N. 96 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 novembre 1999
Ordinanza emessa il 17 novembre 1999 dal pretore di Termini Imerese nel procedimento penale a carico di Dorigo Giovanni Processo penale - Responsabilita' civile (in particoalre, esercente l'aeromobile ex art. 878 cod. nav.) - Citazione da parte dell'imputato - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto nel processo civile - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 112/1998. - Cod. proc. pen. 1988, art. 83. - Costituzione, art. 3.(GU n.11 del 8-3-2000 )
IL TRIBUNALE Letti gli atti del procedimento penale n. 801/1998 r.g. (1995/96 r.n.r.); O s s e r v a A seguito di decreto di citazione Giovanni Dorigo e' stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 589, c.p., ed in particolare per avere, come comandante primo pilota del velivolo Canadair C1 215, cagionato con colpa la morte del secondo pilota Mauro Morello. Avvenuta la costituzione di parte civile dei familiari della vittima, il pretore, su richiesta della difesa dell'imputato, ha disposto - ai sensi dell'art. 83, c.p.p., come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 112 del 1998 - la citazione dei responsabili civili individuati nella SISAM S.p.a., in persona del suo legale rappresentante, esercente l'aeromobile coinvolto nel sinistro per cui e' processo, ex art. 878 Cod. nav., e della Generali assicurazioni S.p.a., in persona del suo legale rappresentante, che, ai sensi dell'art. 935 del Codice di navigazione, aveva assunto l'obbligo del risarcimento dei danni cagionati al personale di volo durante l'espletamento del servizio al quale era addetto il Canadair precipitato. Costituendosi in giudizio, la SISAM S.p.a. e la Generali assicurazioni S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, eccepivano la inammissibilita' della loro chiamata su richiesta dell'imputato. In particolare deducevano che tale soggetto non era tra quelli legittimati, ai sensi dell'art. 83, c.p.p., a chiedere la citazione del responsabile civile, atteso che non poteva trovare applicazione nella fattispecie in oggetto la sentenza n. 112/1998 della Corte costituzionale. Con separata ordinanza il pretore ha disposto l'esclusione dal giudizio della Generali assicurazioni S.p.a., in persona del suo legale rappresentante, ritenendo infondata ed irrilevante la questione di legittimita' costituzionale prospettata in giudizio con riferimento all'art. 935, Cod. nav. Tanto premesso, osserva il giudicante che d'ufficio, ancorche' prospettata dalla difesa con la memoria depositata all'udienza del 24 marzo 1999, vada sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83, c.p.p., nella parte in cui non prevede la possibilita' per l'imputato, ove vi sia stata costituzione di parte civile, di chiamare o chiedere l'autorizzazione a chiamare nel processo penale il responsabile civile ed in particolare l'esercente dell'aeromobile ex art. 878, Cod. nav. Ed invero la rilevanza della questione appare evidente, sia in fatto che in diritto, se si considera che e' stato l'imputato a chiedere la citazione del responsabile civile e che l'art. 83, c.p.p., che regola la chiamata del responsabile civile, non comprende l'imputato tra i soggetti legittimati a domandare la citazione del responsabile civile. Quanto alla non manifesta infondatezza ritiene il remittente che l'art. 83, c.p.p., nella parte in cui non prevede la possibilita' per l'imputato, ove vi sia stata costituzione di parte civile, di chiamare o chiedere l'autorizzazione a chiamare nel processo penale il responsabile civile ed in particolare l'esercente dell'aeromobile ex art. 878, Cod. nav., violi l'art. 3 della Costituzione per gli stessi motivi gia' evidenziati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 112 del 1998. Ed invero in tale sede la Consulta, investita della questione nell'ambito di un procedimento per omicidio colposo derivante da circolazione stradale e con particolare riferimento alla posizione dell'assicuratore ex legge n. 990 del 1969, - dopo aver permesso che la responsabilita' prevista da tale testo normativo rientra tra i casi di responsabilita' civile ex lege ai quali si riferisce il secondo comma dell'art. 185, c.p. - ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 83, c.p.p., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilita' civile derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. Cio' posto, ritiene l'odierno remittente che, atteso il chiaro tenore del dispositivo - avendo la Corte costituzionale dichiarato, in forza della regola di diritto comune della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, l'illegittimita' dell'art. 83, c.p.p., solamente con riferimento alla disciplina della legge n. 990 del 1969 - non si possa estendere la pronuncia ad altri casi di responsabilita'. Come precisato dalla giurisprudenza gli effetti delle pronunce dichiarative dell'illegittimita' costituzionale e di disposizioni di legge non possono, infatti, essere estesi, sulla base degli argomenti esposti in motivazione dalla Corte costituzionale, a previsioni diverse da quelle indicate nel dispositivo di tali pronunce (Cass., sez. lav., sent. n. 02451 del 13 aprile 1985, Cass., sez. lav., sent. n. 00857 del 29 gennaio 1987). Non potendo estendere la pronuncia oltre i limiti fissati dalla Consulta e ritenendo questo giudice che analoghi profili di illegittimita' costituzionale debbano essere rinvenuti nella questione in oggetto, va sollevata questione di legittimita' nei termini sopra specificati (e cioe' dell'art. 83, c.p.p., laddove non prevede la possibilita' per l'imputato di chiamare in giudizio colui il quale sia responsabile ex art. 185, comma 2, c.p., secondo le leggi civili, ed in particolare l'esercente l'aeromobile ai sensi dell'art. 878, Cod. nav. Ed invero tale norma sancisce ex lege, in via diretta, la responsabilita' civile del soggetto che ha assunto l'esercizio dell'aeromobile ("l'esercente e' responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante, per quanto riguardo l'aeromobile e la spedizione"). Trovando, quindi, anche tale forma di responsabilita' la fonte nella legge, ritiene il remittente che debbano ritenersi sussistenti gli stessi profili di illegittimita' evidenziati dalla Consulta nella sentenza n. 112 del 1998. A parere di questo pretore, infatti, non puo' dubitarsi che anche nella fattispecie in esame, non consentendo l'art. 83, c.p.p., la chiamata dell'esercente l'aeromobile, vi sia la lesione del principio di cui all'art. 3 Cost. Anche in questo caso, infatti, la posizione del convenuto chiamato a rispondere del proprio fatto illecito in autonomo giudizio civile e quella dell'imputato per il quale, in relazione allo stesso tipo di illecito, vi sia stata costituzione di parte civile del danneggiato sono identiche. Non si capisce pero' perche' - attesa l'identita' di posizioni - mentre il danneggiante nel processo civile puo' chiamare il responsabile civile, analogo potere non e' concesso all'imputato nel processo penale. Tale riflessione induce a ritenere che il principio costituzionale di uguaglianza deve ritenersi violato da un sistema come quello degli artt. 83 e ss. del codice di procedura penale, per effetto del quale il responsabile civile (e nel caso de quo l'esercente dell'aeromobile, legalmente responsabile ex art. 878, Cod. nav.) puo' entrare nel processo penale solo in forza di citazione della parte civile (o del pubblico ministero nel caso previsto dall'art. 77, n. 4) o in forza del proprio intervento volontario. Anche in tale fattispecie inoltre appare sussistente la situazione stigmatizzata dalla Consulta e cioe' che un sistema in cui il danneggiato, costituendosi parte civile, diviene il dominus dell'estensione soggettiva degli effetti civili della sentenza penale "risulta ben poco coerente al modello prefigurato dall'art. 651, c.p.p., in ordine agli effetti di natura extra penale del giudicato penale, potendo tali effetti realizzarsi nei confronti del responsabile civile solo nel caso in cui egli sia stato citato o sia intervenuto volontariamente nel processo". Infine si rileva come anche nel caso in esame sussista, cosi' come gia' affermato dalla Consulta, "l'irrazionalita' di una disciplina legislativa che, deviando - senza alcun plausibile motivo - dallo schema del rapporto processuale civile, priva l'imputato di ogni possibilita' di coinvolgere nella pretesa di danno avanzata dalla parte civile il civilmente responsabile".
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83, c.p.p., nella parte in cui non prevede la possibilita' per l'imputato, nel caso di costituzione di parte civile, di chiamare, o chiedere l'autorizzazione a chiamare, nel processo l'esercente l'aeromobile ex art. 878, Cod. nav., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; Sospende il procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente delle due Camere del Parlamento, dandosi atto che ne e' stata data lettura in udienza ai fini della notifica alle altre parti. Termini Imerese, addi' 17 novembre 1999. Il pretore: Riggio 00C0202