N. 56 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 ottobre 1997

                                 N. 56
  Ordinanza emessa il 29 ottobre  1997  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  del  Lazio,  su ricorsi riuniti proposti da Di Giorgi Pier
 Simone  ed  altri  contro  l'Universita'  degli  studi  di  Roma  "La
 Sapienza" ed altri
 Istruzione  pubblica  -  Istruzione  universitaria  - Attribuzione al
    Ministro della Pubblica istruzione del potere di  definizione,  su
    conforme   parere   del   C.U.N.,  dei  criteri  generali  per  la
    regolamentazione  dell'accesso  ai  corsi  universitari   compresi
    quelli  a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva
    di  legge  relativa   in   materia   di   accesso   all'istruzione
    universitaria,  nonche'  dei  principi di uguaglianza e del libero
    accesso alle scuole.   Legge 19 novembre 1990,  n.  341,  art.  9,
    comma  4,  modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17,
    comma 116.
  Costituzione, artt. 33 e 34.
(GU n.9 del 23-2-2000 )
                  IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  12379/97
    proposto  da  Pier  Simone Di Giorgi, Fabrizio Amadio, Piergiorgio
    Bonaldi, Fabrizio Orsini, Fabiana Mirizio,  Leila  Bianchi,  Marco
    Pascali,   Roberto  Berardi,  Stefano  Berardi,  Isabella  Cristi,
    Valentino Portello, Giuliano  Manzi,  Claudio  Borghesi,  Ponziani
    Silvio,  Di  Carlo  Monica, Mariani Simonetta, Libianchi Ombretta,
    Maria  Cristina  Petrone,  Vanessa  Dattilo,  Massimo   Angiolini,
    Federico  Segato,  Paolo  Purificato, Alessandro Nasponi, Emanuela
    Cristi,  difesi  e  rappresentati  dall'avv.  Pietro   Marsili   e
    dall'avv.  Silvio Crapolicchio ed elettivamente domiciliati presso
    lo studio di detti difensori, in Roma,  via Frattina n. 14; Contro
    l'Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza",  in  persona  del
    rettore  in  carica, il Ministero dell'Universita' e della ricerca
    scientifica e tecnologica, in  persona  del  Ministro  in  carica,
    rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura  generale dello Stato ex
    lege  domiciliato  in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n.   12;   per
    l'annullamento,  previa sospensiva:   del decreto ministeriale del
    Ministro  dell'Universita'   e   della   ricerca   scientifica   e
    tecnologica  del  26  luglio  1997,  prot.  2556, con cui e' stato
    soppresso il corso di Laurea in odontoiatria  e  protesi  dentaria
    per  l'anno  accademico  1997/1998; del provvedimento bando del 31
    luglio  1997,  con  cui  l'Universita'  degli  studi  di  Roma  La
    Sapienza,  facolta'  di  medicina e chirurgia - corso di laurea in
    odontoiatria e protesi dentaria aveva previsto per l'iscrizione al
    corso di laurea in odontoiatria  e  protesi  dentaria  per  l'a.a.
    1997/1998  un  numero  di  iscrizione  limitato,  previo  esame di
    ammissione, nonche' di tutte le relative delibere, non conosciute,
    del consiglio  di  corso  di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi
    dentaria,  del  consiglio di facolta' di medicina e chirurgia, del
    senato accademico,  del  consiglio  di  amministrazione  di  detta
    Universita' e del Consiglio universitario nazionale; di ogni altro
    atto,   precedente,   coevo   e/o  successivo,  comunque  connesso
    e/collegato a  quelli  impugnati,  ivi  compreso,  per  quanto  di
    ragione,  il d.m. 21 luglio 1997, n. 275; sul ricorso n. 12375/97,
    proposto da Pier Simone Di Giorgi, Piergiorgio  Bonaldi,  Fabrizio
    Orsini,  Fabiana  Mirizio,  Leila  Bianchi, Marco Pascali, Roberto
    Berardi, Stefano Berardi,  Isabella  Cristi,  Valentino  Portello,
    Giuliano  Manzi,  Claudio  Borghesi,  Ponziani  Silvio,  Di  Carlo
    Monica, Simonetta  Mariani,  Ombretta  Libianchi,  Maria  Cristina
    Petrone,  Vanessa  Dattilo,  Massimo  Angiolini, Paolo Purificato,
    Alessandro Nasponi, Federico Segato,  Emanuela  Cristi,  difesi  e
    rappresentati   dall'avv.   Pietro   Marsili  e  dall'avv.  Silvio
    Crapolicchio ed elettivamente  domiciliati  presso  lo  studio  di
    detti   difensori,   in   Roma,   via   Frattina  n.  14;  Contro,
    l'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata",  in  persona  del
    rettore  in  carica, il Ministero dell'Universita' e della ricerca
    scientifica e tecnologica, in  persona  del  Ministro  in  carica,
    rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura  generale dello Stato ex
    lege  domiciliata  in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n.   12;   per
    l'annullamento,   previa  sospensiva:     del  d.m.  del  Ministro
    dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del  26
    luglio  1997,  prot.  2556, con cui e' stato soppresso il corso di
    laurea in odontoiatria e protesi dentaria  per  l'anno  accademico
    1997/1998;  del  provvedimento  bando  del 31 luglio 1997, con cui
    l'Universita' degli  studi  di  Roma  "Tor  Vergata",  facolta  di
    medicina  e  chirurgia - corso di laurea in odontoiatria e protesi
    dentaria  aveva  previsto  per  l'a.a.  1997/1998  un  numero   di
    iscrizione,  previo esame di ammissione, limitato a 30, nonche' di
    tutte le relative delibere, non conosciute, del Consiglio di corso
    di laurea in odontoiatria e protesi  dentaria,  del  consiglio  di
    facolta'  di  medicina  e  chirurgia, del   senato accademico, del
    consiglio di amministrazione di detta Universita' e del  consiglio
    universitario nazionale; di ogni altro atto, precedente, coevo e/o
    successivo,  comunque connesso e/collegato a quelli impugnati, ivi
    compreso, per quanto di ragione, il d.m. 21 luglio 1997,  n.  275;
    sul  ricorso  n.  12378/1997  proposto  da  Pier Simone Di Giorgi,
    Giampiero Donati,  Maria  Tombini,  Fabrizio  Amadio,  Piergiorgio
    Bonaldi,  Fabrizio  Orsini,  Fabiana Mirizio, Leila Bianchi, Marco
    Pascali, Roberto Berardi, Alfredo Raguzzini, Marco Corbi, Natalino
    Fontana,  Fausto  Fontana,  Francesco  Leoni,   Stefano   Berardi,
    Maurizio  Quacquarelli, Mario Cristi, Sandro Cristi, Carlo Cristi,
    Isabella  Cristi,  Valentino  Portello,  Giuliano  Manzi,  Claudio
    Borghesi,  Ponziani  Silvio,  Monica  Di Carlo, Simonetta Mariani,
    Ombretta  Libianchi,  Maria  Cristina  Petroni,  Vanessa  Dattilo,
    Massimo  Angiolini,  Federico Segato, Paolo Purificato, Alessandro
    Nasponi, Emanuela Cristi, difesi e rappresentati dall'avv.  Pietro
    Marsili  e  dall'avv.   Silvio   Crapolicchio   ed   elettivamente
    domiciliati  presso  lo  studio  di  detti difensori, in Roma, via
    Frattina n. 14; Contro l'Universita' degli  studi  di  Chieti  "G.
    d'Annunzio",  in  persona  del  rettore  in  carica,  il Ministero
    dell'Universita'  e  della  ricerca  scientifica  tecnologica,  in
    persona   del   Ministro   in   carica,   rappresentati  e  difesi
    dall'Avvocatura generale dello Stato ex  lege  in  Roma,  via  dei
    Portoghesi  n.  12;  per  l'annullamento previa sospensione:   del
    provvedimento-bando del 1 agosto 1997, di estremi di pubblicazione
    ignoti,  con  cui  l'Universita'  degli  studi   di   Chieti   "G.
    d'Annunzio" - facolta di medicina e chirurgia - corso di laurea in
    odontoiatria  e  protesi  dentaria ha previsto per l'iscrizione al
    corso di laurea in odontoiatria  e  protesi  dentaria  per  l'anno
    accademico  1997/1998,  un  numero  di iscrizione, previo esame di
    ammissione, limitato a 30; del d.m. del Ministro  dell'Universita'
    e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica del 26 luglio 1997,
    prot. 2556, con cui e' stato fissato a 30 unita' il numero massimo
    di studenti iscrivibili al primo  anno  del  corso  di  laurea  in
    odontoiatria  e  protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998;
    di ogni altro atto, precedente,  coevo  e/o  successivo,  comunque
    connesso  e/collegato a quelli impugnati, ivi compreso, per quanto
    di ragione, il d.m. 21  luglio  1997,  n.  275  nonche'  tutte  le
    delibere,  non  conosciute,  del  consiglio  di corso di laurea in
    odontoiatria e protesi dentaria,  del  consiglio  di  facolta'  di
    medicina  e  chirurgia,  del  senato  accademico, del consiglio di
    amministrazione di detta Universita' e del consiglio universitario
    nazionale; nonche' sul  ricorso  n.  12749/97  proposto  da  Paola
    Nadia,  rappresentata  e  difesa dagli avv.ti Gabriele D'Ottavio e
    Ugo Mastelloni ed elettivamente domiciliata presso lo  studio  del
    secondo  in  Roma,  piazza  Capranica  n. 95; Contro l'Universita'
    degli studi di Bologna, nella persona del rettore  pro-tempore  in
    carica;  il  consiglio  della  facolta'  di  medicina  e chirurgia
    dell'Universita'  degli  studi  di  Bologna,  nella  persona   del
    Presidente pro-tempore in carica; il consiglio del corso di laurea
    odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' degli di Bologna,
    nella  persona  del  Presidente  pro-tempore  in carica; il senato
    accademico dell'Universita' degli studi di Bologna, nella  persona
    del  presidente pro-tempore in carica; il rettore dell'Universita'
    degli studi di Bologna, nella persona pro-tempore  in  carica;  il
    consiglio  universitario  nazionale,  nella persona del presidente
    pro-tempore  in  carica;  il  Ministro  dell'Universita'  e  della
    ricerca  scientifica  e  tecnologica, nella persona pro-tempore in
    carica; il Presidente della  Repubblica  italiana,  nella  persona
    pro-tempore  in  carica,  rappresentati  e  difesi dall'Avvocatura
    generale  dello  Stato  ex  lege  domiciliata  in  Roma,  via  dei
    Portoghesi  n.  12  per  l'annullamento  previa  sospensiva:   del
    provvedimento-bando del 28  luglio  1997,  con  cui  l'Universita'
    degli  studi  di  Bologna,  facolta'  di  medicina  e chirurgia ha
    previsto per l'iscrizione al corso di  laurea  in  odontoiatria  e
    protesi  dentaria  per  l'anno  accademico  1997/1998 un numero di
    iscrizione, previo esame di ammissione, limitato a n. 30,  nonche'
    di  tutte le conseguenti delibere del consiglio di corso di laurea
    in  odontoiatria  e protesi dentaria, del consiglio di facolta' di
    medicina e  chirurgia,  del  senato  accademico  e  del  consiglio
    universitario  nazionale  nonche'  del d.P.R. 28 febbraio 1980, n.
    135 e della allegata tabella XVIII-bis in parte  de  qua  e  dello
    statuto  dell'Universita'  in parte de qua nonche' del regolamento
    didattico di cui non si conoscono gli estremi in parte de  qua  e,
    per   quanto   di  ragione,  delle  relative  deliberazioni  delle
    competenti autorita' accademiche della medesima Universita' di cui
    non si conoscono ne' gli estremi ne' il contenuto, e di ogni altra
    determinazione rettoriale non conosciuta e del relativo parere del
    consiglio universitario nazionale, non conosciuto, e di ogni altro
    atto presupposto, connesso e conseguente.  Visti i ricorsi  con  i
    relativi  allegati;  Visti  gli  atti  di costituzione in giudizio
    delle amministrazioni intimate; Viste le  memorie  prodotte  dalle
    parti  a  sostegno  delle  rispettive difese; Visti gli atti tutti
    della causa; Nominato relatore, per la camera di consiglio del  29
    ottobre  1997,  il  consigliere  Bruno Mollica; Uditi, altresi', i
    difensori delle parti, come da verbale d'udienza;
      Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:
                             Fatto e diritto
    I. - Con il ricorso all'esame della sezione - di cui  va  disposta
    la  riunione ai soli fini della trattazione della presente fase di
    giudizio - i ricorrenti investono i provvedimenti  specificati  in
    epigrafe   nella   parte   in   cui   determinano  la  preclusione
    dell'accesso ai corsi universitari  cui  i  medesimi  aspirano  ad
    essere iscritti per l'anno accademico 1997-1998, e ne chiedono, in
    via  incidentale,  la  sospensione: su tale richiesta cautelare la
    Sezione e' chiamata a decidere.   Trattasi di corsi  per  i  quali
    l'Amministrazione,  attraverso atti regolamentari e di attuazione,
    ha imposto consistenti limitazioni nelle  iscrizioni  (che  talora
    hanno   comportato,   per   alcune   facolta'   anche   l'assoluta
    indisponibilita' di posti).   L'agire  dell'amministrazione  -  in
    particolare  il  d.m. 21 luglio 1997, n. 245 ("Regolamento recante
    norme in materia di accessi alla  istruzione  universitaria  e  di
    connesse  attivita'  di  orientamento")  -  trova  dichiaratamente
    supporto normativo nell'art. 9, comma 4, della legge  19  novembre
    1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge
    15  maggio  1997, n. 127, che ha attribuito ad un atto emanato dal
    Ministro  dell'Universita'   e   della   ricerca   scientifica   e
    tecnologica  il potere di determinare la limitazione degli accessi
    di cui trattasi.  Ed invero, l'art. 9 cit., a seguito della  detta
    modifica,  stabilisce  che  il  Ministro  "definisce,  su conforme
    parere del C.U.N., i  criteri  generali  per  la  regolamentazione
    dell'accesso   alle   scuole   di  specializzazione  ed  ai  corsi
    universitari, anche' a quelli  per  i  quali  l'atto  emanato  dal
    Ministro  preveda  una  limitazione delle iscrizioni".  La sezione
    dubita della legittimita' costituzionale  della  norma;  pertanto,
    ritiene  di  dover  sollevare,  anche  d'ufficio per i profili non
    trattati   dai    ricorrenti,    la    relativa    questione    di
    costituzionalita',  per  contrasto  col principio della riserva di
    legge e, conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 Cost.   II. -  La
    questione  appare rilevante sotto un duplice profilo.  Da un lato,
    sembra  incontrovertibile  che  la  tutela   cui   mira   l'azione
    intrapresa  discende,  nella  specie, dalla eventuale eliminazione
    dalla  realta'  giuridica  della  disposizione  che, conferendo il
    detto  potere  all'Amministrazione,  consente   alla   stessa   di
    precludere  o  limitare  l'accesso  ai  corsi universitari: si che
    viene a configurarsi un'assoluta priorita' - anche in  ragione  di
    principi attinenti all'economia di giudizio - di trattazione della
    detta  questione,  infatti evidente che la caducazione delle norme
    che consentono al Ministro dell'Universita' di  porre  limitazioni
    alle    iscrizioni    consentirebbe    la    soddisfazione   piena
    dell'interesse dedotto in  giudizio  dei  ricorrenti,  consentendo
    agli  stessi l'iscrizione ai corsi senza sottomettersi a procedure
    selettive, mentre le altre censure  sollevano  questioni  che  ove
    fondate,   assicurerebbero   un   grado  minore  di  soddisfazione
    all'interesse dei ricorrenti e si presentano subordinate all'esito
    eventualmente  negativo   dell'incidente   di   costituzionalita'.
    Dall'altro,  la  indicata  rilevanza  deve ritenersi configurabile
    anche nella presente fase  cautelare,  atteso  che  il  dubbio  di
    costituzionalita'  in ordine alla norma precitata, che costituisce
    la fonte del potere nella specie esercitato  dall'amministrazione,
    preclude al collegio una pronuncia definitiva, sia pure in sede di
    sommaria  delibazione,  sull'esistenza  o  meno  del  fumus  della
    pretesa azionata, non potendo tale valutazione  essere  svincolata
    dalla  decisione  della Corte sulla portata della norma sottoposta
    al  suo  esame.    III.  -  La  questione  appare   altresi'   non
    manifestamente  infondata.   Ritiene la sezione che, in materia di
    accesso agli studi, anche universitari,  sussista,  in  base  agli
    artt.  33  e  34  Cost.,  una  riserva  relativa  di legge, con la
    conseguenza  che,   in   mancanza   di   norme   legislative   che
    attribuiscano  all'amministrazione  -  nel  rispetto dei caratteri
    costitutivi  della  riserva  stessa  -  il  potere  di   stabilire
    limitazioni alle iscrizioni al corsi, devono ritenersi illegittimi
    i provvedimenti regolamentari o di attuazione che tali limitazioni
    prevedano.    La  configurabilita',  nella materia, di una riserva
    relativa di legge costituisce ius  receptum  nella  giurisprudenza
    del  giudice amministrativo (in tal senso, t.a.r. Lazio, III sez.,
    3 aprile 1996, n.  763  e  14  settembre  1994,  n.  1632;  t.a.r.
    Toscana,  I sez., 24 aprile 1997, n. 78; t.a.r. Veneto, I sez., 13
    giugno 1992, n. 222 e, II sez., 13 giugno 1997,  n.  1015;  t.a.r.
    Liguria,  II  sez.,  21 marzo 1995, n. 197).  Ed invero, e' l'art.
    33, secondo comma, della Costituzione  a  stabilire  espressamente
    che  "la  Repubblica  detta  le  norme  generali sull'istruzione e
    istituisce scuole statali di ogni ordine e grado", nel  quadro  di
    quella  previsione  del  successivo  art.  34,  primo  comma,  che
    sancisce che "la scuola e' aperta  a  tutti"  (e  che  ha  trovato
    attuazione,  per le Universita', con la legge 11 dicembre 1969, n.
    910).    E  laddove  il  legislatore  ha  ritenuto  di  introdurre
    limitazioni  all'accesso, vi ha provveduto, di norma, direttamente
    (basti ricordare l'art. 24, secondo comma, legge 7 febbraio  1958,
    n.  88  che, in ordine all'iscrizione al primo anno degli Istituti
    superiori  di  educazione  fisica,  prevede  un  numero  di  posti
    determinati  da  assegnare  mediante concorso per esami; l'art. 3,
    legge 21 luglio 1961, n. 685, che limitava l'accesso dei diplomati
    degli  Istituti  tecnici  a  determinate  facolta'  per  gli  anni
    accademici dal 1961/62 al 1964/65, per un numero predeterminato di
    posti  da  assegnare mediante concorso per titoli ed esami) ovvero
    mediante  attribuzione  del relativo potere alla p.a. nell'ambito,
    peraltro, fissato dalla legge stessa (ci  si  riferisce,  ad  es.,
    all'art.    38,  legge 14 agosto 1982, n. 590, con cui, al fine di
    consentire  l'avvio  programmato  dei  corsi  di  laurea,  si   e'
    attribuito   all'amministrazione   universitaria   il   potere  di
    determinare, peraltro con  espressa  limitazione  temporale  -  ai
    primi  sei  anni  successivi  all'attivazione  di ciascun corso di
    laurea,  il  numero  massimo  delle  iscrizioni).     Orbene,   la
    previsione  costituzionale  di  riserva  relativa di legge per una
    determinata materia  non  preclude  al  legislatore  ordinario  di
    demandare ad altre fonti sottoordinate la disciplina della materia
    stessa,  consentendo  anzi  che  il  precetto espresso dalla norma
    primaria possa essere integrato da atti di  normazione  secondaria
    che   lo   rendano   meglio   aderente   alla  multiforme  realta'
    socio-economica, ma cio' e' possibile solo  previa  determinazione
    di  una  serie  di  precetti  idonei ad indirizzare e vincolare la
    normazione secondaria entro confini ben delineati  o,  quantomeno,
    previa  determinazione  delle  linee  essenziali  della disciplina
    stessa.   In proposito, e'  costante  l'insegnamento  del  giudice
    delle  leggi  sulla necessita' che non "residui la possibilita' di
    scelte del tutto libere e percio' eventualmente  arbitrarie  della
    stessa  pubblica  amministrazione,  ma sussistano nella previsione
    legislativa  -  considerata  nella  complessiva  disciplina  della
    materia  -  razionali ed adeguati criteri" (Corte cost. 5 febbraio
    1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata: sentt.  nn. 4,  30  e
    122 del 1957; 70 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del
    1972;  257  del  1982;  ordd.  nn. 31 e 139 del 1985).  Se cio' e'
    vero, la disposizione dell'art. 9, comma 4,  legge  n.    341  del
    1990,  come  modificata dall'art. 17, comma 116, non sembra esente
    da precitati profili di incostituzionalita'.   La  norma,  invero,
    conferisce   ai  Ministro,  come  gia'  ricordato,  il  potere  di
    determinare   la   limitazione   degli   accessi    all'istruzione
    universitaria,  e  cio'  fa  non  solo senza alcuna individuazione
    delle linee essenziali della disciplina - pur vertendo in  materia
    coperta  da  riserva  di  legge  -  ma  addirittura attribuendo al
    Ministro    stesso,    con    l'ausilio    di     altro     organo
    dell'amministrazione  (C.U.N.), la stessa definizione dei "criteri
    generali per la regolamentazione dell'accesso corsi universitari".
    Sembra  pertanto  ipotizzabile   la   violazione   del   principio
    costituzionale  della  riserva  relativa  di  legge; il che sembra
    comportare  altresi'  la  violazione,   mediante   l'adozione   di
    meccanismi   di  produzione  giuridica  non  conformi  al  dettato
    costituzionale,  del  principio  della  tutela  del  diritto  allo
    studio,  postulato  dagli  artt.  33  e  34  Cost.    IV. - Per le
    considerazioni che precedono,  va  conseguentemente  sollevata  la
    questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 9, comma 4,
    cit., per contrasto col  principio  costituzionale  della  riserva
    relativa  di  legge  nonche'  con  gli  artt.  33  e 34 Cost.   Va
    disposta,  pertanto,  la  trasmissione  degli  atti   alla   Corte
    costituzionale,  con conseguente sospensione del giudizio ai sensi
    dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, per la  pronuncia  sulla
    legittimita' costituzionale della  suindicata norma.
                                 P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art 9, comma 4,  legge  19  novembre
 1990, n. 341 come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio
 1997,  n.  127 in relazione al principio costituzionale della riserva
 di legge nonche' agli artt. 33 e 34 Cost.;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale e la sospensione del presente giudizio;
   Ordina  che,  a  cura  della  segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997.
                          Il presidente: Cossu
                                     Il consigliere estensore: Mollica
 00C0115