N. 83 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 maggio 1999
Ordinanza emessa il 12 maggio 1999 dalla Commissione tributaria regionale di Ancona sui ricorso proposto da Gaber S.r.l. contro l'ufficio del registro di Pesaro Imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - INVIM straordinaria - Termine per l'accertamento - Proroga prevista dal d.l. n. 132/1995, poi decaduto - Salvezza degli effetti prodotti da quest'ultimo, disposta in sede di conversione di altro decreto-legge - Ritenuto contrasto con la previsione costituzionale che ricollega alla decadenza del decreto-legge la sua inefficacia sin dall'inizio. - Legge 8 agosto 1995, n. 349, art. 1, comma 2. - Costituzione, art. 77, terzo comma.(GU n.10 del 1-3-2000 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello r. g. appelli 430/98 depositato il 13 maggio 1998, avverso la sentenza n. 165/3/1997 emessa dalla commissione tributaria provinciale di Pesaro da Gaber S.r.l. legale rappresentante Gatticchi Lamberto, residente a Pesaro, in via del Carso n. 21, difeso da Bertuccioli dott. Michele, residente a Pesaro, in via Giolitti n. 142; Controparti: registro di Pesaro, atti impugnati: avviso rettifica n. denuncia 968/1 vol. 15, INVIM, straordinaria, 1991. La controversia riguarda l'atto d'appello avverso la sentenza della commissione provinciale di Pesaro, sezione n. 3, del 22 aprile 1997, n. 165/3/1997 in materia di INVIM straordinaria per l'anno 1991 avanzata dal sig. Gatticchi Lamberto legale rappresentante della societa' Gaber S.r.l. con sede in via del Carso n. 21 a Pesaro. La societa' Gaber S.r.l. aveva ricevuto la notifica il 17 giugno 1995 di un avviso di rettifica, emesso dall'ufficio del registro di Pesaro in data 6 giugno 1995 mediante il quale si indicava, relativamente all'INVIM straordinaria 1991, che il valore dichiarato in L. 1.800.000.000 per gli immobili della societa' predetta e siti a Pesaro, in Largo Baccelli si intendeva rettificato in L. 3.826.636.400. Contro tale avviso di rettifica la societa' Gaber S.r.l. presentava ricorso alla commissione tributaria provinciale di Pesaro la quale respingeva il ricorso ritenendo che: solo in base ad una falsa apparenza sembravano sussistere i dubbi sollevati dal contribuente sulla illegittimita' del succitato art. 1, comma 2, legge n. 349/1995 sotto il profilo dell'avere il Parlamento esercitato un potere di conversione non direttamente connesso con l'atto da convertire innovando, cosi', l'oggetto del decreto convertito e dell'avere fatto lo stesso Parlamento rivivere i rapporti sulla base di provvedimenti non convertiti e pertanto gia' cessati ex tunc, in correlazione con l'art. 77 della Costituzione; pertanto appariva fondata la legittimita' dell'operato del legislatore laddove, in particolare, fa salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base di tutti i decreti legge succedutisi nella disciplina e decaduti per mancata conversione; che la previsione del terzo comma art. 77 della Costituzione riguarda la possibilita' di regolare retroattivamente rapporti sorti in virtu' di decreti legge decaduti senza considerare che, anche a non volere farsi riferimento, alla anzidetta espressa previsione costituzionale, la regolamentazione retroattiva dei rapporti giuridici incontra un limite solo in materia penale. Sulla scorta di tali considerazioni la commissione tributaria provinciale di Pesaro riteneva la questione di costituzionalita' irrilevante e manifestamente infondata e respingeva il ricorso. Avverso tale decisione interponeva appello la societa' Gaber S.r.l. che sosteneva che la disposizione dell'art. 77 della Costituzione riguardava i decreti legge sottoposti al vaglio delle Camere e non convertiti, non anche i provvedimenti d'urgenza che il Governo lascia decadere senza riproporre per la conversione. Deve pertanto ritenersi interdetto alle leggi di conversione di innovare l'oggetto del decreto convertito come ad avviso dell'appellante e' avvenuto. Per tali motivi l'appellante chiedeva: di rimettere gli atti del presente provvedimento alla Corte costituzionale affinche' decida sulla legittimita' dell'art. 1, comma 2, legge n. 349/95 in relazione all'art. 77, terzo comma, della Costituzione; di dichiarare conseguentemente privo d'ogni effetto, e comunque nullo, l'avviso di rettifica, per essere decaduta ex tunc la disciplina regolata in materia dai dd.-ll. nn. 719/1995, 48/1995 e 138/1995. Il tutto con vittoria di spese funzioni ed onorario. L'ufficio del registro di Pesaro, pur ritenendo infondata l'eccezione di incostituzionalita' si rimetteva al giudizio della commissione e non avendo ravvisato elementi di contestazione alla valutazione finale operata dallo stesso, non contrastava la richiesta subordinata dell'appellante ma chiedeva la conferma della validita' dell'avviso di accertamento. O s s e r v a Il d.-l. n. 132 del 29 aprile 1995 prevedeva la proroga del termine per la notifica di avvisi di accertamento inizialmente previsto per l'INVIM straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Alla data di emissione dell'avviso di accertamento da parte dell'ufficio del registro di Pesaro (6 giugno 1995) ed a quella della sua notifica alla Gaber S.r.l. (17 giugno 1995) era vigente il d.-l. n. 132/1995 che legittimava l'ampliamento dei termini ma, poiche' il decreto-legge non fu convertito, alla data del 28 giugno 1995 esso non era piu' legittimo in quanto la decaduta proroga del termine per l'accertamento non era stata reiterata dal Governo ne' il Parlamento aveva ancora normato i rapporti giuridici sorti nel frattempo come ad esempio, proprio quelli tra Gaber S.r.l. e l'amministrazione finanziaria. Successivamente il Parlamento, con la legge n. 349 dell'8 agosto 1995, aveva espressamente stabilito che restavano restano validi gli atti ed i provveditimenti adottati ed erano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del d.-l. 29 aprile 1995. Ad avviso di questa commissione potrebbe non essere infondato sostenere che l'art. 77 della Costituzione avrebbe legittimato il Parlamento solamente a non convertire, per esempio, la specifica disposizione della proroga dei termini, emanando nel contempo norme destinate a disciplinare i rapporti giuridici nel frattempo sorti e modificati dalla mancata conversione. I rapporti giuridici tra amministrazione finanziaria e Gaber S.r.l. si erano invece modificati a causa della mancata conversione del d.-l. 29 aprile 1995 in quanto, nel periodo compreso tra la decadenza del d.-l. 29 aprile 1995 e la data di emanazione della legge n. 349/1995, l'avviso di accertamento emesso nei confronti della Gaber S.r.l. non poteva considerarsi legittimo ma anzi avrebbe dovuto essere oggetto di revoca da parte dell'amministrazione finanziaria in quanto nessuna norma, in tale frangente, consentiva di derogare agli ordinari termini per l'emissione di avvisi di accertamento e l'ultimo comma dell'art. 77 della Costituzione e' chiara nello stabilire che i decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Al momento della conversione in legge la proroga dei termini per gli accertamenti per INVIM straordinaria non era quindi piu' operante e quindi anche l'espressione "sono fatti salvi gli effetti prodottisi" usata dal legislatore deve comprendere e riferirsi anche gli effetti di illegittimita' dell'avviso di accertamento nel periodo compreso tra la decadenza del decreto legge e l'emanazione della legge n. 349/95 che sono stati fatti quindi salvi, circostanza che induce ad introdurre il dubbio sulla legittimita' costituzionale della normativa relativa agli effetti prodottisi. Anche l'espressione "rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge..." puo' comportare l'inclusione dei rapporti giuridici relativi al periodo di illegittimita' dell'avviso di accertamento compreso tra la decadenza del decreto legge e l'emanazione della legge n. 349/95 nell'ambito di tale fattispecie, confermando quindi i dubbi sopra evidenziati. Poiche' non e' compito di questa commissione vagliare l'eventuale incostituzionalita' della legge n. 349 dell'8 agosto 1995 laddove e' stato stabilito "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei d.-l. 27 dicembre 1994, n. 719, 25 febbraio 1995, n. 48, e 29 aprile 1995, n. 132" rispetto all'ultima parte del terzo comma dell'art. 77 della Costituzione e non vi sono motivi per ritenere che tale tesi sia solo apparentemente valida, come ritenuto dai primi giudici, si ritiene opportuno rimettere la problematica all'organo preposto e vale a dire alla Corte costituzionale anche in considerazione della rilevanza dell'importo accertato.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 ss., legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenute le questioni prospettante rilevanti e non manifestamente infondate; Solleva per violazione dell'art. 77 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, legge n. 349 dell'8 agosto 1995; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il processo fino all'esito del giudizio di legittimita' costituzionale. Ancona, addi' 12 maggio 1999. Il presidente: Avoni Il relatore: Baroni 00C0184