensi degli
articoli 2498  e seguenti del codice civile non comporta l'estinzione
della  societa'  presistente  e  la nascita di una nuova societa', in
quanto  e'  la stessa societa' che continua a vivere in una rinnovata
veste  giuridica, conservando i diritti e gli obblighi anteriori alla
trasformazione.  Tale  principio,  secondo  pacifica interpretazione,
trova  applicazione non solo nella ipotesi contemplata dall'art. 2498
(trasformazione  di  societa' di persone in societa' di capitali), ma
in  tutti  i  casi di passaggio, dall'uno all'altro tipo, nell'ambito
delle societa' lucrative.
  Si  ritiene,  pertanto,  che  le  trasformazioni  realizzate  dalle
societa' concessionarie, non possano essere qualificate quali ipotesi
di   trasferimento   della   concessione.   Il   trasferimento  della
concessione   presuppone   il  rapporto  fra  due  distinti  soggetti
giuridici,  ipotesi  che  non  sussiste nel caso di trasformazione di
societa'.  Conseguentemente,  non  e' necessario, nei casi di specie,
alcun  atto  autorizzativo  da  parte  di  questa Amministrazione, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.
  Deve  invece  ravvisarsi  un'ipotesi  di  trasferimento,  ai  sensi
dell'art.  3, comma 2, lettera c), della convenzione, nel caso in cui
una  ditta individuale conferisca l'azienda ad una societa', sia essa
di  persone  che  di  capitali.  Quest'ultima  fattispecie  realizza,
infatti,  un fenomeno traslativo non soggetto alla disciplina dettata
dall'art. 2498 del codice civile.
3. Mutamento della compagine sociale delle societa' concessionarie.
  Sulla  ipotesi  di  modificazione  della  compagine  sociale  delle
societa'   concessionarie,   l'art.  2,  comma  8,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica n. 169 del 1998 pone come unico divieto
quello  del  trasferimento  per  semplice girata delle azioni o quote
societarie.  Per  il resto e' previsto esclusivamente l'onere, a pena
di  decadenza  dalla  concessione,  di  comunicare al Ministero delle
finanze  ed  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali i
trasferimenti   di  titolarita'.  Non  si  ritiene  pertanto  che  la
modificazione  della  compagine sociale delle societa' concessionarie
sia    subordinata    ad    alcun   atto   autorizzativo   da   parte
dell'Amministrazione.
4. Elusione    delle   disposizioni   relative   ai   requisiti   per
l'attribuzione delle concessioni.
  Si   precisa  tuttavia  che  nell'ipotesi  in  cui,  attraverso  la
trasformazione  o la modificazione della compagine sociale, risultino
venir  meno,  in  capo  alle  societa'  concessionarie,  i  requisiti
previsti  per  l'attribuzione  delle  concessioni,  si  provvedera' a
revocare o dichiarare la decadenza dalla concessione, in applicazione
dell'art.   11  della  convenzione  (che  recepisce  quanto  previsto
dall'art.  3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
n.  169  del  1998).  Al fine di consentire un controllo in tal senso
all'Amministrazione,   la   comunicazione   di   cui   agli  articoli
precedenti,   dovra'   essere   corredata  da  idonea  documentazione
attestante la permanenza dei requisiti richiesti per i titolari delle
concessioni.
  Sulle  istruzioni  di  cui  sopra  e'  stato acquisito l'avviso del
Ministero delle politiche agricole e forestali.
  Gli  enti  in  indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione
alla presente circolare.

                                           Il direttore generale
                                       del Dipartimento delle entrate
                                                   Romano