N. 47 SENTENZA 3 - 7 febbraio 2000

 Giudizio di ammissibilita' di richiesta di referendum abrogativo.
 Referendum  abrogativo  -  Associazione  (diritto  di)  -  Trattenute
    associative e sindacali tramite gli enti previdenziali: abolizione
    - Omogeneita' del quesito  che  investe  un  autonomo  e  definito
    sistema  normativo  -  Chiarezza  dell'intendimento  abrogativo  -
    Insussistenza di  altre  cause  ostative  -  Ammissibilita'  della
    richiesta referendaria.  Legge 4 giugno 1973, n. 311.
  Costituzione, art. 75.

(GU n.7 del 11-2-2000 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA,  prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott.
 Franco BILE;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  di  ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo comma,
 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,  della  richiesta  di
 referendum  popolare  per l'abrogazione della legge 4 giugno 1973, n.
 311, recante "Estensione del servizio di riscossione  dei  contributi
 associativi    tramite   gli   enti   previdenziali"   e   successive
 modificazioni; giudizio iscritto al n. 129 del registro referendum.
   Vista l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999  con  la  quale  l'Ufficio
 centrale   per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione  ha
 dichiarato conforme a legge la richiesta;
   Udito nella camera di consiglio del  18  gennaio  2000  il  giudice
 relatore Cesare Ruperto;
   Uditi   l'avvocato  Nicolo'  Zanon  per  i  presentatori  Capezzone
 Daniele, Giustino Mariano e De Lucia Michele e l'avvocato Pier  Luigi
 Panici  per  la  Federazione  dei  Verdi  ed  altri,  Comitato per le
 liberta' e i diritti sociali e Partito della Rifondazione comunista.
                           Ritenuto in fatto
   1. - L'Ufficio centrale per il  referendum,  costituito  presso  la
 Corte  di  cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
 352,  e  successive  modificazioni  -  esaminata  la   richiesta   di
 referendum  popolare  presentata  in data 8 marzo 1999 da quattordici
 cittadini italiani sul seguente quesito: "Volete che sia abrogata  la
 legge  4  giugno  1973,  n.  311, recante "Estensione del servizio di
 riscossione   dei   contributi   associativi   tramite    gli    enti
 previdenziali",  e successive modificazioni?" - ha, con ordinanza del
 7-13 dicembre 1999, dichiarato  la  richiesta  stessa  conforme  alle
 disposizioni  di  cui  all'art.  27  della  legge  n.  352  del 1970,
 stabilendone  altresi'  la  seguente  denominazione:      "Trattenute
 associative e sindacali tramite gli enti previdenziali:  abolizione".
   2.  - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza, il Presidente della
 Corte costituzionale ha fissato il giorno  13  gennaio  2000  per  la
 conseguente   deliberazione   in   camera   di   consiglio,   dandone
 comunicazione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della  legge  n.
 352  del  1970,  ai presentatori della richiesta ed al Presidente del
 Consiglio dei Ministri.
   3. - I promotori del referendum hanno depositato in data 5  gennaio
 2000  una  memoria,  sostenendo  le ragioni dell'ammissibilita' della
 suddetta richiesta.
   Con  tre  atti di contenuto sostanzialmente identico, depositati il
 10 gennaio 2000, hanno dichiarato di voler intervenire, chiedendo  la
 declaratoria   di   inammissibilita'  della  richiesta  medesima:  il
 "Comitato per le liberta'  e  i  diritti  sociali",  in  persona  del
 presidente,  Paolo  Cagna  Ninchi;  il  "Partito  della  Rifondazione
 comunista",  in  persona  del   segretario   generale,   on.   Fausto
 Bertinotti;  la  "Federazione dei Verdi", in persona del responsabile
 nazionale  del  settore  economia-lavoro,  sen.   Natale   Ripamonti;
 l'"Associazione   Nazionale   per   la   Sinistra",  in  persona  del
 presidente, on. Andrea Sergio Garavini; nonche' Alfiero Grandi, quale
 responsabile lavoro dei "DS - Democratici di sinistra".
   La discussione, gia' fissata per la  camera  di  consiglio  del  13
 gennaio 2000, e' stata in tale data rinviata alla camera di consiglio
 del  successivo 18 gennaio, previa comunicazione ai presentatori e al
 Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' ai soggetti che  hanno
 depositato memorie.
   Nella  discussione,  alla  quale  sono  stati ammessi con riserva i
 soggetti diversi dai presentatori del referendum, sia  questi  sia  i
 presentatori  hanno  ribadito,  attraverso i rispettivi difensori, le
 conclusioni come sopra rassegnate.
                        Considerato in diritto
   1. - A scioglimento della riserva in precedenza formulata da questa
 Corte, va preliminarmente riconosciuta - per le ragioni svolte  nella
 sentenza   n.   31   del   2000   -  la  ritualita'  del  deposito  e
 dell'illustrazione orale delle memorie presentate da soggetti diversi
 dai presentatori del referendum.
   2. - Quanto al giudizio  d'ammissibilita'  previsto  dall'art.  33,
 quarto  comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, va premesso che il
 quesito referendario investe l'intero  testo  della  legge  4  giugno
 1973,  n.  311,  recante  "Estensione del servizio di riscossione dei
 contributi associativi tramite gli enti previdenziali", e  successive
 modificazioni.
   Tale  legge  e'  composta  da  un  unico articolo, suddiviso in tre
 commi, di cui il primo sancisce in termini generali  che  "L'Istituto
 nazionale   della   previdenza   sociale,  l'Istituto  nazionale  per
 l'assicurazione  contro  le  malattie  e  l'Istituto  nazionale   per
 l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  possono  essere
 autorizzati dal Ministro per il lavoro e la  previdenza  sociale,  su
 richiesta  delle  associazioni  sindacali  a  carattere nazionale, ad
 assumere il servizio di esazione dei  contributi  associativi  dovuti
 dagli  iscritti,  nonche'  dei contributi per assistenza contrattuale
 che siano stabiliti dai contratti di lavoro".
   Il secondo e il terzo comma, poi, stabiliscono rispettivamente:  a)
 che "I rapporti tra gli istituti di cui  al  precedente  comma  e  le
 organizzazioni   sindacali   saranno   regolati  da  convenzioni,  da
 sottoporre  all'approvazione  del  Ministero  del  lavoro   e   della
 previdenza  sociale,  ai  soli  fini  di accertare che il servizio di
 riscossione non sia pregiudizievole per il corrente  adempimento  dei
 compiti  di  istituto,  che  siano rimborsate le spese incontrate per
 l'espletamento  del  servizio  e  che  gli  istituti  medesimi  siano
 sollevati  da  ogni  qualsiasi  responsabilita' verso terzi derivante
 dall'applicazione  della  convenzione";  b)  che  "Nei  casi  in  cui
 l'esazione  dei  contributi avvenga a mezzo di ruoli esattoriali, per
 la  riscossione  dei  contributi  di  cui  al  presente  articolo  si
 applicano  le  disposizioni  di cui all'articolo 3, quarto comma, del
 testo unico delle leggi sui servizi della riscossione  delle  imposte
 dirette  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 15
 maggio 1963, n. 858".
   3. - La richiesta e' ammissibile.
   3.1. - Essa non riguarda le leggi per le quali l'art.  75,  secondo
 comma,  della  Costituzione  espressamente esclude il referendum, ne'
 quelle   altre    da    ritenersi    ugualmente    escluse    secondo
 l'interpretazione   logico-sistematica   che   di   tale   norma   ha
 ripetutamente dato questa Corte.
   3.2.  -  Trattasi  inoltre  di  richiesta  abrogativa   riguardante
 disposizioni  tra  loro  intimamente  connesse,  le  quali formano un
 autonomo e definito sistema - tuttora  integralmente  operante,  come
 dimostrano  le  molteplici  convenzioni  stipulate, anche di recente,
 dalle varie associazioni sindacali con gli enti  previdenziali  -  di
 previsione  e  regolamentazione  della possibile assunzione, da parte
 dei menzionati  enti  previdenziali  (cui  vanno  aggiunte  le  Casse
 marittime  Adriatica,  Meridionale  e Tirrena, ai sensi dell'art. 18,
 comma 1, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che richiama  la  legge
 in  esame),  del  servizio  di esazione, per conto delle associazioni
 sindacali a carattere nazionale,  dei  contributi  associativi  e  di
 assistenza contrattuale dovuti dai loro iscritti.
   Sussiste dunque la necessaria omogeneita' del quesito, che peraltro
 e'  analogo  a  quello  -  a suo tempo proposto per l'abrogazione del
 secondo e terzo comma dell'art. 26 della legge  20  maggio  1970,  n.
 300, e dell'art. 594 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 -
 dichiarato ammissibile da questa Corte con sentenza n. 13 del 1995.
   Chiaro  e'  l'intendimento abrogativo, che non tocca il diritto dei
 sindacati ad ottenere i contributi dai propri iscritti, ma  e'  volto
 esclusivamente  a  non  rendere piu' possibile attraverso l'attivita'
 d'intermediazione  svolta  dagli  enti   previdenziali,   in   quanto
 autorizzati,  la  riscossione  dei  contributi  medesimi.  Ed il fine
 ispiratore della richiesta risulta  perfettamente  oggettivato  nella
 struttura  del  quesito,  il  quale  prospetta  un'alternativa  netta
 all'elettore, posto cosi' in grado di percepire con  immediatezza  ed
 esattezza le conseguenze del suo voto.
   3.3. - E' appena il caso di aggiungere che sul presente giudizio di
 ammissibilita'  non incide la pur constatata residuale permanenza del
 riferimento alle trattenute sindacali attualmente contenuto in  altre
 leggi  (v.,  ad  esempio, art. 11 della legge 12 marzo 1968, n.  334;
 art. 23-octies della legge 11 agosto 1972, n. 485; art. 2 della legge
 27 dicembre 1973, n. 852, richiamato anche dall'art. 18  della  legge
 23  luglio  1991,  n.  223;  art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n.
 724), poiche' le relative discipline hanno matrici proprie o comunque
 rationes diverse rispetto  alla  normativa  oggetto  del  quesito  in
 esame.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  ammissibile  la  richiesta  di  referendum  popolare  per
 l'abrogazione della legge 4 giugno 1973, n. 311, recante  "Estensione
 del  servizio  di  riscossione dei contributi associativi tramite gli
 enti previdenziali" e successive modificazioni; richiesta  dichiarata
 legittima  con ordinanza 7-13 dicembre 1999 dall'Ufficio centrale per
 il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.
                        Il Presidente: Vassalli
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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