N. 80 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 novembre 1999
Ordinanza emessa il 12 novembre 1999 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Saccullo Maria Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Condono edilizio - Oblazione - Estinzione dei reati previsti dalle norme urbanistiche vigenti - Mancata previsione dell'estinzione anche per i reati in materia di costruzioni antisismiche (legge n. 64/1974) e di lavori edilizi in cemento armato (legge n. 1086/1971) - Irrazionalita'. - Legge 30 aprile 1999, n. 136, art. 24. - Costituzione, art. 3.(GU n.10 del 1-3-2000 )
LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Saccullo Maria, nata a Bronte il 4 novembre 1929, avverso la sentenza n. 1070/1998 del 13-23 aprile 1999, pronunciata dalla Corte di appello di Catania; Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso; Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Carlo M. Grillo; Udite le conclusioni del p.m., in persona del s. procuratore generale M. Fraticelli, con cui chiede il rigetto del ricorso; Premesso in fatto Con sentenza 4 luglio 1997, il pretore di Catania - Sezione distaccata di Paterno' condannava Saccullo Maria alla pena, condizionalmente sospesa, di giorni venti di arresto e L. 9.000.000 di ammenda in ordine ai reati di cui agli artt. 20, lett. b) legge n. 47/1985, 2, 4, 13, 14 e 17, legge n. 1086/1971, 17, 18 e 20, legge n. 64/1974, 221 TULLSS, commessi il 23 novembre 1993. Su gravame dell'imputata, la Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in premessa, confermava, la decisione pretorile, evidenziando che - ai sensi dell'art. 182 c.p. e dell'art. 38, legge n. 47/1982 - potevano beneficiare della estinzione del reato per oblazione solo coloro che l'avevano effettuata, per cui, nel caso di specie, all'imputata non poteva giovare - ai fini estintivi dei reati ascrittile - l'oblazione ritualmente effettuata dalla sorella. Ricorreva per cassazione l'imputata, deducendo la nullita' della sentenza per violazione, falsa ed erronea interpretazione degli artt. 182 c.p. e 31-38, legge n. 47/1985, in quanto le dette norme dovevano intendersi nel senso da lei prospettato. Con memoria integrativa, la ricorrente ha richiamato, a suffragio del proprio assunto, la recente legge n. 136/1999, che fornisce l'interpretazione autentica del menzionato art. 38, comma 2, legge n. 47/1985. Rilevata la fondatezza del ricorso, in quanto effettivamente, ai sensi dell'art. 24, legge n. 136/1999, norma interpretativa dell'art. 38, legge n. 47/1985 la corresponsione per intero dell'oblazione, compiuta da uno dei soggetti legittimati a presentare la domanda di cui all'art. 31 della stessa legge, estingue nei confronti di tutti i soggetti interessati i reati contravvenzionali in questione, per cui, nel caso di specie, il "condono" effettuato dalla sorella dell'imputata determina l'estinzione di alcuni tra i reati sopra indicati, alla stessa ascritti; Considerato che la norma sopra indicata, pur avendo dichiarata funzione interpretativa del secondo comma dell'art. 38, legge n. 47/1985, non include - tra i reati estinguibili per effetto della integrale corresponsione dell'oblazione da parte di uno dei soggetti legittimati a presentare la domanda di cui all'art. 31 della stessa legge - le contravvenzioni previste dall'art. 17, legge n. 1086/1971 e dall'art. 20, legge n. 64/1974, contemplate, invece, dal menzionato art. 38; Ritenuta tale formulazione, in relazione alla richiamata e pacifica funzione interpretativa dell'art. 24 in questione ed alla ratio dell'art. 38, legge n. 47/1985, assolutamente in contrasto col principio di ragionevolezza, che si ricava dal principio costituzionale di eguag1ianza, espressione di un generale canone di coerenza dell'ordinamento normativo; Considerata, quindi, la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 24, legge n. 36/1999, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui non include, tra i reati estinguibili per oblazione, le contravvenzioni sopra indicate; Ritenuta, peraltro, 1a rilevanza della detta questione di costituzionalita' nel processo de quo, anche se i reati di cui agli artt. 17, legge n. 1086/1971 e 17-18, legge n. 64/1974 fossero estinti per prescrizione, in quanto la dichiarazione di estinzione di essi per oblazione sarebbe certamente piu' favorevole per l'imputata; Considerato che questo collegio non puo interpretare la norma in questione, fornendo direttamente una lettura, a suo avviso, costituzionalmente corretta, senza ledere il principio di tassativita' che regola la materia penale;
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara d'ufficio rilevante nel procedimento de quo e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, legge 30 aprile 1999, n. 136, nella parte in cui non include tra i reati estinguibili per oblazione, le contravvenzioni sanzionate dall'art. 20, legge n. 64/1974, nonche' quella prevista dall'art. 17, legge n. 1086/1971; Sospende il giudizio in corso; Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e la presente ordinanza sia notificaa all'imputata, al p.m. ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma il 12 novembre 1999. Il presidente: Zumbo 00C0181