N. 90 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 gennaio 2000
Ordinanza emessa l'11 gennaio 2000 dal tribunale di Treviso nel procedimento civile vertente tra Xiccato Maria e I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalita' di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio di eguaglianza e sulla garanzia previdenziale. - Legge 23 dicembre 1996, n. 662, artt. 1, comma 181 e 182, modificato dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, art. 3-bis; legge 23 dicembre 1998, n. 448, artt. 36, commi 1 e 5. - Costituzione, artt. 3, 24 e 38.(GU n.11 del 8-3-2000 )
IL TRIBUNALE Nella causa in grado d'appello promossa da Xiccato Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Galeotafiore, contro I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Lauletta, ha pronunciato la seguente ordinanza; Con ricorso depositato il 22 febbraio 1995, Xiccato Maria proponeva appello avverso la sentenza n. 31/1995 del pretore di Treviso che, in parziale accoglimento del ricorso introduttivo di primo grado, aveva riconosciuto il suo diritto alla "cristallizzazione" dell'importo della pensione di reversibilita' integrata al minimo sino al suo riassorbimento per effetto della perequazione automatica. Rilevava l'appellante l'omessa pronuncia da parte del pretore sulla domanda avente ad oggetto il pagamento dell'integrazione al minimo sino al settembre 1983. Si costituiva l'I.N.P.S., chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva disatteso la propria eccezione di decadenza a norma dell'art. 47, d.P.R. n. 639/1970 e dell'art. 6, legge n. 166/1991. Ritiene il tribunale che l'art. 1, commi 181 e 182, legge n. 662/1996 e l'art. 36, comma 5, legge n. 448/1998, presentino profili d'incostituzionalita' con riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione. La stessa giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 103/95 e 123/87) ha sancito la legittimita' di norme che hanno disposto l'estinzione dei giudizi pendenti, quando "tale previsione e' coerente col carattere sostanzialmente sattisfattivo della nuova legge rispetto alle pretese fatte valere dinanzi ai giudici a quibus". La normativa in esame, viceversa, nel prendere atto di un diritto gia' sorto in capo ai pensionati per effetto delle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994, si limita a regolarne le modalita' di adempimento in senso deteriore rispetto alle norme generali. Lungi dal produrre un arricchimento della situazione giuridica soggettiva del creditore, dunque, incide su tale situazione determinando una dilazione dei tempi di adempimento (con la previsione del pagamento degli arretrati in sei annualita': art. 1, comma 181, legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 3 bis, legge n. 140/1997), la compressione della misura del soddisfacimento (con riferimento alla misura degli interessi, liquidati forfettariamente nel 5% complessivo per una mora ultradecennale: art. 1, comma 182, della legge n. 662/1996, come da ultimo modificato dall'art. 36, comma 1, della legge n. 448/1998), l'esclusione della conseguenza legale dell'accoglimento delle pretese fatte valere in giudizio e fondate su situazione giuridica perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della normativa in esame (compensazione delle spese: art. 36, comma 5, della legge n. 448/1998). Ne risulta la violazione dei seguenti articoli della Costituzione: art. 3, in quanto si introduce un trattamento diverso e peggiorativo, che non trova giustificazione in diversita' di situazione giuridica, per i crediti dei pensionati con diritto alla c.d. cristallizzazione; art. 24, poiche' e' vanificato il diritto di agire in giudizio per la tutela integrale del diritto sostanziale e di ottenere la conseguente rifusione delle spese sostenute (cio' che costituisce estrinsecazione della previsione costituzionale del diritto di difesa), con l'ulteriore rischio, conseguente alla dichiarazione di estinzione, di vedersi opporre poi - in via amministrativa - dall'I.N.P.S. argomentazioni ed eccezioni (ad es: superamento del limite reddituale) gia' dedotte nel giudizio dichiarato estinto e non incise dalle disposizioni della nuova normativa; art. 38, in quanto sono compressi diritti, di natura previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale. Le norme indicate regolano la fattispecie dedotta nel presente giudizio, sicche' la questione di legittimita' appare rilevante, oltreche' non manifestamente infondata.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953; Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 181 e 182 delle legge 22 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 36, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, per i motivi indicati nella parte motiva della presente ordinanza; Sospende il giudizio. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Treviso, addi' 11 gennaio 2000. Il presidente: Castagna 00C0196