N. 23 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 1999
N. 23 Ordinanza emessa il 23 settembre 1999 dalla Commissione tributaria provinciale di Torino sul ricorso proposto da Macchiorlatti Vignat Giovanni ed altro contro D.R.E. Piemonte, sezione di Torino Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Soggetti passivi - Liberi professionisti - Assoggettamento al tributo, ancorche' nell'attivita' professionale non sia ravvisabile il presupposto dell'imposizione - Violazione del principio di capacita' contributiva - Discriminazione, agli effetti impositivi, tra lavoro autonomo e lavoro dipendente. Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Base imponibile - Applicazione dell'imposta sul valore della produzione netta derivante dall'attivita' esercitata - Riferimento a una capacita' contributiva non effettiva, ma virtuale e discriminatoria. D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3, comma 1, lett. c); legge 15 dicembre 1997, n. 446, art. 4. Costituzione, artt. 3 e 53.(GU n.6 del 9-2-2000 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1486/1999 depositato il 30 marzo 1999, avverso s/rif. su imp. rimborso 1998, contro D.R.E. Piemonte (sezione di Torino), proposto da studio professionale dott. Giovanni Macchiorlatti Vignat ed altro, residente a Torino, in corso Re Umberto I n. 1; F a t t o In data 30 marzo 1999 i contribuenti dott. Giovanni e Luigi Macchiorlatti Vignat, unici associati dello studio professionale di Giovanni Macchiorlatti Vignat e associati, con studio in Torino, corso Re Umberto I n. 1, presso il quale eleggono domicilio, depositavano ricorso avverso il silenzio rifiuto del Centro di servizi delle imposte di'rette ed indirette di Torino in relazione all'istanza di rimborso dell'IRAP-Acconto 1998. Con tale ricorso chiedevano che la Commissione tributaria provinciale "previa dichiarazione di non manifesta infondatezza dell'illegittimita' costituzionale" delle norme di cui al d.lgs. n. 446/1997, dichiarasse il diritto al rimborso con gli interessi, come per legge. In data 24 maggio 1999 si costituiva l'Ufficio di D.R.E. Piemonte, sezione di Torino, chiedendo il rigetto del ricorso di parte. Nell'udienza del 23 settembre 1999 questa sezione, in assenza delle parti, si riservava la decisione ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 546/1992. Nell'udienza del 7 ottobre 1999, a scioglimento della riserva, la medesima sezione giudicava non manifestamente infondate le eccezioni di legittimita' costituzionale delle norme di cui al d.lgs. n. 446/1997 con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione della Repubblica italiana. M e r i t o L'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 pone come presupposto dell'imposta "l'esercizio abituale di una attivita' autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi". Organizzazione significa il "dominio" di elementi finalizzati ad uno scopo definito. Con riferimento ad una realta' economica, tale dominio viene ravvisato nella realta' di impresa, cosi come definita dall'art. 2082 del codice civile. La molteplicita' dei fattori, la loro combinazione, costituiscono l'elemento oggettivo da una parte, e soggettivo dall'altra, di una qualsiasi attivita' organizzata. Non sono ravvisabili tali elementi costitutivi nell'attivita' professionale: a) il lavoro del professionista e' per lo piu' l'unico fattore di produzione, sicuramente prevalente; b) la gestione dell'attivita' professionale si identifica con la gestione del professionista; non si ha pertanto una autonomia reale rispetto alla persona fisica del professionista. Si puo' quindi affermare che, nel caso del lavoro autonomo, non esista una autonoma organizzazione e quindi una capacita' contributiva reale, distinta da quella personale del titolare. Non e' configurabile una capacita' contributiva dello studio pittorico di Giorgio De Chirico, di un architetto, di un medico, di un avvocato, distinta da quella del titolare in carne ed ossa. L'art. 3, comma 1, lett. C), del d.lgs. n. 446/1997, che comprende tra i soggetti passivi dell'IRAP "gli esercenti arti e professioni" di cui all'art. 49, comma 1, del T.U. delle imposte dirette, puo' presentare contenuti non infondati di illegittimita' costituzionale. L'imposta regionale sulle attivita' produttive e' da considerare contraria all'art. 53 della Costituzione in quanto diretta a colpire una forma di capacita' contributiva che, ravvisabile nella realta' imprenditoriale, certamente non e' riscontrabile nello svolgimento delle professioni liberali. Ma il medesimo art. 3, comma 1, lett. C), alla luce di quanto sopra, contrasta anche con l'art. 3 della Costituzione in quanto discrimina, agli effetti impositivi, il lavoro autonomo da quello dipendente. Cio' in quanto l'IRAP, tassando i professionisti e non invece i lavoratori dipendenti e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, pone in essere un trattamento discriminatorio di situazioni contributivamente eguali. L'art. 4 del d.lgs. n. 446/1997 stabilisce che: "l'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attivita' esercitata nel territorio della regione". Il problema e' stabilire se il presupposto dell'IRAP, vale a dire la semplice attivita' produttiva o meglio il valore netto della produzione, possa essere idoneo a giustificare il tributo dal punto di vista del principio di capacita' contributiva ai sensi dell'art. 53 della Costituzione. In altre parole, se la capacita' contributiva possa essere rappresentata, oltre che dal reddito, dal patrimonio, dal consumo e cioe' dalla forza economica, anche dall'organizzazione produttiva e pertanto costituire indice di attitudine al concorso alle pubbliche spese. Che l'attivita' produttiva, di per se', a prescindere dal reddito, sia indice di capacita' contributiva e' un assunto del tutto estraneo alla concezione della capacita' contributiva che si e' affermata ad opera della dottrina e della giurisprudenza costituzionale nel nostro ordinamento; ne' si tratta di una novita' da accogliere con favore, poiche' essa toglie ogni vigore al concetto di capacita' contributiva e lo rende comprensivo di qualsiasi realta' economica, anche non espressiva di una forza economica del soggetto a cui viene imposto l'obbligo tributario. Ne' si puo' sostenere l'esistenza nella legislazione vigente di imposte analoghe, come quelle che colpiscono le immissioni inquinanti o carichi impositivi quali gli oneri di urbanizzazione o altro, ivi comprese le accise. Infatti si tratta piu' propriamente di contributi per concorso a spese con ricaduta di benefici individuali diretta o, nel caso delle accise, di oneri con trasferimento certo sul consumo. La Costituzione repubblicana ha inteso passare dagli "averi" in senso oggettivo, alla capacita' in senso soggettivo; dalla capacita' contributiva associata al business alla capacita' contributiva personale del businessman. La capacita' contributiva dei singoli soggetti sottende il dovere solidaristico di concorrere alla spese pubbliche: non si possono imporre doveri etici se non alla persona. L'IRAP e' una imposta che prescinde dalla persona che la paga, dalla realta' del soggetto; il suo presupposto e' una mera potenzialita' di capacita' contributiva, che e' quanto dire una capacita' contributiva che non e' tale. Il concorso alle spese pubbliche richiede disponibilita' effettive e non entita' virtuali; richiede denaro e non aspettative. Oltre che virtuale, la capacita' contributiva a fondamento dell'IRAP, e' discriminatoria nel senso che dipende dalla combinazione dei fattori di produzione. La base imponibile dell'IRAP, infatti, comprende i costi del lavoro dipendente e di altre prestazioni lavorative, i costi per interessi, e quindi l'imposizione si manifesta con incidenza diversa a fronte dell'esistenza di determinati fattori piuttosto che altri e dalla possibilita' o meno di combinazione dei fattori medesimi. Il contribuente viene tassato non in relazione alla sua capacita' economica reale bensi' sulla base di una capacita' astratta che potrebbe non manifestarsi in disponibilita' effettiva. A cio' si aggiunge che la norma IRAP non fornisce al soggetto passivo ne' gli strumenti giuridico-formali, ne' la certezza economica di translazione del tributo. E neppure consente la deducibilita' dalla base imponibile delle imposte reddituali, consentendo in tal modo una sorta di riequilibrio ai contenuti discriminatori insiti. La commissione non ritiene di particolare apprezzamento la richiesta di parte della incostituzionalita' con riferimento all'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega; con riferimento all'art. 23 in relazione all'ammontare dell'acconto IRAP, in applicazione della clausola di salvaguardia e infine con riferimento all'art. 35.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; La commissione dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 446/1997; Sospende il giudizio in corso; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Torino, addi' 23 settembre 1999. Il presidente relatore: Ronchetta 00C0076