N. 750 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 novembre 1999
Ordinanza emessa il 23 novembre 1999 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna sezione staccata di Parma sul ricorso proposto da Genitori Angela contro l'Universita' degli studi di Parma ed altro Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Iscrizione ai corsi universitari cd. "a numero chiuso" - Previsione della regolare iscrizione per gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, in data anteriore all'entrata in vigore del Regolamento in materia di accessi, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia degli atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi e per gli studenti che abbiano prodotto entro la predetta data, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee in base a mero elemento temporale - Incidenza sul diritto al lavoro e sui principi di promovimento della cultura e della ricerca scientifica di libero accesso agli studi, di imparzialita' e buon andamento della p.a. di tutela giurisdizionale e di diritto di azione. - Legge 14 gennaio 1999, n. 4, art. 1, comma 13. - Costituzione, artt. 3, 4, 9, 24, 34, 97 e 113.(GU n.4 del 26-1-2000 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 172/1999 proposto da Genitori Angela, rappresentata e difesa dall 'avv. Marco A. Volpi, ed elettivamente domiciliata nello studio dello stesso, in Parma, b.go Torrigiani n. 5; Contro l'Universita' degli studi di Parma ed il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, ed elettivamente domiciliati presso suoi uffici in Bologna, via Guido Reni n. 4, per l'annullamento della nota, a firma del rettore del 3 marzo 1999, con cui e' stata respinta la domanda di iscrizione del ricorrente all'anno accademico 1998/1999 nel corso di laurea di medicina e chirurgia; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza del 23 novembre 1999 il dott. Ugo Di Benedetto; Udito, altresi', l'avv. Volpi; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:Fatto e diritto 1. - La ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con il quale il rettore dell'Universita' di Parma ha respinto la domanda di iscrizione al corso di laurea di medicina e chirurgia essendosi la stessa classificata al 398o posto su 200. 2. - Il diniego e' motivato con riferimento all'art. 1, comma 13, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, il quale prevede che "sono regolarmente iscritti ai corsi universitari ... gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, in data anteriore all'entrata in vigore del regolamento recante norme in materia d'accessi ..., abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia degli atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi; sono altresi' regolarmente iscritti ai medesimi corsi gli studenti i quali ... abbiano prodotto entro la predetta data ricorso straordinario al Presidente della Repubblica". 3. - L'interessata ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale deducendo l'illegittimita' dell'atto per eccesso di potere e sollevando la questione di legittimita' costituzionale della legge 14 gennaio 1999, n. 4, nella parte in cui limita la c.d. "sanatoria" a chi abbia promosso un giudizio ottenendo ordinanza di sospensiva trascurando ingiustamente l'identica situazione di chi avesse aspirato all'ammissione ai corsi trovandosi nelle stesse condizioni di fatto ma trascurando di opporsi in via giurisdizionale ovvero non ottenendo una sospensiva. 4. - La questione di legittimita' costituzionale e' rilevante ai fini della decisione della presente causa in quanto il provvedimento impugnato si fonda esclusivamente sull'applicazione vincolata della legge 14 gennaio 1999, n. 4 e la rimozione delle limitazioni cennate condurrebbe automaticamente all'ammissione, fin qui contestata, al corso universitario. 5. - La questione di legittimita' costituzionale e', inoltre, non manifestamente infondata con riferimento ai seguenti articoli della Costituzione: &lega-fpp; violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto la norma considera in modo diverso gli studenti che si trovano nella stessa posizione sostanziale, ossia quella di non essere stati utilmente collocati nella graduatoria dei posti disponibile ai fini dell'iscrizione alla facolta' di medicina, differenziando la loro posizione sostanziale, del tutto identica, soltanto con riferimento ad un dato processuale del tutto casuale. Infatti coloro che non sono stati collocati in posizione utile debbono essere ammessi all'iscrizione, per il solo fatto di aver presentato un ricorso straordinario al Capo dello Stato o di aver presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale ed aver ottenuto la sospensiva. Assurdo inoltre e' il trattamento di favore riservato a coloro che hanno semplicemente optato per il ricorso straordinario al Capo dello Stato. Infatti, questi ultimi sono automaticamente iscritti mentre almeno coloro che hanno presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale sono ammessi soltanto nel caso in cui abbiano ottenuto l'istanza di sospensiva; violazione degli artt. 4, 9 e 34 della Costituzione in quanto la legge 14 gennaio 1999, n. 4, favorisce lo studio, la cultura ed il lavoro di alcuni soggetti e non di altri, non sulla base del criterio di meritevolezza, capacita' o altri principi di rilievo costituzionale ma sulla base del dato casuale della scelta dello strumento giustiziale (ricorso straordinario o ricorso al Tribunale amministrativo regionale) e della circostazza di aver ottenuto la sospensiva, quasi a voler premiare con legge chi ha avuto un piu' favorevole ma del tutto provvisorio trattamento giudiziario (se la sospensiva non era dovuta ma e' stata ottenuta) o punire ulteriormente chi ha gia' subito un piu' sfavorevole trattamento (se la sospensiva era dovuta e non ottenuta), in presenza di situazioni sostanziali identiche; violazione dell'art. 97 della Costituzione in quanto la legge 14 gennaio 1999, n. 4, di fatto viola il principio di imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione costringendola ad operare le proprie scelte, a carattere vincolato, ammettendo ed escludendo alcuni studenti in identica posizione sostanziale sulla base di criteri inidonei e casuali, in quanto tutti non utilmente collocati in graduatoria in posizione utile per accedere ai corsi di laurea in presenza del previsto numero chiuso; violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto la legge 14 gennaio 1999, n. 4, di fatto interferisce sull'esercizio della funzione giurisdizionale punendo la scelta piu' rigorosa dei giudici amministrativi i quali hanno ritenuto piu' idoneo risolvere, magari in tempi rapidi, la questione con una sentenza di merito, piuttosto che ammettere in via cautelare, salvo essere smentiti in sede di merito, danneggiando gli stessi studenti o la stessa amministrazione costringendo i primi ad una inutile attivita' di studio e la seconda ad un inutile attivita' di insegnamento, entrambe destinate a venire meno in caso di decisione di merito negativa; e punendo gli studenti che si siano dimostrati meno litigiosi. 6. - Per quanto sopra considerato gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale, essendo la questione di legittimita' costituzionale rilevante e non manifestamente infondata. P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 13, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, con riferimento agli artt. 3, 4, 9, 34, 97, 24 e 113 della Costituzione; Sospende il giudizio; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle parti in causa e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Manda alla cancelleria per l'esecuzione. Cosi' deciso in Parma, il giorno 23 novembre 1999. Il presidente: Ciccio Il relatore estensore: Di Benedetto 00C0026