N. 748 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 ottobre 1999

Ordinanza emessa il 28 ottobre 1999 dal tribunale di Torre Annunziata
nel procedimento penale a carico di Carfora Nicola
Processo   penale   -   Dibattimento   -  Partecipazione  a  distanza
  dell'imputato (cd. videoconferenza) - Detenuto sottoposto al regime
  di   cui   all'art.  41-&bi;bis  dell'ordinamento  penitenziario  -
  Prevista  partecipazione  a  distanza  nella sola ipotesi in cui si
  proceda  per  taluno  dei  delitti  indicati  nell'art.  51,  comma
  3-&bi;bis, cod. proc. pen - Irragionevole disparita' di trattamento
  tra detenuti.
- Cod. proc. pen., (disp. attuazione del) art. 146-bis.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.4 del 26-1-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Sciogliendo  la  riserva  di cui alla scorsa udienza nel processo
  contro  Carfora  Nicola,  imputato dei reati di cui agli artt. 416,
  56-629 cpv. c.p.

                            O s s e r v a

    1. - Alla  udienza  del  12 ottobre  1999  la  difesa del Carfora
  eccepiva,   sostanzialmente,   l'omessa  traduzione  dell'imputato,
  detenuto  per  titoli  diversi,  in  quanto  assente  fiscamente  e
  presente  in videoconferenza (disposta, peraltro, correttamente per
  un  processo  celebrato  immediatamente  prima  nei confronti dello
  stesso)   per   un  delitto  non  rientrante  tra  quelli  indicati
  nell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.: stante la formulazione letterale
  dell'art. 146-bis   d.a.c.p.p.   il   Carfora,   infatti,   benche'
  sottoposto  al  regime  di  cui  all'art. 41-bis,  comma  2,  legge
  n. 354/1975  (v.  provvedimento in atti), doveva essere fisicamente
  presente in aula.
    Il  processo  veniva  rinviato  in  via  preliminare  all'odierna
  udienza per le conseguenziali valutazioni.

    2. - Come  e'  noto l'art. 2 della legge 7 gennaio 1998, n. 11 ha
  introdotto  il  sistema della videoconferenza, o meglio, della c.d.
  partecipazione  al  dibattinento  a  distanza,  introducendo  - tra
  l'altro  -  nelle norme di attuazione al codice di rito il suddetto
  art. 146-bis.
    Tale  norma individua, nelle lettere a), b) e c) del primo comma,
  tre   ipotesi   particolari,  giustificative  dell'attivazione  del
  collegamento  audiovisivo:  le  prime  due  di natura oggettiva, la
  terza  meramente  soggettiva,  avuto  riguardo  alla  qualita'  del
  detenuto,   nei   cui   confronti   deve   essere   stata  disposta
  l'applicazione  delle  misure  di  cui  all'art. 41-bis della legge
  26 luglio  1975,  n. 354 (significativamente e logicamente la norma
  dovrebbe   trovare   il  suo  collegamento  con  il  secondo  comma
  dell'art. 41-bis, al quale solo si conforma).
    In  ogni  caso,  il presupposto fondamentale e prodromico e' dato
  dalla  necessita'  che  si  stia  procedendo  per  uno  dei delitti
  indicati  nell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., e cioe', in breve, per
  delitti  mafiosi-camorristici  o  di  stampo affine e di funzionale
  competenza della procura distrettuale.
    La  celebrazione  del  processo  in  assenza di tale presupposto,
  stante il testuale tenore della norma (Quando si procede per taluno
  dei  delitti  indicati...),  non  puo'  che  avvenire se non con le
  modalita'   ordinarie  e,  cioe',  con  la  presenza  fisica  degli
  interessati nell'aula dibattimentale.
    Orbene, l'ossequio a tale disposizione e, quindi, la celebrazione
  del   presente  processo,  allo  stato,  si  rivelerebbe  possibile
  solo ...  violando  clamorosamente  la  ratio  del  41-bis, dovendo
  necessariamente essere disposta la traduzione del Carfora.
    In  tali  sensi  la  questione  mostra  la sua rilevanza. Proprio
  recentemente  l'invocata  Corte,  con  la sentenza n. 342/1999, nel
  ritenere  infondata  la  questione  di  legittimita' costituzionale
  degli  artt. 1 e seguenti della legge n. 11/1998, affrontata da una
  visuale  completamente  diversa,  ha evidenziato come "le frequenti
  traduzioni  di  imputati  di  gravi  delitti  di  stampo mafioso...
  comportavano,  accanto  al  gravoso impegno delle forze dell'ordine
  per garantire adeguatamente la sicurezza e l'ordine pubblico, anche
  il rischio che - proprio in dipendenza dei continui trasferimenti -
  risultasse  in concreto vanificata l'efficacia dei provvedimenti di
  sospensione  delle  ordinarie  regole  di trattamento penitenziario
  adottati  nei  confronti  dei  detenuti  piu'  pericolosi  ai sensi
  dell'art. 41-bis, secondo comma della legge 26 luglio 1975, n. 354.
    Provvedimenti,  questi,  che,  viceversa,  apparivano essere "uno
  strumento  essenziale per garantire l'interruzione dei rapporti fra
  gli associati mafiosi in vinculis ed il resto dell'associazione ".
    Se,  dunque,  e'  stata  questa  la  finalita' della norma, tesa,
  altresi' ad evitare che detenuti pericolosi, aventi ancora un ruolo
  di   spicco   nell'ambito  dell'organizzazione  criminale,  possano
  comunicare  con l'esterno in occasione delle loro traduzioni per la
  partecipazione  ai  dibattimenti,  se,  in  sostanza,  si e' voluto
  evitare   il   cd.  turismo  giudiziario,  ancorare  l'applicazione
  dell'istituto nell'ipotesi di cui alla lett. c), al criterio che si
  stia  procedendo  solo  ed  esclusivamente per uno dei reati di cui
  all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., si palesa illogico e irrazionale,
  dal  momento  che  dovrebbe  essere  la sola qualita' del detenuto,
  sottoposto  alle  misure  di  cui  al  41-bis,  a  giustificare  la
  partecipazione a distanza.

    3. - In  tali  termini,  quindi,  la  questione  appare  altresi'
  fondata:  e' evidente la violazione dell'art. 3 della Costituzione,
  espressione  di  un  "generale  canone dl coerenza dell'ordinamento
  normativo"  (Corte  cost.  n. 204/1982),  nonche'  del principio di
  ragionevolezza  per  cui  la  legge deve trattare in maniera eguale
  situazioni  eguali  ed  in maniera razionalmente diversa situazioni
  diverse.
    Riportandoci  alle  ragioni ispiratrici del 41-bis, ricordate dal
  "Giudice  delle  Leggi"  con  la  sentenza  sopra  indicata,  quale
  discrimine sostanziale, concreto, puo' dare il titolo del reato per
  il quale e' processo, quando e' la pregressa e attuale personalita'
  del  detenuto  a  giustificare  il provvedimento del Ministro della
  giustizia?
    D'altronde,  e  concludendo,  proprio  in  tale provvedimento del
  Guardasigilli  e'  dato leggere, tra l'altro, "che, in un quadro di
  inserimento  del Carfora Nicola nell'ambito del sodalizio criminoso
  di  appartenenza in modo radicale e con ruolo di assoluto rilievo e
  di  comando,  deve ritenersi costante - in assenza di ogni elemento
  in   senso   contrario   -   il   suo  collegamento  con  la  parte
  dell'organizzazione   esterna   al  carcere,  ne'  il  collegamento
  potrebbe  essere  venuto meno per il solo fatto della detenzione" e
  "che  in  virtu'  della particolare posizione di vertice tenuta dal
  detenuto  nell'ambito  della criminalita' organizzata e del carisma
  delinquenziale   goduto,   puo'   fondatamente   considerarsi   non
  affievolito  non  solo il legame con l'associazione di appartenenza
  ma anche il ruolo rivestito all'interno di questa".
                              P. Q. M.
    Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara, di ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la
  questione  di  legittimita'  costituzionale  dellart. 146-bis delle
  norme  di  attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
  procedura  penale  per  violazione  dell'art. 3  della Costituzione
  nella  parte  in  cui  richiede  come  presupposto indispensabe per
  attivare il collegamento audiovisivo a distanza, che si proceda per
  taluno  dei  delitti  indicati  nell'art. 51,  comma 3-bis, c.p.p.,
  anche nel caso previsto dalla lett. c) della norma in questione.
    Sospende  il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione
  degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  che a cura della cancelleria la presente ordinanza, della
  quale  si  e'  data  lettura  in  dibattimento,  sia  notificata al
  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e comunicata ai Presidenti
  delle due Camere del Parlamento.
        Napoli, addi' 28 ottobre 1999.
                    Il presidente: Dente Gattola
Il giudice estensore: Palesandolo
00C0024