N. 738 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 ottobre 1999
N. 738 Ordinanza emessa il 21 ottobre 1999 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Conte Giovanni e Marcandalli Giampiero ed altra Processo civile - Disciplina transitoria - Giudizi pendenti al 30 aprile 1995 - Applicabilita' dell'art. 315, cod. proc. civ. (che consente al pretore di ordinare l'immediata discussione orale della causa e di pronunciare sentenza al termine di essa) - Omessa previsione - Irragionevolezza - Disparita' di trattamento - Contrasto con le finalita' deflattive della legge di riforma. Legge 26 novembre 1990, n. 353, art. 90, modificato dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, art. 9. Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, primo comma e 97, primo comma.(GU n.3 del 19-1-2000 )
IL PRETORE Esaminati gli atti e i documenti di causa, sciogliendo la riserva, vista l'istanza di assegnazione a sentenza che precede; Rilevato che trattasi di causa di pronta e semplice soluzione, tale da renderne opportuna - avuto riguardo, segnatamente, all'esorbitante carico di lavoro dell'ufficio - la decisione con sentenza contestuale, ex art. 315 c.p.c, a seguito di discussione orale: decisione tanto piu' opportuna tenuto conto delle allegazioni e deduzioni difensive fin qui svolte dalle parti, nonche' del lungo periodo di pendenza della causa stessa, appartenente al c.d. "vecchio rito"; Ritenuto d'ufficio che non e' manifestamente infondata, con riferimento agli art. 3, primo comma, 24, primo comma e 97, primo comma Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 90, legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato dall'art. 9, legge 20 dicembre 1995, n. 534, laddove non prevede che, ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, si applichi, oltre all'art. 186-quater c.pc. - norma la cui applicazione e' subordinata all'istanza di parte - altresi' l'art. 315 (nuovo testo) c.p.c.; che, pertanto, la disciplina transitoria delineata dal comma 1 dell'art. 90 legge n. 353/1990 (oltre a rimettere, inopportunamente, all'arbitrio delle parti la scelta circa la pronta spedizione, o meno, della causa, introducendo una iniqua sperequazione di poteri tra giudici di pari grado e funzione, dipendente unicamente da elemento totalmente casuale, quale e' la data di inizio del procedimento) appare patentemente inficiata da difetto di ragionevolezza e disparita' ingiustificata di trattamento in casi analoghi, venendo a tradire, in parte qua, lo spirito deflazionatorio della litigiosita' pendente cui e' ispirata la riforma della procedura civile e la legislazione successiva in materia, teleologicamente intesa, con ogni evidenza, a favorire il rapido smaltimento delle cause arretrate, nonche' il risparmio delle energie processuali e l'abbattimento dei relativi tempi; che l'interpretazione accolta da questo pretore, ad ogni buon conto, appare finanche corroborata dall'orientamento dell'attuale legislatore, il quale, nella sua sovrana determinazione, del pari ha optato per l'estensione a tutti i giudizi di primo grado - conforme l'art. 281-sexies c.p.c., come introdotto dall'art. 68, d.l. n. 51/1998 - della facolta', per il giudicante, di definire la causa pronunziando sentenza - redatta nel processo verbale - a seguito della discussione orale previamente ordinata: e cio' dando lettura del dispositivo, e della coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la decisione;
P. Q. M. Visti gli artt. 134 e 136 Cost., nonche' l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il presente giudizio; Ordina la trasmissione degli atti alla Consulta; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati. Datata in Milano, dalla pretura, addi' 21 ottobre 1999. Il vice pretore onorario: Meoli 00C0014