N. 52 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 dicembre 1999

                                N.  52
  Ordinanza  emessa  il 1 dicembre 1999 dalla Corte di appello di Roma
 nel procedimento civile vertente tra  Waldner  Mathilde  e  Ministero
 delle finanze ed altro
 Successione  ereditaria  -  Successione  legittima - Parenti naturali
    entro il sesto grado (nella specie,  cugino  di  quinto  grado)  -
    Successione  in  mancanza  di altri successibili all'infuori dello
    Stato  -  Mancata  previsione  -  Violazione  del   principio   di
    uguaglianza  -  Incidenza sul principio di tutela della filiazione
    naturale - Riferimento alle sentenze  della  Corte  costituzionale
    nn. 7/1963, 55/1979 e 184/1990.  Cod. civ., art. 565.
  Costituzione, artt. 3, 29, primo comma, e 30, terzo comma.
(GU n.9 del 23-2-2000 )
                            LA CORTE D'APPELLO
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  nella causa civile in grado di
 appello, iscritta al n. 4054/1996  del  ruolo  generale  contenzioso,
 posta  in  decisione  all'udienza  collegiale  del 24 novembre 1999 e
 vertente, tra Waldner Mathilde, elettivamente  domiciliata  in  Roma,
 via  Flaminia  n.  71,  presso  l'avv.  Pier  Paolo  Bianchi  che  la
 rappresenta e difende unitamente al prof. Cesare Massimo Bianca,  per
 procura  in  atti,  appellante,  e  il  Ministero  delle finanze, con
 domicilio  eletto  in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n.   12,   presso
 l'Avvocatura  generale  dello  Stato che lo rappresenta e difende per
 mandato ex lege, appellato, nonche' Gentile Orazio,  avvocato,  quale
 curatore   dell'eredita'   giacente   di   Flora   Gertraud  Paulina,
 domiciliato in Roma, piazza Pio XI n.   62, difeso da  se'  medesimo,
 appellato  ed  avente  per  oggetto:  accertamento  della qualita' di
 successibile ex lege e chiusura dell'eredita' giacente.
                           Rilevato in fatto
   Con citazione rispettivamente del 22 dicembre 1992 e del 4  gennaio
 1993   Waldner   Mathilde,  residente  a  Malles  Venosta  (Bolzano),
 conveniva in giudizio, davanti al tribunale  di  Roma,  il  Ministero
 delle finanze e l'avvocato Gentile Orazio nominato il 27 gennaio 1990
 dal pretore di Roma curatore dell'eredita' giacente di Flora Gertraud
 Paulina  (o Gertrude) morta il 20 settembre 1989 priva di discendenti
 e di ascendenti.
   E  cio'  per ottenere la chiusura dell'eredita' giacente medesima -
 chiusura rifiutata dallo stesso pretore romano atteso il vincolo  non
 familiare-legittimo   ma  solo  naturale  con  la  defunta  -  previo
 accertamento giudiziale della propria  qualita'  di  successibile  ex
 lege:  invero,  essa Waldner aveva provveduto ad accettare l'eredita'
 di Flora Gertrude ritenendosi  erede  legittima  per  essere  parente
 naturale collaterale di quinto grado della defunta (essendo figlia di
 Waldner  Ignazio  la  cui madre, Flora Mathilde, era sorella di Flora
 Friderika a sua volta madre nubile della de cuius Flora Gertrude).
   Instauratosi il contraddittorio sia con il  Ministero  (essendo  lo
 Stato  successore  ex-lege ai sensi dell'art. 586 c.c. ed in mancanza
 di altri successibili) e sia con il curatore, dell'eredita' giacente,
 entrambi chiedevano il rigetto della domanda per essere  la  attrice,
 parente  solo  "naturale"  (o  non  legittima)  di quinto grado della
 defunta e,  quindi,  esclusa  dalla  successione  ex  lege  ai  sensi
 dell'art. 565 c.c..
   Dopo  l'opportuna  istruzione probatoria, il tribunale rigettava la
 domanda attrice.
   Ritenevano in sostanza i primi giudici -  anche  sulla  scorta  dei
 principi  affermati  in  materia  dalla  Corte costitituzionale tra i
 quali quello del bilanciamento dei vari interessi  la  cui  soluzione
 era  riservata  alla discrezionalita' del legislatore - che avendo la
 Waldner una parentela collaterale solo naturale con la defunta e  non
 legittima  (fondata cioe' sul matrimonio ex art. 29 Cost.), la stessa
 attrice non  poteva  rientrare  tra  i  successibili  ex  lege  quali
 indicati dall'art. 565 c.c..
   A  seguito del rigetto della domanda attrice, cosi' pronunciato dal
 tribunale di Roma con sentenza n. 14079 del 2 ottobre  1996,  Waldner
 Mathilde faceva seguire tempestivo appello questa Corte con citazione
 notificata   il   21  dicembre  1996  in  cui  prospettava  l'erronea
 valutazione dei  primi  giudici  per  due  ordini  di  considerazioni
 attinenti:  l'una  alla  presenza  di  una norma codicistica (art. 74
 c.c.) sulla identificazione della parentela come legame di sangue  in
 relazione  ad uno stipite in comune; e, l'altra, alla opportunita' di
 rimettere alla Corte delle leggi la  questione  della  conformita'  o
 meno  alla  Costituzione della mancata previsione, nell'art. 565 c.c.
 dei parenti naturali (fino al sesto grado) come successibili ex  lege
 a preferenza dello Stato.
   Si costituivano nuovamente il Ministero delle finanze e il curatore
 dell'eredita'   giacente  contestando  i  motivi  di  impugnazione  e
 sostenendo  la  sostanziale  correttezza  della  sentenza  dei  primi
 giudici di cui chiedevano la  conferma.
   Senza  ulteriore  istruzione probatoria, la causa veniva trattenuta
 in decisione all'udienza collegiale del  24 novembre 1999.
                          Ritiene in diritto
   Pregiudiziale ad ogni altra, dovendosi fare applicazione  dell'art.
 565  c.c.  nel  caso  in  esame,  e'  la questione della legittimita'
 costituzionale di tale norma in relazione agli artt. 3, 29/1  e  30/1
 della  Carta  fondamentale nella parte in cui non e' previsto che, in
 mancanza di altri successibili e prima dello  Stato,  l'eredita'  sia
 devoluta ai parenti naturali entro il sesto grado.
   Tale  questione,  sollevata  dalla  appellante  Waldner  (cugina di
 secondo grado della defunta e quindi parente di  quinto  grado  della
 medesima),  non solo e' rilevante in quanto concerne la portata della
 citata norma civilistica da applicare  al  caso  in  esame  (ai  fini
 dell'accertamento   della  qualita'  di  successibile  in  capo  alla
 Waldner), ma e' anche non manifestamente infondata  per  le  medesime
 considerazioni che hanno indotto la Corte delle leggi a dichiarare la
 illegittimita' costituzionale (in quanto contrario all'art. 30 Cost.)
 dello  stesso  art.  565  c.c.    con riferimento alla esclusione dei
 fratelli  o  sorelle  naturali  del  de  cuius  dalle  categorie   di
 successibili ivi previste.
   Ed  invero  la Corte costituzionale (v. sentenze n. 7 del 1963 e n.
 55 del 1979) da tempo ha ritenuto che il terzo comma  dell'art.    30
 della   Costituzione   esprimesse   inequivocamente  una  valutazione
 dell'ordinamento giuridico a favore della  filiazione  naturale  onde
 eliminare  le  posizioni  anche  socialmente inferiori dei figli c.d.
 illegittimi compatibilmente con i diritti  della  famiglia  legittima
 fondata sul matrimonio.
   La  stessa  Corte,  ha  poi  affermato  che la discrezionalita' del
 legislatore nella  determinazione  della  rilevanza  giuridica  della
 parentela naturale non e' assoluta ma, al contrario, incontra precisi
 limiti  quali  desumibili  dal  citato  art.  30/3 della Costituzione
 coordinato con il principio di ragionevolezza ricavabile dall'art.  3
 Cost..
   In  particolare  (v. sent. n. 184 del 1990), e' stato enunciato che
 il sistema delle successioni per  causa  di  morte  ha  conosciuto  e
 conosce  diritti  successori  direttamente  collegati  al  solo fatto
 naturale  della  consanguineita'  e  in  deroga  alla  regola   della
 successione  familiare:  in tal modo, in mancanza di successibili per
 diritto, di coniugio o di parentela legittima, non poteva non essere,
 riconosciuto ai fratelli e sorelle naturali un titolo di  successione
 ereditari a con precedenza sulla successione dello Stato.
    Orbene,  ritiene  questa  Corte  territoriale,  che, per le stesse
 ragioni, possa essere messa in dubbio la legittimita'  costituzionale
 della regola del codice civile (art. 565 c.c.) che - come nel caso di
 specie  - esclude dai successibili i parenti naturali entro il quinto
 grado pur quando, mancando altri successibili,  la  loro  successione
 non   entra  in  conflitto  con  la  successione  familiare  ne'  con
 l'interesse dello Stato.
   Da un lato, infatti, per quanto sopra detto, la mancanza  di  altri
 parenti  legittimi successibili (entro il sesto grado: art. 572 c.c.)
 renderebbe  costituzionalmente  esigibile  la   tutela   di   diritti
 successori  (sempre  entro  detto  sesto grado) dei parenti naturali,
 legati cioe' dal vincolo di consanguineita'  ad  uno  stipite  comune
 (nella  specie, il bisnonno materno legittimo della attrice era anche
 il nonno paterno naturale della defunta); dall'altro,  e  per  quanto
 attiene  alla  successione  dello  Stato,  occorre considerare - come
 precisato dalla stessa Corte costituzionale - che la successione  del
 medesimo  ex  art.  586  c.c.   non tutela un suo specifico interesse
 patrimoniale ma semplicemente l'interesse pubblico alla conservazione
 dei beni del defunto ed alla continuita' dei rapporti giuridici che a
 questi facevano  capo,  quando  manchino  le  persone  legittimate  a
 raccoglierne l'eredita'.
   Sotto  un  ultimo profilo, infine, ed a tutto, concedere, la regola
 del codice civile sin qui esaminata che non  include  il  diritto  di
 succedere  ai  parenti  naturali  in  mancanza di altri successibili,
 appare come tale porsi in contrasto con l'art. 3  della  Costituzione
 in  quanto  lesiva  all'evidenza  della  pari  dignita'  sociale oggi
 sicuramente intercorrente tra parenti legittimi e parenti naturali di
 pari grado (lesivita' derivante dall'essere riservata ai primi e  non
 pure i secondi la successione sino al sesto grado ex art. 572 c.c.).
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale  dell'art.  565  del  codice  civile,  in
 relazione agli artt. 3, 29, primo comma, e 30, terzo comma, della
  Costituzione,  nella parte in cui, in mancanza di altri successibili
 all'infuori dello Stato,  non  prevede  la  successione  dei  parenti
 naturali sino al sesto grado;
   Sospende  il  giudizio  in  corso e ordina l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Manda alla cancelleria di notificare  la  presente  ordinanza  alle
 parti  in  causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai
 Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
   Cosi' deciso in Roma, nella camera  di  consiglio  del  1  dicembre
 1999.
                         Il presidente: Durante
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