N. 742 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 settembre 1999

Ordinanza  emessa  il  10 settembre 1999 dal Tribunale amministrativo
regionale  della  Sicilia  sezione  staccata  di  Catania sul ricorso
proposto  da  Fazi  Maria  Gabriella  contro il Ministero di grazia e
giustizia
Magistratura   -   Trasferimento  d'ufficio  di  magistrati  in  sedi
  disagiate  -  Incentivi  economici  in caso di provenienza da altra
  regione e da distanza superiore a 150 km - Mancata previsione degli
  stessi  benefici  anche  in  caso  di  trasferimento a domanda e di
  provenienza  da  sede  posta  a  distanza inferiore - Irragionevole
  disparita'  di  trattamento  di situazioni omogenee - Incidenza sui
  principi  di proporzionalita' ed adeguatezza della retribuzione, di
  imparzialita' e buon andamento della p.a.
- Legge 4 maggio 1998, n. 133, artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 36 e 97.
(GU n.4 del 26-1-2000 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 3185/1999
  R.G.  proposto  da  Fazi  Maria  Gabriella,  rappresentata e difesa
  dall'avv.   N.   D'Alessandro,   presso  lo  studio  del  quale  e'
  elettivamente domiciliato in Catania, p.zza Lanza n. 18\A;
    Contro  il  Ministero  di  grazia  e  giustizia,  in  persona del
  Ministro   pro-tempore,   rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
  distrettuale  dello  Stato  di  Catania, legale domiciliataria, per
  l'annullamento  della nota prot. 9042\ap\736 datata 21 maggio 1999,
  con la quale il Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale
  dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - ufficio I
  -,   comunicava   il   non   accoglimento  dell'istanza  presentata
  dall'odierna  ricorrente in data 11 maggio 1999 e volta ad ottenere
  i   benefici   di   cui   all'art. 2   legge   n. 133/1998,  e  per
  l'accertamento  del  diritto  della  ricorrente alla corresponsione
  dell'indennita' ed al riconoscimento dei benefici di cui alla legge
  n. 133\1998,  con  conseguente  condanna  del Ministero di grazia e
  giustizia  al  pagamento  delle somme dovute a favore della istante
  medesima,  con  rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al
  soddisfo;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Designato  relatore  per  la camera di consiglio del 10 settembre
  1999 il referendario dott. Davide Ponte;
    Uditi  altresi' per il ricorrente l'avv. N. D'Alessandro e per il
  Ministero resistente l'avvocato dello stato M. V. Lunetti;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

                              F a t t o

    Con  il  gravame  introduttivo del giudizio l'odierna ricorrente,
  magistrato  di  tribunale  in  servizio  dal  17 novembre 1993 alla
  Procura  della  Repubblica  presso la pretura circondariale di Enna
  con  funzioni  di sostituto procuratore, esponeva di aver ottenuto,
  in   seguito   alla   presentazione   di   specifica   domanda,  il
  trasferimento  alla Procura della Repubblica presso il tribunale di
  Caltanissetta con le medesime funzioni.
    Con istanza datata 11 maggio 1999 parte attrice formulava istanza
  diretta ad ottenere i benefici di cui all'art. 2 legge n. 133/1988,
  atteso  che  la nuova sede di servizio risultava inclusa fra quelle
  c.d.   "disagiate".   Con  il  provvedimento  di  cui  in  epigrafe
  l'amministrazione  intimata  rigettava  l'istanza in quanto la Fazi
  risultava  "destinata  alla  Procura  della  Repubblica  presso  la
  pretura circondariale di Enna in epoca anteriore al 1o gennaio 1996
  e  quindi non si applica nel suo caso la norma prevista dall'art. 8
  legge n. 133/1998.
    All'atto impugnato si muovevano pertanto le seguenti censure:
        illegittimita'  costituzionale  dell'art 2, legge n. 133/1998
  ed  eccesso  di  potere  sotto  il  profilo dell'incongruenza della
  motivazione  in quanto, mentre l'amministrazione intimata risultava
  aver  frainteso  l'istanza proposta dall'odierna ricorrente laddove
  facendo  riferimento all'art. 8, legge 133 citata aveva respinto la
  domanda  per carenza del requisito temporale, la normativa in esame
  sarebbe  affetta da illegittimita' costituzionale per contrasto con
  gli  artt. 3, 36 e 97 della Costituzione; in particolare, alla luce
  della  ratio  sottesa  alla  normativa in oggetto, l'erogazione dei
  benefici  dalla  stessa  previsti parrebbe connessa al duplice dato
  della  prestazione  del  servizio  in una data sede e del carattere
  disagiato  di quest'ultima, dovendo considerarsi invece illegittimo
  ed  irragionevole distinguere al riguardo i magistrati trasferiti a
  domanda   da   quelli   trasferiti   d'ufficio,   previa  eventuale
  manifestazione della disponibilita'.
    In  considerazione  della  eccepita  illegittimita'  del  diniego
  opposto,  parte  ricorrente  concludeva  per  il riconoscimento del
  diritto  alla  corresponsione  dell'indennita' ed al riconoscimento
  dei  benefici  di  cui  alla  legge  n. 133/1998,  con  conseguente
  condanna  del  Ministero  di  grazia e giustizia al pagamento delle
  somme dovute.
    Il  Ministero di grazia e giustizia, costituitosi in giudizio con
  il  patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania,
  chiedeva   il   rigetto   del   gravame   in  considerazione  della
  legittimita' degli atti oggetto di impugnazione.
    Alla  camera  di consiglio del 10 settembre 1999 la causa passava
  in decisione.

                            D i r i t t o

    Con   la  proposizione  dell'azione  di  cui  trattasi  l'odierna
  ricorrente    propone,   quale   pubblica   dipendente   rientrante
  nell'ambito  di  una  delle categorie (magistrati ordinari) escluse
  dalla c.d. privatizzazione ai sensi dell'art. 2, d.lgs. n. 29/1993,
  azione di accertamento di un diritto patrimoniale nell'ambito della
  giurisdizione  amministrativa  esclusiva;  a  tal fine risulta aver
  altresi'  impugnato  il  diniego  manifestato  dall'amministrazione
  intimata.
    La  domanda  in  esame  si  fonda sulla circostanza che l'odierna
  ricorrente,   precedentemente   in   servizio  alla  Procura  della
  Repubblica presso la pretura circondariale di Enna, in seguito alla
  formulazione di espressa istanza di trasferimento veniva assegnata,
  sempre  con  funzioni  di sostituto procuratore, alla Procura della
  Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta;
    Conseguentemente,  risultando  l'ufficio di destinazione inserito
  nell'elenco  delle  sedi  c.d. disagiate, individuate dal Consiglio
  Superiore  della  Magistratura  ai  sensi della 1egge 4 maggio 1998
  n. 133,   la  Fazi  chiedeva  la  corresponsione  delle  indennita'
  previste dalla medesima normativa.
    Peraltro,  gli artt. 1 e 2 legge 133 citata limitano il diritto a
  tali benefici economici a favore di coloro che risultano trasferiti
  d'ufficio,  provenienti  altresi'  da  un'altra  regione  e  da una
  distanza, eccezion fatta per la Sardegna, superiore ai 150 Km.
    Il  collegio,  dinanzi  ai  dubbi  di legittimita' costituzionale
  sollevati,  non  puo'  esaminare  ed  apprezzare  adeguatamente  le
  ragioni   prospettate   dall'odierna   ricorrente   se  non  previa
  declaratoria  di  incostituzionalita'  delle  citate  norme, in via
  preliminare  accertando  la  sussistenza  dei presupposti necessari
  alla  proposizione  del  giudizio costituzionale in via incidentale
  (rilevanza e non manifesta infondatezza della questione).
    L'oggetto della presente controversia, alla luce delle risultanze
  di  cui  sopra, concerne l'asserita incostituzionalita' delle norme
  di  cui  agli  artt. 1 e 2 legge 133 citata, le quali verrebbero ad
  operare   una   irragionevole   discriminazione  nei  confronti  di
  magistrati  che,  pur  prestando  la medesima attivita' nell'ambito
  dello  stesso  ufficio  giudiziario,  risultano  ivi  trasferiti  a
  domanda nonche' provenienti da sedi poste nelle vicinanze.
    A  quest'ultimo  riguardo,  nel  caso  di  specie l'analisi della
  rilevanza   non   puo'  prescindere  dalla  ulteriore  valutazione,
  rispetto  alla  questione cosi' come prospettata dalla difesa della
  ricorrente,  delle  limitazioni spaziali dettate dalla normativa in
  esame  per  l'attribuzione  degli  incentivi,  atteso  che  la Fazi
  risulta  provenire  da un ufficio situato nella stessa regione e ad
  una distanza inferiore ai 150 Km.
    La   questione   appare  di  decisiva  rilevanza  ai  fini  della
  risoluzione   della   presente   controversia,   atteso   che  solo
  l'eventuale  ed  invocata declaratoria di incostituzionalita' delle
  norme  predette,  con  una  sentenza  che dichiari l'illegittimita'
  delle  indicate  limitazioni,  determinerebbe un esito del giudizio
  favorevole  per  l'odierna  ricorrente,  con  il riconoscimento del
  diritto   all'attribuzione  dei  benefici  economici  di  cui  alla
  legislazione richiamata.
    Accertata  positivamente  la  sussistenza  del  presupposto della
  rilevanza   ed   ammissibilita'   della   proponenda  eccezione  di
  illegittimita'  costituzionale,  occorre procedere a verificarne il
  carattere di non manifesta infondatezza.
    Al  riguardo,  osserva  il collegio, non pare potersi considerare
  prima   facie   infondata  la  dedotta  questione,  sussistendo  un
  ragionevole  dubbio  sulla  conformita' delle norme richiamate agli
  artt. 3   e   36   della   Costituzione,  nonche'  ai  principi  di
  ragionevolezza  e  buona  amministrazione,  nella  misura in cui le
  stesse   non   prevedono   anche  in  favore  dei  dipendenti,  che
  d'iniziativa  chiedano  di  essere  trasferiti  a prestare servizio
  presso  sedi  individuate  come  disagiate, il medesimo trattamento
  destinato a coloro che vi siano trasferiti d'ufficio, a prescindere
  inoltre  dalla  piu'  o  meno distante collocazione dell'ufficio di
  provenienza.
    A  nulla  rileva che nella presente fattispecie l'amministrazione
  intimata  abbia  a  suo  tempo  travisato l'istanza, considerandola
  fondata sull'art. 8 legge n. 133, in quanto in tale sede il giudice
  amministrativo  deve  valutare non solo e non tanto la legittimita'
  dei  provvedimenti  eventualmente  impugnati, quanto in particolare
  accertare  la  legittimita' della pretesa avanzata e la sussistenza
  del diritto vantato dalla ricorrente.
    La  normativa  dettata  dalla  legge  n.133\1998  citata  risulta
  diretta,  fondamentalmente, a favorire la copertura di una serie di
  sedi giudiziarie particolarmente disagiate, annualmente individuate
  dal Consiglio Superiore della Magistratura, sulla base di una serie
  di  indicazioni  presenti  nella  legge stessa, dietro proposta del
  Ministro di grazia e giustizia.
    L'indicata    finalita'    viene    perseguita    attraverso   il
  riconoscimento  di  incentivi  economici  a  favore  dei magistrati
  trasferiti  presso  tali  sedi,  consistenti  nell'attribuzione per
  quattro  anni  di  un'indennita'  mensile,  determinata  in base al
  doppio  dell'importo  previsto  quale  diaria  giornaliera  per  il
  trattamento   di  missione,  e  nella  corresponsione  dell'aumento
  previsto   dall'art. 12,   comma  2,  legge  n. 417\1978,  relativo
  all'indennita'  di  prima sistemazione in caso di trasferimento, in
  misura  pari a nove volte la mensilita' dell'indennita' integrativa
  speciale in godimento.
    La ratio sottesa alla normativa in esame, come sopra individuata,
  emerge  altresi'  dai  parametri  forniti  dalla  legge  stessa per
  l'individuazione  delle  sedi  disagiate;  al  riguardo,  va  fatto
  riferimento  a vacanze di organico superiori al quindici per cento,
  all'elevato  numero  di affari penali con particolare attenzione ai
  procedimenti  in materia di criminalita' organizzata ed all'elevato
  numero  di  affari civili, in rapporto agli organici disponibili ed
  alla media degli altri uffici giudiziari.
    Tutti  questi  elementi  pongono  in evidenza come l'attribuzione
  degli  incentivi  indicati  derivi dalla sussistenza di particolari
  difficolta'    nello    svolgimento   della   ordinaria   attivita'
  giudiziaria,  imputabile alla elevata quantita' ed alla particolare
  difficolta' degli affari trattati.
    Alla  luce  delle  considerazioni che precedono, pertanto, appare
  del   tutto   privo   di  ragionevole  giustificazione  il  diverso
  trattamento  previsto  per  coloro  che,  pur svolgendo la medesima
  attivita' nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario, non possono
  beneficiare   degli   incentivi  economici  previsti  per  colleghi
  trasferiti d'ufficio.
    A   quest'ultimo   riguardo,   va   ricordato  come  nell'attuale
  ordinamento   giudiziario   il   trasferimento   d'ufficio   di  un
  magistrato,   vigente   il  principio  di  cui  all'art. 107  della
  Costituzione, presupponga generalmente la previa manifestazione del
  consenso dello stesso interessato, oltre alle ipotesi "patologiche"
  derivanti,  ad  esempio,  dall'accertamento  di  una  situazione di
  incompatibilita' ambientale.
    Prima   di   individuare   piu'   specificatamete   i   parametri
  costituzionali presuntivamente violati, occorre altresi' verificare
  la  natura dei benefici economici sopra richiamati; al riguardo, il
  riferimento  ad  indennita'  di  missione, di trasferimento e prima
  sistemazione  risulta  unicamente diretto alla commisurazione degli
  incentivi dovuti, senza alcun preciso riferimento anche alla natura
  posta  a base della somma cosi' determinata. Infatti, se da un lato
  l'indennita' di missione riguarda incarichi di servizio temporanei,
  conseguenti    ad    esigenze    transitorie    dell'organizzazione
  amministrativa,  dall'altro  lato  le indennita' di trasferimento e
  prima  sistemazione  sono  generalmente  dirette  a  far  fronte ad
  immediate   esigenze   del   dipendente   al   fine  di  sopperire,
  nell'immediatezza,   al   disagio  derivante  dalla  necessita'  di
  collocarsi  logisticamente nella nuova realta' locale; da cio' pare
  evidentemente   derivare   la   natura   risarcitoria  delle  somme
  conseguentemente corrisposte.
    Diversamente,   nel   caso  di  specie  la  corresponsione  degli
  incentivi   ed   il   conseguente  diritto  del  magistrato  paiono
  attribuiti  con i caratteri della costanza nel tempo, relativamente
  non  solo  e  non  tanto  alla necessita' di sopperire alle urgenti
  esigenze  di  sistemazione  od  alla  transitorieta'  del servizio,
  ricollegandosi    altresi'   alla   prestazione   di   un'attivita'
  maggiormente    disagevole    in   considerazione   proprio   delle
  caratteristiche    della   sede   di   servizio,   poste   a   base
  dell'inserimento nell'elenco di quelle definite disagiate.
    Da  cio'  pare  derivare  la  natura  retributiva degli incentivi
  corrisposti  ai  sensi della normativa in questione la quale, lungi
  dal venir meno alla luce del riferimento all'indennita' di missione
  e   di   prima   sistemazione   (limitato   alla  commisurazione  e
  determinazione  degli  incentivi  stessi), risulta confermata dalla
  ratio  sottesa alla legge n. 133\1998, cioe' ottenere una copertura
  non  solo  transitoria delle sedi disagiate, assicurandosi cosi' la
  permanenza  nel  tempo  di  personale  adeguato  sotto  un  profilo
  quantitativo, oltre che qualitativo.
    Alla  luce  delle  considerazioni  che  precedono,  pertanto,  il
  diverso  trattamento  previsto  dalla normativa in questione appare
  ancor piu' irragionevole sotto vari profili.
    Innanzitutto,  per  cio'  che concerne la presunta violazione dei
  principi di ragionevolezza e di cui all'art. .3 della Costituzione,
  pare  assumere  rilievo la previsione di un diverso trattamento per
  situazioni  analoghe,  facenti  capo  a  magistrati  che  vengono a
  prestare identico servizio presso le sedi c.d. disagiate in seguito
  ad  un  trasferimento  disposto,  in  un caso a domanda, nell'altro
  d'ufficio;  al  riguardo,  inoltre, pare priva di sostegno anche la
  limitazione  degli  incentivi  a  favore  di  coloro  che risultano
  provenire  da  un'altra  regione  o  da sedi distanti oltre 150 Km,
  atteso che tali circostanze non fanno venir meno le caratteristiche
  del  servizio  prestato  nel  tempo,  al pari degli altri colleghi,
  presso le sedi in oggetto.
    Al  riguardo,  se  da  un  lato va ricordato come il principio di
  uguaglianza   esprima  un  giudizio  di  relazione  che  impone  il
  trattamento,   identico  di  situazioni  uguali  e,  viceversa,  il
  trattamento  differenziato  di  situazioni  fra  loro non del tutto
  corrispondenti  (cfr.  ad es. Corte costituzionale numeri 89/1996 e
  183/1997),  dall'altro  lato  appare  emergere  nella disciplina in
  oggetto   la   operata   disparita'  di  trattamento  fra  soggetti
  appartenenti   allo   stesso   ruolo   di  magistrati  ordinari  ed
  incaricati,  in  quanto assegnati al medesimo ufficio, di espletare
  identiche funzioni.
    La  presunta violazione dei principi costituzionali di cui sopra,
  appare  altresi'  fondata sotto un ulteriore profilo, derivante dal
  diverso   trattamento  previsto  pe  il  personale  dipendente  del
  Ministero  degli  esteri destinato alle c.d. residenze disagiate ai
  sensi  dell'art. 144  d.P.R. n. 18/1967; orbene, in tale ipotesi il
  legislatore,  al  fine  di  riconoscere  il  diritto ai conseguenti
  benefici  economici,  non risulta aver posto alcuna discriminazione
  fra  coloro  che  risultano  trasferiti  o  meno  d'ufficio  o  con
  riferimento  alla  maggiore o minore distanza rispetto alla sede di
  provenienza.
    Le   differenze  retributive  che  le  norme  in  oggetto  paiono
  comportare,  fra  dipendenti  appartenenti  al  medesimo  ruolo  ed
  incaricati  di  identiche,  funzioni,  rendono rilevante la dedotta
  violazione  anche  sotto il profilo dell'art. 36 della Costituzione
  in quanto le conseguenze derivanti dall'applicazione degli artt. 1,
  e  2,  legge  n. 133/1998, come sopra individuate, si appalesano in
  contrasto  con  il  principio  di  proporzionalita'  ed adeguatezza
  retributiva ivi statuito.
    A  tale proposito, va ricordato che l'art. 36 citato attiene alla
  retribuzione  considerata  nel  suo  complesso  e  non alle singole
  componenti  od  alle  prestazioni  accessorie  (cfr.  ad  es. Corte
  costituzionale numeri 314/1987 e 1/1986).
    Nel  caso  di  specie, peraltro, l'individuata natura retributiva
  dei  benefici  economici  in  discussione  comporta  che gli stessi
  debbano  essere  presi  in considerazione al fine di determinare la
  retribuzione,  adeguata e proporzionata ai sensi dell'art. 36 della
  Costituzione,  cosicche' il diverso trattamento finale fra soggetti
  che  svolgono identiche funzioni appare suscettibile di conseguenze
  evidentemente  contrarie,  anche sotto tale profilo, alla normativa
  cotituzionale.
    Infine,  le  denunciate norme come sopra individuate paiono porsi
  altresi'  in  palese  violazione  del  principio di buon andamento,
  della pubblica amministrazione, esposto e disciplinato dall'art. 97
  della  Costituzione,  come  costantemente  interpretato dalla Corte
  costituzionale  e,  cioe',  come  un  criterio  di congruenza e non
  arbitrarieta' della disciplina posta in essere in relazione al fine
  che  si  vuole  perseguire (cfr. ad es. Corte costituzionale numeri
  331/1988 e 10/1980).
    Nel  caso di specie appare incongruo predisporre, da un lato, una
  normativa  diretta  ad  ottenere  la copertura di sedi giudiziarie,
  individuate   come   particolarmente   disagiate,   attraverso   il
  riconoscimento  di  benefici economici a favore di coloro che vi si
  trasferiscono  e  contemporaneamente,  dall'altro  lato,  escludere
  dalla  fruizione di tali incentivi proprio coloro che espressamente
  chiedono  di  esservi  destinati, assicurando oltretutto un periodo
  superiore  di permanenza rispetto a coloro che risultano trasferiti
  d'ufficio.
    Per   quanto   sin   qui   esposto,  il  collegio  considera  non
  manifestamente  infondata la eccezione di incostituzionalita' delle
  disposizioni  di  legge  sin  qui  richiamate  artt. 1  e  2, legge
  n. 133/1998)   e,   conseguentemente,   ritiene   che  la  indicata
  questione,  nei termini e nei limiti cosi' come sopra delineati, in
  relazione  agli  artt. 3,  36  e 97 della Costituzione debba essere
  rimessa all'esame della stessa Corte.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 1, legge della Costituzione 9 febbraio 1948 n. 1,
  e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, in relazione
  agli   artt. 3,  36  e  97  della  Costituzione,  la  questione  di
  legittimita'  costituzionale delle disposizioni di cui agli artt. 1
  e  2,  lege  4  maggio  1998  n. 133, nella parte in cui limitano i
  previsti  incentivi  a  favore  dei magistrati trasferiti d'ufficio
  nelle  sedi  disagiate,  provenienti  da  un'altra regione e da una
  distanza superiore ai centocinquanta chilometri;
    Dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio  e  l'immediata
  trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  segreteria la presente ordinanza sia
  notificata  alle  parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei
  Ministri,  nonche'  comunicata  ai  Presidenti delle due Camere del
  Parlamento.
    Cosi'  deciso  in  Catania,  nella  Camera  di  consiglio  del 10
  settembre 1999.
                        Il presidente: Delfa
L'estensore: Ponte
00C0018