N. 23 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 1999

                                 N. 23
  Ordinanza  emessa  il 23 settembre 1999 dalla Commissione tributaria
 provinciale di Torino sul ricorso proposto  da  Macchiorlatti  Vignat
 Giovanni ed altro contro D.R.E. Piemonte, sezione di Torino
 Imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  (IRAP)  -  Soggetti
    passivi - Liberi  professionisti  -  Assoggettamento  al  tributo,
    ancorche'  nell'attivita'  professionale  non  sia  ravvisabile il
    presupposto  dell'imposizione  -  Violazione  del   principio   di
    capacita' contributiva - Discriminazione, agli effetti impositivi,
    tra lavoro autonomo e lavoro dipendente.
 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Base imponibile
    -  Applicazione  dell'imposta  sul valore della   produzione netta
    derivante dall'attivita' esercitata - Riferimento a una  capacita'
    contributiva  non  effettiva,  ma    virtuale  e  discriminatoria.
    D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3, comma 1,  lett.  c);
    legge 15 dicembre 1997, n. 446, art. 4.
  Costituzione, artt. 3 e 53.
(GU n.6 del 9-2-2000 )
                  LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1486/1999 depositato
 il 30 marzo 1999, avverso s/rif. su imp. rimborso 1998, contro D.R.E.
 Piemonte  (sezione di Torino), proposto da studio professionale dott.
 Giovanni Macchiorlatti Vignat ed altro, residente a Torino, in  corso
 Re Umberto I n. 1;
                               F a t t o
   In  data  30  marzo  1999  i  contribuenti  dott.  Giovanni e Luigi
 Macchiorlatti Vignat, unici associati dello studio  professionale  di
 Giovanni  Macchiorlatti  Vignat  e  associati,  con studio in Torino,
 corso Re  Umberto  I  n.  1,  presso  il  quale  eleggono  domicilio,
 depositavano  ricorso  avverso  il  silenzio  rifiuto  del  Centro di
 servizi delle imposte di'rette ed indirette di  Torino  in  relazione
 all'istanza di rimborso dell'IRAP-Acconto 1998.
   Con   tale   ricorso   chiedevano  che  la  Commissione  tributaria
 provinciale  "previa  dichiarazione  di  non  manifesta  infondatezza
 dell'illegittimita'  costituzionale"  delle norme di cui al d.lgs. n.
 446/1997, dichiarasse il diritto al rimborso con gli interessi,  come
 per legge.
   In  data 24 maggio 1999 si costituiva l'Ufficio di D.R.E. Piemonte,
 sezione di Torino, chiedendo il rigetto del ricorso di parte.
   Nell'udienza del 23 settembre 1999 questa sezione, in assenza delle
 parti, si riservava la decisione ai sensi dell'art. 35 del d.lgs.  n.
 546/1992.
   Nell'udienza del 7 ottobre 1999, a scioglimento della  riserva,  la
 medesima  sezione giudicava non manifestamente infondate le eccezioni
 di legittimita' costituzionale  delle  norme  di  cui  al  d.lgs.  n.
 446/1997  con  riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione della
 Repubblica italiana.
                              M e r i t o
   L'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 pone come presupposto  dell'imposta
 "l'esercizio  abituale  di  una  attivita'  autonomamente organizzata
 diretta  alla  produzione  o  allo  scambio  di  beni   ovvero   alla
 prestazione di servizi".
   Organizzazione  significa  il  "dominio" di elementi finalizzati ad
 uno scopo definito. Con riferimento ad una  realta'  economica,  tale
 dominio  viene ravvisato nella realta' di impresa, cosi come definita
 dall'art. 2082 del codice civile. La molteplicita'  dei  fattori,  la
 loro combinazione, costituiscono l'elemento oggettivo da una parte, e
 soggettivo dall'altra, di una qualsiasi attivita' organizzata.
   Non  sono  ravvisabili  tali  elementi  costitutivi  nell'attivita'
 professionale:
     a) il lavoro del professionista e' per lo piu' l'unico fattore di
 produzione, sicuramente prevalente;
     b) la gestione dell'attivita' professionale si identifica con  la
 gestione  del  professionista; non si ha pertanto una autonomia reale
 rispetto alla persona fisica del professionista.
   Si puo' quindi affermare che, nel caso  del  lavoro  autonomo,  non
 esista   una   autonoma   organizzazione   e   quindi  una  capacita'
 contributiva reale, distinta da quella personale del titolare.
   Non  e'  configurabile  una  capacita'  contributiva  dello  studio
 pittorico  di  Giorgio De Chirico, di un architetto, di un medico, di
 un avvocato, distinta da quella del titolare in carne ed ossa.
   L'art. 3, comma 1, lett. C), del d.lgs. n. 446/1997, che  comprende
 tra  i  soggetti passivi dell'IRAP "gli esercenti arti e professioni"
 di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.  delle  imposte  dirette,  puo'
 presentare contenuti non infondati di illegittimita' costituzionale.
   L'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e' da considerare
 contraria all'art. 53 della Costituzione in quanto diretta a  colpire
 una  forma  di  capacita' contributiva che, ravvisabile nella realta'
 imprenditoriale, certamente non e'  riscontrabile  nello  svolgimento
 delle professioni liberali.
    Ma  il  medesimo  art.  3,  comma 1, lett. C), alla luce di quanto
 sopra, contrasta anche con l'art.  3  della  Costituzione  in  quanto
 discrimina,  agli  effetti  impositivi,  il lavoro autonomo da quello
 dipendente.
   Cio' in quanto l'IRAP, tassando i professionisti  e  non  invece  i
 lavoratori  dipendenti  e  i  titolari  di rapporti di collaborazione
 coordinata  e   continuativa,   pone   in   essere   un   trattamento
 discriminatorio di situazioni contributivamente eguali.
   L'art.  4  del  d.lgs.  n.  446/1997  stabilisce che: "l'imposta si
 applica sul valore della produzione  netta  derivante  dall'attivita'
 esercitata nel territorio della regione".
   Il  problema  e' stabilire se il presupposto dell'IRAP, vale a dire
 la semplice attivita' produttiva  o  meglio  il  valore  netto  della
 produzione,  possa  essere idoneo a giustificare il tributo dal punto
 di vista del principio di capacita' contributiva ai  sensi  dell'art.
 53 della Costituzione.
   In   altre  parole,  se  la  capacita'  contributiva  possa  essere
 rappresentata, oltre che dal reddito, dal patrimonio, dal  consumo  e
 cioe'  dalla  forza economica, anche dall'organizzazione produttiva e
 pertanto costituire indice di attitudine al concorso  alle  pubbliche
 spese.
   Che  l'attivita' produttiva, di per se', a prescindere dal reddito,
 sia indice di capacita' contributiva e' un assunto del tutto estraneo
 alla concezione della capacita' contributiva che si e'  affermata  ad
 opera della dottrina e della giurisprudenza costituzionale nel nostro
 ordinamento;  ne'  si tratta di una novita' da accogliere con favore,
 poiche' essa toglie ogni vigore al concetto di capacita' contributiva
 e lo rende comprensivo di  qualsiasi  realta'  economica,  anche  non
 espressiva  di  una  forza economica del soggetto a cui viene imposto
 l'obbligo tributario.
   Ne' si puo' sostenere l'esistenza  nella  legislazione  vigente  di
 imposte analoghe, come quelle che colpiscono le immissioni inquinanti
 o  carichi  impositivi quali gli oneri di urbanizzazione o altro, ivi
 comprese le accise. Infatti si tratta piu' propriamente di contributi
 per  concorso a spese con ricaduta di benefici individuali diretta o,
 nel caso delle accise, di oneri con trasferimento certo sul consumo.
   La Costituzione repubblicana ha inteso  passare  dagli  "averi"  in
 senso  oggettivo, alla capacita' in senso soggettivo; dalla capacita'
 contributiva  associata  al  business  alla  capacita'   contributiva
 personale  del  businessman.  La  capacita'  contributiva dei singoli
 soggetti sottende il dovere solidaristico di  concorrere  alla  spese
 pubbliche: non si possono imporre doveri etici se non alla persona.
   L'IRAP  e'  una  imposta  che  prescinde dalla persona che la paga,
 dalla  realta'  del  soggetto;  il  suo  presupposto  e'   una   mera
 potenzialita'  di  capacita'  contributiva,  che  e'  quanto dire una
 capacita' contributiva che  non  e'  tale.  Il  concorso  alle  spese
 pubbliche  richiede  disponibilita' effettive e non entita' virtuali;
 richiede denaro e non aspettative.
   Oltre  che  virtuale,  la  capacita'  contributiva   a   fondamento
 dell'IRAP,   e'   discriminatoria   nel   senso   che  dipende  dalla
 combinazione dei fattori di produzione. La base imponibile dell'IRAP,
 infatti,  comprende  i  costi  del  lavoro  dipendente  e  di   altre
 prestazioni lavorative, i costi per interessi, e quindi l'imposizione
 si  manifesta  con  incidenza  diversa  a  fronte  dell'esistenza  di
 determinati fattori piuttosto che altri e dalla possibilita'  o  meno
 di combinazione dei fattori medesimi.
   Il  contribuente  viene tassato non in relazione alla sua capacita'
 economica reale bensi' sulla  base  di  una  capacita'  astratta  che
 potrebbe non manifestarsi in disponibilita' effettiva.
   A  cio'  si  aggiunge  che  la  norma IRAP non fornisce al soggetto
 passivo  ne'  gli  strumenti  giuridico-formali,  ne'   la   certezza
 economica di translazione del tributo.
   E  neppure  consente  la  deducibilita' dalla base imponibile delle
 imposte reddituali, consentendo in tal modo una sorta di riequilibrio
 ai contenuti discriminatori insiti.
   La  commissione  non  ritiene  di  particolare   apprezzamento   la
 richiesta di parte della incostituzionalita' con riferimento all'art.
 76 della Costituzione per eccesso di delega; con riferimento all'art.
 23  in  relazione  all'ammontare  dell'acconto  IRAP, in applicazione
 della clausola di salvaguardia e infine con riferimento all'art. 35.
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
   La commissione dichiara non manifestamente infondata  la  questione
 di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  2  e  4 del d.lgs. n.
 446/1997;
   Sospende il giudizio in corso;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
     Torino, addi' 23 settembre 1999.
                   Il presidente relatore: Ronchetta
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