N. 12 SENTENZA 11 - 17 gennaio 2000

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.
Agricoltura  -  Produzione  lattiera  -  Cessione  di  quote  latte -
  Interpretazione  della  disciplina  legislativa  in  materia - Nota
  ministeriale  -  Ricorso  della  regione Lombardia per conflitto di
  attribuzione  - Lamentata lesione delle proprie competenze, nonche'
  dei  principi  di affidamento, di leale cooperazione e di efficacia
  della  legge  nel  tempo - Sopravvenuta nuova legge in materia, con
  soluzione interpretativa conforme alla prospettazione della regione
  ricorrente - Cessazione della materia del contendere.
- Nota  del  Ministero per le politiche agricole - Direzione generale
  delle politiche comunitarie e internazionali, 4 settembre 1997.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, 118 e 41.
(GU n.4 del 26-1-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare MIRABELLI, prof.
Fernando  SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI
MODONA,  prof. Piero  Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott.
Franco BILE
ha pronunciato la seguente


                              Sentenza

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota
del   Ministero  per  le  politiche  agricole  -  Direzione  generale
politiche comunitarie e internazionali, div. III, prot. n. E/898, del
4 settembre 1997, recante "Interpretazione legge n. 662/1996, art. 2,
comma  173  -  Quote  latte",  promosso  con  ricorso  della  regione
Lombardia,  notificato il 18 novembre 1997, depositato in cancelleria
il 26 successivo ed iscritto al n. 54 del registro conflitti 1997.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  23 novembre  1999  il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
    Uditi  l'avvocato  Massimo  Luciani  per  la  Regione Lombardia e
l'avvocato  dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.


                          Ritenuto in fatto


    1.  - La regione Lombardia, con ricorso notificato il 18 novembre
1997   e   depositato  il  26 novembre  1997,  propone  conflitto  di
attribuzione  nei  confronti  dello Stato, in relazione alla nota del
Ministero   per  le  politiche  agricole,  Direzione  generale  delle
politiche  comunitarie  e  internazionali,  in data 4 settembre 1997,
avente  ad  oggetto  "Interpretazione  della  legge  n. 662 del 1996,
art. 2,  comma  173  - Quote latte", per violazione degli articoli 3,
97, 117, 118 e 41 della Costituzione, anche in riferimento alla legge
26 novembre    1992,    n. 468    (Misure    urgenti    nel   settore
lattiero-caseario)  e alla legge 28 marzo 1997, n. 81 (Conversione in
legge,  con  modificazioni, del d.-l. 31 gennaio 1997, n. 11, recante
misure  straordinarie  per  la crisi del settore lattiero-caseario ed
altri  interventi  urgenti  a  favore  dell'agricoltura), nonche' per
contrasto  con  i  principi  costituzionali  di affidamento, di leale
collaborazione e di efficacia della legge nel tempo.
    La  ricorrente  premette  che il comma 54 dell'art. 1 della legge
28 marzo  1997,  n. 81,  di conversione, con modificazioni, del d.-l.
31 gennaio  1997,  n. 11,  stabilisce  che  "a  decorrere dal periodo
1997-1998, i commi 10 e 11 dell'art. 10 della legge 26 novembre 1992,
n. 468,  sono  abrogati",  e  ricorda  che i commi citati prevedevano
riduzioni di quota nella misura, a seconda dei casi, del 10 per cento
o   del  15  per  cento,  con  costituzione  di  un'apposita  riserva
regionale,  nelle  ipotesi di cessione o affitto di quota latte senza
alienazione dell'azienda agricola.
    La  regione  rileva,  poi,  che  la nota ministeriale, oggetto di
ricorso,   contiene  un'interpretazione  della  decorrenza  temporale
dell'abrogazione  dei  commi  10 e 11 dell'art. 10 della legge n. 468
del 1992, disposta dall'art. 1, comma 54, della legge n. 81 del 1997,
che  comporterebbe  la  applicazione  della riduzione ai quantitativi
oggetto dei contratti di cessione stipulati nel 1996.
    Tale   interpretazione,   ad   avviso  della  regione  Lombardia,
contrasterebbe  con  la  lettera  del  citato art. 1, comma 54, della
legge  n. 81  del  1997, con la normativa comunitaria e nazionale che
fissa  il  periodo  di  produzione lattiera dal 1o aprile al 31 marzo
successivo  di  ciascun  anno,  e con l'art. 10, comma 6, della legge
n. 468  del 1992, come modificato dall'art. 2, comma 173, della legge
23 dicembre  1996,  n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), il quale stabilisce che le cessioni di quote sono efficaci
"a  partire  dal  periodo  successivo  a quello in cui e' avvenuta la
stipulazione".
    Del  resto  -  aggiunge la ricorrente - una differente e corretta
interpretazione  era  gia'  stata  adottata  dal  competente  ufficio
regionale  con  una  nota  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale del
21 aprile 1997, nella quale si affermava che "i quantitativi ceduti -
oggetto dei contratti di cessione stipulati per la campagna 1997/1998
e trasmessi alla regione da parte dei produttori sono da considerarsi
esenti dal taglio di quota previsto in precedenza".
    Secondo la regione Lombardia, l'intervento amministrativo statale
denunciato, oltre che contrario "ai piu' elementari ed usuali criteri
ermeneutici",   violerebbe,  altresi',  le  competenze  regionali  in
materia, in quanto opererebbe "una imprevedibile quanto grave lesione
dei  poteri  di  governo  regionale  di  settore,  sulla  base di una
interpretazione    del    dato   normativo   primario   assolutamente
ingiustificata".  E  l'invasione  della sfera di competenze regionali
sarebbe,  nel  caso, ancora piu' grave, perche' tali competenze erano
gia' state effettivamente esercitate dalla Regione, con comunicazione
alla  stessa  autorita' ministeriale, che non aveva ritenuto in alcun
modo  di contestarle. La nota ministeriale censurata sarebbe, quindi,
in contrasto anche con il principio di leale collaborazione.
    Ad   avviso   della   ricorrente,  inoltre,  la  nota  denunciata
violerebbe   gli   artt. 3   e   41  della  Costituzione,  in  quanto
l'iniziativa economica dei produttori e il loro legittimo affidamento
verrebbero   pregiudicati   da   un'interpretazione   che  conferisce
ultrattivita' a una norma abrogata.

    2.  -  Nel  giudizio  innanzi  alla  Corte  si  e'  costituito il
Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che  il  ricorso
proposto dalla regione Lombardia sia dichiarato infondato.
    Nell'imminenza dell'udienza, l'Avvocatura generale dello Stato ha
depositato  memoria nella quale rileva che l'art. 2, comma 3, lettera
c),  del  d.-l.  1o dicembre  1997,  n. 411  (Misure  urgenti per gli
accertamenti in materia di produzione lattiera), come convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  27 gennaio 1998, n. 5, ha precisato che
"i quantitativi  trasferiti  mediante  contratti  di  sola  quota con
validita'  per i periodi 1997-1998 e successivi non sono assoggettati
ad alcuna riduzione percentuale".
    In  tal  modo, ad avviso dell'Avvocatura, si sarebbe interpretata
in sede legislativa la norma abrogatrice contenuta nell'art. 1, comma
54,  della  legge  n. 81 del 1997, di conversione del d.-l. n. 11 del
1997,  e sarebbe, quindi, rimasto senza oggetto il conflitto proposto
dalla ricorrente e venuta meno la ragione del contendere.

    3.  -  In  prossimita'  dell'udienza  la  regione  Lombardia,  ha
depositato  una  memoria,  nella quale insiste per l'accoglimento del
ricorso.
    Ad  avviso della ricorrente, l'entrata in vigore del d.-l. n. 411
del  1997,  convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998,
non avrebbe integralmente innovato la pregressa situazione normativa,
in  quanto  l'art. 2,  comma  3,  lettera  c), della legge citata non
chiarirebbe  "se  sono  indenni  dal  taglio  di quota i quantitativi
trasferiti mediante contratti di sola quota per i periodi 1997/1998 e
successivi  sia  in  riferimento alla quota A che in riferimento alla
quota B".
    Ne',  secondo  la regione, l'esaurimento della campagna 1997-1998
comporterebbe la sopravvenuta cessazione della materia del contendere
o  la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso in
discussione,   in  quanto  non  sarebbero  stati  ancora  diramati  i
quantitativi  di riferimento definitivi assegnati a ciascun operatore
e   non   sarebbero   state   ancora   effettuate  le  operazioni  di
compensazione.


                       Considerato in diritto


    1.  -  Sul  ricorso  per conflitto di attribuzione proposto dalla
regione  Lombardia,  questa  Corte  e'  stata  chiamata a decidere se
spetti allo Stato, e per esso al Ministero per le politiche agricole,
attraverso   una   nota  della  Direzione  generale  delle  politiche
comunitarie  e internazionali, interpretare la disciplina legislativa
in  materia  di  cessione  di quote latte, quale risulta dall'art. 1,
comma  54,  del  d.-l.  31 gennaio 1997, n. 11, come convertito dalla
legge  28 marzo  1997,  n. 81,  nel  senso  che  siano esentati dalla
riduzione  della  quota in caso di vendita solo i contratti stipulati
in  data  successiva all'entrata in vigore di tale legge, e non anche
quelli  conclusi  precedentemente. E' avviso della ricorrente che una
simile  interpretazione  leda  le  competenze  regionali  e sia stata
adottata  dal  Ministero  in  violazione  di  una  serie di parametri
costituzionali,  identificati, nel ricorso, negli articoli 3, 41, 97,
117 e 118 della Costituzione, nonche' nei principi di affidamento, di
leale cooperazione tra Stato e regioni e di efficacia della legge nel
tempo.

    2.  -  A  una  pronuncia  sul  merito  del  presente conflitto di
attribuzione  osta  la sopravvenuta legge 27 gennaio 1998, n. 5, che,
nel  convertire  il d.-l. 1o dicembre 1997, n. 411, ha determinato il
venir meno della materia del contendere.

    3. - In base all'art. 10, comma 10, della legge 26 novembre 1992,
n. 468,  la  cessione di quota latte a titolo di vendita o di affitto
dava  luogo  a una riduzione del 15 per cento della quota stessa, con
devoluzione  di tale percentuale ad un'apposita riserva regionale. La
quota  veniva  ridotta  nella  misura  del  10  per  cento in caso di
operazioni  di cessione di entita' non eccedente i seicento quintali.
Secondo  l'art. 10, comma 11, della stessa legge, le regioni dovevano
poi  provvedere alle riassegnazioni dei quantitativi risultanti dalle
riduzioni  delle quote oggetto di cessione, sentite le organizzazioni
sindacali  agricole  piu' rappresentative, entro il termine di dodici
mesi dalla disponibilita', venendo altrimenti i predetti quantitativi
fatti confluire nella riserva nazionale.
    Il  d.-l.  31 gennaio 1997, n. 11, come modificato dalla legge di
conversione  n. 81  del  1997, ha stabilito, al comma 54 dell'art. 1,
che,  a decorrere dal periodo 1997-1998, i commi 10 e 11 dell'art. 10
della  legge  n. 468  del 1992, sono abrogati. Da questa disposizione
abrogatrice  ha  preso  le  mosse  la  Regione  Lombardia  che, in un
comunicato  della Direzione generale dell'agricoltura, ha chiarito il
proprio  orientamento  interpretativo secondo il quale i quantitativi
oggetto dei contratti di cessione stipulati per la campagna 1997-1998
e   trasmessi   alla   Regione  da  parte  dei  produttori,  sono  da
considerarsi,  ai  sensi  della nuova normativa, esenti dal taglio di
quota  previsto  in precedenza. Ma questa stessa disposizione ha dato
luogo  al  diverso  orientamento  interpretativo del Ministero per le
politiche   agricole,   in   virtu'  del  quale  l'abrogazione  delle
disposizioni  che  prevedevano la riduzione del 10 o del 15 per cento
della   quota  latte  ceduta  avrebbe  avuto  riguardo  ai  contratti
stipulati  nel  periodo  1997-1998,  destinati  ad  avere effetto nel
periodo  1998-1999,  sicche' il taglio di quota avrebbe dovuto essere
comunque  effettuato  in relazione ai contratti stipulati prima della
entrata  in  vigore  della  legge  n. 81  del 1997 in base alla legge
n. 468 del 1992, ancorche' abrogata.

    4.  -  Il  contrasto  sul  punto tra Ministero e regione e' stato
risolto  dalla  legge  27 gennaio  1998,  n. 5,  di  conversione, con
modificazioni,  del  d.-l.  1o dicembre 1997, n. 411, che all'art. 2,
comma   3,   lettera   c),   formulando  nuovamente  la  disposizione
abrogatrice  contenuta nell'art. 1, comma 54, del decreto legge n. 11
del  1997,  convertito dalla legge n. 81 del 1997, ha reso chiaro che
"i  quantitativi  trasferiti  mediante  contratti  di  sola quota con
validita'  per i periodi 1997-1998 e successivi non sono assoggettati
ad alcuna riduzione percentuale"; d'altra parte, i contratti valevoli
a  partire  dal periodo 1997-1998 non possono essere altri che quelli
conclusi   entro  il  31 dicembre  1996,  secondo  quanto  si  desume
dall'art. 10,  comma  6, della legge n. 468 del 1992, come modificato
dall'art. 2, comma 173, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
    La  sopravvenienza  della nuova disposizione, dalla quale risulta
una  soluzione  interpretativa  conforme  alla  prospettazione  della
ricorrente, ha determinato la cessazione della materia del contendere
in  ordine  alla  nota  ministeriale  oggetto del presente conflitto,
giacche'  l'ulteriore  questione  in  relazione alla quale, ad avviso
della  ricorrente,  permarrebbe  una  situazione  di incertezza - se,
cioe',   per  i  periodi  1997-1998  e  successivi,  i  contratti  di
trasferimento siano indenni da taglio in riferimento sia alla quota A
che  alla  quota  B  -  non  e'  affrontata  dalla  nota ministeriale
censurata  e non e' compresa nel thema decidendum fissato dal ricorso
introduttivo.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto
di  attribuzione proposto dalla regione Lombardia nei confronti dello
Stato con il ricorso indicato in epigrafe.

    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2000.
                       Il Presidente: Vassalli
                      Il redattore: Mezzanotte
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 17 gennaio 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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