N. 66 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 luglio 1999
Ordinanza emessa il 7 luglio 1999 dalla Corte dei conti sezione giurisdizionale per la regione Sicilia sul ricorso proposto da Lui Licia ed altro Pensioni - Regione Siciliana - Pensionati svolgenti attivita' retribuita alle dipendenze di enti pubblici o di terzi - Divieto di duplicazione dell'indennita' integrativa e di cumulo con altra indennita' della stessa natura comunque denominata - Mancata previsione della retribuzione oltre la quale diventa operante il divieto - Ritenuta permanente vigenza, da parte della Corte dei conti, della norma impugnata, riproduttiva del contenuto dell'art. 99, d.P.R. n. 1092/1973 gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con le sentenze nn. 566/1989 e 494/1993 - Violazione del principio di uguaglianza nonche' del principio di retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata. - Legge regione siciliana 29 ottobre 1985, n. 41, lett. B, terzo comma. - Costituzione, artt. 3 e 36.(GU n.10 del 1-3-2000 )
LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 385/99/ord. nel giudizio in materia di pensione iscritto al n. 1018/R del registro di segreteria, proposto da Licia Lui e Vittorio Rampulla, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Fazio e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Palermo, nella via Antonio Lo Bianco n. 8, avverso la presidenza della regione siciliana, Direzione regionale dei servizi di quiescenza. Uditi alla pubblica udienza del 7 luglio 1999 il relatore, consigliere Diana Calaciura Traina e l'avv. Giuseppe Fazio; Esaminati gli atti e i documenti della causa. Ritenuto in fatto Con ricorso depositato il 1o aprile 1994 i signori Licia Lui e Vittorio Rampulla, difesi dall'avv. Giuseppe Fazio, hanno chiesto alla presidenza della regione siciliana il riconoscimento dell'indennita' di contingenza sulla pensione in relazione al periodo in cui hanno prestato attivita' retribuita presso altra amministrazione. Il difensore lamenta la violazione delle norme che disciplinano il trattamento pensionistico della ricorrente, tra le quali si collocava la disposizione contenuta nel quinto comma dell'art. 99 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, dichiarata costituzionalmente illegittima della sentenza della Corte costituzionale n. 566 del 1989. All'udienza, l'avv. Fazio ha reiterato le domande. Considerato in diritto Le domande dei ricorrenti sono dirette alla corresponsione dell'indennita' integrativa speciale sulla pensione erogata dalla regione siciliana, in costanza di trattamento di attivita' retributiva. Nella fattispecie trova applicazione non la disposizione dell'art. 99 del d.P.R. n. 1092 del 1973, bensi' la normativa emanata nell'ambito della competenza esclusiva della regione siciliana ed, in particolare, il disposto della tabella O, lettera B, terzo comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, richiamato nell'art. 34 della medesima legge. Secondo tale norma, al titolare di piu' pensioni o assegni vitalizi l'indennita' di contingenza o comunque ogni maggiorazione dipendente dall'adeguamento al costo della vita, compete ad un solo titolo e non e' cumulabile con altre indennita' derivanti da forme di adeguamento al costo della vita connesse a trattamenti di attivita' di servizio o di quiescenza erogati da altri enti o amministrazioni. In base a tale norma regionale, tuttora vigente ed applicabile, le domande dei ricorrenti non possono quindi essere accolte. Osserva tuttavia il collegio che, secondo i principi piu' volte espressi dalla Corte costituzionale, la riduzione del trattamento pensionistico spettante al lavoratore mediante l'esclusione dell'indennita' integrativa speciale ad esso afferente, in caso di titolarita' di piu' pensioni o di prestazione di attivita' retribuita da parte del pensionato, in tanto e' compatibile con il dettato costituzionale - ed in particolare con gli artt. 3 e 36 della Costituzione - in quanto la prestazione pensionistica e retributiva sia di ammontare tale da giustificare tale misura. In assenza quindi della fissazione del limite minimo della retribuzione di attivita' o del complessivo trattamento pensionistico, le norme che prevedono la sospensione dell'indennita' risultano contrastanti con i precetti della Costituzione. Dall'accoglimento della questione potrebbe conseguire il riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla percezione dell'indennita' di contingenza sui trattamenti pensionistici in godimento.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della tab. O, lett. B, terzo comma, della legge della regione siciliana n. 41 del 29 ottobre 1985, per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il processo fino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalita'. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente della regione siciliana ed al Presidente dell'assemblea regionale siciliana. Cosi' provveduto in Palermo, nella camera di consiglio del 7 luglio 1999. Il presidente: Rapisarda Il relatore: Calaciura Traina 00C0153