N. 750 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 novembre 1999

Ordinanza  emessa  il  23  novembre 1999 dal Tribunale amministrativo
regionale  dell'Emilia-Romagna  sezione staccata di Parma sul ricorso
proposto da Genitori Angela contro l'Universita' degli studi di Parma
ed altro
Istruzione  pubblica - Istruzione universitaria - Iscrizione ai corsi
  universitari  cd.  "a  numero  chiuso"  - Previsione della regolare
  iscrizione  per  gli  studenti nei confronti dei quali i competenti
  organi   di   giurisdizione   amministrativa,   in  data  anteriore
  all'entrata  in  vigore  del  Regolamento  in  materia  di accessi,
  abbiano  emesso  ordinanza di sospensione dell'efficacia degli atti
  preclusivi  della  iscrizione  ai predetti corsi e per gli studenti
  che  abbiano prodotto entro la predetta data, ricorso straordinario
  al  Presidente  della  Repubblica  -  Disparita'  di trattamento di
  situazioni  omogenee  in base a mero elemento temporale - Incidenza
  sul  diritto al lavoro e sui principi di promovimento della cultura
  e  della  ricerca  scientifica  di  libero  accesso  agli studi, di
  imparzialita' e buon andamento della p.a. di tutela giurisdizionale
  e di diritto di azione.
- Legge 14 gennaio 1999, n. 4, art. 1, comma 13.
- Costituzione, artt. 3, 4, 9, 24, 34, 97 e 113.
(GU n.4 del 26-1-2000 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 172/1999
  proposto  da  Genitori  Angela,  rappresentata  e difesa dall 'avv.
  Marco  A.  Volpi,  ed  elettivamente domiciliata nello studio dello
  stesso, in Parma, b.go Torrigiani n. 5;
    Contro  l'Universita'  degli  studi  di  Parma  ed  il  Ministero
  dell'universita'   e   della  ricerca  scientifica,  costituiti  in
  giudizio,  rappresentati  e  difesi dall'Avvocatura dello Stato, ed
  elettivamente  domiciliati presso suoi uffici in Bologna, via Guido
  Reni n. 4, per l'annullamento della nota, a firma del rettore del 3
  marzo  1999, con cui e' stata respinta la domanda di iscrizione del
  ricorrente  all'anno  accademico  1998/1999  nel corso di laurea di
  medicina e chirurgia;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione in giudizio delle amministrazioni
  intimate;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore, alla pubblica udienza del 23 novembre 1999 il dott. Ugo
  Di Benedetto;
    Udito, altresi', l'avv. Volpi;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Fatto  e  diritto      1.  -  La  ricorrente  ha  impugnato  il
  provvedimento   in  epigrafe  indicato  con  il  quale  il  rettore
  dell'Universita'  di  Parma ha respinto la domanda di iscrizione al
  corso  di  laurea  di  medicina  e  chirurgia  essendosi  la stessa
  classificata al 398o posto su 200.
    2. - Il diniego e' motivato con riferimento all'art. 1, comma 13,
  della  legge  14  gennaio  1999,  n. 4,  il quale prevede che "sono
  regolarmente  iscritti  ai  corsi universitari ... gli studenti nei
  confronti   dei   quali   i   competenti  organi  di  giurisdizione
  amministrativa,   in  data  anteriore  all'entrata  in  vigore  del
  regolamento  recante norme in materia d'accessi ..., abbiano emesso
  ordinanza di sospensione dell'efficacia degli atti preclusivi della
  iscrizione  ai  predetti corsi; sono altresi' regolarmente iscritti
  ai  medesimi  corsi gli studenti i quali ... abbiano prodotto entro
  la   predetta   data  ricorso  straordinario  al  Presidente  della
  Repubblica".

    3. - L'interessata    ha    presentato   ricorso   al   Tribunale
  amministrativo  regionale  deducendo l'illegittimita' dell'atto per
  eccesso  di  potere  e  sollevando  la  questione  di  legittimita'
  costituzionale  della  legge  14 gennaio 1999, n. 4, nella parte in
  cui  limita  la  c.d.  "sanatoria" a chi abbia promosso un giudizio
  ottenendo   ordinanza   di   sospensiva  trascurando  ingiustamente
  l'identica  situazione  di  chi  avesse  aspirato all'ammissione ai
  corsi trovandosi nelle stesse condizioni di fatto ma trascurando di
  opporsi in via giurisdizionale ovvero non ottenendo una sospensiva.
    4.  - La questione di legittimita' costituzionale e' rilevante ai
  fini   della   decisione   della   presente   causa  in  quanto  il
  provvedimento  impugnato  si fonda esclusivamente sull'applicazione
  vincolata  della  legge  14 gennaio 1999, n. 4 e la rimozione delle
  limitazioni cennate condurrebbe automaticamente all'ammissione, fin
  qui contestata, al corso universitario.
    5. - La questione di legittimita' costituzionale e', inoltre, non
  manifestamente infondata con riferimento ai seguenti articoli della
  Costituzione:
&lega-fpp;        violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto
  la  norma  considera  in  modo  diverso gli studenti che si trovano
  nella  stessa  posizione  sostanziale,  ossia  quella di non essere
  stati  utilmente  collocati nella graduatoria dei posti disponibile
  ai  fini  dell'iscrizione alla facolta' di medicina, differenziando
  la  loro  posizione  sostanziale,  del tutto identica, soltanto con
  riferimento ad un dato processuale del tutto casuale.
    Infatti  coloro  che  non sono stati collocati in posizione utile
  debbono  essere  ammessi  all'iscrizione, per il solo fatto di aver
  presentato  un  ricorso straordinario al Capo dello Stato o di aver
  presentato  ricorso  al  Tribunale amministrativo regionale ed aver
  ottenuto la sospensiva.
    Assurdo  inoltre  e'  il trattamento di favore riservato a coloro
  che hanno semplicemente optato per il ricorso straordinario al Capo
  dello  Stato.  Infatti, questi ultimi sono automaticamente iscritti
  mentre  almeno  coloro  che  hanno  presentato ricorso al Tribunale
  amministrativo  regionale  sono  ammessi  soltanto  nel caso in cui
  abbiano ottenuto l'istanza di sospensiva;
        violazione degli artt. 4, 9 e 34 della Costituzione in quanto
  la  legge 14 gennaio 1999, n. 4, favorisce lo studio, la cultura ed
  il  lavoro  di  alcuni  soggetti e non di altri, non sulla base del
  criterio  di  meritevolezza,  capacita' o altri principi di rilievo
  costituzionale  ma  sulla  base del dato casuale della scelta dello
  strumento giustiziale (ricorso straordinario o ricorso al Tribunale
  amministrativo  regionale)  e della circostazza di aver ottenuto la
  sospensiva,  quasi  a voler premiare con legge chi ha avuto un piu'
  favorevole  ma del tutto provvisorio trattamento giudiziario (se la
  sospensiva   non   era  dovuta  ma  e'  stata  ottenuta)  o  punire
  ulteriormente  chi  ha  gia' subito un piu' sfavorevole trattamento
  (se  la  sospensiva  era  dovuta  e  non  ottenuta), in presenza di
  situazioni sostanziali identiche;
        violazione dell'art. 97 della Costituzione in quanto la legge
  14 gennaio 1999, n. 4, di fatto viola il principio di imparzialita'
  e  buon andamento dell'amministrazione costringendola ad operare le
  proprie  scelte,  a  carattere  vincolato, ammettendo ed escludendo
  alcuni  studenti  in  identica  posizione sostanziale sulla base di
  criteri inidonei e casuali, in quanto tutti non utilmente collocati
  in  graduatoria  in posizione utile per accedere ai corsi di laurea
  in presenza del previsto numero chiuso;
        violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto
  la   legge   14   gennaio   1999,   n. 4,   di  fatto  interferisce
  sull'esercizio  della  funzione  giurisdizionale  punendo la scelta
  piu'  rigorosa  dei  giudici  amministrativi i quali hanno ritenuto
  piu' idoneo risolvere, magari in tempi rapidi, la questione con una
  sentenza di merito, piuttosto che ammettere in via cautelare, salvo
  essere smentiti in sede di merito, danneggiando gli stessi studenti
  o  la  stessa  amministrazione  costringendo i primi ad una inutile
  attivita'  di  studio  e  la  seconda  ad  un  inutile attivita' di
  insegnamento, entrambe destinate a venire meno in caso di decisione
  di  merito negativa; e punendo gli studenti che si siano dimostrati
  meno litigiosi.
    6.  -  Per  quanto  sopra considerato gli atti vanno rimessi alla
  Corte   costituzionale,   essendo   la  questione  di  legittimita'
  costituzionale rilevante e non manifestamente infondata.
P. Q. M.      Visti  gli  artt. 1  della legge costituzionale 9
  febbraio 1948, n. 1 e 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
  legittimita'  costituzionale dell'articolo 1, comma 13, della legge
  14 gennaio  1999, n. 4, con riferimento agli artt. 3, 4, 9, 34, 97,
  24 e 113 della Costituzione;
    Sospende il giudizio;
    Ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale,
  disponendo la notifica della presente ordinanza alla Presidenza del
  Consiglio  dei Ministri e alle parti in causa e la comunicazione ai
  Presidenti delle due Camere del Parlamento;
    Manda alla cancelleria per l'esecuzione.
    Cosi' deciso in Parma, il giorno 23 novembre 1999.
                        Il presidente: Ciccio
Il relatore estensore: Di Benedetto
00C0026