Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 249/1997.(GU n.163 del 14-7-2000 - Suppl. Ordinario n. 110)
Vigente al: 14-7-2000
L'AUTORITA'
NELLA riunione del Consiglio del 12 giugno 2000, in particolare
nella prosecuzione del 13 giugno 2000;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 che istituisce l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni;
VISTO l'articolo 2 della sopra citata legge concernente il divieto
di posizioni dominanti;
VISTO il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di
posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con
propria delibera del 23 marzo 1999, n. 26/1999, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio
1999;
VISTA la propria delibera del 2 dicembre 1999, n. 309/99, di avvio
dell'istruttoria finalizzata all'accertamento della sussistenza di
posizioni dominanti;
VISTA la propria delibera del 29 marzo 2000, n. 297/00/CONS,
recante proroga del termine del procedimento finalizzato
all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti avviato con
delibera n. 309/99;
VISTA la propria delibera del 17 maggio 2000, n. 283/00/CONS che
dispone la chiusura dell'istruttoria finalizzata all'accertamento
della sussistenza di posizioni dominanti;
VISTA la propria delibera del 1o giugno 2000, n. 315/00/CONS, di
fissazione dell'audizione conclusiva del citato procedimento;
UDITA la relazione del commissario dott.ssa Paola Maria Manacorda
relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
CONSIDERATO quanto segue:
----> Vedere testo da pag. 46 a pag. 70 del S.O. <----
ACCERTATO che:
a) al momento dell'entrata in vigore della legge n. 249/97 le due
unita' economiche RAI con la controllata SIPRA e PUBLITALIA 80 con la
collegata RTI, avevano superato la soglia di cui all'art. 2, comma 8,
della legge citata;
b) tale superamento non e' derivato da intese o concentrazioni, ma
da espansione naturale delle imprese, tale da non determinare una
posizione dominante vietata ai sensi dell'art. 2, comma 9, della
legge n. 249/97;
c) alcuni indizi denunciati in talune fasi dell'istruttoria
afferenti a possibili lesioni o riduzioni della concorrenza e del
pluralismo non appaiono di rilevanza tale da motivare l'applicazione
delle misure previste dall'art. 2, comma 7, della legge 31 luglio
1997, n. 249.
DELIBERA
1) con riferimento alla posizione dei soggetti notificati, alla
data di entrata in vigore della legge n. 249/97, di non applicare le
misure previste dall'art. 2, comma 7, della citata legge;
2) di comunicare al Parlamento la presente delibera;
3) di provvedere all'adozione delle misure di cui all'art. 3,
commi 6, 7 e 9, della citata legge non appena la Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi si sara' pronunciata sulla richiesta di parere in
merito al piano di ristrutturazione Nuova RAI TRE, gia' inoltrata
dall'Autorita' alla predetta Commissione di vigilanza;
4) di avviare un'indagine volta ad accertare le condizioni attuali
e i possibili sviluppi futuri del settore televisivo, sotto il
profilo del pluralismo e della concorrenza, con particolare
riferimento alla distribuzione delle risorse tecnologiche ed
economiche, all'accesso ai fattori di produzione, al numero delle
imprese, alla loro dimensione e alla loro audience, tenendo anche
conto delle evoluzioni in atto e previste della multimedialita' e
delle tecnologie digitali, anche ai fini di quanto previsto dall'art.
2, comma 12, della legge n. 249/97.
Il presente provvedimento e' notificato ai soggetti interessati ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso
al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, commi 26 e 27, della legge 31
luglio 1997, n. 249.
Napoli, 13 giugno 2000
Il Presidente: CHELI