N. 43 SENTENZA 3 - 7 febbraio 2000

 Giudizio di ammissibilita' di richiesta di referendum abrogativo.
 Referendum  abrogativo  -  Sanita'  pubblica  -  Servizio   sanitario
    nazionale  - Abolizione dell'obbligo di iscrizione al Servizio per
    l'assicurazione obbligatoria contro  le  malattie  -  Liberta'  di
    scegliere  tra  Servizio  e assistenza privata - Inidoneita' della
    richiesta ad incorporare il quesito referendario  prefigurato  dai
    proponenti  -  Impossibilita'  di corretta espressione del voto da
    parte  degli   elettori   -   Inammissibilita'   della   richiesta
    referendaria.   Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 63, commi 2 e
    3; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 9.
  Costituzione, art. 75.

(GU n.7 del 11-2-2000 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici: prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott. Riccardo CHIEPPA,
 prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio   ONIDA,   prof.   Carlo
 MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI MODONA, prof.
 Piero Alberto  CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott. Franco BILE;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di ammissibilita', ai sensi dell'art.  2,  primo  comma,
 della  legge  costituzionale  11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
 referendum popolare per l'abrogazione della legge 23  dicembre  1978,
 n.  833,  recante:  "Istituzione del servizio sanitario nazionale", e
 successive modificazioni e integrazioni, limitatamente a:
     Articolo 63, comma 2: "I cittadini che, secondo le leggi vigenti,
 non sono tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di  natura
 pubblica  sono  assicurati presso il servizio sanitario nazionale nel
 limite  delle  prestazioni  sanitarie  erogate  agli  assicurati  del
 disciolto  INAM.";  comma  3,  limitatamente  alle parole: "di cui al
 comma precedente", alle parole: "per  l'assistenza  di  malattia,"  e
 alle  parole  ",valido  anche  per  i  familiari che si trovino nelle
 condizioni indicate nel precedente comma";
   Nonche' del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  recante:
 "Riordino   della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a  norma
 dell'articolo 1 della legge 23 ottobre  1992,  n.  421",  cosi'  come
 sostituito  dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
 n. 517, limitatamente a:
     Articolo 9, comma 1, primo periodo,  limitatamente  alla  parola:
 "integrativi"  e  alle  parole:  "aggiuntive  rispetto  a  quelle" e,
 secondo periodo, limitatamente alla parola: "integrativi";  comma  2,
 limitatamente alla parola: "integrativo"; comma 3, limitatamente alla
 parola:   "integrativi";   comma   4,   limitatamente   alla  parola:
 "integrativi"; giudizio iscritto al n. 125 del registro referendum.
   Viste  l'ordinanza  del  713  dicembre  1999 con la quale l'Ufficio
 centrale  per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione   ha
 dichiarato conforme a legge la richiesta e la successiva ordinanza di
 correzione di errore materiale del 21 dicembre 1999;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 gennaio 2000 il giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
   Uditi l'avvocato Gianfranco  Palermo  per  i  presentatori  Daniele
 Capezzone,  Mariano  Giustino  e Michele De Lucia e gli avvocati Amos
 Andreoni e Vittorio Angiolini per la Federazione dei Verdi ed  altri,
 per  il Comitato per le liberta' e i diritti sociali e per il Partito
 della Rifondazione comunista.
                           Ritenuto in fatto
   1. -  L'Ufficio centrale per il referendum,  costituito  presso  la
 Corte  di  cassazione  in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
 352, esaminata la richiesta di  referendum  popolare,  presentata  da
 quattordici  elettori,  concernente  parti  di  alcuni articoli della
 legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del decreto legislativo 30  dicembre
 1992,  n.  502,  verificata  la  regolarita'  della  richiesta, ne ha
 dichiarato la legittimita' con ordinanza del 7-13 dicembre 1999.
   La richiesta di referendum, quale risulta  anche  dalla  successiva
 ordinanza  del  21  dicembre  1999 con la quale l'Ufficio centrale ha
 apportato una correzione materiale al  quesito,  ha  per  oggetto  la
 seguente  domanda:  "Volete voi che sia abrogata la legge 23 dicembre
 1978,  n.  833,  recante:   "Istituzione   del   servizio   sanitario
 nazionale",  e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente
 a:
     Articolo 63, comma 2: "I cittadini che, secondo le leggi vigenti,
 non sono tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di  natura
 pubblica  sono  assicurati presso il servizio sanitario nazionale nel
 limite  delle  prestazioni  sanitarie  erogate  agli  assicurati  del
 disciolto  INAM.";  comma  3,  limitatamente  alle parole: "di cui al
 comma precedente", alle parole: "per  l'assistenza  di  malattia,"  e
 alle  parole:  ",valido  anche  per  i familiari che si trovino nelle
 condizioni indicate nel precedente comma";
   Nonche' il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  recante:
 "Riordino   della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a  norma
 dell'articolo 1 della legge 23 ottobre  1992,  n.  421",  cosi'  come
 sostituito  dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
 n. 517, limitatamente a:
     Articolo 9, comma 1, primo periodo,  limitatamente  alla  parola:
 "integrativi"  e  alle  parole:  "aggiuntive  rispetto  a  quelle" e,
 secondo periodo, limitatamente alla parola: "integrativi";  comma  2,
 limitatamente alla parola: "integrativo"; comma 3, limitatamente alla
 parola:   "integrativi";   comma   4,   limitatamente   alla  parola:
 "integrativi"?".
   Al fine di identificare l'oggetto del referendum l'Ufficio centrale
 ha anche stabilito (in applicazione dell'art. 32, ultimo comma, della
 legge n. 352 del 1970, introdotto dall'art. 1 della legge  17  maggio
 1995,   n.   173)  la  seguente  denominazione:  "Servizio  sanitario
 nazionale:   Abolizione dell'obbligo di iscrizione  al  Servizio  per
 l'assicurazione   obbligatoria   contro   le  malattie.  Liberta'  di
 scegliere tra Servizio e assistenza privata".
   2. - Avvalendosi della facolta' prevista dall'art. 33, terzo comma,
 della  legge n. 352 del 1970, i signori Daniele Capezzone, Michele De
 Lucia, Mariano Giustino, presentatori della richiesta  di  referendum
 rappresentati e difesi dall'avv. Gianfranco Palermo, hanno depositato
 l'8  gennaio  2000  una memoria, per illustrare le ragioni a sostegno
 dell'ammissibilita' del referendum.
   I promotori  ritengono  che  il  quesito  referendario  non  incida
 sull'esistenza e sull'organizzazione del Servizio sanitario nazionale
 ne'  sulla  garanzia  costituzionale  di  tutela della salute e sulla
 erogazione delle  prestazioni  gratuite  dovute  agli  indigenti.  Il
 quesito  non  riguarderebbe, inoltre, ne' il sistema di finanziamento
 mediante lo strumento fiscale ne' la contribuzione solidaristica.
   Ad  avviso  dei  promotori,  rimarrebbe  inalterato  l'obbligo   di
 assicurazione contro le malattie (previsto dall'art. 63, primo comma,
 della  legge  n.  833  del  1978,  non  coinvolto  nella richiesta di
 abrogazione), mentre verrebbe abrogata la norma  che  ne  attribuisce
 l'esclusiva  al  Servizio  sanitario nazionale, mediante l'automatica
 costituzione per legge di un rapporto assicurativo con tale Servizio.
 Questa esclusiva non sarebbe  parte  inscindibile  del  diritto  alla
 tutela della salute, garantito dalla Costituzione (art. 32).
   Ad  avviso  dei  promotori, a seguito dell'eventuale abrogazione il
 principio di obbligatorieta'  del  rapporto  assicurativo  troverebbe
 attuazione  in  un sistema pluralistico, nel quale, secondo princi'pi
 di  diritto  comune,  non  potrebbero   essere   imposti   contributi
 assicurativi  a  favore del Servizio sanitario nazionale, in mancanza
 di un rapporto di assicurazione con lo stesso. La generale previsione
 di un obbligo contributivo sarebbe da tener ferma  nei  limiti  della
 funzione  solidaristica,  mentre  tale  obbligo risulterebbe privo di
 causa per il rapporto assicurativo facoltativo.
   Sarebbe coerente con questa impostazione la  richiesta  abrogazione
 anche di alcune parole dell'art. 9 del decreto legislativo n. 502 del
 1992 e del terzo comma dell'art. 63 della legge n. 833 del 1978.
   3.  -  Il  10  gennaio  2000  hanno  depositato  separati  "atti di
 intervento,  memoria  e  contributo  istruttorio"  il  Partito  della
 Rifondazione comunista, in persona del segretario generale on. Fausto
 Bertinotti;  la  Federazione  dei  Verdi, in persona del responsabile
 nazionale  del  settore  economia-lavoro   sen.   Natale   Ripamonti,
 l'Associazione  nazionale  per la sinistra, in persona del presidente
 on.  Sergio  Garavini,  e  Alfiero  Grandi,  nella  sua  qualita'  di
 responsabile lavoro dei D.S.-Democratici di sinistra; il Comitato per
 le  liberta'  e  i  diritti  sociali,  costituito in Milano in data 2
 dicembre 1999, in persona del presidente Paolo  Cagna  Ninchi.  Tutti
 sostengono, preliminarmente, la propria legittimazione ad intervenire
 nel  procedimento  ed  a  presentare  una  memoria  e  un  contributo
 istruttorio, ed offrono argomenti a sostegno  della  inammissibilita'
 del referendum.
   Il   12   gennaio  2000  anche  il  Sindacato  dirigenti  medici  e
 professionisti del Servizio sanitario nazionaleDIRSAN, in persona del
 segretario generale Giuseppe Di Pietro, ha depositato una memoria per
 esporre argomenti a sostegno dell'inammissibilita' del referendum.
   4. - In camera di consiglio e' stato ascoltato,  per  i  promotori,
 l'avvocato  Gianfranco Palermo, il quale ha ribadito ed illustrato le
 argomentazioni a sostegno dell'ammissibilita' del referendum.
   Sono  stati inoltre ascoltati gli avvocati Angiolini e Andreoni per
 la Federazione dei Verdi e gli altri che con  essa  hanno  depositato
 una  memoria,  per  il  Partito della Rifondazione comunista e per il
 Comitato per le liberta' e i diritti sociali.
                         Considerato in diritto
   1.  -     La  richiesta  di  referendum   abrogativo,   sulla   cui
 ammissibilita'  la  Corte  e' chiamata a pronunciarsi a seguito della
 ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum del 7  13  dicembre
 1999, che ne ha dichiarato la legittimita', investe:
     a)  parte  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del
 servizio sanitario nazionale): precisamente  l'intero  secondo  comma
 dell'art.  63 (il quale dispone che i cittadini che, secondo le leggi
 vigenti, non sono tenuti all'iscrizione ad un  istituto  mutualistico
 di  natura  pubblica  sono  assicurati  presso  il Servizio sanitario
 nazionale  nel  limite  delle  prestazioni  sanitarie  erogate   agli
 assicurati del disciolto INAM) ed alcune parole del terzo comma dello
 stesso articolo;
     b)  parte  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 502
 (Riordino  della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a   norma
 dell'articolo  1  della  legge 23 ottobre 1992, n. 421): precisamente
 alcune parole o locuzioni dell'art. 9, relativo a  forme  integrative
 di assistenza sanitaria.
   2. - Sciogliendo la riserva formulata nel consentire l'audizione in
 camera di consiglio, oltre che dei presentatori del referendum, anche
 degli altri soggetti interessati che hanno depositato nei termini una
 memoria,  si deve preliminarmente ritenere che, in questo particolare
 procedimento, e' in  facolta'  della  Corte  compatibilmente  con  la
 struttura,  la  funzione  e  la  scansione  temporale della procedura
 stabilita dal legislatore raccogliere ed  ascoltare  le  osservazioni
 relative   alla   legittimita'   costituzionale  della  richiesta  di
 referendum, anche se esse provengono da soggetti diversi da coloro ai
 quali l'art.  33 della legge 25 maggio  1970,  n.  352  espressamente
 attribuisce  il  diritto di depositare memorie (v. sentenza n. 31 del
 2000).
   3. - Nella parte in cui investe l'art. 63  della  legge  istitutiva
 del  Servizio  sanitario  nazionale,  l'attuale  quesito referendario
 ripropone sostanzialmente una  analoga  richiesta  di  referendum  in
 precedenza dichiarata inammissibile (sentenza n. 39 del 1997). Allora
 si  proponeva  la soppressione non dell'intero testo normativo recato
 dal secondo comma dell'art. 63 della legge n. 833 del 1978,  ma  solo
 di   una   parte   di   quest'ultima  disposizione.  La  proposta  di
 soppressione riguardava un insieme di locuzioni, sottratte  le  quali
 dall'art.    63,  comma  2,  della  legge  n.  833  del 1978, sarebbe
 risultato che i cittadini non sono tenuti  all'iscrizione  presso  il
 Servizio  sanitario nazionale. Al medesimo esito normativo, della non
 obbligatorieta' della iscrizione al Servizio sanitario nazionale,  si
 perverrebbe  ora  sopprimendo  l'intero  comma.  In  entrambi  i casi
 l'effetto prefigurato dai promotori e' il medesimo: rendere possibile
 l'adempimento dell'obbligo di assicurazione contro le  malattie,  che
 permarrebbe,  mediante  la  scelta  di  una  assicurazione privata in
 alternativa al Servizio sanitario nazionale, cui  verrebbe  sottratta
 la esclusiva titolarita' del rapporto assicurativo.
   Ma  il contenuto obiettivo della proposta abrogazione non raggiunge
 questo esito, pur indicato nella  denominazione  della  richiesta  di
 referendum, e si manifesta anzi completamente infruttuoso.
   La  principale disposizione investita dalla proposta di abrogazione
 (art. 63, comma 2, della legge n. 833 del 1978), nello stabilire  che
 i  cittadini,  i  quali  non  erano  tenuti (quando la legge e' stata
 emanata)  all'iscrizione  ad  un  istituto   mutualistico,   venivano
 assicurati  presso  il  Servizio sanitario nazionale nel limite delle
 prestazioni sanitarie erogate agli  assicurati  del  disciolto  INAM,
 stabiliva  una  regola  diretta ad attuare la transizione dal sistema
 mutualistico, basato su un regime di assicurazione per categorie,  ad
 un  sistema  di  sicurezza  sociale per tutta la popolazione, attuato
 mediante il Servizio sanitario nazionale, sin dall'origine costituito
 da funzioni, strutture e  servizi  diretti  a  garantire  a  tutti  i
 cittadini i livelli di protezione stabiliti dal piano sanitario. Tale
 transizione e' ormai compiuta. Non si e' piu', dunque, in presenza di
 un  rapporto  assicurativo, sia pure obbligatorio, ne' di prestazioni
 sanitarie  dovute  in  ragione,  se  non  in  corrispettivo,  di   un
 contributo.  Il  sistema complessivo delineato dalla legge n. 833 del
 1978, sul quale non incide il quesito referendario, e' caratterizzato
 dalla universalita' dell'assistenza, garantita dal Servizio sanitario
 nazionale a tutti i cittadini, il  cui  diritto  deriva  direttamente
 dalla legge, mentre l'iscrizione negli elenchi degli utenti (prevista
 dall'art.  19  della  stessa  legge)  costituisce solo un adempimento
 amministrativo per l'organizzazione delle prestazioni (sentenza n. 39
 del 1997).
   La non configurabilita', nel contesto del sistema  legislativo,  di
 un   meccanismo   assicurativo,  il  quale  costituirebbe  invece  il
 presupposto dell'iniziativa referendaria, e'  ancor  piu'  accentuata
 dalla  avvenuta  abrogazione dei contributi per il Servizio sanitario
 nazionale, disposta contestualmente  al  finanziamento  dello  stesso
 Servizio mediante il gettito fiscale previsto dal decreto legislativo
 15  dicembre 1997, n. 446, che ha istituito l'imposta regionale sulle
 attivita' produttive (in particolare artt. 36, 38 e 39).
   In definitiva l'eventuale soppressione del secondo comma  dell'art.
 63 della legge n. 833 del 1978 non conseguirebbe l'effetto abrogativo
 prefigurato,  che  si  vorrebbe  far consistere nella possibilita' di
 uscire dal Servizio sanitario nazionale scegliendo una  assicurazione
 privata.  Mentre  la  soppressione  di  alcune parole del terzo comma
 dello stesso art. 63 prefigurerebbe la reintroduzione del  contributo
 che, per i cittadini, e' stato soppresso.
   4.  -  Neppure la complementare richiesta di intervento soppressivo
 nel testo dell'art. 9 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
 502 vale a conseguire l'effetto abrogativo prefigurato.
   La eliminazione sia dell'aggettivo che qualifica come "integrativi"
 i  fondi  destinati  a forme integrative di assistenza sanitaria, sia
 della locuzione che qualifica come  "aggiuntive"  le  prestazioni  da
 essi  assicurate,  non  porta  alla soppressione di parole di per se'
 espressive di  un  autonomo  e  proprio  contenuto  normativo  e  non
 determina   la   sottrazione   di  alcun  contenuto  normativo  dalla
 disposizione  nella  quale  tali  parole  sono   inserite.   Difatti,
 soppresse  quelle  parole,  non  muterebbe  la  configurazione  della
 struttura e della funzione  dei  fondi  sanitari  integrativi,  quali
 risultano  dal  contesto  della  disciplina normativa complessiva (si
 vedano,  tra  l'altro,  l'art.    8-quater  comma  1,   del   decreto
 legislativo  n. 502 del 1992 e l'art.  122 del decreto legislativo 31
 marzo 1998, n. 112).
   Cio' senza considerare che l'art. 9 del decreto legislativo n.  502
 del 1992 e' stato integralmente sostituito dall'art.  9  del  decreto
 legislativo  19  giugno  1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione
 del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge
 30 novembre 1998, n. 419), che e' entrato in vigore, anche se le  sue
 disposizioni,  relative  ai  fondi integrativi del Servizio sanitario
 nazionale, acquistano efficacia e, quindi, divengono operative con la
 nuova disciplina del loro trattamento fiscale.
   5. - In conclusione per un verso la richiesta di referendum non  e'
 idonea   ad  incorporare  il  quesito  referendario  prefigurato  dai
 proponenti e non consente all'elettore una scelta  che  consegua  gli
 effetti annunciati, sicche' manca la possibilita' per gli elettori di
 esprimere   un   voto   referendario  consapevole  dei  suoi  effetti
 normativi.  Per altro verso, in assenza di un significativo contenuto
 abrogativo - non essendo tale la soppressione di  disposizioni  e  di
 frammenti di disposizione cui non consegua alcun utile risultato, ne'
 tantomeno il risultato prefigurato dai promotori quale si desume, tra
 l'altro,  dalla  denominazione  del  referendum - si attribuirebbe al
 quesito   referendario   in   esame   una   funzione   esclusivamente
 propositiva,  estranea all'istituto del referendum per la abrogazione
 totale o parziale di una legge, quale e' previsto dall'art. 75  della
 Costituzione.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile  la  richiesta  di  referendum popolare per
 l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, dell'art. 63,  commi
 2 e 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio
 sanitario  nazionale)  e  dell'art.  9  del  decreto  legislativo  30
 dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della  disciplina   in   materia
 sanitaria,  a  norma  dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
 421); richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 713  dicembre
 1999,  dall'Ufficio  centrale  per il referendum costituito presso la
 Corte di cassazione.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.
                        Il Presidente: Vassalli
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 00C0137