N. 24 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 1999

                                 N. 24
  Ordinanza emessa il 23 settembre 1999 dalla  Commissione  tributaria
 provinciale  di  Torino sul ricorso proposto da Mossetti Carlo contro
 D.R.E. Piemonte, sezione di Torino
 Imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  (IRAP)  -  Soggetti
    passivi - Liberi  professionisti  -  Assoggettamento  al  tributo,
    ancorche'  nell'attivita'  professionale  non  sia  ravvisabile il
    presupposto  dell'imposizione  -  Violazione  del   principio   di
    capacita' contributiva - Discriminazione, agli effetti impositivi,
    tra lavoro autonomo e lavoro dipendente.
 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Base imponibile
    -  Applicazione  dell'imposta  sul  valore  della produzione netta
    derivante dall'attivita' esercitata - Riferimento a una  capacita'
    contributiva non effettiva, ma virtuale e discriminatoria.  D.Lgs.
    15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3, comma 1, lett. c); legge 15
    dicembre 1997, n. 446, art. 4.
  Costituzione, artt. 3 e 53.
(GU n.6 del 9-2-2000 )
                  LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1485/1999 depositato
 il 30 marzo 1999, avverso s/rif. su imp. rimborso 1998, contro D.R.E.
 Piemonte (sezione di Torino), proposto da Mossetti Carlo, residente a
 Torino,  in  corso Montevecchio n. 48, difeso da Macchiorlatti Vignat
 Giovanni,  residente  a  Torino,  in  corso  Re  Umberto  I   n.   1,
 Macchiorlatti Vignat Luigi, residente a Torino, in corso Re Umberto I
 n. 1;
                               F a t t o
   In data 30 marzo 1999 il contribuente Mossetti Carlo, rappresentato
 e   difeso   dai  dottori  Giovanni  e  Luigi  Macchiorlatti  Vignat,
 depositava ricorso avverso il silenzio rifiuto del Centro di  servizi
 delle   imposte   di'rette   ed  indirette  di  Torino  in  relazione
 all'istanza di rimborso dell'IRAP-Acconto 1998.
   Con tale ricorso chiedeva che la Commissione tributaria provinciale
 "previa    dichiarazione    di     non     manifesta     infondatezza
 dell'illegittimita'  costituzionale"  delle norme di cui al d.lgs. n.
 446/1997, dichiarasse il  diritto  al  rimborso  della  somma  di  L.
 18.002.000, con gli interessi, come per legge.
   In  data 24 maggio 1999 si costituiva l'Ufficio di D.R.E. Piemonte,
 sezione di Torino, chiedendo il rigetto del ricorso di parte.
   Nell'udienza del 23 settembre 1999 questa sezione, in assenza delle
 parti, si riservava la decisione ai sensi dell'art. 35 del d.lgs.  n.
 546/1992.
   Nell'udienza del 7 ottobre 1999 a scioglimento  della  riserva,  la
 medesima  sezione giudicava non manifestamente infondate le eccezioni
 di legittimita' costituzionale  delle  norme  di  cui  al  d.lgs.  n.
 446/1997  con  riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione della
 Repubblica italiana.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 23/2000).
 00C0077