N. 28 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 ottobre 1999

                                 N. 28
  Ordinanza  emessa il 22 ottobre 1999 dalla Corte di appello, sezione
 minorenni di Venezia sul ricorso proposto  da  Dei  Rossi  Laura,  in
 proprio e n.q.
 Gratuito  patrocinio  -  Patrocinio  a  spese  dello  Stato per i non
    abbienti - Procedimenti civili afferenti alla  tutela  dei  minori
    (con  riferimento  agli  artt.  317,  333,  330 e 336 cod. civ.) -
    Mancata previsione  -  Lesione  del  principio  di  eguaglianza  -
    Incidenza  sul  diritto di difesa.   Legge 30 luglio 1990, n. 217,
    art. 1, in relazione al cod. civ., artt. 317, 333, 330 e 336.
  Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.8 del 16-2-2000 )
                            LA CORTE D'APPELLO
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento  iscritto  al
 n.  71/1998 r.r.m. e relativo al ricorso proposto dall'avv. Laura Dei
 Rossi, in proprio e quale  procuratore  domiciliatario  della  sig.ra
 Morosini  Michela  nella procedura n. 71/1998 r.r.m. di questa Corte,
 sezione per minorenni, contro il decreto  del  Presidente  di  questa
 Corte  che  ha  rigettato  l'istanza  di liquidazione delle spese per
 gratuito patrocinio prestato dall'avv. Laura Dei Rossi nel suindicato
 procedimento relativo a Morosini Michela.
   In esito all'odierno procedimento la Corte sentiti l'istante  e  il
 p.g.:
                    Osserva in fatto ed in diritto
   L'avv.  Laura Dei Rossi ha, ritualmente, impugnato il provvedimento
 del Presidente di questa Corte che ha rigettato  la  sua  istanza  di
 liquidazione,  con  acclusa  notula, delle indennita' e degli onorari
 relativi all'opera professionale svolta dal  suindicato  avvocato  in
 favore  di  Morosini  Michela,  ammessa  al  gratuito patrocinio, nel
 procedimento n.  71/1998  di  questa  sezione  minorile  della  Corte
 d'appello di Venezia, instaurato nell'interesse della Morosini, madre
 della minore M. A.  - con reclamo avverso il decreto 30 novembre 1998
 del  tribunale  per  i  minorenni  di Venezia di affidamento, a tempo
 indeterminato, della figlioletta al servizio sociale  della  U.L.S.S.
 13 di Mira (Venezia).
   La  ricorrente  nel  contestare  sul  piano  giuridico il reclamato
 provvedimento  di  rigetto  dell'istanza  di  liquidazione,   ha   in
 subordine, chiesto che venisse sollevata la questione di legittimita'
 costituzionale della vigente normativa r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282
 e  dell'art.    9 del r.d. 20 settembre 1934, n. 1579, non prevedendo
 questi espressamente l'ammissione al gratuito patrocinio negli affari
 civili  attinenti  all'esercizio  della  potesta'  genitoriale  (art.
 317-bis c.c. e segg.).
   Osserva  il  collegio  che  la  legge sul gratuito patrocinio venne
 approvata con r.d. 30 dicembre  1923  e  si  riferiva  (art.  2)  "ai
 giudizi  civili,  commerciali  e  d'altra giurisdizione e nei giudizi
 penali, oltreche' per le cause ed i ricorsi" innanzi i tribunali o ai
 tribunali delle acque pubbliche.
   Per quanto atteneva alla competenza del tribunale per  i  minorenni
 tale  legge  era  richiamata dal combinato disposto degli artt. 9 del
 r.d. n. 1579/1934 e 32, legge n. 1404/1934.
   Con  riferimento  alla  liquidazione  degli  onorari  (rectius   al
 rimborso  degli  onorari)  l'art.  40  del  citato  r.d. n. 3282/1923
 stabiliva che "su sua domanda" (dell'avvocato n.d.e.) dovevano essere
 iscritti al registro  delle  spese  a  debito  e  riscosse  nel  modo
 stabilito  per  dette spese, anche nel caso di transazione della lite
 "ed il recupero avverra' secondo quanto stabilito dagli  artt.  36  e
 segg. del decreto piu' volte citato".
   Nell'articolato non si prevedeva, quindi, alcuna liquidazione delle
 indennita' e degli onorari a chiusura del procedimento, come nel caso
 di specie, da parte dell'autorita' giudiziaria procedente.
   Con  la  legge 30 luglio 1990, n. 217 (istituzione del patrocinio a
 spese dello Stato per i non abbienti) si e'  modificato  radicalmente
 il  sistema,  avendo  il  legislatore  previsto il patrocinio a spese
 dello Stato per i casi previsti all'art. 1 nei commi 1, 2, 3, 4 e  5,
 e  all'art. 15, comma 1 che non prevedono assolutamente la volontaria
 giurisdizione  e,  segnatamente,   per   quanto   qui   interessa   i
 procedimenti   afferenti  all'esercizio,  alla  limitazione  ed  alla
 decadenza dalla potesta' genitoriale di cui  all'art.  317-bis  c.c.,
 ovvero agli artt.  333, 330 e 336 stesso codice.
   Le  ipotesi  previste  dalle  norme  citate, cui segue (art. 12) la
 liquidazione al difensore (o al consulente tecnico) sono,  ad  avviso
 di questa Corte, assolutamente tassative e fanno eccezione al sistema
 generale  desumibile  dalle  norme  che  disciplinano il contratto di
 prestazione d'opera professionale, le  leggi  relative  all'esercizio
 della   professione  di  avvocato  e  non  suscettibili,  quindi,  di
 interpretazione analogica.
   Peraltro,  conferma  testuale  della  tassativita'  delle   ipotesi
 suindicate   e'   il  comma  7  della  legge  suindicata  che  recita
 testualmente "Le disposizioni della presente legge si applicano  fino
 alla  data  di  entrata  in  vigore  della  disciplina  generale  del
 patrocinio dei non abbienti avanti ad ogni giurisdizione".
   Da cio' si evince, pertabulas, che il legislatore, per  altri  casi
 di  patrocinio  dei  non  abbienti,  non  contemplati  nella legge n.
 217/1990, si e' riservato di emanare altre norme in futuro.
   Piu'  specificatamente  per  i  procedimenti  di   competenza   del
 tribunale  per  i minorenni (tra cui quello relativo all'art. 317-bis
 cod. civ.  che ne occupa) il legislatore ha  tassativamente  previsto
 (comma   5  legge  succitata)  l'applicabilita'  della  legge  stessa
 soltanto nel processo penale a carico  di  minorenni  e  all'art.  75
 della  legge  4  maggio 1983, n. 184 sulla disciplina dell'adozione e
 dell'affidamento dei minori.
   Il che e' ulteriore conferma della gia' rilevata tassativita' delle
 ipotesi contemplate, a tutt'oggi, dal legislatore,  di  patrocinio  a
 spese  dello Stato che, ripetesi, ha profondamente innovato, rendendo
 giuridicamente e di fatto  effettiva  la  difesa  dei  non  abbienti,
 rispetto alle obsolete (e in parte abrogate) disposizioni della legge
 istitutiva  del gratuito patrocinio di cui al gia' richiamato r.d. 30
 dicembre 1923, n. 3282.
   Orbene,  a  questa  stregua,  deve  ritenersi  che  l'inerzia   del
 legislatore  nel  disciplinare  la disciplina generale del patrocinio
 dei non abbienti, protrattasi oramai per quasi un decennio, determini
 un evidente contrasto della normativa con precisi  principii  sanciti
 dalla Costituzione.
   Invero si profila una netta disparita' di trattamento ed una palese
 violazione  del  diritto  di difesa con violazione degli artt. 3 e 24
 della  Costituzione, in quanto, mentre e' assicurata  la  difesa  dei
 non  abbienti,  con  la pronta liquidazione dei compensi ai difensori
 nelle ipotesi contemplate nell'art. 1, legge n.  217/1990  succitata,
 non  trova altrettanto adeguata efficace tutela in altre ipotesi, tra
 cui quelle afferenti  alla  giurisdizione  volontaria  relative  alle
 limitazioni  od  alla  decadenza  della potesta' genitoriale, tra cui
 quella di cui all'art. 317 cod. civ., 333, 330 e  336  stesso  codice
 nel  caso  di  specie, che ben si riferiscono alla tutela dei diritti
 del minore (allo stesso modo  della  legge  sull'adozione  che,  come
 visto,  prevede, invece, se ne ricorrono i presupposti, il patrocinio
 a spese dello Stato per i  non  abbienti)  e  della  famiglia  in  un
 contesto  piu'  ampio,  in  applicazione  degli  artt.  29,  30  e 31
 Costituzione.
   Ne', in contrario, puo' dirsi che in ordine a tali procedimenti  e'
 tuttora vigente il r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 che pure prevede il
 patrocinio  gratuito, perche' tale normativa, nella sua articolazione
 e nel sistema del recupero, comportava (e comporta) giuridicamente  e
 di fatto una evidente riduzione del diritto alla difesa.
   Tanto  e' vero che il legislatore e' intervenuto, per eliminare gli
 ostacoli ad una difesa effettiva per i non abbienti, con la legge  n.
 217/1990,  ben  avvertendo,  altresi',  la necessita' di estendere il
 principio in  via  generale  a  tutte  le  ipotesi  avanti  "ad  ogni
 giurisdizione"  che  avevano  ed  hanno pari necessita' di tutela, in
 ossequio  al  principio  di  uguaglianza  di  cui  all'art.  3  della
 Costituzione.
   Da  cio'  deriva  la  non manifesta infondatezza della questione di
 illegittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 1, legge n.
 217/1990 nella parte in cui non prevede il patrocinio a  spese  dello
 Stato  per  i  non  abbienti  nelle  ipotesi  di  procedimenti civili
 afferenti alla tutela dei minori, con  riferimento  agli  artt.  317,
 333,  330  e  336  cod. civ., per violazione degli artt. 3 e 24 della
 Costituzione  con  riferimento  agli  artt.  29,  30   e   31   della
 Costituzione.
   Il    procedimento    de    quo   non   potendo   essere   definito
 indipendentemente dalla risoluzione della questione  di  legittimita'
 costituzionale  che  non appare manifestamente infondata, deve essere
 sospeso e gli atti devono essere rimessi, a mente dell'art. 23, legge
 11 marzo 1953, n. 87, alla Corte costituzionale.
                               P. Q. M.
   Ordina la sospensione del procedimento di  cui  in  epigrafe  e  la
 trasmissione degli atti relativi alla Corte costituzionale;
   Ordina,  inoltre,  che,  a  cura  della  cancelleria,  la  presente
 ordinanza sia notificata all'avv. Laura  Dei  Rossi,  al  procuratore
 generale  in  sede,  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e
 comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed  al  Presidente
 del Senato.
     Venezia, addi' 22 ottobre 1999.
                     Il presidente estensore: Asili
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