N. 13 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 novembre 1999
N. 13 Ordinanza emessa il 19 novembre 1999 dal tribunale militare di Verona nel procedimento penale a carico di Nuccio Benedetto Tribunali militari - Assegnazione di magistrati supplenti - Sistema tabellare predeterminato - Omessa previsione - Asserita conseguente impossibilita' di considerare attinenti alla capacita' del giudice le disposizioni di assegnazione degli stessi - Disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto per la magistratura ordinaria - Irragionevolezza - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge. Cod. proc. pen. 1988, art. 33, comma 2 in relazione alla legge 7 maggio 1981, n. 180, art. 1; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 7-bis e 97; r.d. 9 settembre 1941, n. 1022. Costituzione, artt. 3 e 25.(GU n.6 del 9-2-2000 )
IL TRIBUNALE MILITARE Nel procedimento a carico di Nuccio Benedetto, nato a Palermo il 23 giugno 1965, atto di nascita n. 3200 p.I.s.A., residente a Verona in via Friuli n. 7/b, appuntato CC in servizio presso la Stazione CC. di Verona Principale, eletto domicilio legale presso lo studio dei propri difensori di fiducia, libero, presente; imputato del reato di: "Truffa militare pluriaggravata" (artt. 234, commi 1 e 2, 47 n. 2 c.p.m.p.) perche', all'epoca dei fatti, carabiniere in servizio in Verona presso il Comando F.T.A.S.E., dopo essersi fatto rilasciare dalla direzione dell'Hotel Eton di Roma una ricevuta fiscale per un soggiorno in realta' non avvenuto presso il predetto esercizio alberghiero il giorno 19 agosto 1993, per un importo pari a L. 130.000 ed una ricevuta fiscale per due cene e due pranzi in realta' non consumati per un importo complessivo pari a L. 144.000, induceva in errore le competenti autorita' militari ed indebitamente percepiva, riscuotendola in Verona il 22 settembre 1993, la cifra di L. 274.000, corrispondente alla somma degli importi indicati nelle ricevute fiscali che il medesimo Carabiniere aveva allegato al foglio di viaggio n. 107/18 datato 19 agosto 1993 a lui rilasciato dal Comando di appartenenza, cosi' procurando a se' un ingiusto profitto di complessive L. 274.000 con correlativo danno per la amministrazione militare. Con l'aggravante del grado rivestito e dell'essere il fatto commesso ai danni dall'amministrazione militare. Ha pronunciato in pubblica udienza la seguente ordinanza sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 2 c.p.p., in relazione agli artt. 1 c.p.v., legge 7 maggio 1981, 7-bis, e 97, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 cosi' come novellati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, r.d. 9 settembre 1941, n. 1022. O s s e r v a In data odierna si apriva l'udienza pubblica del processo penale a carico dell'imputato in rubrica accusato del delitto di "Truffa militare pluriaggravata" (artt. 24, commi 1 e 2, 47, n. 2 c.p.m.p.). Preliminarmente, il tribunale militare ha verificato che quale giudice a latere togato figura magistrato di tribunale, in servizio quale g.i.p.-g.u.p. al tribunale militare di Torino, nominato supplente per l'odierna causa in sostituzione del legittimo giudice, impedito all'esercizio della giurisdizione per incompatibilita' (avendo svolto in medesima causa le funzioni di g.u.p.). Il provvedimento di conferimento delle funzioni supplenza, emesso dal Presidente della Corte militare di appello in data 16 novembre 1999 e' immotivato e, pertanto, non si e' in grado di conoscere i criteri logici da esso sottesi. Alla carenza di motivazione si aggiunge l'assenza di criteri oggettivi e predeterminati nell'individuazione del giudice designato a supplire (poiche' mancano, nell'attuale struttura organizzativa, tabelle automatiche infradistrettuali all'uopo predisposte). Cio', nel vulnerare i principi di imparzialita' ed indipendenza del giudice, crea il legittimo sospetto di una sua soggezione al potere amministrativo (che discrezionalmente lo individua). Con conseguente legittimo sospetto di incostituzionalita' delle norme che cio' consentono. Si ha modo di rilevare che con l'art. 6 della legge 4 maggio 1998, n. 133 il legislatore ha nollevato anche gli artt. 7-bis e 97 dell'ordinamento giudiziario ordinario prescrivendo come obbligatorie le tabelle infradistrettuali oggettive e predeterminate alla causa per l'adozione da parte del Presidente Corte di appello dei provvedimenti di supplenza e/o applicazione. Si ha modo di ritenere che non essendosi fatto luogo nell'odierna causa a siffatta procedura, giacche' come detto il provvedimento di conferimento di supplenza del Presidente Corte militare di appello a favore dell'odierno giudice a latere assume i connotati di atto altamente discrezionale, per di piu' immotivato, si sia reso irriconoscibile il giudice naturale precostituito per legge con cio' violando la norma costituzionale di cui all'art. 25, comma 1 della Costituzione. In particolare, si ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 33, comma 2 c.p.p., in relazione ai parametri di cui agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione dovendosi dedurre la violazione dei principi del "giudice naturale precostituito per legge" e della parita' di trattamento sussistendo in realta' due diverse modalita', l'una discrezionale ed immotivata, l'altra predeterminata e tabellare, di individuazione del giudice componente del collegio e, quindi, del giudice naturale, a seconda che la supplenza venga adottata negli uffici giudiziari militari oppure ordinari. Il legislatore nel novellare con la legge n. 133/1998 gli artt. 7-bis e 97 dell'ordinamento giudiziario comune, con l'introduzione dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, prevedendo l'introduzione di tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti, che ricomprendano tutti i magistrati ad eccezione dei capi degli uffici, per permettere la successiva ed eventuale adozione dei provvedimenti di supplenza da parte del Presidente della Corte d'appello, ha inteso riferirsi inspiegabilmente ai solo uffici giudiziari ordinari. In tutta la normativa si fa riferimento ad organi estranei alla giustizia militare; Consiglio superiore della magistratura, Ministro di grazia e giustizia, organi cui sono delegate competenze apposite nell'individuazione ed approvazione delle tabelle infradistrettuali. Gia' la circostanza che ad un anno di distanza il Ministro della difesa ed il Consiglio della magistratura militare non si siano attivati a dare esecuzione al disposto normativo per quanto attiene all'organizzazione giudiziaria militare fa comprendere come non possa imputarsi al presidente della Corte militare d'appello una inosservanza della novella e dei principi costituzionali di imparzialita' ed indipendenza sottesi alla stessa. Dato il tenore letterale della fonte normativa non si rinviene quindi una irregolarita' formale nel provvedimento di supplenza oggetto dell'eccezione. Dalle precedenti considerazioni consegue pero' e lo si ripete, che sia non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 33, comma 2 c.p.p. in relazione agli artt. 1, c.p.v. legge n. 180/1981, 7-bis e 97, 30 gennaio 1941, n. 12 cosi' come novellati dalla legge n. 133/1988 (ordinamento giudiziario comune), r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (ordinamento giudiziario militare), e laddove non prescrivendo un regime tabellare predeterminato al thema decidendum come regola automatica per l'adozione dei provvedimenti di supplenza dei giudici da parte del presidente della Corte militare d'appello, cosi' come vigenti per i magistrati ordinari, permettono non possano considerarsi attinenti alle capacita' del giudice le disposizioni di assegnazione di giudici quali supplenti nei collegi giudicanti mediante atti altamente discrezionali ed immotivati. La disposizione di cui all'art. 33, comma 2 c.p.p. stabilisce infatti, che non si considerano attinenti alle capacita' del giudice anche le disposizioni sull'assegnazione del giudice agli uffici giudiziari e sulla formazione dei collegi. Tale norma consente, come e' successo nel caso di specie, l'applicazione di criteri discrezionali e immotivati di assegnazione di giudici per comporre i collegi giudicanti in caso di incompatibilita' dei magistrati originariamente preposti, senza che operi la nullita' assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, prevista per l'inosservanza delle disposizioni concernenti le condizioni di capacita' del giudice ed il numero dei giudici necessari per costituire i collegi (artt. 178, comma 1, lett. a) e 179 c.p.p.). La norma di cui all'art. 1, c.p.v., legge n. 180/1981 che prescrive che lo stato giuridico e le garanzie di indipendenza dei magistrati militari siano regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari e' norma di principio che data la sua valenza generale mal si attaglia all'odierna problematica e non ha impedito che il legislatore con la legge del 4 maggio 1998, n. 133 tralasciasse, come consueto, di incidere anche nell'ordinamento giudiziario militare. Il r.d. n. 1022/1941 (ordinamento giudiziario militare) nelle parti ancora in vigore, perche' non abrogate dalla legge di riforma n. 180/1981, nulla riferisce circa i criteri per la adozione da parte del Presidente della corte militare d'appello dei provvedimenti di supplenza e applicazione dei giudici lasciando cosi' di fatto l'arbitrio nella scelta dei criteri da adottare, stante anche il diretto riferimento alla sola magistratura ordinaria del gia' citato regime tabellare infrastrutturale di cui art. 6 della legge n. 133/1998. Tutto cio' viola le norme di cui agli artt. 3 e 25, primo comma della Costituzione. Con riferimento all'art. 3 della Costituzione cui sono sottesi i principi di uguaglianza e ragionevolezza: sussiste una ingiustificata disparita' di trattamento relativamente alla disciplina delle adozioni dei provvedimenti di supplenze e applicazioni dei giudici da parte del Presidente della corte d'appello, a seconda che si tratti di magistratura militare oppure ordinaria e, quando lo stato giuridico e le garanzie di indipendenza delle due magistrature e' identico e, quando, soprattutto, e' lo stesso codice penale di rito ad applicarsi stante il principio di complementarieta' di cui all'art. 261 c.p.m.p. Come gia' detto per la sola magistratura ordinaria trova applicazione ex art. 6, legge n. 133/1998 il regime tabellare infradistrettuale per le adozioni dei provvedimenti di applicazione e supplenza dei giudici; in quella militare, come e' successo nel caso in esame, si suole adottare provvedimenti di supplenza discrezionali, senza alcun criterio oggettivo ed automatico e, per di piu', privi di motivazione. Trattandosi di due organizzazioni giudiziarie aventi lo stesso settore giurisdizionale penalistico come campo d'azione ed essendo comuni agli interessi "ad un piu' adeguato funzionamento degli uffici giudiziari" (ved. art. 6, legge n. 133/1998) ed alla continuita' e prontezza della funzione giurisdizionale, e' irragionevole che il legislatore non abbia disposto un regime tabellare automatico anche per l'adozione dei provvedimenti di applicazione e supplenza dei magistrati militari negli uffici giudicanti e/o requirenti militari. E' irragionevole e priva di qualsiasi giustificazione l'attuale situazione che permette che negli uffici giudiziari militari si possano designare magistrati supplenti sulla base di fattori puramente discrezionali e, come e' successo nel caso che ci occupa, determinando un giudice nemmeno della piu' vicina sede giudiziaria che rispetto a Verona e' quella di Padova. Con riferimento al principio di cui all'art. 25, primo comma della Costituzione per cui "nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge": l'art. 25, primo comma della Costituzione, stabilendo, fra i diritti dei cittadini, che nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge attribuisce ad essi la garanzia che la competenza degli organi giudiziari e' sottratta ad ogni possibilita' di arbitrio. Sottesa alla suddetta norma costituzionale vi e' una nozione "formale" che stabilisce una riserva assoluta di legge nella individuazione e modificazione del giudice. L'attuale situazione normativa sopra delineata ha indebitamente demandato ad autorita' giurisdizionale (Presidente corte militare d'appello) il compito di incidere con atto amministrativo discrezionale ed immotivato su materia riservata. Il disposto costituzionale non permette cio' anche perche' ne deriva che gli atti cui viene interdetto ogni intervento sulla materia riservata che non si concreti in una mera esecuzione del precetto legislativo sono tutti quelli che nella gerarchia delle fonti del diritto occupano una posizione subordinata rispetto alla legge ordinaria. Nella materia de quo non possono intervenirvi ne' regolamenti, ne' atti singolari a carattere discrezionale come nel caso che ci occupa. La determinazione del giudice competente deve risultare necessariamente da un accertamento obiettivo che la singola causa presenta caratteristiche di fatto corrispondenti ad un modello astratto e generalmente previsto dalla legge. E la riserva assoluta di legge involge non solo le norme attributive di competenza ma, anche la scelta del giudice e la sua eventuale modifica. Per di piu', come la migliore dottrina ha detto da anni, per giudice naturale deve intendersi anche il magistrato, persona fisica e, cio', pena la dismissione del fine perseguito dall'art. 25, primo comma della Costituzione. La funzione del precetto e' quella di impedire che un affare giudiziario possa essere sottoposto alla decisione di un giudice diverso da quello che risulta dall'applicazione automatica di criteri tabellari precostituiti, al fine di ottenere un esito dalla causa almeno ipoteticamente diverso da quello che si sarebbe avuto attraverso l'opera del giudice naturale. E' ovvio che tale intendimento puo' essere evitato anche modificando il collegio oppure, scegliendo un dato giudice al posto di un altro quale supplente e tramite atti discrezionali immotivati (e, percio' sottratti anche al controllo ed alla verifica delle parti processuali) presi da autorita', pur giurisdizionali, ex post rispetto alla regiudicanda. Sembra evidente che se il principio del giudice naturale deve assolvere questa funzione di garanzia di indipendenza ed imparzialita' dell'attivita' giurisdizionale esso, non puo' non riguardare anche il giudice inteso come persona fisica destinato a "costituire" l'organo giudiziario. Le norme dell'ordinamento giudiziario comune prevedono, come gia' detto, dei criteri oggettivi e predeterminati per l'assegnazione degli affari agli organi giudiziari, alle relative sezioni e, con la legge n. 133/1988 anche per l'adozione dei provvedimenti di supplenza ed applicazione di giudici sui collegi giudicanti. Tutto cio' difetta nell'ordinamento giudiziario militare di pace pur essendo vigente la norma di cui all'art. 1, c.p.v., legge n. 180/1981 che parifica lo stato giuridico e la garanzia di indipendenza fra magistrati ordinari e militari. Tutto cio' detto, le prospettate questioni di costituzionalita' sono altresi' rilevanti poiche', in caso di accoglimento, questo giudice, cosi' come e' stato composto a seguito di provvedimento del Presidente della corte militare di appello, dovrebbe riconoscere di non essere il giudice naturale precostituito per legge e conseguentemente emettere ordinanza di declaratoria di nullita' ex art. 178, comma 1, lettera a) e 179 c.p.p.
P. Q. M. Visti gli artt. 3 e 25 Cost., 23, legge n. 87/53, 33 c.p.c., 1, legge n. 180/1981, 261 c.p.m.p.; Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 2 c.p.p., in relazione agli artt. 1, legge n. 180/1981, 7-bis e 97 r.d. n. 12/1941, r.d. n. 1022/1941, per violazione degli artt. 3 e 25 della Costituzione, laddove prevede non siano attinenti alla capacita' del giudice le norme degli ordinamenti giudiziari comune e militare, nella parte in cui non prescrivono che il Presidente della Corte militare di appello, nel disporre una supplenza dei giudici militari, debba attenersi al disposto dell'art. 6, legge n. 133/1998, sostituito al Consiglio superiore della magistratura il Consiglio della magistratura militare ed al Ministro di grazia e giustizia il Ministro della difesa; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il processo fino all'esito del giudizio di legittimita' costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Verona, addi' 19 novembre 1999. Il presidente: Pagliarulo Il giudice estensore: Roberti 00C0066