N. 28 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 ottobre 1999
N. 28 Ordinanza emessa il 22 ottobre 1999 dalla Corte di appello, sezione minorenni di Venezia sul ricorso proposto da Dei Rossi Laura, in proprio e n.q. Gratuito patrocinio - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Procedimenti civili afferenti alla tutela dei minori (con riferimento agli artt. 317, 333, 330 e 336 cod. civ.) - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Incidenza sul diritto di difesa. Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, in relazione al cod. civ., artt. 317, 333, 330 e 336. Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.8 del 16-2-2000 )
LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 71/1998 r.r.m. e relativo al ricorso proposto dall'avv. Laura Dei Rossi, in proprio e quale procuratore domiciliatario della sig.ra Morosini Michela nella procedura n. 71/1998 r.r.m. di questa Corte, sezione per minorenni, contro il decreto del Presidente di questa Corte che ha rigettato l'istanza di liquidazione delle spese per gratuito patrocinio prestato dall'avv. Laura Dei Rossi nel suindicato procedimento relativo a Morosini Michela. In esito all'odierno procedimento la Corte sentiti l'istante e il p.g.: Osserva in fatto ed in diritto L'avv. Laura Dei Rossi ha, ritualmente, impugnato il provvedimento del Presidente di questa Corte che ha rigettato la sua istanza di liquidazione, con acclusa notula, delle indennita' e degli onorari relativi all'opera professionale svolta dal suindicato avvocato in favore di Morosini Michela, ammessa al gratuito patrocinio, nel procedimento n. 71/1998 di questa sezione minorile della Corte d'appello di Venezia, instaurato nell'interesse della Morosini, madre della minore M. A. - con reclamo avverso il decreto 30 novembre 1998 del tribunale per i minorenni di Venezia di affidamento, a tempo indeterminato, della figlioletta al servizio sociale della U.L.S.S. 13 di Mira (Venezia). La ricorrente nel contestare sul piano giuridico il reclamato provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione, ha in subordine, chiesto che venisse sollevata la questione di legittimita' costituzionale della vigente normativa r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 e dell'art. 9 del r.d. 20 settembre 1934, n. 1579, non prevedendo questi espressamente l'ammissione al gratuito patrocinio negli affari civili attinenti all'esercizio della potesta' genitoriale (art. 317-bis c.c. e segg.). Osserva il collegio che la legge sul gratuito patrocinio venne approvata con r.d. 30 dicembre 1923 e si riferiva (art. 2) "ai giudizi civili, commerciali e d'altra giurisdizione e nei giudizi penali, oltreche' per le cause ed i ricorsi" innanzi i tribunali o ai tribunali delle acque pubbliche. Per quanto atteneva alla competenza del tribunale per i minorenni tale legge era richiamata dal combinato disposto degli artt. 9 del r.d. n. 1579/1934 e 32, legge n. 1404/1934. Con riferimento alla liquidazione degli onorari (rectius al rimborso degli onorari) l'art. 40 del citato r.d. n. 3282/1923 stabiliva che "su sua domanda" (dell'avvocato n.d.e.) dovevano essere iscritti al registro delle spese a debito e riscosse nel modo stabilito per dette spese, anche nel caso di transazione della lite "ed il recupero avverra' secondo quanto stabilito dagli artt. 36 e segg. del decreto piu' volte citato". Nell'articolato non si prevedeva, quindi, alcuna liquidazione delle indennita' e degli onorari a chiusura del procedimento, come nel caso di specie, da parte dell'autorita' giudiziaria procedente. Con la legge 30 luglio 1990, n. 217 (istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) si e' modificato radicalmente il sistema, avendo il legislatore previsto il patrocinio a spese dello Stato per i casi previsti all'art. 1 nei commi 1, 2, 3, 4 e 5, e all'art. 15, comma 1 che non prevedono assolutamente la volontaria giurisdizione e, segnatamente, per quanto qui interessa i procedimenti afferenti all'esercizio, alla limitazione ed alla decadenza dalla potesta' genitoriale di cui all'art. 317-bis c.c., ovvero agli artt. 333, 330 e 336 stesso codice. Le ipotesi previste dalle norme citate, cui segue (art. 12) la liquidazione al difensore (o al consulente tecnico) sono, ad avviso di questa Corte, assolutamente tassative e fanno eccezione al sistema generale desumibile dalle norme che disciplinano il contratto di prestazione d'opera professionale, le leggi relative all'esercizio della professione di avvocato e non suscettibili, quindi, di interpretazione analogica. Peraltro, conferma testuale della tassativita' delle ipotesi suindicate e' il comma 7 della legge suindicata che recita testualmente "Le disposizioni della presente legge si applicano fino alla data di entrata in vigore della disciplina generale del patrocinio dei non abbienti avanti ad ogni giurisdizione". Da cio' si evince, pertabulas, che il legislatore, per altri casi di patrocinio dei non abbienti, non contemplati nella legge n. 217/1990, si e' riservato di emanare altre norme in futuro. Piu' specificatamente per i procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni (tra cui quello relativo all'art. 317-bis cod. civ. che ne occupa) il legislatore ha tassativamente previsto (comma 5 legge succitata) l'applicabilita' della legge stessa soltanto nel processo penale a carico di minorenni e all'art. 75 della legge 4 maggio 1983, n. 184 sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori. Il che e' ulteriore conferma della gia' rilevata tassativita' delle ipotesi contemplate, a tutt'oggi, dal legislatore, di patrocinio a spese dello Stato che, ripetesi, ha profondamente innovato, rendendo giuridicamente e di fatto effettiva la difesa dei non abbienti, rispetto alle obsolete (e in parte abrogate) disposizioni della legge istitutiva del gratuito patrocinio di cui al gia' richiamato r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282. Orbene, a questa stregua, deve ritenersi che l'inerzia del legislatore nel disciplinare la disciplina generale del patrocinio dei non abbienti, protrattasi oramai per quasi un decennio, determini un evidente contrasto della normativa con precisi principii sanciti dalla Costituzione. Invero si profila una netta disparita' di trattamento ed una palese violazione del diritto di difesa con violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto, mentre e' assicurata la difesa dei non abbienti, con la pronta liquidazione dei compensi ai difensori nelle ipotesi contemplate nell'art. 1, legge n. 217/1990 succitata, non trova altrettanto adeguata efficace tutela in altre ipotesi, tra cui quelle afferenti alla giurisdizione volontaria relative alle limitazioni od alla decadenza della potesta' genitoriale, tra cui quella di cui all'art. 317 cod. civ., 333, 330 e 336 stesso codice nel caso di specie, che ben si riferiscono alla tutela dei diritti del minore (allo stesso modo della legge sull'adozione che, come visto, prevede, invece, se ne ricorrono i presupposti, il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) e della famiglia in un contesto piu' ampio, in applicazione degli artt. 29, 30 e 31 Costituzione. Ne', in contrario, puo' dirsi che in ordine a tali procedimenti e' tuttora vigente il r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 che pure prevede il patrocinio gratuito, perche' tale normativa, nella sua articolazione e nel sistema del recupero, comportava (e comporta) giuridicamente e di fatto una evidente riduzione del diritto alla difesa. Tanto e' vero che il legislatore e' intervenuto, per eliminare gli ostacoli ad una difesa effettiva per i non abbienti, con la legge n. 217/1990, ben avvertendo, altresi', la necessita' di estendere il principio in via generale a tutte le ipotesi avanti "ad ogni giurisdizione" che avevano ed hanno pari necessita' di tutela, in ossequio al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. Da cio' deriva la non manifesta infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 1, legge n. 217/1990 nella parte in cui non prevede il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nelle ipotesi di procedimenti civili afferenti alla tutela dei minori, con riferimento agli artt. 317, 333, 330 e 336 cod. civ., per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione con riferimento agli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione. Il procedimento de quo non potendo essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale che non appare manifestamente infondata, deve essere sospeso e gli atti devono essere rimessi, a mente dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Ordina la sospensione del procedimento di cui in epigrafe e la trasmissione degli atti relativi alla Corte costituzionale; Ordina, inoltre, che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'avv. Laura Dei Rossi, al procuratore generale in sede, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato. Venezia, addi' 22 ottobre 1999. Il presidente estensore: Asili 00C0086