N. 21 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 novembre 1997

                                 N. 21
  Ordinanza  emessa  il  5  novembre 1997 dal tribunale amministrativo
 regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Police Andrea  ed
 altri   contro   il   Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica e tecnologica ed altri
 Istruzione pubblica -  Istruzione  universitaria  -  Attribuzione  al
    Ministro  della  Pubblica istruzione del potere di definizione, su
    conforme  parere  del  C.U.N.,  dei  criteri   generali   per   la
    regolamentazione   dell'accesso  ai  corsi  universitari  compresi
    quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della  riserva
    di   legge   relativa   in   materia   di  accesso  all'istruzione
    universitaria, nonche' dei principi di uguaglianza  e  del  libero
    accesso  alle  scuole.    Legge  19 novembre 1990, n. 341, art. 9,
    comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127,  art.  17,
    comma 116.
  Costituzione, artt. 33 e 34.
(GU n.6 del 9-2-2000 )
                  IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  - sul ricorso n. 13307/97
 proposto da Police Andrea, rappresentato e difeso dall'avv.  Gherardo
 Marone,  elettivamente  domiciliato  in  Roma,  viale  Angelico n. 38
 (studio avv. L. Napolitano);
   Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica  e
 tecnologica  e  l'Universita'  degli  studi  di Napoli "Federico II",
 rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato  ex  lege
 domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento:
     a)  del  d.P.R. del 28 febbraio 1980, n. 135 che, con riferimento
 ai corsi di laurea in "odontoiatria e protesi dentaria",  prevede  la
 determinazione del numero di accesso e le modalita' degli studenti;
     b)  del  d.P.R. 28 ottobre 1983, n. 1219, articolo unico, che nel
 modificare l'art. 155 relativo al corso di laurea in "odontoiatria  e
 protesi  dentaria"  della facolta' di odontoiatria e protesi dentaria
 dell'Universita' di Napoli ha limitato il numero degli iscritti a  50
 per  anno  di  corso  e, complessivamente a 250 per l'intero corso di
 studio e successive sue modificazioni;
     c)  del  d.m. 21 luglio 1997, n. 245 che definisce i criteri e le
 modalita' per l'accesso limitato al corso di laurea di  "odontoiatria
 e protesi dentaria";
     d)  del d.m. 31 luglio 1997 con cui il Ministro ha determinato il
 numero  degli  studenti  da  ammettere  al   corso   di   laurea   in
 "odontoiatria  e  protesi  dentaria"  dell'Universita' degli studi di
 Napoli "Federico II";
     e) del decreto del rettore dell'Universita' degli studi di Napoli
 "Federico II", senza data, che ha fissato il numero degli studenti da
 immatricolare per l'anno accademico 1997/1998;
     f) delle determinazioni (non conosciute) del senato accademico  e
 del consiglio di facolta' per quanto limitano le modalita' di accesso
 all'Universita';
   Sul   ricorso  n.  13504/1997  proposto  da  Tridente  Anna  Maria,
 rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Satta Flores  elettivamente
 domiciliata nello studio dello stesso in Roma, via Cicerone n. 28;
   Contro  il  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
 tecnologica e l'Universita'  degli  studi  di  Napoli  "Federico  II"
 rapresentati  e  difesi  dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege
 domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.  12,  per  l'annullamento,
 previa sospensiva:
     a) del decreto del rettore dell'Universita' degli studi di Napoli
 "Federico  II"  del  30 luglio 1997, con il quale e' stato emanato il
 bando di concorso per l'ammissione al corso di laurea in  medicina  e
 chirurgia   della  facolta'  di  medicina  e  chirurgia,  per  l'anno
 accademico 1997/1998, per n. 250 posti;
     b) del decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica e tecnologica n. 245 del 21 luglio 1997, con cui e' stato
 adottato   il  "Regolamento  recante  norme  in  materia  di  accessi
 all'istruzione   universitaria   e   di   connesse    attivita'    di
 orientamento";
     c)  di  ogni  altro  atto  agli  stessi preordinato, presupposto,
 connesso e conseguente, ivi compresi, se e  per  quanto  occorra,  la
 graduatoria formata all'esito della procedura selettiva espletata; in
 parte qua lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico
 II"  ove  contenga limitazioni all'accesso degli studenti al corso di
 laurea  in  medicina   e   chirurgia;   il   decreto   del   Ministro
 dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e tecnologica del 26
 luglio 1997 (ove esistente) richiamato nel provvedimento sub  a);  il
 decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
 tecnologica del 31 luglio 1997 recante  "limitazione  all'accesso  ai
 corsi di laurea in medicina per l'anno accademico 1997/1998";
     nonche'  il parere espresso dal consiglio universitario nazionale
 nell'adunanza del 19 giugno 1997, le note M.U.R.S.T. n. 1662  dell'11
 aprile  1997,  n. 1915 del 12 maggio 1997, n. 5047 del 15 luglio 1997
 (richiamate nel  provvedimento  sub  a),  atti,  questi  ultimi,  mai
 conosciuti dalla ricorrente;
   Sul   ricorso  n.  13505/1997  proposto  da  Longobardi  Gianluigi,
 rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Satta Flores  ed  Angela
 Ferrara,   elettivamente   domiciliato  in  Roma,  nello  studio  dei
 difensori, via Cicerone n.  28;
   Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica  e
 tecnologica  e  l'Universita'  degli  studi  di  Napoli "Federico II"
 rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex  lege
 domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, per l'annullamento:
     a) in parte qua del decreto del rettore della seconda Universita'
 degli  studi  di  Napoli,  con  il quale e' stato emanato il bando di
 concorso per  l'ammissione,  fra  l'altro,  al  corso  di  laurea  in
 medicina   e   chirurgia,  sede  di  Napoli,  per  l'anno  accademico
 1997/1998, per n. 292 posti;
     b) del decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica e tecnologica n. 245 del 21 luglio 1997, con cui e' stato
 adottato   il  "Regolamento  recante  norme  in  materia  di  accessi
 all'istruzione   universitaria   e   di   connesse    attivita'    di
 orientamento";
     c)  di  ogni  altro  atto  agli  stessi preordinato, presupposto,
 connesso e conseguente, ivi compresi, se e  per  quanto  occorra,  la
 graduatoria formata all'esito della procedura selettiva espletata; il
 decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
 tecnologica  del  26  luglio  1997  (ove  esistente)  richiamato  nel
 provvedimento  sub  a);  il  decreto  del Ministro dell'universita' e
 della ricerca scientifica e tecnologica del 31  luglio  1997  recante
 "limitazione  all'accesso  ai corsi di laurea in medicina e chirurgia
 per l'anno accademico 1997/1998", nonche' il  parere  ivi  richiamato
 espresso  dal  consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19
 giugno 1997, mai conosciuto dal ricorrente; il d.P.R. 18 luglio 1987,
 il d.r. 29 ottobre 1993 (richiamati  nel  provvedimento  sub  a),  la
 delibera  del senato accademico n. 7 del 25 luglio 1997 e la delibera
 del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia del 31 luglio 1997,
 atti, questi ultimi, tutti richiamati nel provvedimento sub a) e  mai
 conosciuti dal ricorrente;
   Sul   ricorso   n.  12557/1997  proposto  da  Bartolomei  Federico,
 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mannironi, presso  il  quale
 e' elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia n. 79;
   Contro  l'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, in persona
 del legale rappresentante pro-tempore;
   Il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica   e
 tecnologica,  in  persona  del  Ministro  pro-tempore rappresentati e
 difesi dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege,  domiciliata  in
 Roma,  via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento del provvedimento
 con il quale e' stata respinta (rectius non accettata) la domanda  di
 trasferimento  dal  corso  di  laurea  della  facolta'  di medicina e
 chirurgia a quello di odontoiatria e protesi  dentaria  della  stessa
 facolta'  dell'Universita'  degli studi di Roma "La Sapienza" nonche'
 di tutti gli atti a quello suindicato comunque connessi e coordinati,
 anteriori e conseguenti e, in particolare, dei decreti  del  Ministro
 dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 21
 luglio  1997,  n.  245  e  31  luglio 1997, e per la declaratoria del
 diritto del ricorrente ad ottenere  il  trasferimento  dal  corso  di
 laurea  in  medicina  e  chirurgia a quello in odontoiatria e protesi
 dentaria  per  l'a.a.  1997/1998  presso  la  facolta'  di   medicina
 dell'Universita' "La Sapienza" di Roma;
   Sul   ricorso   n.   12161/1997   proposto   da   Burrofato  Fabio,
 rappresentato e difeso dagli  avv.ti  Fausto  Buccellato,  Alessandro
 Crociata  e  Giuseppe Spataro, elettivamente domiciliato nello studio
 del primo difensore in Roma, viale Angelico n. 45;
   Contro  l'Universita' degli studi di Catania in persona del rettore
 pro-tempore in carica; il Ministero dell'universita' e della  ricerca
 scientifica,  in persona del Ministro pro-tempore in carica; comitato
 universitario  nazionale,  in  persona  del  presidente  in   carica,
 rappresentati  e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege
 domiciliata in Roma, via dei Portoghesi  n.  12,  per  l'annullamento
 previa sospensiva:
     del  decreto  rettorale  del  9 giugno 1997, pervenuto in data 12
 giugno, n. prot. 3323/V, con il quale l'Universita'  degli  studi  di
 Catania  rigetta  l'iscrizione  al  corso  di  laurea  in  medicina e
 chirurgia del sig. Burrofato Fabio;
     di ogni altro atto, delibera o decreto presupposto e  conseguente
 anche  se,  allo  stato  non conosciuto, in particolare del d.P.R. 28
 febbraio 1986,  n.  95,  nella  parte  in  cui  introduce  il  numero
 programmato  all'inizio di ogni anno accademico; oltre che il decreto
 rettorale del 17 maggio 1993 nella  parte  richiamata  dall'impugnato
 decreto del 9 giugno 1997.
   Visti i ricorsi con i relativi allegati;
   Visti  gli  atti  di costituzione in giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Nominato  relatore, per la camera di consiglio del 5 novembre 1997,
 il consigliere Bruno Mollica;
   Uditi,  altresi',  i  difensori  delle  parti,  come   da   verbale
 d'udienza;
   Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:
                            Fatto e diritto
   I.  - Con i ricorsi all'esame della sezione - di cui va disposta la
 riunione ai soli  fini  della  trattazione  della  presente  fase  di
 giudizio  -  i  ricorrenti  investono  i provvedimenti specificati in
 epigrafe nella parte in cui determinano la  preclusione  dell'accesso
 ai  corsi universitari cui i medesimi aspirano ad essere iscritti per
 l'anno accademico 1997-1998, e ne chiedono, in  via  incidentale,  la
 sospensione:  su  tale  richiesta  cautelare la sezione e' chiamata a
 decidere.
   Trattasi di corsi per i quali  l'amministrazione,  attraverso  atti
 regolamentari  e  di  attuazione,  ha imposto consistenti limitazioni
 nelle iscrizioni (che talora hanno comportato,  per  alcune  facolta'
 anche l'assoluta indisponibilita' di posti).
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 18/2000).
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