N. 97 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 gennaio 2000
Ordinanza emessa l'11 gennaio 2000 dal tribunale di Treviso nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Chiarel Luigia ed altri Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalita' di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio di eguaglianza e sulla garanzia previdenziale. - Legge 23 dicembre 1996, n. 662, artt. 1, comma 181 e 182, modificato dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, art. 3-bis; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, commi 1 e 5. - Costituzione, artt. 3, 24 e 38.(GU n.11 del 8-3-2000 )
IL TRIBUNALE Nella causa in grado d'appello promossa dall'I.N.P.S., contro Chiarelli Luigia + 16, ha pronunciato la seguente ordinanza; Con ricorso depositato il 18 dicembre 1996, l'IN.P.S. proponeva appello avverso la sentenza n. 78/1996 del pretore di Treviso che, accogliendo parzialmente i ricorsi proposti da Chiarel Luigia, Casagrande Giacinto, Camarotto Amelia, Cal Adelaide, Bucciol Gioconda, Lorenzon Cesira, Brun Margherita, Cappelletto Norina, Bruttocao Giovanna, Battistella Feliciano, De Nardo Giovanna, Trevisan Erminio, Pavan Chiara, Moretto Ida, Lucchese Ines, Girardi Antonia e Fornasier Annamaria, riconosceva il diritto dei ricorrenti alla riqualificazione della pensione di reversibilita' nella misura del 60% di quella liquidata al coniuge defunto, a far tempo da tre anni e trecento giorni anteriori il deposito del ricorso, condannando l'Istituto a corrispondere ai ricorrenti le relative differenze maggiorate di interessi legali dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda di riliquidazione in via amministrativa. L'I.N.P.S. rilevava l'erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 47, d.P.R. n. 639/1970 e 6, legge n. 166/1991, sostenendo che ai ricorrenti spettassero solo i ratei maturati dopo l'istanza in via amministrativa. In corso di causa tutti i ricorrenti appellati - ritualmente costituiti - contestavano i motivi di gravame, chiedendone il rigetto, e proponevano altresi' appello incidentale relativamente al negato cumulo di rivalutazione ed interessi sulle somme dovute, in quanto, a loro dire, relative a credito maturato prima dell'entrata in vigore della legge n. 412/1991. All'udienza 12 ottobre 1999, l'I.N.P.S. chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, alla luce dell'art. 36, comma 5 della legge n. 448/1998. Ritiene il tribunale che l'art. l, commi 181 e 182, legge n. 662/1996 e l'art. 36, comma 5, legge n. 448/1998 presentino profili d'incostituzionalita' con riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione. La stessa giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 103/1995 e 123/1987) ha sancito la legittimita' di norme che hanno disposto l'estinzione dei giudizi pendenti, quando "tale previsione e' coerente col carattere sostanzialmente sattisfattivo della nuova legge rispetto alle pretese fatte valere dinanzi ai giudici a quibus". La normativa in esame, viceversa, nel prendere atto di un diritto gia' sorto in capo ai pensionati per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, si limita a regolarne le modalita' di adempimento in senso deteriore rispetto alle norme generali. Lungi dal produrre un arricchimento della situazione giuridica soggettiva del creditore, dunque, incide su tale situazione determinando una dilazione dei tempi di adempimento (con la previsione del pagamento degli arretrati in sei annualita': art. 1, comma 181, della legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 3-bis, della legge n. 140/1997), la compressione della misura del soddisfacimento (con riferimento alla misura degli interessi liquidati forfettariamente nel 5% complessivo per una mora ultradecennale: art. 1, comma 182, legge 662/1996, come da ultimo modificato dall'art. 36, comma 1, legge n. 448/1998), l'esclusione della conseguenza legale dell'accoglimento delle pretese fatte valere in giudizio e fondate su situazione giuridica perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della normativa in esame (compensazione delle spese: art. 36, comma 5, legge n. 448/1998). Ne risulta la violazione dei seguenti articoli della Costituzione: art. 3, in quanto si introduce un trattamento diverso e peggiorativo, che non trova giustificazione in diversita' di situazione giuridica, per i crediti dei pensionati con diritto alla c.d. cristallizzazione; art. 24, poiche' e' vanificato il diritto di agire in giudizio per la tutela integrale del diritto sostanziale e di ottenere la conseguente rifusione delle spese sostenute (cio' che costituisce estrinsecazione della previsione costituzionale del diritto di difesa), con l'ulteriore rischio, conseguente alla dichiarazione di estinzione, di vedersi opporre poi - in via amministrativa - dall'I.N.P.S. argomentazioni ed eccezioni (ad es.: superamento del limite reddituale) gia dedotte nel giudizio dichiarato estinto e non incise dalle disposizioni della nuova normativa; art. 38, in quanto sono compressi diritti, di natura, previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale. Le norme indicate regolano la fattispecie dedotta nel presente giudizio, sicche' la questione di legittimita' appare rilevante, oltreche' non manifestamente infondata.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953; Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, commi 181 e 182 delle legge 22 dicembre 1996 n. 662, come modificati dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 36, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, per i motivi indicati nella parte motiva della presente ordinanza; Sospende il giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Treviso, addi' 11 gennaio 2000. Il presidente: Castagna Il relatore: Dona' 00C0203