N. 43 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 1999

                                 N. 43
  Ordinanza emessa il 29 novembre 1999  dal  tribunale  di  Ivrea  nel
 procedimento penale a carico di Bellitto Giuseppa
 Reato  in genere - Delitti contro l'amministrazione della giustizia -
    Ritrattazione - Applicabilita', come causa di non punibilita',  al
    reato  di  favoreggiamento  personale,  commesso  mediante false o
    reticenti  informazioni  assunte  dalla  polizia  giudiziaria,  ad
    iniziativa  della  stessa  -  Mancata  previsione  - Irragionevole
    disparita' di trattamento rispetto a quanto  previsto,  a  seguito
    della  sent. n. 101/1999 della Corte costituzionale, nella ipotesi
    di ritrattazione di dichiarazioni rese alla  polizia  giudiziaria,
    all'uopo  delegata  dal  pubblico  ministero  Cod. pen., art. 376,
    comma 1.
  Costituzione, art. 3, primo comma.
(GU n.8 del 16-2-2000 )
                               IL TRIBUNALE
   Nell'udienza del  29  novembre  1999  nel  procedimento  penale  n.
 75/1999  nei  confronti  di  Rossetti  Alberto e Bellitto Giuseppa ha
 pronunciato la  seguente  ordinanza  sull'eccezione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art. 376 c.p., per violazione dell'art. 3, primo
 comma Cost., nella parte in cui non  prevede  che  la  causa  di  non
 punibilita'  ivi  prevista  sia  applicabile anche alla ritrattazione
 delle dichiarazioni false o reticenti rese alla  polizia  giudiziaria
 allorche'  questa  abbia  agito di iniziativa, sollevata dalla difesa
 dell'imputata Bellitto Giuseppa, sentito il p.m. che si rimette.
                             O s s e r v a
   Bellitto  Giuseppa  e'  imputata  del  reato   di   favoreggiamento
 personale  perche', senza essere concorsa nel delitto di sfruttamento
 della  prostituzione,  aiutava  Rossetti  Alberto   ad   eludere   le
 investigazioni  dell'Autorita' e cio' dichiarando alla p.g. operante,
 contrariamente  al  vero,  di  aver  eseguito  una   prestazione   di
 spogliarello  privato  al  cospetto  di  Devito  Ivan  e  Diffurville
 Gianfranco, limitandosi a porre  in  essere  toccamenti  lascivi  nei
 confronti  dei  suddetti,  mentre essa Bellitto compiva atti sessuali
 consistenti in masturbazioni attive e passive, e coito orale. In Pont
 Canavese il 28 novembre 1998.
   Infatti in data 28 novembre  1998,  in  occasione  dell'arresto  in
 flagranza   del   reato   di  favoreggiamento  e  sfruttamento  della
 prostituzione di Rossetti Alberto e Capello  Piero,  i  militari  dei
 Carabinieri  sentivano, a sommarie informazioni testimoniali, tra gli
 altri, Bellitto Giuseppa, la quale  rendeva  dichiarazioni  contrarie
 alle  risultanze  delle  indagini, da cui scaturiva l'imputazione del
 reato di favoreggiamento sopra descritta.
   All'odierna   udienza   l'imputata   Bellitto   Giuseppa    rendeva
 dichiarazioni spontanee contrarie a quelle rese avanti agli ufficiali
 di  p.g. in data 28 novembre 1998, ammettendo cio' che aveva negato e
 cioe' affermando che aveva avuto un rapporto orale nel  se'pare'  con
 uno dei due uomini che erano nel "prive'".
   Al  termine  delle  dichiarazioni  contenenti  la ritrattazione, la
 difesa  sollevava  l'eccezione   di   illegittimita'   costituzionale
 dell'art.  376 c.p. nei termini sopra indicati.
   La questione sollevata e' non manifestamente infondata e rilevante.
                   Sulla non manifesta infondatezza
   A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 101/1999 che
 ha  dichiarato  parzialmente  incostituzionale  l'art. 376 c.p. nella
 parte  in  cui  non  prevede  la  ritrattazione  come  causa  di  non
 punibilita' per chi - richiesto dalla p.g., delegata dal p.m. a norma
 dell'art.   370 c.p.p. di fornire informazioni ai fini delle indagini
 -  abbia  reso  dichiarazioni  false  ovvero  in  tutto  o  in  parte
 reticenti, si e' creato un sistema irrazionale.
   La  disciplina  diversa  determina,  ad  avviso del remittente, una
 nuova  disparita'  di  trattamento  che  non  trova   giustiticazione
 ragionevole.
   L'irrazionalita' discende dalla considerazione che l'assunzione, ad
 iniziativa  della  polizia giudiziaria, di informazioni dalle persone
 che possono riferire circostanze utili ai fini delle  indagini  (art.
 351  c.p.p.)  e  l'assunzione  delle  medesime  su  delega  del  p.m.
 sottosta' alle stesse regole di documentazione (art. 357 c.p.p.) e la
 loro utilizzabilita' nel processo e' equiparata (art. 500 c.p.p.).
   A cio' si aggiunga poi che l'art. 351 c.p.p. espressamente richiama
 l'applicazione del secodo periodo dell'art. 362 c.p.p.  che  concerne
 le norme applicabili all'assunzione di informazioni da parte del p.m.
   Di  fronte  ad una disciplina in tema di assunzione di informazioni
 da parte della poIizia giudiziaria che risulta sorretta da una  ratio
 unitaria  sia  sotto  il  profilo  della  documentazione sia sotto il
 profilo  della  valenza  processuale,   si   determina   un   diverso
 trattamento  della  ritrattazione  che  dipende  esclusivamente da un
 elemento formale esteriore.
   Infatti, a fronte  di  condotte  sostanzialmente  simili  quali  le
 dichiarazioni  false ovvero reticenti rese alla p.g. che integrano il
 reato di cui  all'art.  378  c.p.,  l'imputato  puo'  giovarsi  della
 ritrattazione  solo  qualora le false o reticenti dichiarazioni siano
 state rese in precedenza alla polizia giudiziaria su delega del p.m.,
 e non anche nel caso di informazioni assunte di iniziativa di questa.
   Di fronte ad  una  situazione  fattuale  del  tutto  estrinseca  ed
 indipendente dalla volonta' del dichiarante, il quale, al limite, non
 e'  neppure  tenuto  a sapere se la p.g. che conduce le indagini stia
 agendo su delega o di iniziativa,  si  determina  una  disparita'  di
 trattamento che non trova una giustificazione ragionevole nel sistema
 processuale.
   Tale  disparita'  di  trattamento non e' direttamente superabile in
 via interpretativa, attraverso una estensione della nuova  disciplina
 risultante   dalla   dichiarazione  di  parziale  incostituzionalita'
 dell'art.  376, comma 1 c.p. a seguito  della sentenza n. 101/1999.
   La Corte costituzionale,  infatti,  sia  nel  dispositivo  (ove  si
 specifica  che  la  norma e' incostituzionale "nella parte in cui non
 prevede la ritrattazione come  causa  di  non  punibilita'  per  chi,
 richiesto  dalla  p.g.  delegata dal p.m. ... di fornire informazioni
 ... abbia reso dichiarazioni false ..."), sia nella motivazione  (ove
 si  sottolinea  che  la  questione  sottoposta  a  giudizio  consiste
 esclusivamente  "nella  domanda  se  sia  conforme  al  principio  di
 uguaglianza ... l'esclusione della causa  di  non  punibilita'  della
 ritrattazione   nel  caso  delle  false  dichiarazioni  alla  polizia
 giudiziaria specificante delegata dal p.m. ... mentre tale  causa  di
 non  punibilita' vale nel caso delle false dichiarazioni rese al p.m.
 stesso") dimostra di risolvere una questione diversa  da  quella  qui
 sollevata   attraverso   l'applicazione   di   una  differente  ratio
 decidendi.
   Il ragionamento della Corte e'  infatti  interamente  condotto  sul
 piano  dell'irrazionalita'  nella differenziazione di trattamento fra
 due  ipotesi,  quello  della  ritrattazione  di  dichiarazioni   rese
 direttamente al p.m. costituente il reato di cui all'art. 37-bis c.p.
 e  quello  della  ritrattazione  di  dichiarazioni  rese alla p.g. da
 questi delegata, integranti il reato di cui all'art.  378  c.p.,  che
 "costituiscono esclusivamente forme diverse della medesima attivita',
 facente  sostanzialmente  capo  comunque  al  p.m. nell'esercizio dei
 poteri che ad esso spettano  quale  organo  che  dirige  le  indagini
 preliminari".
   La  questione  che  qui si solleva e' invece fondata su una diversa
 irrazionalita', che scaturisce proprio dalla introduzione della nuova
 ipotesi di non  punibilita'.  Di  fronte  a  tale  situazione  questo
 tribunale  non  e'  in  grado, attraverso i propri ordinari strumenti
 interpretativi, di ricondurre a razionalita' il complesso delle norme
 riguardanti la ritrattazione.
   Non puo' infatti inventarsi una nuova causa di non punibilita' (per
 la ritrattazione di dichiarazioni rese  alla  p.g.  durante  indagini
 condotte  di  iniziativa)  che  la  legge  non prevede e che non puo'
 essere  evinta  dal  principio  -  diverso  e   riguardante   diversa
 fattispecie  -  stabilito  dalla  Corte  con la sentenza n. 101/1999.
 Soltanto un nuovo intervento della Corte costituzionale puo' pertanto
 eliminare l'illegittima disparita' di trattamento che  e'  stata  qui
 rilevata.
                            Sulla rilevanza
   La  risoluzione  della questione di legittimita' costituzionale qui
 prospettata e', con tutta evidenza, pregiudiziale alla decisione  del
 processo penale a carico di Bellitto Giuseppa.
   Come si evince dalle premesse in fatto, la predetta, dopo aver reso
 dichiarazioni alla polizia giudiziaria in una fase processuale in cui
 veniva  sentita  a  sommarie  informazioni testimoniali su iniziativa
 della stessa polizia giudiziaria, e dopo che tali dichiarazioni erano
 contrarie alle  risultanze  delle  indagini,  e'  stata  imputata  di
 favoreggiamento.
   Ella ha ritrattato le precedenti dichiarazioni, ammettendo cio' che
 aveva  in  precedenza  negato.  Spetta  ora  al tribunale decidere se
 l'imputata debba essere  condannata  per  favoreggiamento  personale,
 ovvero  se  debba essere assolta ai sensi dell'art. 376 c.p., qualora
 la Corte costituzionale stabilisca, come ritiene il tribunale, per  i
 motivi  sopra  esposti,  che  l'inaplicabilita'  della  causa  di non
 punibilita' nel caso di ritrattazione di dichiarazioni rese alla p.g.
 che agisce di iniziativa sia costituzionalmente illegittima.
                               P. Q. M.
   Solleva questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  376,
 primo  comma,  del  codice  penale, per violazione dell'art. 3, primo
 comma della   Costituzione, nei  sensi  e  nei  limiti  precisati  in
 motivazione;
   Sospende il giudizio in corso a carico di Bellitto Giuseppa;
   Ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale la
 risoluzione della questione di cui trattasi;
   Dispone che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza  sia
 notificata   al   Presidente   del  Consiglio  dei  Minitri,  nonche'
 comunicata  al  Presidente  del  Senato  della  Reupubblica   ed   al
 Presidente della Camera dei deputati.
     Ivrea, addi' 29 novembre 1999.
                          Il presidente: Tiseo
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