N. 14 ORDINANZA 11 - 17 gennaio 2000

Ordinanza 11-17 gennaio 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Pena  -  Sospensione  condizionale  della pena - Revoca di diritto da
  parte del giudice dell'esecuzione - Mancata previsione nell'ipotesi
  di  avvenuta concessione, per la terza volta, del beneficio in sede
  di  applicazione  della  pena su richiesta delle parti - Denunciata
  irragionevolezza  per  disparita'  di trattamento rispetto a quanto
  previsto  nella  fase  di cognizione - Manifesta infondatezza della
  questione.
- Cod. proc. pen., art. 168, comma primo.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.4 del 26-1-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare MIRABELLI, prof.
Fernando  SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI
MODONA,  prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott.
Franco BILE;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 168, comma 1,
del  codice penale, promosso con ordinanza emessa il 23 dicembre 1998
dal  tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di esecuzione nei
confronti  di M. N., iscritta al n. 109 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 10, prima
serie speciale, dell'anno 1999.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 10 novembre 1999 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  il  tribunale di Torre Annunziata ha sollevato, in
riferimento  all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 168, primo comma, del codice penale, "nella
parte   in   cui  non  prevede  la  revoca  della  terza  sospensione
condizionale  della pena concessa ai sensi degli artt. 444 e ss." del
codice di procedura penale;
        che  -  premesso  di  essere  stato investito, in qualita' di
giudice  dell'esecuzione,  di una richiesta del pubblico ministero di
revoca  del  beneficio  della  sospensione  condizionale  della  pena
concessa a soggetto nei cui confronti era stata pronunciata una prima
sentenza  di  condanna  a pena detentiva e due successive sentenze di
applicazione  della  pena  detentiva  su  richiesta  delle  parti  ex
art. 444  cod.  proc.  pen.,  divenute  irrevocabili entro il termine
previsto  dall'art. 168,  primo  comma,  cod.  pen. per  la revoca di
diritto  del  beneficio  - il rimettente rileva che, sebbene ai sensi
degli  artt. 163  e  164  cod. pen. la sospensione condizionale della
pena non possa essere concessa piu' di due volte, in base al "diritto
vivente"  nessuno  dei  benefici concessi, e quindi neppure il terzo,
palesemente illegittimo, potrebbe essere revocato;
        che  il  giudice  a  quo espressamente dichiara di non volere
mettere  in  discussione  il costante indirizzo giurisprudenziale, in
base  al  quale  la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen.,
non  avendo  natura  di  sentenza  di  condanna, non sarebbe idonea a
determinare  la revoca dei benefici concessi in precedenza, ma rileva
che  al giudice dell'esecuzione non dovrebbe essere inibita la revoca
della terza sospensione condizionale erroneamente concessa;
        che   il   rimettente,  infatti,  ritiene  che  se  l'erronea
concessione  per  la terza volta della sospensione condizionale della
pena  -  presumibilmente  determinata dall'inevitabile lasso di tempo
necessario  per  aggiornare  il  casellario  giudiziale - fosse stata
rilevata   durante   la   fase   della  cognizione,  la  sentenza  di
applicazione della pena condizionalmente sospesa a favore di soggetto
cui  in  precedenza  il  beneficio era stato concesso gia' due volte,
impugnata  ai  sensi  dell'art. 606,  comma 1, lettera b), cod. proc.
pen., avrebbe dovuto essere annullata;
        che,  di  conseguenza,  l'omessa  previsione  del  potere del
giudice dell'esecuzione di revocare la sospensione condizionale della
pena  erroneamente  concessa  per  la  terza  volta  si  porrebbe  in
contrasto  con l'art. 3 Cost., a causa dell'irrazionale disparita' di
trattamento  riservata ai soggetti che hanno gia' usufruito due volte
del  beneficio,  i  quali,  solo a causa dei tempi piu' o meno lunghi
necessari   per   aggiornare   il  casellario  giudiziale,  sarebbero
assoggettati  ad  una  diversa  disciplina  della  revoca della terza
sospensione  condizionale  della  pena  a  seconda  che l'illegittima
concessione  venga  rilevata durante il processo di cognizione ovvero
in fase di esecuzione;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  che  ha  concluso  per  la  manifesta  inammissibilita' della
questione.

    Considerato  che  il  tribunale di Torre Annunziata, nel porre la
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 168, primo comma,
cod.  pen.,  vorrebbe  vedersi  attribuito  il potere di revocare, in
qualita'  di  giudice  dell'esecuzione,  la  sospensione condizionale
erroneamente  concessa  per  la  terza  volta, sul presupposto che il
potere  di  revoca  (rectius:  di annullamento) avrebbe potuto essere
esercitato dal giudice di cognizione (nel caso di specie, trattandosi
di  sentenza  di patteggiamento, dalla Corte di cassazione, in quanto
investita  del  relativo ricorso) ove il tempestivo aggiornamento del
casellario   giudiziale   avesse  consentito  di  rilevare  l'erronea
concessione  del  beneficio  prima  del  passaggio in giudicato della
sentenza;
        che   il   rimettente,   mediante  la  dedotta  questione  di
costituzionalita',   vorrebbe   in  sostanza  essere  legittimato  ad
esercitare,   nella  sua  qualita'  di  giudice  dell'esecuzione,  un
controllo  sul  contenuto  di  una  sentenza  passata  in  giudicato,
correggendo  un errore del giudice di cognizione asseritamente dovuto
all'inconveniente  di  fatto del tardivo aggiornamento del casellario
giudiziale;
        che   osta,  invece,  all'intervento  additivo  richiesto  il
principio  dell'intangibilita' del giudicato, in ossequio al quale la
problematica  dell'errore  di  fatto, in iudicando o in procedendo in
cui  sia incorso il giudice della cognizione in una sentenza divenuta
irrevocabile, e' estranea alla competenza del giudice dell'esecuzione
(v.  sentenze  n. 294 del 1995 e n. 28 del 1969; ordinanza n. 413 del
1999);
        che,  tra  l'altro,  il  giudice  a quo vorrebbe estendere la
sfera  di  applicazione  dell'art. 168,  primo  comma, numero 1, cod.
pen.,  relativo  ai  casi  di  revoca  di  diritto  della sospensione
condizionale  della pena precedentemente concessa per l'intervento di
un  fatto  successivo,  alla  situazione  completamente diversa della
revoca  di una sospensione condizionale originariamente viziata da un
errore  relativo ai presupposti dell'istituto, in quanto concessa per
la terza volta;
        che pertanto la questione di legittimita' costituzionale deve
essere dichiarata manifestamente infondata.

    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 168,  primo comma, del codice
penale,  sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
tribunale di Torre Annunziata, con l'ordinanza in epigrafe.

    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2000.
                       Il Presidente: Vassalli
                        Il redattore: Modona
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 17 gennaio 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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