N. 2 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 gennaio 2000
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 gennaio 2000 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della regione Liguria - Prestiti obbligazionari regionali - Esenzione delle disposizioni sulla Tesoreria unica di cui alla legge n. 720/1984 e s.m. - Contrasto con la normativa statale in materia. - L. reg. Liguria riapprov. il 14 dicembre 1999, art. 1, comma 4. - Costituzione, artt. 117 e 119, primo comma (in relazione all'art. 40, legge 30 marzo 1981, n. 119 e s.m., ed agli artt. 7, 8 e 9 del d.lgs. 7 agosto 1997, n. 279). Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dell'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta pro-tempore, avverso la delibera legislativa riapprovata il 14 dicembre l999 "modifiche agli articoli 54, 55 e 56 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 e successive modificazioni", delibera pervenuta al Commissario del Governo il 16 dicembre 1999 ed alla Presidenza del Consiglio il giorno successivo.(GU n.12 del 15-3-2000 )
L'art. 1, comma 4 della delibera legislativa menzionata intenderebbe aggiungere all'art. 54 della legge regione Liguria 4 novembre 1977, n. 42 il seguente comma 4-bis: "I prestiti obbligazionari non sono soggetti alle disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre n. 720 e successive modificazioni". Questa disposizione, gia' contenuta in delibera legislativa approvata il 2 novembre 1999, aveva formato oggetto di rinvio ad opera del Governo (Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 1999) ed e' stata riapprovata senza modifica alcuna. La proposizione del presente ricorso e' stata decisa nel Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 1999. Il menzionato comma 4-bis contrasta con gli artt. 117 e 119, comma primo della Costituzione e con le disposizioni interposte in tema di "tesoreria unica", contenute nell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (come modificato dall'art. 21 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, poi ulteriormente modificato dall'art. 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e dall'art. 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 720), e richiamate dall'art. 2 di quest'ultima legge, ed inoltre contenute negli artt. 7, 8 e 9 del d.lgs, 7 agosto 1997, n. 279. Codesta Corte ha gia' avuto modo di pronunciarsi sulle disposizioni in tema di "tesoreria unica" (cosi' nelle sentenze 29 ottobre 1985, nn. 243 e 246); e del resto - come emerge dagli atti consiliari - la regione Liguria intende non gia' contrastare il principio generale ormai consolidatosi, ma soltanto sostenere che l'art. 14-bis inserito nel d.-l. 13 maggio 1991, n. 151 dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202 (articolo poi recepito nell'art. 9, comma 2 del regolamento approvato con d.m. 5 luglio 1996, n. 420, nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1996) sarebbe applicabile anche nei riguardi delle regioni. Senonche', il citato art. 14-bis univocamente concerne soltanto gli "enti locali" (provincie, comuni, comunita' montana, citta' metropolitane), e non anche le regioni, per le quali la facolta' di contrarre mutui ed emettere obbligazioni risale all'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (come modificato dall'art. 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181). Comunque, alla regione non e' riconoscibile la facolta' di ampliare l'ambito di una disposizione statale e/o di manipolare detto ambito. Quanto al menzionato regolamento e' ben vero che esso e' stato emanato in forza dell'art. 35, comma 10 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo che nel comma 1 parla di "enti territoriali", in tale espressione comprendendo sia gli "enti locali" sia le regioni; tuttavia, il regolamento non ha modificato - ne' avrebbe potuto modificare, tenuto anche conto del preciso disposto del predetto comma 10 - l'ambito di applicazione del solo recepito art. 14-bis citato. Giova aggiungere che le regioni ricevono dalla legge 29 ottobre 1984 un trattamento diverso da quello invece previsto per gli enti locali (questi sono nella tabella A). La normativa in argomento e' in graduale evoluzione, come previsto dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. 7 agosto 1997, n. 279. E' pero' auspicabile, anzi necessario, che l'evoluzione proceda in modo ordinato. E' appena il caso di osservare come l'affluire del ricavato dalle emissioni di titoli obbligazionari alla tesoreria unica possa tradursi in un vantaggio per le Regioni emittenti: l'aggiuntiva garanzia di una corretta utilizzazione di detto ricavato puo' determinare gli investitori riconoscere condizioni piu' favorevoli.
P. Q. M. Si chiede pertanto che sia dichiarata la illegittimita' costituzionale della disposizione sottoposta a giudizio e sopra riportata, con ogni conseguenziale pronuncia; Si depositeranno la delibera 2 novembre 1999, la nota 3 dicembre 1999, la delibera 14 dicembre 1999 e la determinazione 18 dicembre 1999. Roma, addi' 23 dicembre 1999. Il vice avvocato generale dello Stato: Franco Favara 00C0035