N. 752 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 novembre 1999

Ordinanza  emessa  il  12  novembre 1999 dal Tribunale amministrativo
regionale  della  Sicilia  sezione  staccata  di  Catania sul ricorso
proposto da Liuzzo Giovanni contro il comune di Carlentini ed altri
Sindaco  - Regione siciliana - Nozione di sfiducia votata per appello
  nominale  dal  60  per cento dei componenti del Consiglio comunale,
  oppure  dai  due terzi dei componenti nei comuni aventi popolazione
  fino  a  10.000  abitanti - Conseguente obbligo di dimissioni senza
  consultazione  del  corpo  elettorale mediante &bi;referendum, come
  previsto dalla legislazione previgente - Inidoneita' dell'impugnata
  disciplina,  ispirata  alla  legislazione  statale ad assicurare il
  rispetto  del  principio  della  sovranita'  popolare in un sistema
  elettorale   caratterizzato   (diversamente   da   quello  statale)
  dall'elezione diretta del sindaco - Incidenza sul diritto di voto e
  sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a.
- Legge regione Sicilia, 15 settembre 1997, n. 35, art. 10, comma 2.
- Costituzione, artt. 1, 48 e 97.
(GU n.4 del 26-1-2000 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4182 del 1999
  proposto  da  Liuzzo  Giovanni,  rappresentato  e  difeso dall'avv.
  Antonio  Vitale  nel  cui  studio  e'  elettivamente domiciliato in
  Catania, via V.E. Orlando n. 56;
    Contro  il  comune  di  Carlentini  (Siracusa), non costituito in
  giudizio;  l'assessorato  agli enti locali della Regione siciliana,
  in  persona  dell'assessore  pro-tempore rappresentato e difeso ope
  legis   dall'Avvocatura   distrettuale   dello  Stato  di  Catania,
  domiciliataria;   e  nei  confronti  di  Carnazzo  Sebastiano,  non
  costituito  in  giudizio;  Miceli  Giuseppe, rappresentato e difeso
  dall'avv.   Luciano  Strazzeri  nel  cui  studio  e'  elettivamente
  domiciliato   in   Catania,   via   G.A.   Costanzo   n.   30;  per
  l'annullamento:
        della  deliberazione  del Consiglio comunale di Carlentini n.
  86 del 26 luglio 1999;
        del  decreto  del Presidente della Regione siciliana prot. n.
  525/GRVII/SG   del   13  agosto  1999  di  nomina  del  commissario
  straordinario dott. Leonardo Pitone.
    Visto il ricorso introduttivo del giudizio;
    Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
  impugnato;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'Amministrazione
  regionale e di Miceli Giuseppe;
    Udito  il  relatore  cons.  Vincenzo  Salamone  e uditi, altresi'
  l'avv.  Antonio  Vitale  per  la  parte  ricorrente, l'avv. Luciano
  Strazzeri  per  Miceli  Giuseppe  e  l'avvocato  dello Stato Angela
  Palazzo per l'Amministrazione regionale;
    Vista la documentazione tutta in atti;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

                              F a t t o

    Con il gravame introduttivo del giudizio si chiede l'annullamento
  della  deliberazione del Consiglio comunale di Carlentini n. 86 del
  26 luglio 1999 e del decreto del Presidente della regione siciliana
  prot.  n. 525/GRVII/SG del 13 agosto 1999 di nomina del Commissario
  straordinario dott. Leonardo Pitone.
    Con ordinanza collegiale deliberata nella camera di consiglio del
  12  novembre  1999  il  collegio  ha  ritenuto  che non appaiono al
  momento  fondate  le  censure  con  le  quali si lamentano vizi del
  procedimento e della motivazione in quanto:
&lega-fpp;        il  sindaco  con  la  comunicazione dell'ordine del
  giorno   del  consiglio  comunale  e'  posto  nelle  condizioni  di
  partecipare  al  procedimento  di  approvazione  della  mozione  di
  sfiducia  (caratterizzato,  peraltro,  da  principi  di specialita'
  rispetto  a  quanto  previsto  dalla  legge della regione siciliana
  n. 10 del 1991);
        la  mozione  di sfiducia e la delibera di approvazione che la
  fa propria evidenziano le ragioni (anche di natura politica) che la
  supportano;
        sfugge  alla  cognizione  del  giudizio  di  legittimita'  la
  valutazione  di adeguatezza delle ragioni che supportano la mozione
  di sfiducia (Corte costituzionale 18 gennaio 1996, n. 7).
    Con  autonomo motivo di censura si lamenta la incostituzionalita'
  dell'art. 10,  comma  2,  della legge della regione siciliana n. 35
  del  1997,  che  prevede  e  disciplina l'istituto della mozione di
  sfiducia per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione.
    L'assessorato agli enti locali della regione siciliana ed il sig.
  Miceli  Giuseppe,  nel  costituirsi  in  giudizio  hanno chiesto il
  rigetto del gravame.

                            D i r i t t o

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
  751/1999).
00C0028