N. 35 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 giugno 1999

                                 N. 35
  Ordinanza emessa il 17  giugno  1999  dalla  commissione  tributaria
 provinciale  di  Firenze  sul  ricorso  proposto  da Leonelli Osvaldo
 contro l'Ufficio ii.dd.  di Firenze
 Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) -  Accertamento
    induttivo,  sulla  base  di  coefficienti  presuntivi - Violazione
    della riserva di legge in materia di  prestazioni  patrimoniali  -
    Contrasto  con  il  principio  di capacita' contributiva.   D.L. 2
    marzo 1989, n. 69, artt. 11 e 12, convertito in  legge  27  aprile
    1989,  n.  154; d.l. 2 marzo 1989, n. 69, art. 11, in relazione al
    d.P.C.M. 25 ottobre 1991, n. 4755.
  Costituzione, artt. 23 e 53.
(GU n.8 del 16-2-2000 )
                  LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n.  4443/97  depositato
 il  7 novembre 1997, avverso avv. di accert. n. 4011020718, Irpef, 91
 contro Imposte dirette di Firenze, I ufficio,  proposto  da  Leonelli
 Osvaldo  residente  a  Firenze,  in  Borgognissanti  n. 12; difeso da
 Manetti dott. Massimo e Bongini rag. Stefano residente  a  Prato,  in
 viale Montegrappa n. 214.
   La  commissione  tributaria  provinciale  di Firenze, sezione n. 8,
 all'udienza del 17 giugno 1999, nel  giudizio  promosso  da  Leonelli
 Osvaldo  contro  l'avviso  di  accertamento  n.  401102  emesso dal 1
 ufficio imposte dirette di Firenze, ha emesso la seguente ordinanza.
   Leonelli Osvaldo proponeva ricorso contro l'avviso di  accertamento
 di  cui  sopra assumendo la illegittimita' costituzionale degli artt.
 11 e 12 del d.l. 2 marzo 1989, convertito,  con  modificazioni  nella
 legge per violazione degli artt. 23 e 53 della Costituzione.
   Precisava  il ricorrente di aver subito l'accertamento in questione
 sulla base della applicazione dei coefficienti presuntivi di  cui  al
 d.P.C.M.  25  novembre 1991 e all'art. 11 del d.l. n. 69/1989 essendo
 egli in regime di contabilita' semplificata.
   L'eccezione non appare manifestamente infondata, ed  e'  ovviamente
 rilevante  in causa poiche' dal suo accoglimento o rigetto dipende la
 decisione della medesima.
   Si  profila la violazione dell'art. 23 della Costituzione in quanto
 l'imposizione ed il conseguente obbligo di  pagamento  a  carico  del
 contribuente  non  deriva dalla legge bensi' dal d.P.C.M. 25 novembre
 1991, che ha  esclusiva  natura  amministrativa.  Infatti,  la  norma
 contenuta  nell'art.  11  d-l.  n.  69/1989 ha carattere di delega in
 bianco in quanto fissa criteri eccessivamente generali "sulla base di
 parametri economici utilizzabili in relazione a  singoli  settori  di
 attivita' ed al rispettivo andamento".
   Trattasi,    con   evidenza,   di   proposizioni   che   consentono
 all'autorita' amministrativa delegata la adozione di  criteri  frutto
 di    valutazioni    ampiamente   discrezionali,   e   quindi   anche
 sostanzialmente estranei alle previsioni della legge delegante,  come
 nel caso.
   Ancora  piu'  pertinente  appare la richiamata violazione dell'art.
 53 della   Costituzione, il quale prevede che  tutti  sono  tenuti  a
 concorrere alle spese pubbliche in ragione della rispettiva capacita'
 contributiva.
   Non  puo'  esservi  dubbio  sul fatto che la capacita' contributiva
 richiamata dalla legge  fondamentale  deve  essere  effettiva  e  non
 presunta.    Gli  articoli  sospettati di incostituzionalita' invece,
 adottano un sistema di presunzioni iuris et de iure,  non  superabile
 con  argomentazioni  e  prove contrarie, che quindi prescinde da ogni
 valutazione  sulla   reale   entita'   dei   redditi   prodotti   dal
 contribuente,  i  quali,  in  realta',  considerata  la  natura della
 attivita' professionale svolta, sono  soggetti  per  loro  intrinseca
 natura, a variazioni anche consistenti nel corso degli anni.
   Al  contrario,  l'applicazione  di parametri rigidi ed astratti, si
 rivela  del  tutto  non   idonea   a   registrare   con   sufficiente
 approssimazione  alla  realta', la capacita' reddituale effettiva del
 contribuente, e manifesta  quindi  tutta  la  sua  illegittimita'  ed
 irrazionalita'.
   Non  rileva  nel  caso la possibilita' di scegliere la contabilita'
 ordinaria, in quanto si verrebbe sostanzialmente a negare il  diritto
 di  scelta  consentitogli  dalla  legge qualora il contribuente fosse
 costretto, per sfuggire ad  un  tipo  di  tassazione  sostanzialmente
 illegittimo, ad optare esclusivamente per la forma ordinaria, che ha,
 tra l'altro, conseguenze piu' onerose sul piano della tenuta.
   Ne'  puo'  rilevare  la  compilazione  del  questionario  che invia
 l'amministrazione, poiche' comunque le  domande  sono  il  frutto  di
 studi  generali  di  categoria  e le risposte sono conseguenzialmente
 prive di quel carattere di necessaria personalizzazione che  dovrebbe
 essere alla base della indagine sulle singole capacita' contributive,
 i  cui  profili non possono ovviamente essere esauriti nell'ambito di
 un generico questionario.
   In sostanza, con il metodo  di  accertamento  induttivo  basato  su
 coefficienti  presuntivi  di  reddito,  non  si realizza il requisito
 dell'accertamento della effettiva capacita' contributiva. Si perviene
 al contrario alla acquisizione di dati che  inducono  necessariamente
 soltanto    ad   una   mera   valutazione   probabilistica,   assunta
 illegittimamente a prova insuperabile  della  capacita'  contributiva
 medesima.
   Appare quindi con sufficiente evidenza come il metodo qui censurato
 non  consenta  di  pervenire con sicurezza ad un equo risultato nella
 valutazione delle singole capacita' contributive, e quindi  violi  il
 principio  costituzionale  secondo  il  quale  tutti i cittadini sono
 tenuti  a  concorrere  alle spese pubbliche, ma sola in ragione della
 loro reale ed effettiva capacita' contributiva.
   In conclusione, l'eccezione non appare manifestamente  infondata  e
 quindi  gli  atti devono essere rimessi alla Corte costituzionale per
 le decisioni di competenza.
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23, della legge n. 87/1953;
   Dichiara non manifestamente infondata la eccezione di  legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  11 e 12 del   d.l. 2 marzo 1989, n. 69,
 convertito nella legge 27 aprile 1989, n.  154  e  dell'art.  11  del
 medesimo d.l. n. 69/1989 in  relazione a quanto disposto dal d.P.C.M.
 25 ottobre 1991, n. 4755;
   Ordina rimettersi gli atti alla Corte costituzionale;
   Sospende il giudizio e manda alla segreteria per gli adempimenti di
 competenza.
     Firenze, addi' 17 giugno 1999.
                        Il presidente: Valeriani
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