N. 741 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 febbraio 1999
N. 741 Ordinanza emessa il 23 febbraio 1999 dal tribunale amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto da Argiolas Franco contro il Ministero delle finanze ed altro Impiego pubblico - Somme erogate al personale del comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, legge n. 312/1980 - Esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi sui crediti monetari - Irragionevolezza e disparita' di trattamento dei pubblici dipendenti in base al mero dato temporale del tutto casuale, della formazione del giudicato sui ricorsi presentati anteriormente all'entrata in vigore della normativa impugnata. Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, commi 4 e 5. Costituzione, art. 3.(GU n.3 del 19-1-2000 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2765/1996 proposto da Argiolas Franco, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Del Rosso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Firenze, via Guido Monaco, 25; Contro il Ministero delle finanze, in persona del Ministro in carica e il Ministero del tesoro, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex-lege, in Firenze, via degli Arazzieri, 4; per la declaratoria del diritto del ricorrente alla maggiorazione di rivalutazione e interessi sui miglioramenti economici conseguenti all'applicazione dell'art. 4, legge n. 312/1980 e conseguente condanna dei ministeri al pagamento delle suddette competenze economiche maggiorate di rivalutazione e interessi sul capitale rivalutato a decorrere dal 13 luglio 1981 o con la diversa decorrenza che sara' ritenuta di giustizia. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dei ministeri intimati; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore, alla pubblica udienza del 23 febbraio 1999, il consigliere dott.ssa Marcella Colombati; Uditi, altresi', per le parti l'avv. G. Del Rosso e l'avv. dello Stato S. Pizzorno; Ritenuto e considerato in fatto in diritto guanto segue; F a t t o Con ricorso notificato il 18 luglio 1996 Franco Argiolas chiede, nei confronti dei Ministeri delle finanze e del tesoro, la declaratoria del suo diritto alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria sui miglioramenti economici conseguiti in applicazione dell'art. 4 della legge n. 312 del 1980 ma percepiti in ritardo e la condanna dei due Ministeri, ciascuno per quanto di competenza, al pagamento delle suddette somme a decorrere dal 13 luglio 1981 o da diversa decorrenza ritenuta di giustizia. Riferisce di essere dipendente del Ministero delle finanze, in servizio presso l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Prato, di aver diritto agli inquadramenti giuridico ed economico previsti dall'art. 4 citato, con le modalita' ivi indicate, e di aver presentato, senza esito, istanza in tal senso il 28 marzo 1992. Con unico motivo di censura sostiene l'insussistenza di margini di discrezionalita' della p.a. nel provvedere a detti inquadramenti e il proprio diritto alle invocate somme accessorie al credito principale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., come riconosciuto da una giurisprudenza ormai consolidata a partire dalla decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 1981. Se e' costituito in giudizio il Ministero delle finanze, per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, obiettando che ai sensi dell'art. 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 non spettano le richieste somme accessorie sugli importi corrisposti al personale del comparto ministeri, a titolo di retribuzione tabellare, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali derivante dall'applicazione della legge n. 312 del 1980. Con memoria di udienza il ricorrente ha contestato la tesi della amministrazione resistente, escludendo che la norma invocata possa incidere su crediti maturati precedentemente alla sua entrata in vigore. All'udienza del 23 febbraio 1999 la causa, sull'accordo delle parti, e' stata trattenuta in decisione. D i r i t t o
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 740/1999). 00C0017