N. 83 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 maggio 1999

Ordinanza  emessa  il  12  maggio  1999  dalla Commissione tributaria
regionale  di  Ancona  sui  ricorso  proposto  da Gaber S.r.l. contro
l'ufficio del registro di Pesaro
Imposta  sull'incremento  di  valore  degli  immobili (INVIM) - INVIM
straordinaria  -  Termine  per  l'accertamento - Proroga prevista dal
d.l.  n.  132/1995, poi decaduto - Salvezza degli effetti prodotti da
quest'ultimo,  disposta in sede di conversione di altro decreto-legge
-  Ritenuto  contrasto con la previsione costituzionale che ricollega
alla decadenza del decreto-legge la sua inefficacia sin dall'inizio.
- Legge 8 agosto 1995, n. 349, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 77, terzo comma.
(GU n.10 del 1-3-2000 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

    Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello r. g. appelli 430/98
  depositato  il  13  maggio  1998, avverso la sentenza n. 165/3/1997
  emessa  dalla commissione tributaria provinciale di Pesaro da Gaber
  S.r.l.   legale  rappresentante  Gatticchi  Lamberto,  residente  a
  Pesaro,  in  via  del  Carso  n.  21,  difeso  da Bertuccioli dott.
  Michele, residente a Pesaro, in via Giolitti n. 142;
    Controparti: registro di Pesaro, atti impugnati: avviso rettifica
  n. denuncia 968/1 vol. 15, INVIM, straordinaria, 1991.
    La  controversia  riguarda  l'atto  d'appello avverso la sentenza
  della  commissione  provinciale  di  Pesaro,  sezione  n. 3, del 22
  aprile  1997,  n.  165/3/1997 in materia di INVIM straordinaria per
  l'anno   1991   avanzata   dal   sig.   Gatticchi  Lamberto  legale
  rappresentante  della  societa'  Gaber  S.r.l.  con sede in via del
  Carso n. 21 a Pesaro.
    La  societa' Gaber S.r.l. aveva ricevuto la notifica il 17 giugno
  1995 di un avviso di rettifica, emesso dall'ufficio del registro di
  Pesaro  in  data  6  giugno  1995  mediante  il  quale si indicava,
  relativamente   all'INVIM   straordinaria   1991,   che  il  valore
  dichiarato  in  L.  1.800.000.000  per  gli immobili della societa'
  predetta   e   siti  a  Pesaro,  in  Largo  Baccelli  si  intendeva
  rettificato in L. 3.826.636.400.
    Contro   tale  avviso  di  rettifica  la  societa'  Gaber  S.r.l.
  presentava  ricorso  alla  commissione  tributaria  provinciale  di
  Pesaro la quale respingeva il ricorso ritenendo che:
        solo  in  base ad una falsa apparenza sembravano sussistere i
  dubbi sollevati dal contribuente sulla illegittimita' del succitato
  art. 1,  comma  2, legge n. 349/1995 sotto il profilo dell'avere il
  Parlamento  esercitato  un  potere  di conversione non direttamente
  connesso  con  l'atto da convertire innovando, cosi', l'oggetto del
  decreto convertito e dell'avere fatto lo stesso Parlamento rivivere
  i  rapporti  sulla  base di provvedimenti non convertiti e pertanto
  gia'   cessati   ex  tunc,  in  correlazione  con  l'art. 77  della
  Costituzione;
        pertanto  appariva  fondata  la legittimita' dell'operato del
  legislatore   laddove,   in   particolare,  fa  salvi  gli  effetti
  prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti sulla base di tutti i
  decreti  legge  succedutisi nella disciplina e decaduti per mancata
  conversione;
        che  la previsione del terzo comma art. 77 della Costituzione
  riguarda  la  possibilita'  di  regolare  retroattivamente rapporti
  sorti  in  virtu'  di decreti legge decaduti senza considerare che,
  anche  a  non  volere  farsi  riferimento,  alla anzidetta espressa
  previsione  costituzionale,  la  regolamentazione  retroattiva  dei
  rapporti giuridici incontra un limite solo in materia penale.
    Sulla  scorta  di  tali  considerazioni la commissione tributaria
  provinciale  di  Pesaro  riteneva la questione di costituzionalita'
  irrilevante e manifestamente infondata e respingeva il ricorso.
    Avverso  tale  decisione  interponeva  appello  la societa' Gaber
  S.r.l.   che  sosteneva  che  la  disposizione  dell'art. 77  della
  Costituzione  riguardava i decreti legge sottoposti al vaglio delle
  Camere e non convertiti, non anche i provvedimenti d'urgenza che il
  Governo lascia decadere senza riproporre per la conversione.
    Deve  pertanto  ritenersi interdetto alle leggi di conversione di
  innovare   l'oggetto   del   decreto   convertito  come  ad  avviso
  dell'appellante e' avvenuto.
    Per tali motivi l'appellante chiedeva:
        di  rimettere  gli atti del presente provvedimento alla Corte
  costituzionale  affinche'  decida  sulla  legittimita' dell'art. 1,
  comma  2,  legge  n.  349/95 in relazione all'art. 77, terzo comma,
  della Costituzione;
        di   dichiarare  conseguentemente  privo  d'ogni  effetto,  e
  comunque  nullo, l'avviso di rettifica, per essere decaduta ex tunc
  la disciplina regolata in materia dai dd.-ll. nn. 719/1995, 48/1995
  e 138/1995.
    Il tutto con vittoria di spese funzioni ed onorario.
    L'ufficio   del  registro  di  Pesaro,  pur  ritenendo  infondata
  l'eccezione  di  incostituzionalita' si rimetteva al giudizio della
  commissione  e  non avendo ravvisato elementi di contestazione alla
  valutazione   finale  operata  dallo  stesso,  non  contrastava  la
  richiesta subordinata dell'appellante ma chiedeva la conferma della
  validita' dell'avviso di accertamento.

                            O s s e r v a

    Il  d.-l.  n. 132  del  29  aprile  1995 prevedeva la proroga del
  termine  per  la  notifica  di  avvisi di accertamento inizialmente
  previsto  per l'INVIM straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del
  decreto-legge   13   settembre   1991,   n. 299,   convertito   con
  modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, al 31 dicembre
  del   quarto  anno  successivo  a  quello  di  presentazione  della
  dichiarazione.
    Alla  data  di  emissione  dell'avviso  di  accertamento da parte
  dell'ufficio  del  registro  di  Pesaro (6 giugno 1995) ed a quella
  della  sua  notifica alla Gaber S.r.l. (17 giugno 1995) era vigente
  il  d.-l. n. 132/1995 che legittimava l'ampliamento dei termini ma,
  poiche' il decreto-legge non fu convertito, alla data del 28 giugno
  1995  esso non era piu' legittimo in quanto la decaduta proroga del
  termine  per l'accertamento non era stata reiterata dal Governo ne'
  il  Parlamento  aveva ancora normato i rapporti giuridici sorti nel
  frattempo  come  ad  esempio,  proprio  quelli  tra  Gaber S.r.l. e
  l'amministrazione finanziaria.
    Successivamente  il Parlamento, con la legge n. 349 dell'8 agosto
  1995,  aveva  espressamente  stabilito che restavano restano validi
  gli  atti  ed  i  provveditimenti adottati ed erano fatti salvi gli
  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti giuridici sorti sulla base del
  d.-l. 29 aprile 1995.
    Ad  avviso  di  questa  commissione potrebbe non essere infondato
  sostenere  che  l'art. 77 della Costituzione avrebbe legittimato il
  Parlamento  solamente  a  non convertire, per esempio, la specifica
  disposizione della proroga dei termini, emanando nel contempo norme
  destinate a disciplinare i rapporti giuridici nel frattempo sorti e
  modificati dalla mancata conversione.
    I  rapporti  giuridici  tra  amministrazione  finanziaria e Gaber
  S.r.l. si erano invece modificati a causa della mancata conversione
  del  d.-l.  29  aprile  1995 in quanto, nel periodo compreso tra la
  decadenza  del  d.-l.  29 aprile 1995 e la data di emanazione della
  legge  n.  349/1995,  l'avviso di accertamento emesso nei confronti
  della  Gaber  S.r.l.  non  poteva  considerarsi  legittimo  ma anzi
  avrebbe    dovuto    essere    oggetto    di    revoca   da   parte
  dell'amministrazione  finanziaria  in quanto nessuna norma, in tale
  frangente,   consentiva  di  derogare  agli  ordinari  termini  per
  l'emissione di avvisi di accertamento e l'ultimo comma dell'art. 77
  della  Costituzione e' chiara nello stabilire che i decreti perdono
  efficacia  sin  dall'inizio  se  non sono convertiti in legge entro
  sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
    Al  momento della conversione in legge la proroga dei termini per
  gli  accertamenti  per  INVIM  straordinaria  non  era  quindi piu'
  operante e quindi anche l'espressione "sono fatti salvi gli effetti
  prodottisi"  usata  dal  legislatore  deve  comprendere e riferirsi
  anche gli effetti di illegittimita' dell'avviso di accertamento nel
  periodo  compreso tra la decadenza del decreto legge e l'emanazione
  della   legge   n.  349/95  che  sono  stati  fatti  quindi  salvi,
  circostanza  che  induce ad introdurre il dubbio sulla legittimita'
  costituzionale della normativa relativa agli effetti prodottisi.
    Anche  l'espressione  "rapporti  giuridici  sorti  sulla base dei
  decreti-legge..."   puo'   comportare   l'inclusione  dei  rapporti
  giuridici  relativi  al  periodo  di  illegittimita' dell'avviso di
  accertamento   compreso  tra  la  decadenza  del  decreto  legge  e
  l'emanazione della legge n. 349/95 nell'ambito di tale fattispecie,
  confermando quindi i dubbi sopra evidenziati.
    Poiche' non e' compito di questa commissione vagliare l'eventuale
  incostituzionalita'  della  legge n. 349 dell'8 agosto 1995 laddove
  e'  stato  stabilito  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
  adottati  e  sono  fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
  giuridici  sorti  sulla base dei d.-l. 27 dicembre 1994, n. 719, 25
  febbraio 1995, n. 48, e 29 aprile 1995, n. 132" rispetto all'ultima
  parte del terzo comma dell'art. 77 della Costituzione e non vi sono
  motivi  per  ritenere che tale tesi sia solo apparentemente valida,
  come  ritenuto dai primi giudici, si ritiene opportuno rimettere la
  problematica   all'organo   preposto  e  vale  a  dire  alla  Corte
  costituzionale anche in considerazione della rilevanza dell'importo
  accertato.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 ss., legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenute le questioni prospettante rilevanti e non manifestamente
  infondate;
    Solleva per violazione dell'art. 77 della Costituzione, questione
  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 2, legge n. 349
  dell'8 agosto 1995;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
  costituzionale;
    Sospende  il processo fino all'esito del giudizio di legittimita'
  costituzionale.
        Ancona, addi' 12 maggio 1999.
                        Il presidente: Avoni
                        Il relatore: Baroni
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