N. 21 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 novembre 1997
N. 21 Ordinanza emessa il 5 novembre 1997 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Police Andrea ed altri contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed altri Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della Pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria, nonche' dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole. Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116. Costituzione, artt. 33 e 34.(GU n.6 del 9-2-2000 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza - sul ricorso n. 13307/97 proposto da Police Andrea, rappresentato e difeso dall'avv. Gherardo Marone, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico n. 38 (studio avv. L. Napolitano); Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Universita' degli studi di Napoli "Federico II", rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento: a) del d.P.R. del 28 febbraio 1980, n. 135 che, con riferimento ai corsi di laurea in "odontoiatria e protesi dentaria", prevede la determinazione del numero di accesso e le modalita' degli studenti; b) del d.P.R. 28 ottobre 1983, n. 1219, articolo unico, che nel modificare l'art. 155 relativo al corso di laurea in "odontoiatria e protesi dentaria" della facolta' di odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' di Napoli ha limitato il numero degli iscritti a 50 per anno di corso e, complessivamente a 250 per l'intero corso di studio e successive sue modificazioni; c) del d.m. 21 luglio 1997, n. 245 che definisce i criteri e le modalita' per l'accesso limitato al corso di laurea di "odontoiatria e protesi dentaria"; d) del d.m. 31 luglio 1997 con cui il Ministro ha determinato il numero degli studenti da ammettere al corso di laurea in "odontoiatria e protesi dentaria" dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico II"; e) del decreto del rettore dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico II", senza data, che ha fissato il numero degli studenti da immatricolare per l'anno accademico 1997/1998; f) delle determinazioni (non conosciute) del senato accademico e del consiglio di facolta' per quanto limitano le modalita' di accesso all'Universita'; Sul ricorso n. 13504/1997 proposto da Tridente Anna Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Satta Flores elettivamente domiciliata nello studio dello stesso in Roma, via Cicerone n. 28; Contro il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Universita' degli studi di Napoli "Federico II" rapresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento, previa sospensiva: a) del decreto del rettore dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico II" del 30 luglio 1997, con il quale e' stato emanato il bando di concorso per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia della facolta' di medicina e chirurgia, per l'anno accademico 1997/1998, per n. 250 posti; b) del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 245 del 21 luglio 1997, con cui e' stato adottato il "Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento"; c) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi, se e per quanto occorra, la graduatoria formata all'esito della procedura selettiva espletata; in parte qua lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico II" ove contenga limitazioni all'accesso degli studenti al corso di laurea in medicina e chirurgia; il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 26 luglio 1997 (ove esistente) richiamato nel provvedimento sub a); il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 luglio 1997 recante "limitazione all'accesso ai corsi di laurea in medicina per l'anno accademico 1997/1998"; nonche' il parere espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 giugno 1997, le note M.U.R.S.T. n. 1662 dell'11 aprile 1997, n. 1915 del 12 maggio 1997, n. 5047 del 15 luglio 1997 (richiamate nel provvedimento sub a), atti, questi ultimi, mai conosciuti dalla ricorrente; Sul ricorso n. 13505/1997 proposto da Longobardi Gianluigi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Satta Flores ed Angela Ferrara, elettivamente domiciliato in Roma, nello studio dei difensori, via Cicerone n. 28; Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Universita' degli studi di Napoli "Federico II" rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, per l'annullamento: a) in parte qua del decreto del rettore della seconda Universita' degli studi di Napoli, con il quale e' stato emanato il bando di concorso per l'ammissione, fra l'altro, al corso di laurea in medicina e chirurgia, sede di Napoli, per l'anno accademico 1997/1998, per n. 292 posti; b) del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 245 del 21 luglio 1997, con cui e' stato adottato il "Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento"; c) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi, se e per quanto occorra, la graduatoria formata all'esito della procedura selettiva espletata; il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 26 luglio 1997 (ove esistente) richiamato nel provvedimento sub a); il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 luglio 1997 recante "limitazione all'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998", nonche' il parere ivi richiamato espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 giugno 1997, mai conosciuto dal ricorrente; il d.P.R. 18 luglio 1987, il d.r. 29 ottobre 1993 (richiamati nel provvedimento sub a), la delibera del senato accademico n. 7 del 25 luglio 1997 e la delibera del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia del 31 luglio 1997, atti, questi ultimi, tutti richiamati nel provvedimento sub a) e mai conosciuti dal ricorrente; Sul ricorso n. 12557/1997 proposto da Bartolomei Federico, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mannironi, presso il quale e' elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia n. 79; Contro l'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore; Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento del provvedimento con il quale e' stata respinta (rectius non accettata) la domanda di trasferimento dal corso di laurea della facolta' di medicina e chirurgia a quello di odontoiatria e protesi dentaria della stessa facolta' dell'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" nonche' di tutti gli atti a quello suindicato comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti e, in particolare, dei decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 21 luglio 1997, n. 245 e 31 luglio 1997, e per la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere il trasferimento dal corso di laurea in medicina e chirurgia a quello in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998 presso la facolta' di medicina dell'Universita' "La Sapienza" di Roma; Sul ricorso n. 12161/1997 proposto da Burrofato Fabio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fausto Buccellato, Alessandro Crociata e Giuseppe Spataro, elettivamente domiciliato nello studio del primo difensore in Roma, viale Angelico n. 45; Contro l'Universita' degli studi di Catania in persona del rettore pro-tempore in carica; il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica, in persona del Ministro pro-tempore in carica; comitato universitario nazionale, in persona del presidente in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento previa sospensiva: del decreto rettorale del 9 giugno 1997, pervenuto in data 12 giugno, n. prot. 3323/V, con il quale l'Universita' degli studi di Catania rigetta l'iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia del sig. Burrofato Fabio; di ogni altro atto, delibera o decreto presupposto e conseguente anche se, allo stato non conosciuto, in particolare del d.P.R. 28 febbraio 1986, n. 95, nella parte in cui introduce il numero programmato all'inizio di ogni anno accademico; oltre che il decreto rettorale del 17 maggio 1993 nella parte richiamata dall'impugnato decreto del 9 giugno 1997. Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore, per la camera di consiglio del 5 novembre 1997, il consigliere Bruno Mollica; Uditi, altresi', i difensori delle parti, come da verbale d'udienza; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto: Fatto e diritto I. - Con i ricorsi all'esame della sezione - di cui va disposta la riunione ai soli fini della trattazione della presente fase di giudizio - i ricorrenti investono i provvedimenti specificati in epigrafe nella parte in cui determinano la preclusione dell'accesso ai corsi universitari cui i medesimi aspirano ad essere iscritti per l'anno accademico 1997-1998, e ne chiedono, in via incidentale, la sospensione: su tale richiesta cautelare la sezione e' chiamata a decidere. Trattasi di corsi per i quali l'amministrazione, attraverso atti regolamentari e di attuazione, ha imposto consistenti limitazioni nelle iscrizioni (che talora hanno comportato, per alcune facolta' anche l'assoluta indisponibilita' di posti).
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 18/2000). 00C0074