N. 2 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 gennaio 2000

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  7  gennaio  2000  (del  Presidente del Consiglio dei
Ministri)
Bilancio  e  contabilita'  pubblica  -  Norme della regione Liguria -
Prestiti  obbligazionari  regionali  -  Esenzione  delle disposizioni
sulla  Tesoreria  unica  di  cui  alla  legge  n.  720/1984  e s.m. -
Contrasto con la normativa statale in materia.
- L. reg. Liguria riapprov. il 14 dicembre 1999, art. 1, comma 4.
- Costituzione,  artt.  117 e 119, primo comma (in relazione all'art.
  40,  legge 30 marzo 1981, n. 119 e s.m., ed agli artt. 7, 8 e 9 del
  d.lgs. 7 agosto 1997, n. 279).

    Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri,
  rappresentato  e  difeso  dell'Avvocatura generale dello Stato, nei
  confronti  della  regione  Liguria, in persona del Presidente della
  Giunta  pro-tempore, avverso la delibera legislativa riapprovata il
  14  dicembre  l999 "modifiche agli articoli 54, 55 e 56 della legge
  regionale  4  novembre  1977,  n. 42  e  successive modificazioni",
  delibera  pervenuta  al Commissario del Governo il 16 dicembre 1999
  ed alla Presidenza del Consiglio il giorno successivo.
(GU n.12 del 15-3-2000 )
    L'art. 1,   comma   4   della   delibera  legislativa  menzionata
  intenderebbe  aggiungere  all'art. 54 della legge regione Liguria 4
  novembre   1977,   n. 42  il  seguente  comma  4-bis:  "I  prestiti
  obbligazionari  non sono soggetti alle disposizioni sulla tesoreria
  unica   di   cui   alla   legge  29  ottobre  n. 720  e  successive
  modificazioni".
    Questa  disposizione,  gia'  contenuta  in  delibera  legislativa
  approvata  il  2  novembre 1999, aveva formato oggetto di rinvio ad
  opera  del  Governo (Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 1999) ed
  e'  stata  riapprovata  senza  modifica alcuna. La proposizione del
  presente  ricorso  e'  stata  decisa nel Consiglio dei Ministri del
  18 dicembre 1999.
    Il  menzionato  comma  4-bis  contrasta  con gli artt. 117 e 119,
  comma  primo della Costituzione e con le disposizioni interposte in
  tema  di  "tesoreria  unica", contenute nell'art. 40 della legge 30
  marzo  1981,  n. 119  (come  modificato  dall'art. 21  del d.-l. 12
  settembre  1983,  n. 463,  convertito nella legge 11 novembre 1983,
  n. 638,  poi  ulteriormente  modificato dall'art. 35 della legge 27
  dicembre  1983,  n. 730  e dall'art. 3 della legge 29 ottobre 1984,
  n. 720), e richiamate dall'art. 2 di quest'ultima legge, ed inoltre
  contenute negli artt. 7, 8 e 9 del d.lgs, 7 agosto 1997, n. 279.
    Codesta   Corte   ha   gia'  avuto  modo  di  pronunciarsi  sulle
  disposizioni  in tema di "tesoreria unica" (cosi' nelle sentenze 29
  ottobre  1985, nn. 243 e 246); e del resto - come emerge dagli atti
  consiliari  -  la  regione  Liguria intende non gia' contrastare il
  principio  generale  ormai consolidatosi, ma soltanto sostenere che
  l'art. 14-bis inserito nel d.-l. 13 maggio 1991, n. 151 dalla legge
  di  conversione  12  luglio  1991,  n. 202  (articolo  poi recepito
  nell'art. 9,  comma  2  del regolamento approvato con d.m. 5 luglio
  1996,  n. 420,  nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1996)
  sarebbe applicabile anche nei riguardi delle regioni.
    Senonche',  il  citato art. 14-bis univocamente concerne soltanto
  gli  "enti  locali"  (provincie,  comuni, comunita' montana, citta'
  metropolitane), e non anche le regioni, per le quali la facolta' di
  contrarre  mutui  ed emettere obbligazioni risale all'art. 10 della
  legge  16  maggio  1970,  n. 281 (come modificato dall'art. 9 della
  legge 26 aprile 1982, n. 181).
    Comunque,  alla  regione  non  e'  riconoscibile  la  facolta' di
  ampliare  l'ambito  di  una  disposizione statale e/o di manipolare
  detto ambito.
    Quanto  al  menzionato  regolamento e' ben vero che esso e' stato
  emanato  in  forza  dell'art. 35,  comma 10 della legge 23 dicembre
  1994,   n.   724,   articolo   che  nel  comma  1  parla  di  "enti
  territoriali",  in  tale  espressione  comprendendo  sia  gli "enti
  locali"  sia le regioni; tuttavia, il regolamento non ha modificato
  -  ne'  avrebbe  potuto  modificare, tenuto anche conto del preciso
  disposto  del predetto comma 10 - l'ambito di applicazione del solo
  recepito art. 14-bis citato.
    Giova  aggiungere  che le regioni ricevono dalla legge 29 ottobre
  1984  un trattamento diverso da quello invece previsto per gli enti
  locali (questi sono nella tabella A).
    La  normativa  in  argomento  e'  in  graduale  evoluzione,  come
  previsto  dagli  artt. 8  e  9 del d.lgs. 7 agosto 1997, n. 279. E'
  pero'  auspicabile,  anzi  necessario,  che l'evoluzione proceda in
  modo  ordinato.  E' appena il caso di osservare come l'affluire del
  ricavato  dalle  emissioni  di titoli obbligazionari alla tesoreria
  unica  possa  tradursi  in  un  vantaggio per le Regioni emittenti:
  l'aggiuntiva  garanzia  di  una  corretta  utilizzazione  di  detto
  ricavato  puo'  determinare  gli investitori riconoscere condizioni
  piu' favorevoli.
                              P. Q. M.
    Si   chiede   pertanto   che  sia  dichiarata  la  illegittimita'
  costituzionale  della  disposizione  sottoposta  a giudizio e sopra
  riportata, con ogni conseguenziale pronuncia;
    Si  depositeranno la delibera 2 novembre 1999, la nota 3 dicembre
  1999,  la delibera 14 dicembre 1999 e la determinazione 18 dicembre
  1999.
        Roma, addi' 23 dicembre 1999.
        Il vice avvocato generale dello Stato: Franco Favara
00C0035