N. 104 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 gennaio 2000

Ordinanza  emessa il 12 gennaio 2000 dal tribunale di Ancona, sezione
distaccata  di  Jesi  nel  procedimento  civile  vertente tra Coppola
Maurizio e Quarta Loredana
Possesso  - Azioni possessorie - Azione di reintegrazione proposta da
uno    dei    coniugi   nei   confronti   dell'altro,   relativamente
all'abitazione  familiare  -  Competenza attribuita al giudice unico,
prima  della  fase  presidenziale  del  procedimento  di  separazione
personale   o,   alternativamente,   in   elusione  delle  specifiche
competenze  del  tribunale dei minori - Contrasto con la tutela della
prole - Violazione del diritto di difesa.
- D.Lgs.  19  febbraio  1998,  n.  51, art. 244, in relazione al cod.
  proc. civ., art. 8, n. 1.
- Costituzione, artt. 24 e 31.
(GU n.11 del 8-3-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Letti  gli  atti del procedimento n. 7178/99 R.G. Aff. Cont. Civ.
  ed  a  scioglimento della riserva presa all'udienza del 21 dicembre
  1999;
    Premesso  che,  con  ricorso  depositato in data 29 novembre 1999
  Coppola  Maurizio  esponeva di condurre in locazione dal 1o gennaio
  1998  un appartamento sito in Jesi, adibito ad abitazione propria e
  della  propria famiglia, composta dalla moglie Quarta Loredana e da
  suo  figlio minore e proponeva azione di reintegra del possesso nei
  confronti  di  sua  moglie la quale - dopo che il ricorrente si era
  allontanato  dall'abitazione  familiare  a  seguito  di contrasti -
  aveva  cambiato  la  serratura  di  casa  e  di  rifiutava di farlo
  rientrare  nell'abitazione,  ove tra l'altro erano rimasti i di lui
  effetti personali;
    Premesso   altresi'  che  la  signora  Quarta  si  opponeva  alla
  richiesta  di reintegra proposta dal marito, non sussistendo, a suo
  dire  nel  caso  concreto  i  presupposti per l'azione possessoria,
  essendovi  tra  l'altro  stato  l'abbandono  del tetto coniugale da
  parte  del  marito  a  seguito  di insanabili contrasti che avevano
  comportato  anche  il ricorrente all'opera stragiudiziale di legali
  che avevano iniziato i contatti per la separazione;
    Va  rilevato  che  per quanto riguarda la specifica competenza di
  questo   giudice,   egli   non   puo'  che  limitarsi  a  conoscere
  dell'interdetto  proposto  nell'ambito esclusivo degli artt. 1168 e
  seguenti  del  c.c.  e che, sotto tal profilo, e' innegabile che il
  compossesso  dell'abitazione coniugale in capo al ricorrente appaia
  leso,  dal  momento  che  l'allontanamento  temporaneo, sia pure di
  durata  di  una certa consistenza, non puo' significare l'abbandono
  del compossesso dell'abitazione stessa;
    Rileva  tuttavia questo decidente che, nelle more di un eventuale
  giudizio  di  separazione  ancora non proposto, a questo giudice e'
  sottratta  ogni  valutazione  circa la congruita' di una perdurante
  coabitazione  tra  i  coniugi,  con  il  conseguente giudizio circa
  l'opportunita'  di assegnare temporaneamente all'uno o all'altro di
  essi  la  casa familiare, anche con riguardo ai superiori interessi
  della  prole  minore  (competenze  tutte  che rientrano nell'ambito
  dell'art.  708,  comma  3, del c.p.c. ovvero, in caso di perdurante
  mancato  ricorso  formale  alla  separazione,  anche  in quello del
  tribunale  dei  minori) e che tale assetto normativo, che impone al
  giudice  adito  ex  art.  1168  del  c.c.  di  statuire  sulla mera
  valutazione  della  situazione  fattuale  possessoria,  senza tener
  conto   dei   superiori  interessi  della  famiglia  e'  senz'altro
  incongrua e lesiva dei predetti inteessi;
    Ne'  d'altro canto puo' configurarsi una competenza, non prevista
  dal  diritto  positivo, di giudici che abbiano specifica cognizione
  in  materia di famiglia e minori, mancando del tutto ogni norma che
  regoli eventuali rivendicazioni possessorie di un coniuge a seguito
  di   situazioni  conflittuali  nell'ambito  della  famiglia.  Anzi,
  paradossalmente,  l'accedere,  da  parte del gidice, alla richiesta
  d'interdetto,  potrebbe  coattivamente  ripristinare  di  fatto una
  situazione di convivenza che potrebbe essere pregiudizievole per la
  serenita' familiare e segnatamente per la prole;
    Tanto  premesso,  ritiene  questo  giudice ha sia rilevante e non
  manifestamente    infondata    la    questione    di   legittimita'
  costituzionale  dell'art.  244, comma 1, del decreto legislativo 19
  febbraio  1998,  n. 51, in combinato disposto con il soppresso art.
  8,  n.  1,  del  c.p.c.  (che prevedeva la competenza esclusiva del
  pretore  per  le azioni possessorie), nella parte in cui prevede la
  competenza  del  giudice  unico  anche  per  le  azioni  possessori
  proposte  relativamente all'abitazione familaire tra coniugi, prima
  che  i  coniugi  stessi  arrivino  alla  fase  presidenziale di cui
  all'art. 708 del c.p.c. ovvero, alternativamente, in elusione delle
  specifiche competenze funzionale che sulla tutela della prole ha il
  tribunale  dei minori, in relazione all'art. 31 della Costituzione,
  nonche'  dell'art.  24,  comma  2, della Costituzione (in quanto il
  coniuge   che   meglio   potrebbe   rispondere   alle  esigenze  di
  salvaguardia  della prole e' impossibilitato, in questa fase, a far
  valere  difensivamente  tale  idoneita',  a  fronte  delle  pretese
  dell'altro  coniuge  sul  piano  dei  diritti  reali o di godimento
  dell'immobile);
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
  legittimita'  costituzionale  dell'art. 244 del decreto legislativo
  n.  51 del 19 febbraio 1998, in riferimento al soppresso art. 8, n.
  1,  del  c.p.c., nella parte meglio specificata in motivazione, per
  contrasto con gli artt. 24 e 31 della Costituzione;
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
  costituzionale;
    Dispone la sospensione del presente giudizio;
    Dispone   che   il  presente  provvedimento  sia,  a  cura  della
  cancelleria, comunicato alle parti, al Presidente del Consiglio dei
  Ministri e a quelli delle due Camere.
        Jesi, addi' 12 gennaio 2000.
                     Il giudice unico: Marziali
00C0210