N. 39 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 novembre 1999

                                 N. 39
  Ordinanza  emessa  il  17  novembre  1999  dalla Corte di appello di
 Genova sul ricorso proposto  da  Caffarata  Angelo  ed  altri  contro
 Delvigo Carlo ed altri
 Elezioni  -  Nomina  a  sindaco  -  Impedimento  per  chi si trovi in
    rapporto di parentela o  affinita'  entro  il  secondo  grado  con
    persona  che  sia  appaltatore  di  lavori o di servizi comunali -
    Ingiustificato  deteriore  trattamento  del  sindaco  rispetto  ai
    consiglieri   comunali   per  i  quali  la  stessa  situazione  e'
    considerata  solo  motivo  di  incompatibilita'  -  Incidenza  sul
    diritto  di  elettorato  passivo - Riferimento alla sentenza della
    Corte costituzionale n. 160/1997.  D.P.R. 16 maggio 1960, n.  570,
    art. 6.
  Costituzione, artt. 3 e 51.
(GU n.8 del 16-2-2000 )
                           LA CORTE DI APPELLO
   Sul  ricorso  elettorale  in grado di appello proposto - id. n. 672
 del r.g. 1999 - da Caffarata Angelo, Ivani Renzo, Massillo  Raffaella
 e  Ghirlanda  Franca  nei  confronti di Delvigo Carlo e del comune di
 Borghetto di Vara  e  del  procuratore  della  Repubblica  presso  il
 tribunale della Spezia;
   Sentiti  i  difensori  delle  parti ed il dott. Apruzzese sostituto
 procuratore generale della Repubblica presso  questa Corte;
   Osservato che:
     1) gli odierni appellanti -  con  ricorso  notificato  a  Delvigo
 Carlo  il 22 luglio 1999 - hanno chiesto al tribunale della Spezia di
 dichiarare ineleggibile  il  convenuto  perche'  questi,  durante  le
 operazioni  elettorali ed al momento della proclamazione degli eletti
 e della convalida della sua elezione a sindaco,  si  trovava  in  una
 condizione  di  ineleggibilita'  prevista  (per  "chi ha ascendenti o
 discendenti ovvero parenti  o  affini  fino  al  secondo  grado,  che
 coprano  nell'amministrazione  del comune il posto di ... appaltatore
 di lavori o di servizi comunali ...")   dall'art.  6  del  d.P.R.  n.
 570/1960;
     2)   i  ricorrenti  hanno  esposto  che,  ancora  all'atto  della
 convalida dell'elezione, il comune di  Borghetto  di  Vara  aveva  in
 corso  un contratto di appalto (per la fornitura di carne alle scuole
 materna ed elementare) col figlio del neo-eletto sindaco ed un  altro
 contratto  di appalto (per l'esecuzione di lavori di manutenzione del
 locale  cimitero)  con  la  s.a.s.  Bonfiglio  Alberto  di  cui   era
 accomandataria la nuora del neo-eletto sindaco;
     3) con la sentenza qui appellata il tribunale ha ritenuto che "le
 situazioni"  denunciate  dai  ricorrenti fossero cessate il l5 giugno
 1999 (per quanto concerne l'appalto di fornitura delle carni) ed il 3
 agosto 1999 (per quanto concerne l'altro appalto, avendo in tale data
 la nuora del convenuto  ceduto  integralmente  la  propria  quota  di
 partecipazione  nella  s.a.s., perdendo altresi' la qualita' di socia
 accomandataria);
     4) il  tribunale  ha  ritenuto  che  la  suindicata  disposizione
 dell'art.    6  (ostativa alla nomina a sindaco) si debba qualificare
 come causa di incompatibilita' e non di ineleggibilita';
     5) il tribunale, poi, ha ritenuto che anche al sindaco  sia  data
 la  possibilita'  di  rimuovere  la causa di incompatibilita' dopo la
 proposizione del ricorso elettorale e che - non avendo il legislatore
 introdotto il termine indicato nella sentenza n. 160/1997 della Corte
 costituzionale   -   l'eliminazione,   ormai,    della    causa    di
 incompatibilita'   impedisse   la  pronunzia  di  decadenza  in  sede
 giudiziaria;
     6) avverso la pronunzia del tribunale hanno proposto  ricorso  in
 appello  i  ricorrenti in primo grado, sostenendo - tra l'altro - che
 il citato art. 6 prevede  una  causa  di  ineleggibilita'  e  non  di
 incompatibilita';
     7)  l'appellato  Delvigo  Carlo - per il caso in cui l'art. 6 non
 sia "sottoposto ad interpretazione adeguatrice, nel senso prospettato
 dal  tribunale  della  Spezia"   -   ha   ribadito   l'eccezione   di
 incostituzionalita'  (gia'  formulata  in primo grado) per violazione
 degli attt. 3 e 51 della   Costituzione, ritenendo che,  "qualora  si
 intenda  vigente l'art.  6, anche nella parte in cui e' previsto come
 impedimento elettorale il  rapporto  di  parentela  o  affinita'  con
 appaltatori del comune, tale impedimento deve essere qualificato come
 incompatibilita' e non come ineleggibilita';
     8)  l'art.  6  del  d.P.R. n. 570 non ha subito modificazioni nel
 tempo (a parte  quella  introdotta  con  l'art.  20  della  legge  n.
 265/1999),  nonostante  l'entrata in vigore della legge n. 154/1981 e
 nonostante le profonde modifiche che  hanno  interessato,  in  questi
 anni,   il   modo   di  elezione  ed  il  ruolo  stesso  del  sindaco
 nell'ordinamento comunale;
     9) l'art. 6 continua a prevedere cause per le quali  un  soggetto
 "non puo' essere nominato sindaco";
     10)  tale  espressione letterale chiaramente indica che si tratta
 di cause per le quali un soggetto non puo' essere eletto sindaco;
     11) questo dato letterale di per se'  chiaro  e'  confermato  dal
 fatto  che l'art. 9-bis, ultimo comma, del d.P.R. n. 570 si riferisce
 alle cause di ineleggibilita' alla carica previste dall'art. 6;
     12) pertanto, tale norma qualifica in termini di  ineleggibilita'
 le cause ostative in essa previste e cio' - ad avviso di questa Corte
 -   non  consente  in  modo  sicuro  di  risolvere  in  via  soltanto
 interpretativa il problema e rende necessario, invece, sottoporre  la
 questione al vaglio della Corte costituzionale;
     13)  in  un  caso, quella che (aver direttamente o indirettamente
 "parte in ... appalti nell'interesse del comune") era  una  causa  di
 ineleggibilita'  (art.  15,  n. 7 del d.P.R. n. 570) e' stata ora dal
 legislatore (art. 3 n. 2 della legge n.154) configurata come causa di
 incompatibilita'  e,  quindi,  non  puo'  piu'  costituire  causa  di
 ineleggibilita'  per  relationem ai sensi della prima parte dell'art.
 6 (in cui si prevede che non puo'  essere  nominato  sindaco  chi  si
 trovi  in  uno  dei  casi  di  ineleggibilita' a consigliere comunale
 previsti dalla legge);
     14) nessuna modifica,  pero',  e'  intervenuta  nell'art.  6  con
 riferimento all'ipotesi - specifica per il solo sindaco - di causa di
 ineleggibilita'  derivante da rapporti di parentela o affinita' con -
 tra l'altro - un appaltatore di lavori o servizi per il comune;
     15) l'art. 15, n. 7 si riferisce, tra l'altro, al caso in cui  un
 candidato  avesse  parte,  direttamente  o indirettamente, in appalti
 nell'interesse del comune;
     16) la giurisprudenza (cfr.  Cass.  288/1969  e  701/1961)  aveva
 interpretato  la  parola "indirettamente" nel senso, per esempio, che
 non bastasse il mero  rapporto  di  coniugio  con  l'appaltatore  per
 rendere ineleggibile un soggetto;
     17)  Tale  causa  di ineleggibilita' (all'epoca) dipendeva quindi
 (non dal fatto  in  se'  dell'esistenza  d'un  rapporto  di  coniugio
 affinita' o parentela, ma) dall'esistenza di un rapporto che "per sua
 natura,  in  via  mediata,  leghi  il  candidato  al  comune,  si' da
 determinare  un  conflitto,  ancorche'  solo  potenziale,   tra   gli
 interessi  del  privato e quelli dell'ente dal corso dell'adempimento
 degli obblighi rispettivamente  assunti  (sent.  n.  897  del  1960)"
 (cosi' la citata pronunzia 701 del S.C.);
     18)  pertanto,  l'impedimento previsto per il solo sindaco (e per
 cui qui e' causa) era diverso - in  quanto  fondato  sul  mero  fatto
 dell'esistenza  di  un  rapporto di parentela o affinita' - da quello
 previsto dall'art. 15, n.  7  per  i  consiglieri,  al  riguardo  non
 rilevando l'uso del termine "indirettamente" in quest'ultima norma;
     19)  l'art.  15 e' stato abrogato dalla legge n. 154, il cui art.
 3, n. 2 prevede ora una causa ostativa (al  fatto  di  "ricoprire  la
 carica")  consistente,  tra  l'altro, nell'aver parte "come titolare,
 amministratore  dipendente  con  poteri  di   rappresentanza   o   di
 coordinamento",    direttamente    o   indirettamente,   in   appalti
 nell'interesse del comune;
     20) come si vede, la situazione ostativa e'  ora  configurata  in
 termini di incompatibilita' (e non piu' di ineleggibilita') e, per di
 piu', con le parole "come titolare ... di coordinamento", ne e' stato
 delimitato  l'ambito  di  rilevanza,  mentre  e'  rimasta  la  parola
 "indirettamente", da interpretarsi nel modo prima  ricordato,  tenuto
 conto  oltretutto  dell'attuale  configurazione  "restrittiva"  della
 causa ostativa;
     21)  in  questa  causa  di  incompatibilita'   vale   pure,   per
 relationem,  per il sindaco, dato che "le cause di incompatibilita' a
 suo tempo stabilite  dalla  legge  per  i  consiglieri  comunali  ...
 valgono  oggi  anche  per  i  sindaci  direttamente  eletti,  tuttora
 componenti dei consigli" (cfr. Corte costituzionale n. 44/1997);
     22) ne  consegue  che,  per  il  sindaco,  costituisce  causa  di
 incompatibilita'  quella  prevista dall'art. 3, n. 2, mentre e' causa
 di ineleggibilita' quella - prevista dall'art. 6  -  della  quale  si
 discute in questo processo;
     23)  ora,  non  si vede per quale ragione l'impedimento derivante
 dal fatto di avere un  rapporto  di  parentela  o  affinita'  con  un
 appaltatore   sia   piu'  grave  del  fatto  di  essere  in  proprio,
 appaltatore;
     24) l'impedimento derivante dal predetto rapporto appare, semmai,
 meno grave di quello previsto per i consiglieri e, per relationem per
 il sindaco;
     25) ora, con  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  non
 sembra  rispondere  ad  un  principio  di  ragionevolezza il fatto di
 prevedere  tuttora  come  causa  di  ineleggibilita'  a  sindaco   un
 impedimento  (derivante  da  una  condizione personale di rapporto di
 parentela o affinita' entro il secondo grado con  un  appaltatore  di
 lavori  o  di  servizi  comunali) che e' oggettivamente meno grave di
 quello che, per lo stesso soggetto  (come  componente  del  Consiglio
 comunale),    comporta    solo    l'esistenza   di   una   causa   di
 incompatibilita', alla quale non si applica il rinvio contenuto nella
 prima  parte  dell'art.  6  ("chi  si  trova  in  uno  dei  casi   di
 ineleggibilita' ...");
     26)  il  fatto,  poi, che di incompatibilita' si possa parlare in
 relazione ad una coesistenza - in capo ad una  stessa  persona  -  di
 cariche   e   formazioni   che  possa  incidere  negativamente  sullo
 svolgimento  dell'incarico  pubblico  elettivo  non  esclude  che,  a
 prescindere  dalla  correttezza della qualificazione dell'impedimento
 in esame in termini di incompatibilita', l'esclusione dall'elettorato
 passivo appaia irragionevole;
     27) la previsione di ineleggibilita', infatti, non e' conseguenza
 ineluttabile del fatto che, in questo caso, l'impedimento  non  possa
 essere rimosso dall'interessato;
     28)  infatti,  e'  possibile che la causa ostativa venga meno nel
 periodo che precede la convalida delle elezioni (o,  addirittura,  le
 elezioni),  come  nel  caso  di approvazione del collaudo (cfr. Cass.
 2258/1997) o  di  avvenuta  esecuzione  delle  prestazioni  a  carico
 dell'appaltatore (cfr. Cass. 10238/1995) o di cessazione per scadenza
 del rapporto contrattuale (cfr. Cass. 1429/1981);
     29)  inoltre,  la  causa  ostativa  potrebbe cessare, anche prima
 delle elezioni, pure a seguito di iniziative (del parente  o  affine)
 del  tipo di quella che in questo caso ha assunto il 3 agosto 1999 la
 nuora del sindaco neo-eletto;
     30)  in  questi  casi,  l'esclusione  dall'elettorato  passivo  -
 oltreche'  irragionevole  con  riferimento  alla situazione analoga e
 meno grave prevista dall'art. 3, n. 2 suindicato  -  appare  in  modo
 irragionevole   lesiva   del   diritto  sancito  dall'art.  51  della
 Costituzione,  perche'  comporta  una  limitazione  del  diritto   di
 elettorato   passivo  che  non  e'  necessaria,  ne'  ragionevolmente
 proporzionata (cfr. Corte cost.  n. 160/1997);
     31) tale esclusione, infatti, impedisce  la  partecipazione  alle
 elezioni  a  sindaco  di un soggetto, nei cui confronti l'impedimento
 (che deriva dall'esistenza di un rapporto di appalto in  capo  ad  un
 parente  o affine e che - per quanto gia' detto - non pare piu' grave
 di  quello  che,  secondo  una   valutazione   fatta   dallo   stesso
 legislatore,  consente  invece  tale partecipazione) potrebbe cessare
 addirittura prima delle elezioni;
     32) in relazione ai profili ora indicati, non pare manifestamente
 infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del
 d.P.R.   n.   570/1960   (in  relazione  agli  artt.  3  e  51  della
 Costituzione), nella parte in cui prevede come ostativo alla nomina a
 sindaco (e, quindi,  come  causa  di  ineleggibilita')  il  fatto  di
 trovarsi  in rapporto di parentela o affinita' entro il secondo grado
 con persona che sia appaltatore di servizi o lavori comunali;
     33)  nella  specie,  la  questione  e'  rilevante,   perche'   la
 qualificazione   dell'impedimento   come   causa  di  ineleggibilita'
 comporterebbe la riforma della sentenza appellata;
     34) in tal caso, infatti, sarebbe irrilevante  il  venir  meno  -
 dopo  la  presentazione della candidatura per le elezioni svoltesi il
 13 giugno 1999 (ed i cui  risultati  sono  stati  convalidati  il  28
 giugno  1999  dal  Consiglio  comunale)  -  della causa ostativa alla
 nomina a sindaco.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.  1
 e 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Solleva eccezione di legittimita' costituzionale  dell'art.  6  del
 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in relazione agli artt. 3 e 51 della
  Costituzione, nella parte in cui prevede come ostativo alla nomina a
 sindaco  (e,  quindi,  come  causa  di  ineleggibilita')  il fatto di
 trovarsi in rapporto di parentela o affinita' entro il secondo  grado
 con persona che sia appaltatore di lavori o di servizi comunali;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza  di  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti delle due Camere
 del Parlamento.
     Genova, addi' 17 novembre 1999.
                        Il presidente: Costanzo
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