N. 80 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 novembre 1999

Ordinanza  emessa  il  12 novembre 1999 dalla Corte di cassazione nel
procedimento penale a carico di Saccullo Maria
Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Condono edilizio - Oblazione
-  Estinzione  dei  reati previsti dalle norme urbanistiche vigenti -
Mancata  previsione  dell'estinzione  anche per i reati in materia di
costruzioni  antisismiche  (legge  n. 64/1974) e di lavori edilizi in
cemento armato (legge n. 1086/1971) - Irrazionalita'.
- Legge 30 aprile 1999, n. 136, art. 24.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.10 del 1-3-2000 )
                       LA CORTE DI CASSAZIONE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso proposto da
  Saccullo  Maria,  nata  a  Bronte  il  4  novembre 1929, avverso la
  sentenza  n. 1070/1998  del  13-23  aprile  1999, pronunciata dalla
  Corte di appello di Catania;
    Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
    Udita  in  pubblica  udienza  la  relazione fatta dal consigliere
  Carlo M. Grillo;
    Udite  le  conclusioni  del  p.m.,  in persona del s. procuratore
  generale M. Fraticelli, con cui chiede il rigetto del ricorso;

                          Premesso in fatto

    Con  sentenza  4  luglio  1997,  il  pretore di Catania - Sezione
  distaccata   di  Paterno'  condannava  Saccullo  Maria  alla  pena,
  condizionalmente sospesa, di giorni venti di arresto e L. 9.000.000
  di  ammenda in ordine ai reati di cui agli artt. 20, lett. b) legge
  n.  47/1985,  2,  4,  13, 14 e 17, legge n. 1086/1971, 17, 18 e 20,
  legge n. 64/1974, 221 TULLSS, commessi il 23 novembre 1993.
    Su  gravame dell'imputata, la Corte di appello di Catania, con la
  sentenza  indicata in premessa, confermava, la decisione pretorile,
  evidenziando  che  -  ai  sensi  dell'art. 182 c.p. e dell'art. 38,
  legge  n. 47/1982 - potevano beneficiare della estinzione del reato
  per  oblazione  solo  coloro che l'avevano effettuata, per cui, nel
  caso di specie, all'imputata non poteva giovare - ai fini estintivi
  dei  reati  ascrittile  -  l'oblazione ritualmente effettuata dalla
  sorella.
    Ricorreva  per cassazione l'imputata, deducendo la nullita' della
  sentenza  per  violazione,  falsa  ed erronea interpretazione degli
  artt. 182  c.p. e 31-38, legge n. 47/1985, in quanto le dette norme
  dovevano intendersi nel senso da lei prospettato.
    Con memoria integrativa, la ricorrente ha richiamato, a suffragio
  del  proprio  assunto,  la  recente legge n. 136/1999, che fornisce
  l'interpretazione  autentica del menzionato art. 38, comma 2, legge
  n. 47/1985.
    Rilevata  la fondatezza del ricorso, in quanto effettivamente, ai
  sensi   dell'art.  24,  legge  n.  136/1999,  norma  interpretativa
  dell'art. 38,   legge  n.  47/1985  la  corresponsione  per  intero
  dell'oblazione,   compiuta   da  uno  dei  soggetti  legittimati  a
  presentare  la  domanda  di  cui  all'art. 31  della  stessa legge,
  estingue  nei  confronti  di  tutti  i soggetti interessati i reati
  contravvenzionali  in  questione,  per  cui, nel caso di specie, il
  "condono"   effettuato   dalla   sorella   dell'imputata  determina
  l'estinzione  di  alcuni  tra  i  reati sopra indicati, alla stessa
  ascritti;
    Considerato  che  la  norma sopra indicata, pur avendo dichiarata
  funzione  interpretativa  del  secondo comma dell'art. 38, legge n.
  47/1985,  non  include - tra i reati estinguibili per effetto della
  integrale   corresponsione  dell'oblazione  da  parte  di  uno  dei
  soggetti  legittimati  a  presentare  la domanda di cui all'art. 31
  della  stessa  legge  -  le  contravvenzioni previste dall'art. 17,
  legge  n. 1086/1971  e dall'art. 20, legge n. 64/1974, contemplate,
  invece, dal menzionato art. 38;
    Ritenuta  tale  formulazione,  in  relazione  alla  richiamata  e
  pacifica  funzione interpretativa dell'art. 24 in questione ed alla
  ratio  dell'art.  38,  legge n. 47/1985, assolutamente in contrasto
  col  principio  di  ragionevolezza,  che  si  ricava  dal principio
  costituzionale di eguag1ianza, espressione di un generale canone di
  coerenza dell'ordinamento normativo;
    Considerata,   quindi,   la   non  manifesta  infondatezza  della
  questione  di  costituzionalita' dell'art. 24, legge n. 36/1999, in
  relazione  all'art. 3  Cost., nella parte in cui non include, tra i
  reati   estinguibili   per   oblazione,  le  contravvenzioni  sopra
  indicate;
    Ritenuta,   peraltro,  1a  rilevanza  della  detta  questione  di
  costituzionalita' nel processo de quo, anche se i reati di cui agli
  artt. 17,  legge  n.  1086/1971  e  17-18, legge n. 64/1974 fossero
  estinti  per prescrizione, in quanto la dichiarazione di estinzione
  di  essi  per  oblazione  sarebbe  certamente  piu'  favorevole per
  l'imputata;
    Considerato  che questo collegio non puo interpretare la norma in
  questione,   fornendo  direttamente  una  lettura,  a  suo  avviso,
  costituzionalmente   corretta,   senza   ledere   il  principio  di
  tassativita' che regola la materia penale;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  d'ufficio  rilevante  nel  procedimento  de  quo  e non
  manifestamente    infondata,    in   relazione   all'art. 3   della
  Costituzione,   la   questione   di   legittimita'   costituzionale
  dell'art. 24,  legge 30 aprile 1999, n. 136, nella parte in cui non
  include  tra i reati estinguibili per oblazione, le contravvenzioni
  sanzionate  dall'art. 20, legge n. 64/1974, nonche' quella prevista
  dall'art. 17, legge n. 1086/1971;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone   che,   a   cura   della  cancelleria,  gli  atti  siano
  immediatamente  trasmessi  alla Corte costituzionale, e la presente
  ordinanza  sia notificaa all'imputata, al p.m. ed al Presidente del
  Consiglio  dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due
  Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Roma il 12 novembre 1999.
                        Il presidente: Zumbo
00C0181