N. 29 ORDINANZA 20 gennaio - 4 febbraio 2000

 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Paesaggio  (tutela  del) - Vincolo paesaggistico - Individuazione dei
    beni  suscettibili   di   esservi   assoggettati,   con   relative
    limitazioni   al   diritto   di  godimento  e  di  disposizione  -
    Prospettata violazione del diritto di proprieta', dei principii di
    un giusto procedimento nonche' del principio  di  legalita'  delle
    pene   -   Questione   gia'  risolta  nel  senso  della  manifesta
    infondatezza - Manifesta infondatezza.   D.L. 27 giugno  1985,  n.
    312,  art.  1-sexies,  introdotto  dall'art.    1  della  legge di
    conversione 8 agosto 1985, n. 431.
  Costituzione, artt. 9, 25, secondo comma, 42 e 97.

(GU n.6 del 9-2-2000 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici: prof. Francesco GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,    prof.
 Fernando SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA,  prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott.
 Franco BILE;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1-sexies  del
 decreto-legge  27  giugno  1985,  n. 312 (Disposizioni urgenti per la
 tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito in
 legge 8 agosto 1985, n. 431,  promosso  con  ordinanza  emessa  il  2
 dicembre  1998 dal pretore di Latina nel procedimento penale a carico
 di Caruso Daniela, iscritta al n. 261 del registro ordinanze  1999  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 20, prima
 serie speciale, dell'anno 1999;
   Udito nella camera di consiglio del 10  novembre  1999  il  giudice
 relatore Riccardo Chieppa;
   Ritenuto  che  il  pretore  di  Latina,  con  ordinanza emessa il 2
 dicembre 1998 (r.o. n. 261 del 1999), nel corso  di  un  procedimento
 penale  nel  quale  era  chiamato  ad  applicare, tra l'altro, l'art.
 1-sexies del decreto-legge  27  giugno  1985,  n.  312  (Disposizioni
 urgenti   per   la   tutela   delle  zone  di  particolare  interesse
 ambientale), introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985,  n.
 431,  ha  sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale della
 predetta norma;
     che, ad avviso del giudice a quo, essa si porrebbe  anzitutto  in
 contrasto  con  gli artt. 42 e 97 della Costituzione, rimandando alla
 nozione di aree protette quale desumibile dalla espressa  elencazione
 normativa  di  cui  all'art.  1 dello stesso decreto-legge n. 312 del
 1985, che individua i beni oggetto di tutela per categoria;
     che siffatta elencazione sarebbe illegittima, non consentendo che
 la individuazione dei beni  con  naturale  attitudine  al  vincolo  e
 conseguenti  limitazioni  al  diritto  di godimento e di disposizione
 avvenga nelle forme del giusto procedimento, sia al fine  di  rendere
 conoscibili  le ragioni che connotano il particolare pregio del bene,
 sia per consentire ai privati di introdurre le  proprie  osservazioni
 ed istanze;
     che, inoltre, la norma in questione recherebbe vulnus all'art.  9
 della      Costituzione,   giacche'   il  valore  estetico  culturale
 risulterebbe individuato e riconosciuto non in quanto  effettivamente
 sussistente  in  relazione  alle  caratteristiche  proprie  del  bene
 stesso,   ma   attraverso   la   utilizzazione   di   caratteri   e/o
 qualificazioni meramente giuridiche;
     che, nella prospettazione del giudice rimettente, l'art. 1-sexies
 violerebbe,  altresi',  l'art. 25, secondo comma, della Costituzione,
 per il contrasto con il principio  della  legalita',  avuto  riguardo
 alla  indeterminatezza  della  pena  da  applicare,  oltre  che della
 condotta  incriminata,  individuata  con  generico  riferimento  alla
 violazione  delle  disposizioni dello stesso decreto-legge n. 312 del
 1985;
   Considerato  che  la  questione  di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.    1-sexies del decreto-legge n. 312 del 1985 e' gia' stata
 risolta in riferimento ai medesimi parametri invocati nel senso della
 manifesta infondatezza con ordinanza n. 68 del 1998  (v.  anche,  per
 taluni profili, ordinanze nn. 158 e 316 del 1998);
     che, pertanto, essa va dichiarata manifestamente infondata.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 1-sexies del decreto-legge 27  giugno  1985,
 n.  312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare
 interesse  ambientale),  introdotto  dall'art.  1  della   legge   di
 conversione  8  agosto  1985,  n. 431, sollevata, in riferimento agli
 artt. 9, 25, secondo comma, 42 e 97 della Costituzione,  dal  pretore
 di Latina con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2000.
                        Il Presidente: Vassalli
                          Il relatore: Chieppa
                        Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 4 febbraio 2000.
                Il direttore della cancelleria: Di Paola
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