N. 2 ORDINANZA 17 dicembre 1999- 7 gennaio 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Catasto - Immobili - Tariffe d'estimo e rendite catastali gia' determinate (in esecuzione del d.m. 20 gennaio 1990) - Permanenza in vigore - Ritenuto esercizio, da parte del legislatore, di una funzione tipicamente amministrativa - Lamentato vizio di eccesso di potere e di irragionevolezza, con conseguente assoluta carenza di difesa in giudizio per il cittadino - Questione gia' rigettata - Manifesta infondatezza. - D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75), art. 2. - Cost., artt. 3, 24 e 113.(GU n.2 del 12-1-2000 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giuliano VASSALLI; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott. Franco BILE;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta di interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, promossi con 3 ordinanze emesse il 14 maggio 1998 della Commissione tributaria provinciale di Imperia rispettivamente iscritte ai nn. 707, 708 e 709 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1999 il giudice relatore Massimo Vari. Ritenuto che, con tre ordinanze di identico contenuto, emesse in data 14 maggio 1998 (r.o. nn. 707, 708 e 709 del 1998), nel corso di giudizi aventi ad oggetto il pagamento di imposte INVIM (r.o. nn. 707 e 709), successorie (r.o. n. 708) e di registro (r.o. n. 709), la Commissione tributaria provinciale di Imperia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta di interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, "nella parte in cui prevede la permanenza in vigore delle tariffe d'estimo e delle rendite gia' determinate in esecuzione del decreto ministeriale 20 gennaio 1990"; che, ad avviso del giudice rimettente, la disposizione denunciata si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, comportando "l'attribuzione immediata e diretta delle rendite catastali alle unita' immobiliari e la conseguente appropriazione da parte del legislatore di una funzione tipicamente amministrativa che integra un comportamento viziato di eccesso di potere e di irragionevolezza"; che l'ordinanza rileva, altresi', "la difformita' della citata disposizione rispetto agli articoli 24 e 113 della Costituzione non avendo il cittadino nessuna possibilita' di difesa giurisdizionale di fronte ad una disciplina normativa che assorbe concretamente la funzione amministrativa"; che e' intervenuto, per tutti i giudizi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione venga dichiarata non fondata. Considerato che i giudizi, in quanto propongono questioni identiche, vanno riuniti e congiuntamente decisi; che, nei termini in cui risulta qui prospettata, la questione ha gia' formato oggetto di esame da parte di questa Corte, che, con sentenza n. 211 del 1998, ha escluso, quanto alla lamentata violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, che la disposizione denunciata abbia inteso ricomprendere nell'effetto di legificazione, oltre al criterio di revisione delle tariffe d'estimo, anche "l'attribuzione di fatto in via diretta ed immediata della rendita catastale" ai singoli immobili, cio' significando che, "se si sono determinati altri vizi in sede di rilevazione dei valori degli immobili ovvero di determinazione delle rendite diversi da quelli discendenti dal criterio ora legificato, i vizi stessi non possono reputarsi sanati"; che, pertanto, non essendo stati addotti argomenti di concludenza tale da indurre questa Corte a mutare le affermazioni poste a fondamento della citata sentenza n. 211 del 1998, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta di interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Imperia con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1999. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Vari Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 7 gennaio 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola 00C0032