N. 103 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 1998

Ordinanza  emessa  il  18  novembre 1998 dal tribunale amministrativo
regionale  del  Lazio  sui  ricorsi riuniti proposti da De Cristofaro
Domenico  ed  altri contro Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica ed altri.
Istruzione  pubblica  -  Istruzione  universitaria  - Attribuzione al
Ministro  dell'universita'  del  potere  di  definizione, su conforme
parere  del  C.U.N.,  dei  criteri  generali  per la regolamentazione
dell'accesso  ai corsi universitari compresi quelli a "numero chiuso"
- Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia
di  accesso  all'istruzione  universitaria,  nonche'  dei principi di
uguaglianza e del libero accesso alle scuole.
- Legge  19  novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla
  legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116.
- Costituzione, artt. 33 e 34.
(GU n.11 del 8-3-2000 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronuciato  la  seguente  ordinanza sui ricorsi nn. 12100/98,
  13624/98  e  12961/98,  proposti  rispettivamente, da De Cristofaro
  Domenico,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Carmine Pascarella,
  domiciliato elettivamente in Roma, viale del Vignola n. 5 presso lo
  studio dell'avv. Ciro Sindona;
    Contro  il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
  e  tecnologica e l'Universita' degli studi di Napoli, rappresentati
  e   difesi   dall'Avvocatura   generale  dello  Stato  ed  ex  lege
  domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
    E  nei  confronti  di  Gagliardi  Francesco,  non  costituito  in
  giudizio;
    Avverso e per l'annullamento:

        a) previa sospensiva del decreto ministeriale 21 luglio 1997,
  n. 245,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 175 del 24 luglio
  1997;
        b)  del successivo decreto ministeriale 17 giugno 1998 che ha
  determinato  il numero dei posti disponibili per l'immatricolazione
  per   l'anno   accademico  1998/1999  per  i  corsi  di  laurea  in
  odontoiatria;
        c)  delle  deliberazioni assunte dal consiglio di facolta' di
  medicina  e chirurgia, dal consiglio di corso di laurea, dal senato
  accademico   e  dal  consiglio  di  amministrazione  della  Seconda
  universita'  degli  studi in Napoli nell'ambito del procedimento di
  indizione   delle   procedure  selettive  per  l'accesso  ai  corsi
  universitari  di laurea in medicina e odontoiatria anche al fine di
  determinare le potenzialita' recettive dei corsi di laurea;
        d)  del  provvedimento  di indizione delle relative procedure
  assunte  dalla  intimata Universita' ivi compresi i pareri espressi
  dal consiglio universitario nazionale; e delle graduatorie finali;
        f) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale,
  comunque  lesivo  (ric. n. 12100/98); Peduto Elisa, rappresentata e
  difesa  dall'avv.  Mario  Racco, elettivamente domiciliata in Roma,
  viale Mazzini n. 114/B;

    Contro  l'Universita'  degli  studi  di  Roma  "La  Sapienza", in
  persona  del  rettore  pro-tempore; il Ministero dell'universita' e
  della ricerca scientifica e tecnologica, nella persona del Ministro
  pro-tempore  la facolta' di sociologia dell'Universita' di Roma "La
  Sapienza",  in  persona  del  preside  pro-tempore  rappresentati e
  difesi  dall'avvocatura generale dello Stato ed ex lege domiciliata
  in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per:

        la   declaratoria   di   illegittimita'   ed  il  conseguente
  annullamento  del  decreto  rettorale  5  agosto  1998  concernente
  l'apertura  delle  iscrizioni  al  corso di laurea in scienze della
  comunicazione  nella  parte  in  cui  limita  il  numero  dei posti
  disponibili  per  l'anno  accademico  1998/1999  in 600 unita' piu'
  ulteriori 30 in presenza di determinati requisiti;
        la   declaratoria   di   illegittimita'   ed  il  conseguente
  annullamento   degli   atti   presupposti,   tra   cui  il  decreto
  ministeriale  14  maggio  1998,  il  decreto ministeriale 21 luglio
  1997,  n. 245  e  ogni altro provvedimento che disponga limitazioni
  numeriche all'accesso ai corsi di laurea;
        degli   atti  conseguenziali,  tra  i  quali  la  graduatoria
  relativa alla selezione di cui al decreto rettorale 5 agosto 1998;
        tutto  cio' preva ammissione con riserva della ricorrente, in
  via  cautelare,  al primo anno del corso di laurea in scienze della
  comunicazione  (ricorso n. 13624/98); Biondi Viviana, rappresentata
  e  difesa dall'avv. Mario Carta, elettivamente domiciliata in Roma,
  nello studio del difensore, via Crescenzio n. 82;
    Contro  il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
  e  tecnologica  in  persona  del  Ministro  pro-tempore; la Seconda
  universita'   degli   studi  di  Napoli,  facolta'  di  medicina  e
  chirurgia,  in  persona  del  rettore  pro-tempore, rappresentati e
  difesi  dall'Avvocatura generale dello Stato ed ex lege domiciliata
  in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n. 12;  per  l'annullamento previa
  sospensiva:

      del   d.P.R.   25   settembre   1980,   n. 691,   e  successive
  modificazioni,  del  d.P.R. 31 ottobre 1981, n. 1089, del d.P.R. 22
  dicembre  1982, n. 1143, in particolare l'art. 135 che ha stabilito
  il  numero  degli  studenti  da  ammettere  al  corso  di laurea in
  odontoiatria  e  protesi  dentaria in numero di 24 per ciascun anno
  accademico;
        del  decreto ministeriale dell'11 giugno 1998 come modificato
  dal  decreto  ministeriale  del  23  luglio  1998, sul numero degli
  studenti  ammissibili,  per complessivi 22 posti al corso di laurea
  in  odontoiatria  e  protesi  dentaria della facolta' di medicina e
  chirurgia della seconda Universita' deali studi di Napoli;
        del  d.r.  n. 2781  del 29 luglio 1998 e successiva rettifica
  con  cui  e' stato emanato il bando di concorso per l'ammissione al
  corso  di  laurea in odontaiatria e protesi dentaria della facolta'
  di  medicina  e  chirurgia della Seconda universita' degli studi di
  Napoli - anno accademico 1998/1999;
        della delibera di approvazione della graduatoria finale degli
  ammessi al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della
  facolta'  di  medicina  e chirurgia della Seconda universita' degli
  studi   di  Napoli  -  anno  accademico  1998/1999  pubblicata  per
  affissione  nei  locali  della  facolta'  in data 28 settembre 1998
  (data indicata nello stesso bando di concorso);
        di    ogni    atto    preordinato,   connesso,   presupposto,
  conseguenziale  o  comunque  collegato  a quelli impugnati (ricorso
  n. 12961/98);

    Visti i ricorsi con i relativi allegati;
    Visti  gli  atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione
  intimata;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato  relatore,  per  le  camere  di  consiglio  dell'11 e 18
  novembre 1998, il consigliere Bruno Mollica;
    Uditi,  altresi',  i  difensori  delle  parti,  come  da  verbale
  d'udienza;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

                           Fatto e diritto

    1. - Con i ricorsi all'esame della sezione - di cui va esposta la
  riunione  ai  soli  fini  della  trattazione della presente fase di
  giudizio  -  i  ricorrenti investono i provvedimenti specificati in
  epicrafe nella parte in cui determinano la preclusione dell'accesso
  ai  corsi  universitari  cui i medesimi aspirano ad essere iscritti
  per l'anno accademico 1998/1999, e ne chiedono, in via incidentale,
  la  sospensione:  e  su  tale  richiesta  cautelare  la  sezione e'
  chiamata a decidere.
    Trattasi  di corsi per i quali l'amministrazione, attraverso atti
  regolamentari  e  di attuazione, ha imposto consistenti limitazioni
  nelle iscrizioni.
    L'agire   dell'amministrazione,   -  in  particolare  il  decreto
  ministriale  21  luglio 1997, n. 245 ("Regolamento recante norme in
  materia  di  accessi  alla  istruzione  universitaria e di connesse
  attivita'   di  orientamento")  -  trova  dichiaratamente  supporto
  normativo  nell'art. 9,  comma 4,  della  legge  19  novembre 1990,
  n. 341,  come  modificato  dall'art. 17,  comma 116, della legge 15
  maggio  1997,  n. 127,  che  ha  attribuito  ad un atto emanato dal
  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
  il  potere  di  determinare  la  limitazione  degli  accessi di cui
  trattasi.
    Ed  invero,  l'art. 9  citato,  a  seguito  della detta modifica,
  stabilisce  che  il  Ministro  "definisce,  su  conforme parere del
  Consiglio  universitario  nazionale,  i  criteri  generali  per  la
  regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai
  corsi  universitari,  anche a quelli per i quali l'atto emanato dal
  Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni".
    La  sezione dubita della legittimita' costituzionale della norma;
  pertanto, ritiene di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili
  non   trattati   dai   ricorrenti,   la   relativa   questione   di
  costituzionalita',  per  contrasto  col  principio della riserva di
  legge   e,   conseguentemente,   con   gli   artt. 33  e  34  della
  Costituzione.

    2. - La questione appare rilevante sotto un duplice profilo.
        Da un lato, sembra incontrovertibile che la tutela prevalente
  cui   mira   l'azione  intrapresa  discende,  nella  specie,  dalla
  eventuale  eliminazione  dalla realta' giuridica della disposizione
  che,  conferendo il detto potere all'amministrazione, consente alla
  stessa  di  precludere  o limitare l'accesso ai corsi universitari:
  si'  che  viene  a  configurarsi  un'assoluta  priorita' - anche in
  ragione  di  principi  attinenti  all'economia  di  giudizio  -  di
  trattazione  della  detta  questione.  E'  infatti  evidente che la
  caducazione delle norme che consentono al Ministro dell'universita'
  di porre limitazioni alle iscrizioni consentirebbe la soddisfazione
  piena   dell'interesse   dedotto   in   giudizio   dai  ricorrenti,
  consentendo  loro  l'iscrizione  ai  corsi  senza  sottomettersi  a
  procedure  selettive,  mentre  le altre censure sollevano questioni
  che,  ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione
  all'interesse  dei ricorrenti e si presentano subordinate all'esito
  eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalita'.
        Dall'altro,    la    indicata    rilevanza   deve   ritenersi
  configurabile  anche  nella  presente fase cautelare, atteso che il
  dubbio  di  costituzionalita'  in  ordine alla norma precitata, che
  costituisce,   allo   stato,   la   fonte   del  potere  esercitato
  dall'amministrazione,    preclude   al   collegio   una   pronuncia
  definitiva,   sia   pure   in   sede   di   sommaria   delibazione,
  sull'esistenza o meno del fumus della pretesa azionata, non potendo
  tale  valutazione  essere  svincolata  dalla  decisione della Corte
  sulla portata della norma sottoposta al suo esame.

    3. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata.
    Ritiene  la  sezione che, in materia di accesso agli studi, anche
  universitari,   sussista   in   base   agli  artt. 33  e  34  della
  Costituzione,  una  riserva  relativa  di legge, con la conseguenza
  che,   in   mancanza   di   norme   legislative  che  attribuiscano
  all'amministrazione  - nel rispetto dei caratteri costitutivi della
  riserva stessa - il potere di stabilire limitazioni alle iscrizioni
  ai    corsi,   devono   ritenersi   illegittimi   i   provvedimenti
  regolamentari o di attuazione che tali limitazioni prevedano.
    La  configurabilita',  nella  materia, di una riserva relativa di
  legge  costituisce  ius  receptum  nella giurisprudenza del giudice
  amministrativo  (in  tal  senso, Tribunale amministrativo regionale
  Lazio,  III  sez.,  3  aprile  1996,  n. 763  e  14 settembre 1994,
  n. 1632;  Tribunale  amministrativo  regionale  Toscana, I sez., 24
  aprile  1997,  n. 78;  Tribunale amministrativo regionale Veneto, I
  sez.,  13  giugno 1992, n. 222 e, II sez., 13 giugno 1997, n. 1015;
  Tribunale amministrativo regionale Liguria, II sez., 21 marzo 1995,
  n. 197).
    Ed  invero,  e'  l'art. 33,  secondo  comma, della Costituzione a
  stabilire  espressamente che "la Repubblica detta le norme generali
  sull'istruzione  e  istituisce  scuole  statali  di  ogni  ordine e
  grado",  nel  quadre  di  quella previsione del successivo art. 34,
  primo  comma, che sancisce che "la scuola e' aperta a tutti" (e che
  ha trovato attuazione, per le Universita', con la legge 11 dicembre
  1969, n. 910).
    E  laddove  il  legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni
  all'accesso,  vi  ha  provveduto,  di  norma,  direttamente  (basti
  ricordare  l'art. 24,  secondo  comma, della legge 7 febbraio 1958,
  n. 88,  che,  in ordine all'iscrizione al primo anno degli istituti
  superiori   di  educazione  fisica,  prevede  un  numero  di  posti
  determinati  da  assegnare  mediante  concorso per esami; l'art. 3,
  della  legge  21  luglio  1961,  n. 685, che limitava l'accesso dei
  diplomati  degli  istituti  tecnici  a determinate facolta' per gli
  anni   accademici   dal   1961/62   al   1964/65,   per  un  numero
  predeterminato  di  posti da assegnare mediante concorso per titoli
  ed  esami)  ovvero  mediante  attribuzione del relativo potere alla
  p.a.  nell'ambito,  peraltro,  fissato  dalla  legge  stessa (ci si
  riferisce, ad es., all'art. 38, della legge 14 agosto 1982, n. 590,
  con  cui,  al  fine  di consentire l'avvio programmato dei corsi di
  laurea,  si  e'  attribuito  all'amministrazione  universitaria  il
  potere  di determinare, peraltro con espressa limitazione temporale
  -  ai primi sei anni successivi all'attivazione di ciascun corso di
  laurea - il numero massimo delle iscrizioni).
    Orbene, la previsione costituzionale di riserva relativa di legge
  per  una  determinata materia non preclude al legislatore ordinario
  di  demandare  ad  altre  fonti  sottoordinate  la disciplina della
  materia  stessa,  consentendo  anzi  che il precetto espresso dalla
  norma  primaria,  possa  essere  integrato  da  atti  di normazione
  secondaria  che  lo rendano meglio aderente alla multiforme realta'
  socio-economica, ma cio' e' possibile solo previa determinazione di
  una  serie  di  precetti  idonei  ad  indirizzare  e  vincolare  la
  normazione  secondaria  entro  confini ben delineati o, quantomeno,
  previa  determinazione  delle  linee  essenziali  della  disciplina
  stessa.
    In  proposito, e' costante l'insegnamento del giudice delle leggi
  sulla  necessita'  che  non  "residui la possibilita' di scelte del
  tutto  libere  e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della  stessa
  pubblica    amministrazione,   ma   sussistano   nella   previsione
  legislativa   -  considerata  nella  complessiva  disciplina  della
  materia  -  razionali  ed adeguati criteri" (Corte costituzionale 5
  febbraio  1986  n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata: sentenze nn.
  4,  30 e 122 del 1957; 70 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969;
  144 del 1972; 257 del 1982; ordinanze nn. 31 e 139 del 1985).
      Se  cio'  e'  vero,  la disposizione dell'art. 9, quarto comma,
  della  legge  n. 341  del 1990, come modificata dall'art. 17, comma
  116, non sembra esente da precitati profili di incostituzionalita'.
    La norma, invero, conferisce al Ministro, come gia' ricordato, il
  potere  di  determinare la limitazione degli accessi all'istruzione
  universitaria, e cio' fa non solo senza alcuna individuazione delle
  linee essenziali delle disciplina - pur vertendo in materia coperta
  da  riserva  relativa  di  legge  -  ma  addirittura attribuendo al
  Ministro stesso, con l'ausilio di altro organo dell'amministrazione
  (CUN),   la   stessa  definizione  dei  "criteri  generali  per  la
  regolamentazione dell'accesso... ai corsi universitari".
    Sembra   pertanto   ipotizzabile   la  violazione  del  principio
  costituzionale  dela  riserva  relativa  di  legge;  il  che sembra
  comportare   altresi'   la   violazione,   mediante  l'adozione  di
  meccanismi   di   produzione  giuridica  non  conformi  al  dettato
  costituzionale, del principio della tutela del diritto allo studio,
  postulato dagli artt. 33 e 34 della Costituzione.

    4.  -  Per  le  considerazioni che precedono, va conseguentemente
  sollevata  la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9,
  quarto comma cit., per contrasto col principio costituzionale della
  riserva  relativa  di  legge  nonche'  con  gli artt. 33 e 34 della
  Costituzione.
    Va  disposta,  pertanto,  la  trasmissione  deali atti alla Corte
  costituzionale,  con  conseguente sospensione del presente giudizio
  ai  sensi  dell'art.  23  della  legge 11 marzo 1953, n. 87, per la
  pronuncia sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma;
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
  legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre
  1990,  n. 341,  come  modificato  dall'art. 17, comma 116, legge 15
  maggio 1997, n. 127, in relazione al principio costituzionale della
  riserva  relativa  di  legge  nonche'  agli  artt.  33  e  34 della
  Costituzione.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
  costituzionale e la sospensione del presente giudizio;
    Ordina  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
  notificata  alle  parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei
  Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due Camere del
  Parlamento.

    Cosi'  deciso  in Roma, Camere di Consiglio dell'11 e 18 novembre
  1998.
                        Il presidente: Cossu
                              Il consitgliere, estensore: Mollica
00C0209