N. 35 SENTENZA 3 - 7 febbraio 2000

 Giudizio di ammissibilita' di richiesta di referendum abrogativo.
 Referendum abrogativo - Guardia di Finanza - Abolizione del carattere
    militare   del  Corpo  -  Inidoneita'  del  quesito  a  conseguire
    l'obiettivo   proposto   -   Inammissibilita'   della    richiesta
    referendaria.
 Legge  23  aprile 1959, n. 189; cod. pen. mil. pace (r.d. 20 febbraio
    1941, n. 303), art. 2.

(GU n.7 del 11-2-2000 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici: prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott. Riccardo CHIEPPA,
 prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio   ONIDA,   prof.   Carlo
 MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI MODONA, prof.
 Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott. Franco BILE;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di ammissibilita', ai sensi dell'art.  2,  primo  comma,
 della  legge  costituzionale  11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
 referendum popolare, iscritto al n. 117 del registro referendum,  per
 l'abrogazione:
     a)  della  legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del
 Corpo  della  Guardia  di  finanza"   e   successive   modificazioni,
 limitatamente a:
      articolo  1,  secondo  comma,  limitatamente alle parole: "delle
 Forze armate dello Stato e", nonche' alle  parole:  "concorrere  alla
 difesa  politico-militare  delle frontiere e, in caso di guerra, alle
 operazioni militari;";
      articolo 4, primo comma, limitatamente alle parole:  "e'  scelto
 fra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito in servizio permanente
 effettivo  ed"  nonche' alle parole: "di concerto col Ministro per la
 difesa", secondo comma, limitatamente alle  parole:  "Prende  accordi
 con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto e' necessario in
 relazione  all'addestramento  militare ed al concorso dei reparti del
 Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza.", e terzo comma,
 limitatamente alle parole: "Assume la carica di Comandante in seconda
 il generale di divisione piu' anziano della Guardia di finanza.";
      articolo 5, primo comma,  limitatamente  alle  parole:  "possono
 esservi  assegnati  ufficiali  di  altre  Forze  armate, ai sensi del
 successivo art. 7", e secondo comma: "Per le esigenze addestrative di
 carattere militare e  per  il  collegamento  con  lo  stato  maggiore
 dell'Esercito e' assegnato al Comando generale un generale di brigata
 dell'Esercito in servizio permanente.";
      articolo 7;
      articolo  8,  primo comma, limitatamente alla parola: "altre", e
 comma 2, limitatamente alle parole: "non militari";
      articolo 9, limitatamente alle parole: "sottufficiali e truppa";
      articolo 10;
      articolo 12;
     b)  del regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, recante il codice
 penale militare di pace, limitatamente all'articolo 2,  limitatamente
 alle parole: "della Guardia di finanza".
   Vista l'ordinanza 7-13 dicembre 1999, come corretta con l'ordinanza
 21  dicembre  1999, con la quale l'Ufficio centrale per il referendum
 presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;
   Udito nella camera di consiglio del  13  gennaio  2000  il  giudice
 relatore Guido Neppi Modona;
   Udito   l'avvocato   Claudio  Chiola  per  i  presentatori  Daniele
 Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia.
                           Ritenuto in fatto
   1. - L'Ufficio centrale per il  referendum,  costituito  presso  la
 Corte  di  cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
 352,  e  successive  modificazioni,  ha  esaminato  la  richiesta  di
 referendum  popolare  presentata  il  28  settembre  1999  da Daniele
 Capezzone,  Michele  De  Lucia,  Mariano  Giustino,  Sergio   Augusto
 Stanzani Ghedini e Rita Bernardini sul seguente quesito:
     "Volete  voi  che siano abrogati la legge 23 aprile 1959, n. 189,
 recante "Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza" e successive
 modificazioni, limitatamente a:
      articolo 1, comma 2, limitatamente  alle  parole:  "delle  forze
 armate  dello  Stato  e"  nonche' alle parole "concorrere alla difesa
 politico-militare  delle  frontiere  e,  in  caso  di  guerra,   alle
 operazioni militari;";
      articolo   2,  come  modificato  dall'articolo  75  del  decreto
 legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
      articolo 4, comma 1, limitatamente alle parole: "e' scelto fra i
 generali di  Corpo  d'armata  dell'Esercito  in  servizio  permanente
 effettivo  ed", nonche' alle parole: "di concerto col Ministro per la
 difesa"; comma 2, limitatamente alle parole: "Prende accordi con  gli
 stati  maggiori  delle  Forze  armate  per  quanto  e'  necessario in
 relazione all'addestramento militare e al concorso  dei  reparti  del
 Corpo  alle  operazioni  militari  in  caso di emergenza." e comma 3,
 limitatamente alle parole: "Assume la carica di Comandante in seconda
 il generale di divisione piu' anziano della Guardia di finanza.";
      articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "possono esservi
 assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai  sensi  del  successivo
 articolo  7";  comma  2:  "Per  le esigenze addestrative di carattere
 militare e per il collegamento con lo stato maggiore dell'Esercito e'
 assegnato al Comando generale un generale di brigata dell'Esercito in
 servizio permanente.";
      articolo 7; articolo 8,  comma  1,  limitatamente  alla  parola:
 "altre"; comma 2, limitatamente alle parole: "non militari";
      articolo 9, limitatamente alle parole: "sottufficiali e truppa";
      articolo 10;
      articolo 12;
      nonche'  il  regio  decreto 20 febbraio 1941, n. 303, recante il
 codice  penale  militare  di  pace,  limitatamente  all'articolo   2,
 limitatamente alle parole: "della Guardia di finanza"?".
   2.  -  Con  ordinanza del 7-13 dicembre 1999, l'Ufficio centrale ha
 ritenuto che dovesse essere escluso il riferimento all'art.  2  della
 legge  23  aprile  1959,  n.  189,  in quanto l'art 27 della legge 27
 dicembre 1997, n. 449, prevede, al comma 3, che con  regolamento,  da
 emanare  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
 n. 400, venga determinata la nuova  struttura  ordinativa  del  Corpo
 della  Guardia  di  finanza  in sostituzione di quella prevista dagli
 artt. 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n.  189,  con  contestuale
 abrogazione  delle  citate  norme e di ogni altra contrastante con la
 nuova disciplina, e, al comma 4,  che  con  il  medesimo  regolamento
 vengano  determinate  le  corrispondenze  tra  le  denominazioni  dei
 comandi e reparti individuati e quelli previgenti: il 29 gennaio 1999
 e' stato quindi emanato,  in  conformita'  a  tale  disposizione,  il
 d.P.R. n. 34.
   L'Ufficio centrale per il referendum - ritenuta conforme a legge la
 richiesta  referendaria  e  stabilitane  la denominazione "Guardia di
 finanza: Abolizione del carattere di corpo militare della Guardia  di
 finanza"  - con la ordinanza menzionata, integrata dalla ordinanza di
 correzione di errore materiale del  21  dicembre  1999,  ha  pertanto
 disposto che il quesito fosse cosi' riformulato:
     "Volete voi che siano abrogati:
      la  legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del Corpo
 della Guardia di Finanza" e successive  modificazioni,  limitatamente
 a:  articolo  1,  comma  2,  limitatamente  alle parole: "delle Forze
 armate dello Stato e" nonche' alle parole:  "concorrere  alla  difesa
 politico-militare   delle  frontiere  e,  in  caso  di  guerra,  alle
 operazioni  militari;";  articolo  4,  comma  1,  limitatamente  alle
 parole:  "e' scelto fra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito in
 servizio permanente effettivo ed", nonche' alle parole: "di  concerto
 col  Ministro  per  la  difesa";  comma 2, limitatamente alle parole:
 "Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per  quanto
 e'  necessario  in relazione all'addestramento militare e al concorso
 dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza."
 e comma 3, limitatamente alle parole: "Assume la carica di Comandante
 in seconda il generale di divisione piu'  anziano  della  Guardia  di
 Finanza.";  articolo  5, comma 1, limitatamente alle parole: "possono
 esservi assegnati ufficiali di  altre  Forze  armate,  ai  sensi  del
 successivo  articolo  7";  comma  2: "Per le esigenze addestrative di
 carattere militare e  per  il  collegamento  con  lo  stato  maggiore
 dell'Esercito e' assegnato al Comando generale un generale di brigata
 dell'Esercito in servizio permanente."; articolo 7; articolo 8, comma
 1,  limitatamente  alla  parola: "altre"; comma 2, limitatamente alle
 parole:  "non  militari";  articolo  9,  limitatamente  alle  parole:
 "sottufficiali e truppa"; articolo 10; articolo 12;
      nonche'  il  regio  decreto 20 febbraio 1941, n. 303, recante il
 codice militare di pace, limitatamente all'articolo 2,  limitatamente
 alle parole: "della Guardia di Finanza''?".
   3. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa
 Corte  ha  fissato  il giorno 13 gennaio 2000 per la deliberazione in
 camera di  consiglio  sull'ammissibilita'  della  richiesta,  dandone
 comunicazione,  ai  sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25
 maggio 1970, n. 352, ai presentatori della richiesta ed al Presidente
 del Consiglio dei Ministri.
   4.  -  In  prossimita'  della  camera  di  consiglio,  il  Comitato
 promotore  ha  depositato  una  memoria  nella  quale  si insiste per
 l'ammissibilita' del quesito referendario,  di  cui,  ad  avviso  dei
 presentatori,     sussistono     i     necessari     requisiti     di
 omogeneita'-univocita',    coerenza-completezza    e   idoneita'   al
 raggiungimento dello scopo di abolire il carattere militare del Corpo
 della Guardia di finanza. In particolare, nella memoria si sottolinea
 che la  mancata  richiesta  di  abrogazione  di  altre  disposizioni,
 contenute   in  leggi  diverse  da  quella  oggetto  della  richiesta
 referendaria, che presuppongono il carattere militare  della  Guardia
 di finanza, non determina incompletezza del quesito, in quanto a tali
 norme va assegnato un ruolo meramente "derivato" rispetto a quelle di
 cui si chiede  l'abrogazione.
   5.  -  Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 e' stato udito
 l'avvocato Claudio Chiola,  per  i  presentatori  Daniele  Capezzone,
 Mariano Giustino e Michele De Lucia.
                         Considerato in diritto
   1.  -  La  richiesta  referendaria investe varie disposizioni della
 legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della Guardia  di
 finanza),  le  medesime  che  erano  gia'  state  oggetto del quesito
 dichiarato inammissibile con la sentenza n. 30 del 1997, salvo l'art.
 2, in quanto abrogato (unitamente agli artt. 3 e 6) -  come  rilevato
 dall'Ufficio  centrale  per il referendum della Corte di cassazione -
 dall'art. 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.  449  (Misure
 per  la stabilizzazione della finanza pubblica). Il comma 3 dell'art.
 27 della legge ora citata ha inoltre previsto che, con regolamento da
 emanare a norma del comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988,
 venisse determinata la nuova struttura  ordinativa  del  Corpo  della
 Guardia  di  finanza;  regolamento  poi emanato con d.P.R. 29 gennaio
 1999, n. 34, che ha sostanzialmente  riprodotto  il  contenuto  degli
 articoli abrogati della legge n. 189 del 1959. L'Ufficio centrale per
 il  referendum  della  Corte  di  cassazione  ha poi ritenuto che nel
 quesito referendario non deve essere compresa la  norma  primaria  di
 delegificazione,  in quanto nessuno dei criteri contenuti nei commi 3
 e 4 dell'art. 27 della legge n.  449  del  1997  coinvolge  il  punto
 relativo alla natura militare del Corpo della Guardia di finanza.
   In  particolare,  con  la  richiesta referendaria viene proposta la
 soppressione dei seguenti articoli, commi o parti di comma:
      nell'art. 1, secondo comma, l'inciso "delle Forze  armate  dello
 Stato  e",  in  modo che la Guardia di finanza non farebbe piu' parte
 delle Forze armate dello Stato;
      nell'art. 1, secondo comma,  l'inciso  "concorrere  alla  difesa
 politico-militare   delle  frontiere  e,  in  caso  di  guerra,  alle
 operazioni militari", in modo da escludere tali  funzioni  da  quelle
 attribuite alla Guardia di finanza;
      negli  articoli  4  e  5,  parti di vari commi, nonche' l'intero
 secondo comma dell'art. 5, ove sono a vario titolo disciplinate forme
 di collegamento con le altre Forze armate dello Stato,  ai  fini,  ad
 esempio,  della designazione del Comandante generale della Guardia di
 finanza, che deve essere scelto tra  i  generali  di  Corpo  d'armata
 dell'esercito, dell'addestramento militare del Corpo della Guardia di
 finanza,  per  il  quale sono previsti accordi con gli stati maggiori
 delle Forze armate, dell'assegnazione di  ufficiali  di  altre  Forze
 armate al Comando generale della Guardia di finanza;
      l'intero  art.  7,  che  prevede  la  possibilita'  di destinare
 ufficiali  e   sottufficiali   in   servizio   permanente   effettivo
 dell'Esercito,  della  Marina  e dell'Aeronautica a prestare servizio
 presso il Corpo della Guardia di finanza;
      nell'art.  8,  primo comma, l'inciso "altre", nel contesto della
 disposizione che prevede che "all'insegnamento  nelle  scuole  e  nei
 corsi  di  addestramento  si  provvede con ufficiali della Guardia di
 finanza o di altre Forze armate", al fine di evitare che  la  Guardia
 di finanza possa continuare ad essere ricompresa tra le Forze armate;
      nell'art.  8, secondo comma, l'inciso "non militari", al fine di
 eliminare la distinzione tra le materie insegnate da ufficiali  della
 Guardia di finanza e da docenti di diversa estrazione;
      nell'art.  9,  l'inciso  "sottufficiali  e  truppa",  al fine di
 escludere tali categorie dall'aliquota  del  personale  destinata  al
 contingente di mare e alle varie categorie di specializzazione;
      l'intero  art.  10,  ove  e'  previsto che ai militari del Corpo
 della Guardia di finanza si applicano il  regolamento  di  disciplina
 militare  per  l'esercito  e  la legge penale militare, nonche' varie
 disposizioni, tra cui quelle sulle licenze, valevoli per  l'Arma  dei
 carabinieri;
      l'intero  art.  12, relativo alla disciplina dell'avanzamento ai
 gradi di maresciallo capo e di brigadiere.
   La richiesta referendaria investe,  infine,  l'art.  2  del  codice
 penale  militare  di pace, limitatamente all'inciso "della Guardia di
 finanza", al fine  di  escludere  gli  appartenenti  al  Corpo  dalle
 categorie dei militari cui si applica la legge penale militare.
   2. - Il referendum e' dunque sostanzialmente identico a quello gia'
 presentato  nella  tornata referendaria del 1997, e medesima e' anche
 la denominazione identificativa "Guardia di Finanza:  Abolizione  del
 carattere  militare della Guardia di Finanza" attribuita dall'Ufficio
 centrale per il referendum della Corte di cassazione.
   Con riferimento alla formulazione letterale  del  quesito,  l'unica
 differenza riguarda, infatti, la mancata inclusione dell'art. 2 della
 legge n. 189 del 1959, abrogato dall'art. 27, comma 3, della legge n.
 449  del  1997,  e  sostituito dall'art. 1 del d.P.R. n. 34 del 1999,
 evidentemente sottratto, per il  suo  contenuto  regolamentare,  allo
 strumento referendario.
   Per   quanto   attiene,  poi,  al  quadro  legislativo  complessivo
 dell'ordinamento della Guardia di finanza, nel quale  si  inseriscono
 le  specifiche norme oggetto del quesito referendario, si deve tenere
 presente che, anche successivamente al 1997, una  copiosa  produzione
 normativa  ha inciso a vario titolo sull'ordinamento, sulla struttura
 organizzativa e sullo status del personale delle Forze armate  e  dei
 corpi  armati  organizzati  militarmente,  ivi compresa la Guardia di
 finanza, nell'ambito del programma  generale  del  nuovo  modello  di
 difesa.
   Nonostante queste differenze, conservano piena validita' le ragioni
 poste a fondamento della sentenza di inammissibilita' n. 30 del 1997.
   3.  -  La  richiesta  di  soppressione  degli articoli compresi nel
 quesito referendario,  dopo  l'abrogazione,  disposta  dall'art.  27,
 comma  3,  della  legge  n.  449 del 1997, non solo dell'art. 2 della
 legge n.  189 del 1959 - ove erano indicate le  varie  categorie  che
 compongono il personale militare della Guardia di finanza (ufficiali,
 sottufficiali  e  truppa)  -,  ma anche degli artt. 3 e 6 - ove erano
 disciplinati altri  aspetti  della  struttura  e  dell'organizzazione
 militari del Corpo -, depurerebbe certamente la legge che costituisce
 l'oggetto  centrale  del  referendum dai piu' significativi frammenti
 lessicali  che  evocano  il carattere militare dell'ordinamento della
 Guardia di finanza. Peraltro, a seguito dell'esame della legislazione
 in materia, anche successiva al  1997,  questa  Corte  non  puo'  che
 ribadire  la  convinzione  che il carattere militare della Guardia di
 finanza  (su  cui  v.  la  sentenza  n.  70  del  1976)  e'  talmente
 compenetrato  nella  struttura, nell'organizzazione, nello status del
 personale, nelle funzioni e nelle modalita' di esercizio dei  compiti
 istituzionali  del  Corpo,  che lo strumento referendario si presenta
 inidoneo a raggiungere l'obiettivo della sua "smilitarizzazione".
   4. - Anche dopo gli interventi abrogativi proposti su alcune  delle
 norme  contenute  nella  legge n. 189 del 1959, il carattere militare
 della  Guardia  di  finanza  continuerebbe,  infatti,   a   connotare
 l'assetto  normativo  del  Corpo, dal reclutamento all'avanzamento in
 carriera  del  personale  militare,  dallo   stato   giuridico   alla
 disciplina  e alla rappresentanza militare, dalle funzioni connesse a
 compiti di difesa militare ad alcuni profili  dello  statuto  penale,
 non toccati dal quesito referendario.
   Al riguardo, e' sufficiente qui ricordare, in estrema sintesi:
     che  per  il  reclutamento  dei militari della Guardia di finanza
 destinati a fare parte del contingente di mare, chiamato  a  svolgere
 anche fuori delle acque territoriali funzioni tipicamente militari in
 collaborazione  con  la  Marina  militare,  sono  previsti  requisiti
 equipollenti a quelli richiesti  per  il  reclutamento  nella  Marina
 militare  (artt.  4  della legge 31 maggio 1975, n. 191 - Nuove norme
 per il servizio di leva -, e 38 della legge 24 dicembre 1986, n.  958
 - Nuove norme sul servizio militare di leva e  sulla  ferma  di  leva
 prolungata -);
     che  le  unita' navali in dotazione della Guardia di finanza sono
 qualificate navi militari, iscritte in ruoli  speciali  del  naviglio
 militare  dello  Stato  (art.  1, primo comma, del d.P.R. 31 dicembre
 1973, n. 1199 - Disciplina per l'iscrizione nel quadro  del  naviglio
 militare  dello  Stato di unita' dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo
 della Guardia  di  finanza,  del  Corpo  delle  guardie  di  pubblica
 sicurezza e del Corpo delle capitanerie di porto -);
     battono  "bandiera  da  guerra"  e sono assimilate a quelle della
 Marina militare (artt. 63 e 156 del r.d. 6 novembre 1930, n.  1643  -
 Approvazione  del  nuovo regolamento di servizio per la Regia Guardia
 di finanza -);
     sono quindi considerate navi militari agli  effetti  della  legge
 penale  militare (art. 11 del codice penale militare di pace); quando
 operano fuori delle acque territoriali ovvero in porti esteri ove non
 vi sia un'autorita'  consolare  esercitano  le  funzioni  di  polizia
 proprie   delle   "navi   da  guerra"  (art.  200  del  codice  della
 navigazione) e nei loro confronti sono applicabili gli artt.  1099  e
 1100 del codice della navigazione (rifiuto di obbedienza o resistenza
 e  violenza  a  nave  da  guerra), richiamati dagli artt. 5 e 6 della
 legge 13 dicembre 1956, n. 1409 (Norme per la vigilanza marittima  ai
 fini della repressione del contrabbando dei tabacchi);
     che  il  riordino  della  Guardia  di  finanza,  nel  quadro  del
 programma generale del nuovo modello di difesa militare, continua  ad
 essere  impostato  sul  presupposto  del carattere militare del Corpo
 (decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - Attuazione dell'art.  2
 della  legge  6  marzo  1992,  n.  216,  in  materia di procedure per
 disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale  delle
 Forze  di polizia e delle Forze armate -, ove tra le forze di polizia
 a ordinamento militare e' compresa la  Guardia  di  finanza;  decreto
 legislativo  12  maggio  1995,  n. 199 - Attuazione dell'art. 3 della
 legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
 personale  non  direttivo  e non dirigente del Corpo della Guardia di
 finanza -;
     legge 27 dicembre 1990, n.  404  -  Nuove  norme  in  materia  di
 avanzamento  degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del
 Corpo della Guardia di finanza;  legge  25  maggio  1989,  n.  190  -
 Disposizioni    sulla    revisione   dei   ruoli   degli   ufficiali,
 sull'incremento  degli  organici  e  sull'impiego  della  Guardia  di
 finanza,  nonche'  sulla durata in carica del comandante in seconda e
 sulla vigilanza e il controllo in tema di distribuzione e vendita  di
 generi di monopolio -;
     legge  1 febbraio 1989, n. 53 - Modifiche sullo stato giuridico e
 sull'avanzamento dei  vicebrigadieri,  dei  graduati  e  militari  di
 truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza
 -);
     che il Regolamento di disciplina militare, emanato con d.P.R.  18
 luglio 1986, n. 545, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge n. 382
 del   1978,   continua   a   dettare   specifiche   disposizioni  che
 presuppongono il carattere e la disciplina militare del  Corpo  della
 Guardia  di  finanza,  e  che  gli organi di rappresentanza militare,
 istituiti dall'art.  18 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme  di
 principio sulla disciplina militare), e attuati dal d.P.R. 4 novembre
 1979,   n.   691   (Regolamento  che  disciplina  l'attuazione  della
 rappresentanza militare), sono  espressamente  previsti,  nelle  loro
 varie  articolazioni  a livello centrale, intermedio e di base, anche
 per il personale militare della Guardia di finanza.
   Da questa sia pure sommaria  e  non  esaustiva  elencazione  emerge
 dunque  che la "militarita'" caratterizza l'intera attuale disciplina
 del Corpo, tradizionalmente appartenente, a differenza di altri corpi
 militari dello Stato, alle Forze  armate:  anche  in  caso  di  esito
 positivo  della  consultazione  referendaria, permarrebbero i modelli
 militari ai quali si e'  storicamente  uniformata  -  e  continua  ad
 uniformarsi  -  la  Guardia  di  finanza; modelli non suscettibili di
 essere modificati mediante mere  abrogazioni,  in  particolare  della
 norma  che sancisce l'appartenenza del Corpo alle Forze armate ovvero
 delle norme che  si  richiamano  alla  tipica  terminologia  militare
 adottata per definirne il personale o la struttura organizzativa.
   Tanto  e'  vero  che  - come gia' rilevato nella sentenza n. 30 del
 1997 - la "smilitarizzazione" di altri corpi  militari  dello  Stato,
 quali  il  Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e il Corpo degli
 agenti di custodia, e' stata attuata  mediante  complessi  interventi
 legislativi (rispettivamente, legge 1 aprile 1981, n. 121, e legge 15
 dicembre 1990, n. 395), che ne hanno disposto l'espresso scioglimento
 e  che hanno contestualmente istituito la Polizia di Stato e il Corpo
 di polizia penitenziaria e adottato una disciplina legislativa  volta
 a  regolamentare  in  chiave civile struttura, organizzazione e stato
 giuridico del personale.
   5.  -  Il  presente  referendum  deve  pertanto  essere  dichiarato
 inammissibile  a  causa  dell'incongruenza  e    dell'inidoneita' del
 quesito a conseguire l'abolizione del carattere  militare  del  Corpo
 della Guardia di finanza.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile  la  richiesta  di  referendum popolare per
 l'abrogazione, nelle parti  indicate  in  epigrafe,  della  legge  23
 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza),
 e  dell'articolo  2 del codice penale militare di pace, approvato con
 regio  decreto  20  febbraio  1941,  n.  303,  richiesta   dichiarata
 legittima,  con  ordinanza  in  data  7-13 dicembre 1999 dall'Ufficio
 centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.
                        Il Presidente: Vassalli
                      Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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