N. 746 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 novembre 1999
Ordinanza emessa il 23 novembre 1999 dal tribunale di Treviso nel procedimento civile vertente tra Cossalter Marianna e I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalita' di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio di eguaglianza e sulla garanzia previdenziale. - Legge 22 dicembre 1996, n. 662 (recte: 23 dicembre 1996), art. 1, commi 181 e 182, modificato dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, art. 3-bis, modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, commi 1 e 5. - Costituzione, artt. 3, 24 e 38.(GU n.4 del 26-1-2000 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza; con ricorso depositato il 28 novembre 1996 Cossalter Marianna proponeva appello avverso la sentenza n. 695/1995 del pretore di Treviso che in parziale accoglimento del suo ricorso, condannava l'I.N.P.S. a corrisponderle la pensione di reversibilita' nella misura del 60% di quella liquidata al coniuge defunto, integrata al minimo a far tempo da tre anni e trecento giorni antecedenti la data del deposito del ricorso gudiziario, ed a corrisponderle le relative differenze maggiorate di interessi dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa. Rilevava da un lato l'erroneita' della decorrenza dei benefici conseguenti alla sentenza 495/1993 della Corte costituzionale, riguardo alla decorrenza del termine triennale di decadenza ritenuto dal pretore, dall'altro contestava il negato cumulo di rivalutazione ed interessi sulle somme dovute, in quanto, a suo dire, relative a credito maturato prima dell'entrata in vigore della legge n. 412/1991. In corso di causa, l'l.N.P.S. - ritualmente costituito - riconosceva il diritto dell'appellante con riferimento ai ratei maggiori dovuti per i dieci anni anteriori al deposito della sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale e, quanto alla questione relativa alla rivalutazione ed agli interessi, chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, alla luce dell'art. 36, comma 5 della legge n. 448/1998. Ritiene il tribunale che l'art. 1 commi 181 e 182 legge n. 662/1996 e l'art. 36 comma 5 legge n. 448/1998 presentino profili d'incostituzionalita' con riferimento agli artt 3, 24 e 38 della Costituzione. La stessa giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 103/1995 e 123/1987) ha sancito la legittimita' di norme che hanno disposto l'estinzione dei giudizi pendenti, quando "tale previsione e' coerente col carattere sostanzialmente sattisfattivo della nuova legge rispetto alle pretese fatte valere dinanzi ai giudici a quibus". La normativa in esame, viceversa, nel prendere atto di un diritto gia' sorto in capo ai pensionati per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, si limita a regolarne le modalita' di adempimento in senso deteriore rispetto alle norme generali. Lungi dal produrre un arricchimento della situazione giuridica soggettiva del creditore, dunque, incide su tale situazione determinando una dilazione dei tempi di adempimento (con la previsione del pagamento degli arretrati in sei annualita'; art. 1 comma 181, legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 3-bis legge n. 140/1997), la compressione della misura del soddisfacimento (con riferimento alla misura degli interessi, liquidati forfettariamente nel 5% complessivo per una mora ultradecennale: art. 1, comma 182, legge n. 662/1996, come da ultimo modificato dall'art. 36, comma 1, legge n. 448/1998), l'esclusione della conseguenza legale dell'accoglimento delle pretese fatte valere in giudizio e fondate su situazione giuridica perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della normativa in esame (compensazione delle spese: art. 36 comma 5, legge n. 448/1998). Ne risulta la violazione dei seguenti articoli della Costituzione: art. 3, in quanto si introduce un trattamento diverso e peggiorativo, che non trova giustificazione in diversita' di situazione giuridica, per i crediti dei pensionati con diritto alla c.d. cristallizzazione; art. 24, poiche' e vanificato il diritto di agire in giudizio per la tutela integrale del diritto sostanziale e di ottenere la conseguente rifusione delle spese sostenute (cio' che costituisce estrinsecazione della previsione costituzionale del diritto di difesa), con l'ulteriore rischio, conseguente alla dichiarazione in estinzione, di vedersi opporre poi - in via amministrativa - dall'I.N.P.S. argomentazioni ed eccezioni (ad es.: superamento del limite reddittuale) gia' dedotte nel giudizio dichiarato estinto e non incise dalle disposizioni della nuova normativa; art. 38, in quanto sono compressi diritti, di natura previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale. Le norme indicate regolano la fattispecie dedotta nel presente giudizio, sicche' la questione di legittimita' appare rilevante, oltreche' non manifestamente infondata.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953; Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la quetione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, commi 181 e 182 delle legge 22 dicembre 1996 n. 662, come modificati dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997 n. 140 e dall'art. 36 comma 1 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e 36 comma 5 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, in relazione all'artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, per i motivi indicati nella parte motiva della presente ordinanza; Sospende il giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblicaa. Treviso addi', 23 novembre 1999. Il presidente: Castagna 00C0022