N. 70 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 luglio 1999

Ordinanza  emessa  il  7  luglio  1999  dalla Corte dei conti sezione
giurisdizionale  per  la  regione  Sicilia  sul  ricorso  proposto da
Dioguardi Rosario ed altro
Pensioni   -  Regione  Siciliana  -  Pensionati  svolgenti  attivita'
retribuita  alle  dipendenze di enti pubblici o di terzi - Divieto di
duplicazione  dell'indennita'  integrativa  e  di  cumulo  con  altra
indennita'   della   stessa  natura  comunque  denominata  -  Mancata
previsione  della  retribuzione  oltre  la  quale diventa operante il
divieto  -  Ritenuta  permanente  vigenza,  da  parte della Corte dei
conti,  della  norma  impugnata, riproduttiva del contenuto dell'art.
99,   d.P.R.   n.   1092/1973   gia'   dichiarato  costituzionalmente
illegittimo  con le sentenze nn. 566/1989 e 494/1993 - Violazione del
principio di uguaglianza nonche' del principio di retribuzione (anche
differita) proporzionata ed adeguata.
- Legge  regione  siciliana  29  ottobre  1985, n. 41, lett. B, terzo
  comma.
- Costituzione, artt. 3 e 36.
(GU n.10 del 1-3-2000 )
                         LA CORTE DEI CONTI

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza n. 386/99/ord. nel giudizio
  in  materia  di pensione civile, iscritto al n. 1016/R del registro
  di  segreteria,  proposto  dai  signori Rosario Dioguardi e Michele
  Giordano,  elettivamente  domiciliati  a  Palermo, presso lo studio
  dell'avv. prof. Giuseppe Fazio che li rappresenta e difende, contro
  la  presidenza  della  regione  siciliana,  Direzione  generale dei
  servizi di quiescenza;
    Uditi  alla  pubblica  udienza  del  7  luglio 1999, il relatore,
  consigliere  dott.ssa  Luciana  Savagnone,  e l'avv. prof. Giuseppe
  Fazio;
    Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

                              F a t t o

    Con  ricorso  depositato  il  1o  aprile 1994 i signori Dioguardi
  Rosario  e Giordano Michele, rappresentati e difesi dall'avv. prof.
  Giuseppe   Fazio,  hanno  chiesto  alla  presidenza  della  regione
  siciliana   il   riconoscimento  del  diritto  alla  indennita'  di
  contingenza,  oltre  la  rivalutazione  monetaria  e  gli interessi
  legali,  non  pagata  dall'amministrazione regionale sulla pensione
  loro  attribuita, in quanto titolari di altra pensione privilegiata
  ordinaria  a  carico  dello Stato, sulla quale, invece, percepivano
  l'indennita' integrativa speciale.
    Il  difensore  lamenta la violazione delle norme che disciplinano
  il  trattamento  pensionistico  dei  ricorrenti,  tra  le  quali si
  collocava  la  disposizione contenuta nel quinto comma dell'art. 99
  del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, dichiarata costituzionalmente
  illegittima  con  la sentenza della Corte costituzionale n. 566 del
  1989.
    Travolta  dalla medesima sentenza della Corte costituzionale deve
  ritenersi   la   disposizione  contenuta  nell'art. 4  della  legge
  regionale  24  luglio  1978,  n. 17,  che  ha esteso ai titolari di
  trattamento pensionistico regionale la medesima disciplina prevista
  per i dipendenti statali. Sulla stessa linea si colloca la sentenza
  n.  204 del 1992, nella quale la Corte costituzionale ha dichiarato
  la  illegittimita'  delle  norme  che,  nell'ipotesi  di  un doppio
  trattamento  pensionistico, implichino una sostanziale decurtazione
  dello    stesso   senza   stabilire   il   limite   dell'emolumento
  dell'attivita'  esplicata  oltre il quale tale decurtazione diviene
  operante.
    Con  memoria  depositata  il  16 giugno 1999, si e' costituita la
  regione  siciliana  affermando  che  il  divieto  di  cumulo di due
  indennita'  integrative  speciali  deve  ritenersi  ancora  vigente
  nell'ordinamento  giuridico,  come  affermato  nelle sentenze della
  SS.RR.  n.  100  del  13  luglio  1994 e n. 39)/40 del 16 luglio-11
  agosto 1997.
    Ha  rilevato, ancora, che i trattamenti regionali in godimento da
  parte  dei ricorrenti superano il minimo INPS previsto per il Fondo
  pensione dei lavoratori dipendenti.
    All'udienza  dibattimentale  il prof. Giuseppe Fazio ha insistito
  per  l'accoglimento  del  ricorso, richiamato il disposto dell'art.
  139  del  d.P.R.  n.  1092  del  1973  ed  osservando  che la Corte
  costituzionale   si   e'   gia'   piu'   volte   espressa   per  la
  incostituzionalita'   delle   norme  dettate  in  materia  sia  dal
  legislatore statale che da quello regionale.

                            D i r i t t o

    Rileva  il  collegio che gli interessati ricorrono nella qualita'
  di  pensionati regionali e di titolari di trattamento pensionistico
  privilegiato  statale,  chiedendo  il  riconoscimento del diritto a
  percepire  anche  sulla  pensione  erogata  dalla regione siciliana
  l'indennita'  di contingenza, corrisposta, invece, quale indennita'
  integrativa speciale sulla pensione statale.
    Osserva,  anzitutto,  il  collegio  che  nella  fattispecie trova
  applicazione  non  la disposizione dell'art. 99, d.P.R. n. 1092 del
  1973,  impropriamente  richiamata  nel  ricorso,  ma  la  normativa
  emanata   nell'ambito  della  competenza  esclusiva  della  regione
  siciliana  ed  in  particolare  il  disposto della tab. O, lett. B,
  terzo  comma,  l.r. 29 ottobre 1985, n. 41, richiamato nell'art. 34
  della medesima legge.

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
  66/2000).
00C0157