N. 104 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 gennaio 2000
Ordinanza emessa il 12 gennaio 2000 dal tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi nel procedimento civile vertente tra Coppola Maurizio e Quarta Loredana Possesso - Azioni possessorie - Azione di reintegrazione proposta da uno dei coniugi nei confronti dell'altro, relativamente all'abitazione familiare - Competenza attribuita al giudice unico, prima della fase presidenziale del procedimento di separazione personale o, alternativamente, in elusione delle specifiche competenze del tribunale dei minori - Contrasto con la tutela della prole - Violazione del diritto di difesa. - D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 244, in relazione al cod. proc. civ., art. 8, n. 1. - Costituzione, artt. 24 e 31.(GU n.11 del 8-3-2000 )
IL TRIBUNALE Letti gli atti del procedimento n. 7178/99 R.G. Aff. Cont. Civ. ed a scioglimento della riserva presa all'udienza del 21 dicembre 1999; Premesso che, con ricorso depositato in data 29 novembre 1999 Coppola Maurizio esponeva di condurre in locazione dal 1o gennaio 1998 un appartamento sito in Jesi, adibito ad abitazione propria e della propria famiglia, composta dalla moglie Quarta Loredana e da suo figlio minore e proponeva azione di reintegra del possesso nei confronti di sua moglie la quale - dopo che il ricorrente si era allontanato dall'abitazione familiare a seguito di contrasti - aveva cambiato la serratura di casa e di rifiutava di farlo rientrare nell'abitazione, ove tra l'altro erano rimasti i di lui effetti personali; Premesso altresi' che la signora Quarta si opponeva alla richiesta di reintegra proposta dal marito, non sussistendo, a suo dire nel caso concreto i presupposti per l'azione possessoria, essendovi tra l'altro stato l'abbandono del tetto coniugale da parte del marito a seguito di insanabili contrasti che avevano comportato anche il ricorrente all'opera stragiudiziale di legali che avevano iniziato i contatti per la separazione; Va rilevato che per quanto riguarda la specifica competenza di questo giudice, egli non puo' che limitarsi a conoscere dell'interdetto proposto nell'ambito esclusivo degli artt. 1168 e seguenti del c.c. e che, sotto tal profilo, e' innegabile che il compossesso dell'abitazione coniugale in capo al ricorrente appaia leso, dal momento che l'allontanamento temporaneo, sia pure di durata di una certa consistenza, non puo' significare l'abbandono del compossesso dell'abitazione stessa; Rileva tuttavia questo decidente che, nelle more di un eventuale giudizio di separazione ancora non proposto, a questo giudice e' sottratta ogni valutazione circa la congruita' di una perdurante coabitazione tra i coniugi, con il conseguente giudizio circa l'opportunita' di assegnare temporaneamente all'uno o all'altro di essi la casa familiare, anche con riguardo ai superiori interessi della prole minore (competenze tutte che rientrano nell'ambito dell'art. 708, comma 3, del c.p.c. ovvero, in caso di perdurante mancato ricorso formale alla separazione, anche in quello del tribunale dei minori) e che tale assetto normativo, che impone al giudice adito ex art. 1168 del c.c. di statuire sulla mera valutazione della situazione fattuale possessoria, senza tener conto dei superiori interessi della famiglia e' senz'altro incongrua e lesiva dei predetti inteessi; Ne' d'altro canto puo' configurarsi una competenza, non prevista dal diritto positivo, di giudici che abbiano specifica cognizione in materia di famiglia e minori, mancando del tutto ogni norma che regoli eventuali rivendicazioni possessorie di un coniuge a seguito di situazioni conflittuali nell'ambito della famiglia. Anzi, paradossalmente, l'accedere, da parte del gidice, alla richiesta d'interdetto, potrebbe coattivamente ripristinare di fatto una situazione di convivenza che potrebbe essere pregiudizievole per la serenita' familiare e segnatamente per la prole; Tanto premesso, ritiene questo giudice ha sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in combinato disposto con il soppresso art. 8, n. 1, del c.p.c. (che prevedeva la competenza esclusiva del pretore per le azioni possessorie), nella parte in cui prevede la competenza del giudice unico anche per le azioni possessori proposte relativamente all'abitazione familaire tra coniugi, prima che i coniugi stessi arrivino alla fase presidenziale di cui all'art. 708 del c.p.c. ovvero, alternativamente, in elusione delle specifiche competenze funzionale che sulla tutela della prole ha il tribunale dei minori, in relazione all'art. 31 della Costituzione, nonche' dell'art. 24, comma 2, della Costituzione (in quanto il coniuge che meglio potrebbe rispondere alle esigenze di salvaguardia della prole e' impossibilitato, in questa fase, a far valere difensivamente tale idoneita', a fronte delle pretese dell'altro coniuge sul piano dei diritti reali o di godimento dell'immobile);
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244 del decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998, in riferimento al soppresso art. 8, n. 1, del c.p.c., nella parte meglio specificata in motivazione, per contrasto con gli artt. 24 e 31 della Costituzione; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone la sospensione del presente giudizio; Dispone che il presente provvedimento sia, a cura della cancelleria, comunicato alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e a quelli delle due Camere. Jesi, addi' 12 gennaio 2000. Il giudice unico: Marziali 00C0210