N. 24 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 1999
N. 24 Ordinanza emessa il 23 settembre 1999 dalla Commissione tributaria provinciale di Torino sul ricorso proposto da Mossetti Carlo contro D.R.E. Piemonte, sezione di Torino Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Soggetti passivi - Liberi professionisti - Assoggettamento al tributo, ancorche' nell'attivita' professionale non sia ravvisabile il presupposto dell'imposizione - Violazione del principio di capacita' contributiva - Discriminazione, agli effetti impositivi, tra lavoro autonomo e lavoro dipendente. Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Base imponibile - Applicazione dell'imposta sul valore della produzione netta derivante dall'attivita' esercitata - Riferimento a una capacita' contributiva non effettiva, ma virtuale e discriminatoria. D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3, comma 1, lett. c); legge 15 dicembre 1997, n. 446, art. 4. Costituzione, artt. 3 e 53.(GU n.6 del 9-2-2000 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1485/1999 depositato il 30 marzo 1999, avverso s/rif. su imp. rimborso 1998, contro D.R.E. Piemonte (sezione di Torino), proposto da Mossetti Carlo, residente a Torino, in corso Montevecchio n. 48, difeso da Macchiorlatti Vignat Giovanni, residente a Torino, in corso Re Umberto I n. 1, Macchiorlatti Vignat Luigi, residente a Torino, in corso Re Umberto I n. 1; F a t t o In data 30 marzo 1999 il contribuente Mossetti Carlo, rappresentato e difeso dai dottori Giovanni e Luigi Macchiorlatti Vignat, depositava ricorso avverso il silenzio rifiuto del Centro di servizi delle imposte di'rette ed indirette di Torino in relazione all'istanza di rimborso dell'IRAP-Acconto 1998. Con tale ricorso chiedeva che la Commissione tributaria provinciale "previa dichiarazione di non manifesta infondatezza dell'illegittimita' costituzionale" delle norme di cui al d.lgs. n. 446/1997, dichiarasse il diritto al rimborso della somma di L. 18.002.000, con gli interessi, come per legge. In data 24 maggio 1999 si costituiva l'Ufficio di D.R.E. Piemonte, sezione di Torino, chiedendo il rigetto del ricorso di parte. Nell'udienza del 23 settembre 1999 questa sezione, in assenza delle parti, si riservava la decisione ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 546/1992. Nell'udienza del 7 ottobre 1999 a scioglimento della riserva, la medesima sezione giudicava non manifestamente infondate le eccezioni di legittimita' costituzionale delle norme di cui al d.lgs. n. 446/1997 con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione della Repubblica italiana.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 23/2000). 00C0077