N. 39 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 novembre 1999
N. 39 Ordinanza emessa il 17 novembre 1999 dalla Corte di appello di Genova sul ricorso proposto da Caffarata Angelo ed altri contro Delvigo Carlo ed altri Elezioni - Nomina a sindaco - Impedimento per chi si trovi in rapporto di parentela o affinita' entro il secondo grado con persona che sia appaltatore di lavori o di servizi comunali - Ingiustificato deteriore trattamento del sindaco rispetto ai consiglieri comunali per i quali la stessa situazione e' considerata solo motivo di incompatibilita' - Incidenza sul diritto di elettorato passivo - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 160/1997. D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 6. Costituzione, artt. 3 e 51.(GU n.8 del 16-2-2000 )
LA CORTE DI APPELLO Sul ricorso elettorale in grado di appello proposto - id. n. 672 del r.g. 1999 - da Caffarata Angelo, Ivani Renzo, Massillo Raffaella e Ghirlanda Franca nei confronti di Delvigo Carlo e del comune di Borghetto di Vara e del procuratore della Repubblica presso il tribunale della Spezia; Sentiti i difensori delle parti ed il dott. Apruzzese sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte; Osservato che: 1) gli odierni appellanti - con ricorso notificato a Delvigo Carlo il 22 luglio 1999 - hanno chiesto al tribunale della Spezia di dichiarare ineleggibile il convenuto perche' questi, durante le operazioni elettorali ed al momento della proclamazione degli eletti e della convalida della sua elezione a sindaco, si trovava in una condizione di ineleggibilita' prevista (per "chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del comune il posto di ... appaltatore di lavori o di servizi comunali ...") dall'art. 6 del d.P.R. n. 570/1960; 2) i ricorrenti hanno esposto che, ancora all'atto della convalida dell'elezione, il comune di Borghetto di Vara aveva in corso un contratto di appalto (per la fornitura di carne alle scuole materna ed elementare) col figlio del neo-eletto sindaco ed un altro contratto di appalto (per l'esecuzione di lavori di manutenzione del locale cimitero) con la s.a.s. Bonfiglio Alberto di cui era accomandataria la nuora del neo-eletto sindaco; 3) con la sentenza qui appellata il tribunale ha ritenuto che "le situazioni" denunciate dai ricorrenti fossero cessate il l5 giugno 1999 (per quanto concerne l'appalto di fornitura delle carni) ed il 3 agosto 1999 (per quanto concerne l'altro appalto, avendo in tale data la nuora del convenuto ceduto integralmente la propria quota di partecipazione nella s.a.s., perdendo altresi' la qualita' di socia accomandataria); 4) il tribunale ha ritenuto che la suindicata disposizione dell'art. 6 (ostativa alla nomina a sindaco) si debba qualificare come causa di incompatibilita' e non di ineleggibilita'; 5) il tribunale, poi, ha ritenuto che anche al sindaco sia data la possibilita' di rimuovere la causa di incompatibilita' dopo la proposizione del ricorso elettorale e che - non avendo il legislatore introdotto il termine indicato nella sentenza n. 160/1997 della Corte costituzionale - l'eliminazione, ormai, della causa di incompatibilita' impedisse la pronunzia di decadenza in sede giudiziaria; 6) avverso la pronunzia del tribunale hanno proposto ricorso in appello i ricorrenti in primo grado, sostenendo - tra l'altro - che il citato art. 6 prevede una causa di ineleggibilita' e non di incompatibilita'; 7) l'appellato Delvigo Carlo - per il caso in cui l'art. 6 non sia "sottoposto ad interpretazione adeguatrice, nel senso prospettato dal tribunale della Spezia" - ha ribadito l'eccezione di incostituzionalita' (gia' formulata in primo grado) per violazione degli attt. 3 e 51 della Costituzione, ritenendo che, "qualora si intenda vigente l'art. 6, anche nella parte in cui e' previsto come impedimento elettorale il rapporto di parentela o affinita' con appaltatori del comune, tale impedimento deve essere qualificato come incompatibilita' e non come ineleggibilita'; 8) l'art. 6 del d.P.R. n. 570 non ha subito modificazioni nel tempo (a parte quella introdotta con l'art. 20 della legge n. 265/1999), nonostante l'entrata in vigore della legge n. 154/1981 e nonostante le profonde modifiche che hanno interessato, in questi anni, il modo di elezione ed il ruolo stesso del sindaco nell'ordinamento comunale; 9) l'art. 6 continua a prevedere cause per le quali un soggetto "non puo' essere nominato sindaco"; 10) tale espressione letterale chiaramente indica che si tratta di cause per le quali un soggetto non puo' essere eletto sindaco; 11) questo dato letterale di per se' chiaro e' confermato dal fatto che l'art. 9-bis, ultimo comma, del d.P.R. n. 570 si riferisce alle cause di ineleggibilita' alla carica previste dall'art. 6; 12) pertanto, tale norma qualifica in termini di ineleggibilita' le cause ostative in essa previste e cio' - ad avviso di questa Corte - non consente in modo sicuro di risolvere in via soltanto interpretativa il problema e rende necessario, invece, sottoporre la questione al vaglio della Corte costituzionale; 13) in un caso, quella che (aver direttamente o indirettamente "parte in ... appalti nell'interesse del comune") era una causa di ineleggibilita' (art. 15, n. 7 del d.P.R. n. 570) e' stata ora dal legislatore (art. 3 n. 2 della legge n.154) configurata come causa di incompatibilita' e, quindi, non puo' piu' costituire causa di ineleggibilita' per relationem ai sensi della prima parte dell'art. 6 (in cui si prevede che non puo' essere nominato sindaco chi si trovi in uno dei casi di ineleggibilita' a consigliere comunale previsti dalla legge); 14) nessuna modifica, pero', e' intervenuta nell'art. 6 con riferimento all'ipotesi - specifica per il solo sindaco - di causa di ineleggibilita' derivante da rapporti di parentela o affinita' con - tra l'altro - un appaltatore di lavori o servizi per il comune; 15) l'art. 15, n. 7 si riferisce, tra l'altro, al caso in cui un candidato avesse parte, direttamente o indirettamente, in appalti nell'interesse del comune; 16) la giurisprudenza (cfr. Cass. 288/1969 e 701/1961) aveva interpretato la parola "indirettamente" nel senso, per esempio, che non bastasse il mero rapporto di coniugio con l'appaltatore per rendere ineleggibile un soggetto; 17) Tale causa di ineleggibilita' (all'epoca) dipendeva quindi (non dal fatto in se' dell'esistenza d'un rapporto di coniugio affinita' o parentela, ma) dall'esistenza di un rapporto che "per sua natura, in via mediata, leghi il candidato al comune, si' da determinare un conflitto, ancorche' solo potenziale, tra gli interessi del privato e quelli dell'ente dal corso dell'adempimento degli obblighi rispettivamente assunti (sent. n. 897 del 1960)" (cosi' la citata pronunzia 701 del S.C.); 18) pertanto, l'impedimento previsto per il solo sindaco (e per cui qui e' causa) era diverso - in quanto fondato sul mero fatto dell'esistenza di un rapporto di parentela o affinita' - da quello previsto dall'art. 15, n. 7 per i consiglieri, al riguardo non rilevando l'uso del termine "indirettamente" in quest'ultima norma; 19) l'art. 15 e' stato abrogato dalla legge n. 154, il cui art. 3, n. 2 prevede ora una causa ostativa (al fatto di "ricoprire la carica") consistente, tra l'altro, nell'aver parte "come titolare, amministratore dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento", direttamente o indirettamente, in appalti nell'interesse del comune; 20) come si vede, la situazione ostativa e' ora configurata in termini di incompatibilita' (e non piu' di ineleggibilita') e, per di piu', con le parole "come titolare ... di coordinamento", ne e' stato delimitato l'ambito di rilevanza, mentre e' rimasta la parola "indirettamente", da interpretarsi nel modo prima ricordato, tenuto conto oltretutto dell'attuale configurazione "restrittiva" della causa ostativa; 21) in questa causa di incompatibilita' vale pure, per relationem, per il sindaco, dato che "le cause di incompatibilita' a suo tempo stabilite dalla legge per i consiglieri comunali ... valgono oggi anche per i sindaci direttamente eletti, tuttora componenti dei consigli" (cfr. Corte costituzionale n. 44/1997); 22) ne consegue che, per il sindaco, costituisce causa di incompatibilita' quella prevista dall'art. 3, n. 2, mentre e' causa di ineleggibilita' quella - prevista dall'art. 6 - della quale si discute in questo processo; 23) ora, non si vede per quale ragione l'impedimento derivante dal fatto di avere un rapporto di parentela o affinita' con un appaltatore sia piu' grave del fatto di essere in proprio, appaltatore; 24) l'impedimento derivante dal predetto rapporto appare, semmai, meno grave di quello previsto per i consiglieri e, per relationem per il sindaco; 25) ora, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, non sembra rispondere ad un principio di ragionevolezza il fatto di prevedere tuttora come causa di ineleggibilita' a sindaco un impedimento (derivante da una condizione personale di rapporto di parentela o affinita' entro il secondo grado con un appaltatore di lavori o di servizi comunali) che e' oggettivamente meno grave di quello che, per lo stesso soggetto (come componente del Consiglio comunale), comporta solo l'esistenza di una causa di incompatibilita', alla quale non si applica il rinvio contenuto nella prima parte dell'art. 6 ("chi si trova in uno dei casi di ineleggibilita' ..."); 26) il fatto, poi, che di incompatibilita' si possa parlare in relazione ad una coesistenza - in capo ad una stessa persona - di cariche e formazioni che possa incidere negativamente sullo svolgimento dell'incarico pubblico elettivo non esclude che, a prescindere dalla correttezza della qualificazione dell'impedimento in esame in termini di incompatibilita', l'esclusione dall'elettorato passivo appaia irragionevole; 27) la previsione di ineleggibilita', infatti, non e' conseguenza ineluttabile del fatto che, in questo caso, l'impedimento non possa essere rimosso dall'interessato; 28) infatti, e' possibile che la causa ostativa venga meno nel periodo che precede la convalida delle elezioni (o, addirittura, le elezioni), come nel caso di approvazione del collaudo (cfr. Cass. 2258/1997) o di avvenuta esecuzione delle prestazioni a carico dell'appaltatore (cfr. Cass. 10238/1995) o di cessazione per scadenza del rapporto contrattuale (cfr. Cass. 1429/1981); 29) inoltre, la causa ostativa potrebbe cessare, anche prima delle elezioni, pure a seguito di iniziative (del parente o affine) del tipo di quella che in questo caso ha assunto il 3 agosto 1999 la nuora del sindaco neo-eletto; 30) in questi casi, l'esclusione dall'elettorato passivo - oltreche' irragionevole con riferimento alla situazione analoga e meno grave prevista dall'art. 3, n. 2 suindicato - appare in modo irragionevole lesiva del diritto sancito dall'art. 51 della Costituzione, perche' comporta una limitazione del diritto di elettorato passivo che non e' necessaria, ne' ragionevolmente proporzionata (cfr. Corte cost. n. 160/1997); 31) tale esclusione, infatti, impedisce la partecipazione alle elezioni a sindaco di un soggetto, nei cui confronti l'impedimento (che deriva dall'esistenza di un rapporto di appalto in capo ad un parente o affine e che - per quanto gia' detto - non pare piu' grave di quello che, secondo una valutazione fatta dallo stesso legislatore, consente invece tale partecipazione) potrebbe cessare addirittura prima delle elezioni; 32) in relazione ai profili ora indicati, non pare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. n. 570/1960 (in relazione agli artt. 3 e 51 della Costituzione), nella parte in cui prevede come ostativo alla nomina a sindaco (e, quindi, come causa di ineleggibilita') il fatto di trovarsi in rapporto di parentela o affinita' entro il secondo grado con persona che sia appaltatore di servizi o lavori comunali; 33) nella specie, la questione e' rilevante, perche' la qualificazione dell'impedimento come causa di ineleggibilita' comporterebbe la riforma della sentenza appellata; 34) in tal caso, infatti, sarebbe irrilevante il venir meno - dopo la presentazione della candidatura per le elezioni svoltesi il 13 giugno 1999 (ed i cui risultati sono stati convalidati il 28 giugno 1999 dal Consiglio comunale) - della causa ostativa alla nomina a sindaco.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in relazione agli artt. 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui prevede come ostativo alla nomina a sindaco (e, quindi, come causa di ineleggibilita') il fatto di trovarsi in rapporto di parentela o affinita' entro il secondo grado con persona che sia appaltatore di lavori o di servizi comunali; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Genova, addi' 17 novembre 1999. Il presidente: Costanzo 00C0097