N. 48 SENTENZA 3 - 7 febbraio 2000

 Giudizio di ammissibilita' di richiesta di referendum abrogativo.
 Referendum abrogativo - Previdenza e assistenza sociale  -  Richiesta
    di  abrogazione  del  c.d.  "regime transitorio" delle pensioni di
    anzianita', con finalita' di  immediata  operativita'  del  regime
    generale  -  Nuova  disciplina  di  accesso  al  pensionamento  di
    anzianita' con decorrenza 1 gennaio 1998 - Mancata  considerazione
    della  modifica intervenuta - Inefficacia del quesito referendario
    rispetto alla normativa vigente nella  materia  -  Carenza  di  un
    effettivo  contenuto  abrogativo della proposta - Inammissibilita'
    della richiesta referendaria.
 Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, commi 26, 27, 28, 29, 30 e 36.

(GU n.7 del 11-2-2000 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici: prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott. Riccardo CHIEPPA,
 prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio   ONIDA,   prof.   Carlo
 MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI MODONA, prof.
 Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott. Franco BILE;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di ammissibilita', ai sensi dell'art.  2,  primo  comma,
 della  legge  costituzionale  11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
 referendum popolare per l'abrogazione della legge 8 agosto  1995,  n.
 335,  recante  "Riforma  del  sistema  pensionistico  obbligatorio  e
 complementare", e successive  modificazioni,  limitatamente  all'art.
 1, limitatamente a:
     comma  26:  "Per  i  lavoratori  dipendenti  iscritti  alle forme
 previdenziali di  cui  al  comma  25,  fermo  restando  il  requisito
 dell'anzianita'  contributiva  pari  o superiore a trentacinque anni,
 nella fase  di  prima  applicazione,  il  diritto  alla  pensione  di
 anzianita'   si   consegue   in   riferimento   agli   anni  indicati
 nell'allegata tabella B, con il  requisito  anagrafico  di  cui  alla
 medesima  tabella  B,  colonna  1,  ovvero,  a  prescindere dall'eta'
 anagrafica, al conseguimento della maggiore  anzianita'  contributiva
 di cui alla medesima tabella B, colonna 2.";
     comma  27: "Il diritto alla pensione anticipata di anzianita' per
 le  forme  esclusive  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per
 l'invalidita',  la  vecchiaia  ed i superstiti e' conseguibile, nella
 fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal  comma  26,  anche:
 a)  ferma restando l'eta' anagrafica prevista dalla citata tabella B,
 in base alla previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di
 appartenenza ivi compresa l'applicazione delle riduzioni  percentuali
 sulle  prestazioni  di  cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24
 dicembre 1993, n. 537; b) a prescindere dall'eta' anagrafica  di  cui
 alla lettera a), in presenza dei requisiti di anzianita' contributiva
 indicati  nell'allegata  tabella  C, con applicazione delle riduzioni
 percentuali sulle prestazioni  di  cui  all'allegata  tabella  D  che
 operano altresi' per i casi di anzianita' contributiva ricompresa tra
 i  29  e  i  37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai
 quali  si  applica  la  predetta  tabella  D,  possono  accedere   al
 pensionamento   al   1  gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  di
 maturazione del requisito contributivo prescritto.";
     comma 28: "Per i lavoratori autonomi  iscritti  all'assicurazione
 generale  obbligatoria,  oltre  che  nell'ipotesi di cui al comma 25,
 lettera b), il diritto alla pensione di  anzianita'  si  consegue  al
 raggiungimento  di un'anzianita' contributiva non inferiore a 35 anni
 ed al compimento del cinquantasettesimo anno di eta'. Per il  biennio
 1996-1997  il  predetto  requisito  di  eta' anagrafica e' fissato al
 compimento del cinquantaseiesimo anno di eta'.";
     comma 29: "I lavoratori, che risultano  essere  in  possesso  dei
 requisiti  di  cui  ai  commi  25, 26, 27, lettera a), e 28: entro il
 primo trimestre  dell'anno,  possono  accedere  al  pensionamento  di
 anzianita' al 1 luglio dello stesso anno, se di eta' pari o superiore
 a   57   anni;  entro  il  secondo  trimestre,  possono  accedere  al
 pensionamentoal 1 ottobre dello  stesso  anno,  se  di  eta'  pari  o
 superiore  a  57  anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al
 pensionamento al 1 gennaio  dell'anno  successivo;  entro  il  quarto
 trimestre,  possono  accedere  al pensionamento al 1 aprile dell'anno
 successivo. In  fase  di  prima  applicazione,  la  decorrenza  delle
 pensioni e' fissata con riferimento ai requisiti di cui alla allegata
 tabella  E  per  i  lavoratori  dipendenti  e  autonomi,  secondo  le
 decorrenze  ivi  indicate.  Per  i  lavoratori  iscritti  ai   regimi
 esclusivi  dell'assicurazione  generale obbligatoria, che accedono al
 pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27,  lettera  b),  la
 decorrenza   della   pensione  e'  fissata  al  1  gennaio  dell'anno
 successivo a  quello  di  maturazione  del  requisito  di  anzianita'
 contributiva.";
     comma  30:  "All'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23
 dicembre 1994, n. 724, le parole: "fino a 30  anni"  sono  sostituite
 dalle  seguenti:  "inferiore  a 31 anni". Per i lavoratori dipendenti
 privati e pubblici in possesso alla data del  31  dicembre  1993  del
 requisito  dei 35 anni di contribuzione di cui all'articolo 13, comma
 10, della legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  la  decorrenza  della
 pensione,  ove non gia' stabilita con decreto ministeriale emanato ai
 sensi  del  medesimo  comma,  e'  fissata  al  1  settembre  1995.  I
 lavoratori  autonomi  iscritti  all'INPS,  in  possesso del requisito
 contributivo di cui  al  predetto  articolo  13,  alla  data  del  31
 dicembre  1993  ivi  indicata, possono accedere al pensionamento al 1
 gennaio 1996.";
     comma 36: "I limiti di eta' anagrafica, di cui ai commi  25,  26,
 27  e  28,  sono  ridotti  fino  ad  un anno per i lavoratori nei cui
 confronti trovano applicazione le  disposizioni  di  cui  al  decreto
 legislativo  11  agosto  1993,  n.  374, come modificato ai sensi dei
 commi 34 e 35.", giudizio iscritto al n. 130 del registro referendum.
   Vista  l'ordinanza  del  7-13  dicembre 1999 con la quale l'Ufficio
 centrale  per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione   ha
 dichiarato conforme a legge la richiesta;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 gennaio 2000 il giudice
 relatore Massimo Vari;
   Uditi gli avvocati Maurizio Cinelli e Beniamino Caravita di Toritto
 per i presentatori Daniele Capezzone, Mariano Giustino e  Michele  De
 Lucia.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -   Con ordinanza emessa il 7 dicembre 1999, l'Ufficio centrale
 per il referendum  costituito  presso  la  Corte  di  cassazione,  in
 applicazione  della  legge  25  maggio 1970, n. 352, ha dichiarato la
 legittimita' (ai sensi dell'art. 32) della  richiesta  di  referendum
 per sottoporre a votazione popolare il seguente quesito:
     "Volete  voi  che  sia  abrogata  la legge 8 agosto 1995, n. 335,
 recante:  "Riforma   del   sistema   pensionistico   obbligatorio   e
 complementare", e successive modificazioni, limitatamente all'art. 1,
 limitatamente a:
      comma  26:  "Per  i  lavoratori  dipendenti  iscritti alle forme
 previdenziali di  cui  al  comma  25,  fermo  restando  il  requisito
 dell'anzianita'  contributiva  pari  o superiore a trentacinque anni,
 nella fase  di  prima  applicazione,  il  diritto  alla  pensione  di
 anzianita'   si   consegue   in   riferimento   agli   anni  indicati
 nell'allegata tabella B, con il  requisito  anagrafico  di  cui  alla
 medesima  tabella  B,  colonna  1,  ovvero,  a  prescindere dall'eta'
 anagrafica, al conseguimento della maggiore  anzianita'  contributiva
 di cui alla medesima tabella B colonna 2.";
      comma 27: "Il diritto alla pensione anticipata di anzianita' per
 le  forme  esclusive  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per
 l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti  e'  conseguibile,  nella
 fase  transitoria,  oltre  che nei casi previsti dal comma 26, anche:
 a) ferma restando l'eta' anagrafica prevista dalla citata tabella  B,
 in base alla previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di
 appartenenza  ivi compresa l'applicazione delle riduzioni percentuali
 sulle prestazioni di cui all'articolo 11, comma 16,  della  legge  24
 dicembre  1993,  n. 537; b) a prescindere dall'eta' anagrafica di cui
 alla lettera a), in presenza dei requisiti di anzianita' contributiva
 indicati nell'allegata tabella C, con  applicazione  delle  riduzioni
 percentuali  sulle  prestazioni  di  cui  all'allegata  tabella D che
 operano altresi' per i casi di anzianita' contributiva ricompresa tra
 i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre  1995.  I  lavoratori,  ai
 quali   si  applica  la  predetta  tabella  D,  possono  accedere  al
 pensionamento  al  1  gennaio  dell'anno  successivo  a   quello   di
 maturazione del requisito contributivo prescritto.";
      comma  28: "Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione
 generale obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di  cui  al  comma  25,
 lettera  b),  il  diritto  alla pensione di anzianita' si consegue al
 raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore a 35  anni
 ed  al compimento del cinquantasettesimo anno di eta'. Per il biennio
 1996-1997 il predetto requisito di  eta'  anagrafica  e'  fissato  al
 compimento del cinquantaseiesimo anno di eta'.";
      comma  29:  "I  lavoratori, che risultano essere in possesso dei
 requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera  a),  e  28:  entro  il
 primo  trimestre  dell'anno,  possono  accedere  al  pensionamento di
 anzianita' al 1 luglio dello stesso anno, se di eta' pari o superiore
 a   57   anni;  entro  il  secondo  trimestre,  possono  accedere  al
 pensionamento al 1 ottobre dello stesso  anno,  se  di  eta'  pari  o
 superiore  a  57  anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al
 pensionamento al 1 gennaio  dell'anno  successivo;  entro  il  quarto
 trimestre,  possono  accedere  al pensionamento al 1 aprile dell'anno
 successivo. In  fase  di  prima  applicazione,  la  decorrenza  delle
 pensioni e' fissata con riferimento ai requisiti di cui alla allegata
 tabella  E  per  i  lavoratori  dipendenti  e  autonomi,  secondo  le
 decorrenze  ivi  indicate.  Per  i  lavoratori  iscritti  ai   regimi
 esclusivi  dell'assicurazione  generale obbligatoria, che accedono al
 pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27,  lettera  b),  la
 decorrenza   della   pensione  e'  fissata  al  1  gennaio  dell'anno
 successivo a  quello  di  maturazione  del  requisito  di  anzianita'
 contributiva.";
      comma  30: "All'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23
 dicembre 1994, n. 724, le parole: "fino a 30  anni"  sono  sostituite
 dalle  seguenti:  "inferiore  a 31 anni". Per i lavoratori dipendenti
 privati e pubblici in possesso alla data del  31  dicembre  1993  del
 requisito  dei 35 anni di contribuzione di cui all'articolo 13, comma
 10, della legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  la  decorrenza  della
 pensione,  ove non gia' stabilita con decreto ministeriale emanato ai
 sensi  del  medesimo  comma,  e'  fissata  al  1  settembre  1995.  I
 lavoratori  autonomi  iscritti  all'INPS,  in  possesso del requisito
 contributivo di cui  al  predetto  articolo  13,  alla  data  del  31
 dicembre  1993  ivi  indicata, possono accedere al pensionamento al 1
 gennaio 1996.";
      comma 36: "I limiti di eta' anagrafica, di cui ai commi 25,  26,
 27  e  28,  sono  ridotti  fino  ad  un anno per i lavoratori nei cui
 confronti trovano applicazione le  disposizioni  di  cui  al  decreto
 legislativo  11  agosto  1993,  n.  374, come modificato ai sensi dei
 commi 34 e 35".?".
   L'annuncio della richiesta di referendum e' stato pubblicato  nella
 Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 1999, n. 57.
   2.  -  Al  fine  di  identificarne l'oggetto, l'Ufficio centrale ha
 anche stabilito (in applicazione dell'art. 32,  ultimo  comma,  della
 legge  n.  352 del 1970, introdotto dall'art. 1 della legge 17 maggio
 1995, n. 173) che la denominazione del referendum sia:  "Pensioni  di
 anzianita': abolizione delle norme sul regime transitorio".
   3.   -  Il  Presidente  di  questa  Corte,  ricevuta  comunicazione
 dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, ha fissato, per le  conseguenti
 deliberazioni,  l'adunanza  in  camera di consiglio per il 13 gennaio
 2000, disponendone comunicazione ai presentatori della  richiesta  di
 referendum  ed  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, ai sensi
 dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.
   4. - Nell'imminenza della camera di consiglio,  Daniele  Capezzone,
 Mariano  Giustino e Michele De Lucia, presentatori della richiesta di
 referendum abrogativo  di  cui  in  epigrafe,  hanno  depositato  una
 memoria  con la quale chiedono che la richiesta stessa sia dichiarata
 ammissibile.
                         Considerato in diritto
   1. -  Il quesito referendario in epigrafe indicato investe la legge
 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio
 e complementare), limitatamente ai commi 26, 27,  28,  29,  30  e  36
 dell'art. 1.
   Secondo le finalita' dell'iniziativa, quali emergono obiettivamente
 dal   contenuto   delle  menzionate  disposizioni  e  che,  peraltro,
 risultano confermate dalla  memoria  depositata  dai  presentatori  e
 dalla  denominazione  assunta  dal quesito, la richiesta referendaria
 tende all'abrogazione del c.d. "regime transitorio" delle pensioni di
 anzianita'.
   Come e' noto, tali  trattamenti,  essendo  destinati  a  scomparire
 definitivamente  soltanto  nel  momento in cui avra' effetti a regime
 un'unica prestazione denominata  "pensione  di  vecchiaia"  (art.  1,
 comma  19,  della  legge  n.  335  del  1995),  continuano  a trovare
 attualmente applicazione, sia pure in base alla disciplina  riformata
 dalla  legge  n.  335  del  1995, per i lavoratori gia' iscritti alle
 varie forme di previdenza alla data del 31 dicembre 1995.
   Le condizioni per l'accesso ai medesimi trattamenti, da  parte  dei
 lavoratori  dipendenti  (privati  e  pubblici),  sono contemplate dal
 comma  25  dell'art.  1,   il   quale   richiede,   alternativamente,
 un'anzianita'  contributiva  di  almeno  35  anni  con il concorso di
 almeno 57 anni di eta' anagrafica (lettera  a)  ovvero,  quale  unico
 requisito, un'anzianita' contributiva di almeno 40 anni (lettera b).
   Nella  fase  di  prima  applicazione  della  legge n. 335 del 1995,
 l'acquisizione della pensione di anzianita' e', peraltro,  consentita
 secondo  criteri  di  minore  rigore,  fissati,  per l'appunto, dalle
 disposizioni sulle quali  verte  il  quesito  referendario,  tali  da
 comportare  fino  al  2008, una disciplina di accesso "cadenzata", in
 base alla quale in sintesi:
     1)  per  i  lavoratori  dipendenti,  pubblici   e   privati,   il
 conseguimento della pensione di anzianita' e' possibile ove ricorrano
 i  parametri  di eta' anagrafica ed anzianita' contributiva stabiliti
 nella tabella B allegata alla legge stessa (comma 26);
     2) per  i  soli  dipendenti  pubblici  (iscritti  alle  forme  di
 previdenza  esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria), tale
 conseguimento e'  possibile,  oltre  che  nelle  ipotesi  di  cui  al
 predetto  comma 26, in quelle contemplate dalla previgente disciplina
 (comprensiva delle riduzioni percentuali previste dall'art. 11, comma
 16, della legge n. 537 del 1993), nonche'  -  alternativamente  -  in
 presenza  dei  parametri  di  anzianita'  contributiva previsti dalla
 tabella C, e con le riduzioni  percentuali  di  cui  alla  tabella  D
 (comma 27, lettere a e b).
   Quanto  ai  lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale
 obbligatoria, il comma 28,  fermo  l'accesso  in  via  generale  alla
 pensione di anzianita' in base al summenzionato comma 25, lettera b),
 consente,  altresi',  detto  accesso  in  presenza  di  un'anzianita'
 contributiva non inferiore a 35 anni in concorso  con  il  compimento
 del  57  anno  di eta'; requisito di eta' abbassato al 56 anno per il
 biennio 1996-1997.
   Ad ulteriore riassuntiva illustrazione  della  normativa  investita
 dal quesito, va inoltre considerato che:
     a)  il  comma 29 disciplina, in via generale, nonche' "in fase di
 prima applicazione" (secondo quanto previsto  dalla  tabella  E),  le
 c.d. "finestre" di accesso al pensionamento di anzianita' (e cioe' il
 momento  effettivo  in  cui, nel corso dell'anno solare, e' possibile
 andare in pensione) in base ad una precisa scansione temporale;
     b)  il  comma  30  prevede una specifica disciplina di accesso al
 pensionamento di anzianita' per coloro che  avessero  gia'  maturato,
 prima  dell'entrata  in  vigore  della  legge n. 335 del 1995, taluni
 requisiti per il conseguimento del relativo diritto;
     c) il comma 36 contempla una particolare disposizione  di  favore
 per  i  lavoratori  adibiti  ad attivita' "usuranti", riducendo di un
 anno i limiti di eta' anagrafica previsti dai  precedenti  commi  25,
 26, 27 e 28.
   2.   -  L'evidenziato  regime  "transitorio"  costituisce,  dunque,
 l'oggetto  del  quesito  referendario,  il  quale   dovrebbe   essere
 destinato,  negli effetti e per la sua obiettiva finalita', a rendere
 immediatamente operativo quello generale di cui al comma 25 dell'art.
 1.
   Tanto premesso occorre, tuttavia, considerare, al fine di stabilire
 se  l'iniziativa  referendaria  possa  reputarsi   ammissibile,   che
 l'intera   disciplina   della   materia   qui  considerata  e'  stata
 modificata, "con effetto sui trattamenti pensionistici di  anzianita'
 decorrenti  dal 1 gennaio 1998", dall'art. 59 della legge 27 dicembre
 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza  pubblica),
 il  quale  ha previsto (commi da 6 a 8) che l'accesso avvenga secondo
 nuovi requisiti fissati nelle apposite tabelle allegate alla legge, e
 cioe':
     1)   tabella   C,   per   i   lavoratori   dipendenti    iscritti
 all'assicurazione  generale  obbligatoria  ed  alle forme sostitutive
 della medesima;
     2) tabella D, per i  lavoratori  iscritti  alle  forme  esclusive
 dell'assicurazione generale obbligatoria.
   Per  i  lavoratori  autonomi  la  piu'  recente  normativa richiede
 un'anzianita'  contributiva  di  almeno  35  anni  nel  concorso  del
 compimento  del  58 anno di eta', con una deroga per il periodo dal 1
 gennaio 1998 al 31 dicembre 2000 (nel quale resta fermo il  requisito
 anagrafico dei 57 anni).
   La  legge  in  parola, nel prevedere, inoltre, in via generale, per
 tutti i lavoratori, l'accesso al pensionamento di anzianita' in  base
 al  solo  requisito dei 40 anni di anzianita' contributiva (comma 6),
 ha confermato (comma 7), per talune categorie (lavoratori qualificati
 dai contratti collettivi  come  operai  o  "equivalenti";  lavoratori
 dipendenti  gia' iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non
 meno di un anno in  eta'  compresa  tra  14  e  19  anni;  lavoratori
 collocati  in  mobilita'  o  cassa  integrazione),  i  requisiti gia'
 previsti dalla tabella  B  allegata  alla  legge  n.  335  del  1995,
 dettando,  infine,  (comma 8), anche una nuova regolamentazione delle
 date a decorrere dalle quali  (c.d.  "finestre")  e'  possibile,  nel
 corso dell'anno, accedere al pensionamento di anzianita'.
   3.  -  L'avvenuta  modifica, con decorrenza dal 1 gennaio 1998, del
 "regime transitorio" contemplato dalla legge  n.  335  del  1995,  da
 parte   della   nuova  disciplina  di  accesso  al  pensionamento  di
 anzianita' recata dall'art. 59 della legge n. 449 del 1997,  si  pone
 come    circostanza    ostativa    all'ammissibilita'   del   quesito
 referendario.
   Per un verso e' evidente, infatti,  che  l'effetto  abrogativo  del
 referendum,   verificandosi   ex   nunc,   non  potrebbe  mettere  in
 discussione i diritti acquisiti sotto l'impero della legge n. 335 del
 1995, in quanto legge destinata  a  regolare  la  fattispecie  legale
 attributiva  del  diritto  a  pensione  di anzianita' in presenza dei
 requisiti maturati durante la sua vigenza. Per altro verso, e' chiaro
 che  la  proposta  abrogazione  non sarebbe suscettibile di esplicare
 alcun effetto sull'accesso  al  pensionamento  di  anzianita',  quale
 risulta   regolato,   dal  1  gennaio  1998,  da  normativa  che  non
 costituisce oggetto dell'iniziativa referendaria.
   Tutto cio' comporta la carenza di un effettivo contenuto abrogativo
 della proposta indirizzata agli elettori,  in  quanto  essa,  benche'
 dichiaratamente  rivolta  ad  eliminare  la disciplina transitoria in
 tema di accesso al pensionamento di anzianita', in realta' verrebbe a
 sottoporre alla volonta' popolare una abrogazione apparente, priva di
 effetti in ordine alla materia sulla quale si intende incidere.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibile la  richiesta  di  referendum  popolare  per
 l'abrogazione  dei  commi  26,  27, 28, 29, 30 e 36 dell'art. 1 della
 legge 8 agosto  1995,  n.  335  (Riforma  del  sistema  pensionistico
 obbligatorio  e  complementare),  richiesta dichiarata legittima, con
 ordinanza del  7-13  dicembre  1999,  dall'Ufficio  centrale  per  il
 referendum costituito presso la Corte di cassazione.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.
                        Il Presidente: Vassalli
                          Il redattore: Vari
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 00C0142