N. 20 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 ottobre 1997

                                 N. 20
  Ordinanza  emessa  il  29  ottobre 1997 dal tribunale amministrativo
 regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Castellano Andrea
 ed  altri  contro  il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica e tecnologica ed altri
 Istruzione  pubblica  -  Istruzione  universitaria  - Attribuzione al
    Ministro della pubblica istruzione del potere di  definizione,  su
    conforme   parere   del   C.U.N.,  dei  criteri  generali  per  la
    regolamentazione  dell'accesso  ai  corsi  universitari   compresi
    quelli  a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva
    di  legge  relativa   in   materia   di   accesso   all'istruzione
    universitaria,  nonche'  dei  principi di uguaglianza e del libero
    accesso alle scuole.   Legge 19 novembre 1990,  n.  341,  art.  9,
    comma  4,  modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17,
    comma 116.
  Costituzione, artt. 33 e 34.
(GU n.6 del 9-2-2000 )
                  IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti:
     n.  12696  del  1997,  proposto  dal  sig.   Andrea   Castellano,
 rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Alberto Del Bufalo elettivamente
 domiciliato presso il suo studio in Roma, via Tacito n. 23;
     n. 12377 del 1997, proposto dai  sigg.ri  Riccardo  Tomassetti  e
 Fabio  Ciolli,  rappresentato  e difeso dagli avv.ti Pietro Marsili e
 Silvio Capolicchio, elettivamente domiciliati presso il  loro  studio
 in Roma, via Frattina n. 14;
     n.   12779  del  1997,  proposto  dal  sig.  Matteo  Scannicchio,
 rappresentato e  difeso  dall'avv.  Giovanni  Angeloni  elettivamente
 domiciliato presso il suo studio in Roma, via Ofanto n. 18;
     n.   12441   del   1997,  proposto  dal  sig.  Ivano  Pindinello,
 rappresentato e  difeso  dagli  avv.ti  Maria  Carmen  Guida  e  Luca
 Gratteri  elettivamente  domiciliato  presso  il loro studio in Roma,
 viale Bruno Buozzi n.  68;
   Contro l'Universita' di Roma "La Sapienza", in persona del  rettore
 pro-tempore,   ed  il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica e  tecnologica,  in  persona  del  Ministro  pro-tempore,
 rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura  generale  dello Stato, per
 l'annullamento del decreto in  data  2  agosto  1997,  col  quale  il
 rettore  dell'Universita'  degli  studi  di  Roma  "La  Sapienza"  ha
 disposto il numero chiuso per l'iscrizione  al  corso  di  laurea  in
 medicina  e  chirurgia  per  l'anno  accademico 1997/1998, nonche' di
 tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi  compreso  il
 d.m. 21 luglio 1997, n. 275;
   Visti i ricorsi con i relativi allegati;
   Visti  gli  atti  di costituzione in giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Nominato  relatore,  per la camera di consiglio del 29 ottobre 1997
 il consigliere Aldo Fera;
   Uditi, altresi', i difensori delle parti come da verbale;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                            Fatto e diritto
   I.  - Con i ricorsi all'esame della sezione - di cui va disposta la
 riunione ai fini della trattazione della presente fase di giudizio  -
 i  ricorrenti investono i provvedimenti specificati in epigrafe nella
 parte  in  cui  determinano  la  preclusione  dell'accesso  ai  corsi
 universitari  cui  i  medesimi aspirano ad essere iscritti per l'anno
 accademico  1997-98,  e  ne  chiedono,   in   via   incidentale,   la
 sospensione:   e su tale richiesta cautelare la sezione e' chiamata a
 decidere.
   Trattasi di corsi per i quali  l'amministrazione,  attraverso  atti
 regolamentari  e  di  attuazione,  ha imposto consistenti limitazioni
 nelle iscrizioni (che talora hanno comportato, per  alcune  facolta',
 anche l'assoluta indisponibilita' di posti).
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 18/2000).
 00C0073