N. 97 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 gennaio 2000

Ordinanza  emessa  l'11  gennaio  2000  dal  tribunale di Treviso nel
procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Chiarel Luigia ed altri
Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  - Rimborsi
conseguenti  alle  sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e
240/1994  -  Modalita' di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti
alla  data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza
sul  diritto di difesa, sul principio di eguaglianza e sulla garanzia
previdenziale.
- Legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  artt.  1,  comma  181  e 182,
  modificato dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, art. 3-bis; legge 23
  dicembre 1998, n. 448, art. 36, commi 1 e 5.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 38.
(GU n.11 del 8-3-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Nella  causa  in  grado  d'appello promossa dall'I.N.P.S., contro
  Chiarelli Luigia + 16, ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Con  ricorso  depositato il 18 dicembre 1996, l'IN.P.S. proponeva
  appello  avverso la sentenza n. 78/1996 del pretore di Treviso che,
  accogliendo  parzialmente  i  ricorsi  proposti  da Chiarel Luigia,
  Casagrande   Giacinto,  Camarotto  Amelia,  Cal  Adelaide,  Bucciol
  Gioconda,  Lorenzon  Cesira,  Brun  Margherita, Cappelletto Norina,
  Bruttocao  Giovanna,  Battistella  Feliciano,  De  Nardo  Giovanna,
  Trevisan Erminio, Pavan Chiara, Moretto Ida, Lucchese Ines, Girardi
  Antonia   e   Fornasier   Annamaria,  riconosceva  il  diritto  dei
  ricorrenti  alla  riqualificazione della pensione di reversibilita'
  nella  misura del 60% di quella liquidata al coniuge defunto, a far
  tempo  da  tre  anni  e  trecento  giorni anteriori il deposito del
  ricorso,  condannando  l'Istituto  a corrispondere ai ricorrenti le
  relative    differenze   maggiorate   di   interessi   legali   dal
  centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda
  di riliquidazione in via amministrativa.
    L'I.N.P.S. rilevava l'erronea applicazione del combinato disposto
  degli   artt.  47,  d.P.R.  n. 639/1970  e  6,  legge  n. 166/1991,
  sostenendo che ai ricorrenti spettassero solo i ratei maturati dopo
  l'istanza in via amministrativa.
    In  corso  di  causa  tutti  i ricorrenti appellati - ritualmente
  costituiti  -  contestavano  i  motivi  di  gravame, chiedendone il
  rigetto,  e  proponevano altresi' appello incidentale relativamente
  al  negato cumulo di rivalutazione ed interessi sulle somme dovute,
  in   quanto,  a  loro  dire,  relative  a  credito  maturato  prima
  dell'entrata in vigore della legge n. 412/1991.
    All'udienza 12 ottobre 1999, l'I.N.P.S. chiedeva la dichiarazione
  di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, alla luce
  dell'art. 36, comma 5 della legge n. 448/1998.
    Ritiene  il  tribunale  che  l'art. l,  commi  181  e  182, legge
  n. 662/1996  e  l'art.  36,  comma  5, legge n. 448/1998 presentino
  profili d'incostituzionalita' con riferimento agli artt. 3, 24 e 38
  della Costituzione.
    La  stessa  giurisprudenza  della  Corte costituzionale (sentenze
  nn. 103/1995  e  123/1987)  ha sancito la legittimita' di norme che
  hanno  disposto  l'estinzione  dei  giudizi  pendenti, quando "tale
  previsione  e' coerente col carattere sostanzialmente sattisfattivo
  della  nuova  legge  rispetto  alle pretese fatte valere dinanzi ai
  giudici a quibus".
    La normativa in esame, viceversa, nel prendere atto di un diritto
  gia'  sorto  in capo ai pensionati per effetto delle sentenze della
  Corte   costituzionale  n. 495/1993  e  n. 240/1994,  si  limita  a
  regolarne  le  modalita' di adempimento in senso deteriore rispetto
  alle norme generali.
    Lungi  dal  produrre  un arricchimento della situazione giuridica
  soggettiva   del  creditore,  dunque,  incide  su  tale  situazione
  determinando  una  dilazione  dei  tempi  di  adempimento  (con  la
  previsione del pagamento degli arretrati in sei annualita': art. 1,
  comma    181,    della    legge    n. 662/1996,   come   modificato
  dall'art. 3-bis,  della  legge  n. 140/1997), la compressione della
  misura  del  soddisfacimento  (con  riferimento  alla  misura degli
  interessi  liquidati  forfettariamente  nel  5% complessivo per una
  mora  ultradecennale:  art. 1,  comma  182, legge 662/1996, come da
  ultimo  modificato  dall'art.  36,  comma  1,  legge  n. 448/1998),
  l'esclusione   della  conseguenza  legale  dell'accoglimento  delle
  pretese  fatte valere in giudizio e fondate su situazione giuridica
  perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della normativa in
  esame   (compensazione   delle   spese:  art. 36,  comma  5,  legge
  n. 448/1998).
    Ne   risulta   la   violazione   dei   seguenti   articoli  della
  Costituzione:
        art.  3,  in  quanto  si  introduce  un trattamento diverso e
  peggiorativo,  che  non  trova  giustificazione  in  diversita'  di
  situazione giuridica, per i crediti dei pensionati con diritto alla
  c.d. cristallizzazione;
        art. 24,  poiche'  e'  vanificato  il  diritto  di  agire  in
  giudizio  per  la  tutela  integrale  del  diritto sostanziale e di
  ottenere  la  conseguente rifusione delle spese sostenute (cio' che
  costituisce  estrinsecazione  della  previsione  costituzionale del
  diritto  di  difesa),  con  l'ulteriore  rischio,  conseguente alla
  dichiarazione  di  estinzione,  di  vedersi  opporre  poi  - in via
  amministrativa - dall'I.N.P.S. argomentazioni ed eccezioni (ad es.:
  superamento   del  limite  reddituale)  gia  dedotte  nel  giudizio
  dichiarato  estinto  e  non  incise  dalle disposizioni della nuova
  normativa;
        art.   38,  in quanto  sono  compressi  diritti,  di  natura,
  previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale.
    Le  norme  indicate  regolano la fattispecie dedotta nel presente
  giudizio,  sicche'  la  questione di legittimita' appare rilevante,
  oltreche' non manifestamente infondata.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  134  della Costituzione e 23 della legge n. 87
  dell'11 marzo 1953;
    Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di
  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 1, commi 181 e 182 delle
  legge  22  dicembre  1996  n. 662,  come modificati dall'art. 3-bis
  della  legge  28  maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36, comma 1 della
  legge  23  dicembre  1998,  n. 448,  e  36,  comma 5 della legge 23
  dicembre  1998,  n. 448,  in  relazione agli artt. 3, 24 e 38 della
  Costituzione,  per  i  motivi  indicati  nella  parte  motiva della
  presente ordinanza;
    Sospende il giudizio;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
  costituzionale;
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga
  notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'
  comunicata  ai  Presidenti  della  Camera dei deputati e del Senato
  della Repubblica.
      Treviso, addi' 11 gennaio 2000.
                       Il presidente: Castagna
                                               Il relatore: Dona'
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