N. 8 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 17 febbraio 2000
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 17 febbraio 2000 (della provincia autonoma di Trento) Sanita' pubblica - Decreto Ministro per la funzione pubblica 18 ottobre 1999 - Modalita' di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto Sanita' - Attribuzione al Ministro della funzione pubblica del potere di esigere contribuzioni dalla provincia di Trento a favore dell'ARAN, a titolo di partecipazione alle spese di gestione della stessa, in relazione al comparto sanita' - Autorizzazione al Ministro del tesoro a trattenere l'importo preteso sulle somme spettanti alla provincia a qualsiasi titolo - Asserita estraneita' della provincia di Trento alla contrattazione collettiva tramite l'ARAN e previsione, con legge provinciale n. 7/1997, di un autonomo sistema di contrattazione finanziato dalla provincia stessa - Violazione dell'autonomia finanziaria provinciale. - Decreto Ministero funzione pubblica e altri 18 ottobre 1999, art. 2. - D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, titolo VI, modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, n. 1, 9, n. 10, e 16; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 2, secondo e terzo comma, sostituito dal d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, art. 1; legge 3 febbraio 1993, n. 29, art. 50, comma 16.(GU n.14 del 29-3-2000 )
Ricorso per conflitto di attribuzioni della provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro-tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 216 del 4 febbraio 2000 (all. 1), rappresentata e difesa - come da procura speciale dell'8 febbraio 2000 (rep. n. 24161) rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, ufficiale rogante della Provincia stessa (all. 2) - dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri, 5; Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione che non spetta allo Stato di esigere contribuzioni della provincia autonoma di Trento a favore dell'ARAN a titolo di partecipazione alle spese di gestione della stessa, in relazione al comparto sanita'; di autorizzare il Ministero del tesoro a trattenere l'importo preteso sulle somme spettanti alla ricorrente Provincia a qualsiasi titolo; e per il conseguente annullamento: dell'art. 2 del decreto del Ministro per la Funzione pubblica 18 ottobre 1999 concernente modalita' di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto Sanita', ai sensi dell'art. 50, comma 8, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie senerale, n. 296 di data 18 dicembre 1999, nella parte in cui esso dispone quanto sopra lamentato, per violazione dell'autonomia finanziaria provinciale, come disciplinata dal titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972. n. 670, modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, e come anche definita, nel particolare campo sanitario: dall'art. 8, n. 1), dall'art. 9, n. 10), e dall'art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, che conferiscono la potesta' legislativa ed amministrativa alla ricorrente provincia in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale e in materia di igiene e sanita'. dalle norme di attuazione della statuto di cui all'art. 2, secondo e terzo comma del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, le quali attribuiscono alle province autonome potesta' legislative ed amministrative attinenti al funzionamento e alla gestione delle istituzioni e degli enti sanitari nonche' la competenza a disciplinare lo stato giuridico ed economico del personale di detti istituzioni ed enti sanitari; dall'art. 50, comma 16, della legge 3 febbraio 1993, n. 29, che riconosce la specifica autonomia delle province autonome, ammettendo la possibilita' per le stesse di avvalersi per la contrattazione collettiva di loro competenza di agenzie tecniche istituite con legge provinciale. Fatto e diritto La presente controversia riguarda il decreto del Ministro per la funzione pubblica 18 ottobre 1999. Come dice la sua intitolazione, esso e' rivolto a disciplinare le modalita' di trasferimento dei contributi delle regioni a favore dell'ARAN per il comparto Sanita', ai sensi dell'art. 50, comma 8, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. Tale onere contributivo trova il proprio fondamento costituzionale e la propria ovvia ragione nella circostanza che, nell'attuale sistema di contrattazione proprio del pubblico impiego, e' per l'appunto l'ARAN a rappresentare la parte pubblica ed in particolare le stesse regioni nella contrattazione sindacale. E' naturale percio' che le regioni partecipino alle spese di gestione dell'Agenzia, come e' naturale che le risorse per tale partecipazione finanziaria siano tratte dai Fondi sanitari regionali, trattandosi appunto di spese relative alla gestione del personale sanitario. Tali ragioni e tale fondamento costituzionale non trovano riscontro alcuno in relazione alla ricorrente provincia autonoma di Trento. Da una parte, infatti, essa gode in relazione al proprio personale (ivi compreso il personale sanitario) di una particolare autonomia, che si manifesta tra l'altro in un separato sistema di contrattazione. D'altra parte, anche al finanziamento del sistema sanitario la provincia provvede nell'ambito della propria autonomia finanziaria, senza partecipare al Fondo sanitario nazionale. L'autonomo sistema di contrattazione provinciale e' d'altronde riconosciuto dalla stessa legge statale fondamentale sul pubblico impiego. Infatti, secondo l'art. 50, comma 16, della legge 3 febbraio 1993, n. 29, "le regioni a statuto speciale e le province autonome possono avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero dell'assistenza dell'ARAN". In altri termini, la legge attribuisce alle regioni speciali ed alle provincie autonome la facolta' di scegliere se avvalersi dell'ARAN o se istituire invece una propria struttura, corrispondente in sede locale per compiti alla stessa ARAN. La ricorrente Provincia si e' avvalsa di tale facolta', e con la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della provincia autonoma di Trento), ha disciplinato tra l'altro la contrattazione collettiva provinciale, affidando il compito di rappresentare l'amministrazione provinciale all'Agenzia provinciale per la rapresentanza negoziale, istituita con legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23. E tale disciplina si applica anche al personale del servizio sanitario, in virtu' di quanto disposto dall'art. 21 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3. In tale situazione, risulta evidente l'assenza di qualunque fondamento costituzionale alla pretesa statale, e l'illegittimita' ed arbitrarieta' sotto questo profilo dell'impugnato decreto. L'assenza di fondamento della pretesa statale si evince in primo luogo dallo stesso art. 50 della legge 3 febbraio 1993, n. 29, cioe' proprio dalla disposizione su cui si fonda il decreto 18 ottobre 1999, qui impugnato. Se e' vero infatti che il comma 8 di tale articolo prevede alla lett. a) che l'ARAN abbia risorse "derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio", e' anche evidente che tale onere di contribuzione e' correlato all'uso della struttura da parte di tali amministrazioni, e alla utilita' che esse ne traggono. Ma e' evidente che la facolta' concessa alle regioni speciali ed alle province autonome di non avvalersi dell'ARAN, ove effettivamente utilizzata, comporta necessariamente l'esonero delle stesse da un onere contributivo, per il quale mancherebbe qualunque ragione giustificatrice. E' chiaro dunque che, in relazione alla provincia autonoma di Trento, l'art. 50 della legge 3 febbraio 1993, n. 29, non costituisce titolo giustificativo della pretesa statale. Essendo priva di un titolo giustificativo, la pretesa sancita dal decreto ministeriale 18 ottobre 1999 viola l'autonomia finanziaria della provincia, cosi' come disposta e protetta dallo Statuto. Si noti che la pretesa statale non ha una causa agricolo medio (della coltura piu' redditizia tra quelle che coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata della regione agraria in cui ricade l'area da espropriare) per determinati coefficienti, distinti a seconda della "popolosita'" del territorio comunale. Un tale sistema di calcolo dell'indennita' di esproprio, tuttavia, suscito' fin dal principio forti dubbi, in particolare in relazione alla condizione dei proprietari dei fondi edificabili, che vedevano completamente svilito il valore dei loro beni. Tali dubbi hanno trovato conferma nella sentenza di codesta Corte costituzionale n. 5 del 1980, con la quale si e' dichiarata l'illegittimita' del sistema di calcolo indennitario previsto dalla legge n. 865/1971, in quanto il criterio del valore agricolo medio dei terreni portava "per i terreni destinati ad insediamenti edilizi che non hanno alcuna relazione con le colture praticate nella zona, alla liquidazione di indennizzi sperequati rispetto al valore dell'area da espropriare". In buona sostanza, dunque, il sistema unitario di indennizzo delineato dal legislatore statale non ha retto di fronte alla constatazione della inadeguatezza di un unico criterio indennitario a far fronte a situazioni fortemente eterogenee tra loro, quali indubbiamente sono quelle dei fondi edificabili e quelle dei fondi agricoli. In occasione di tale sentenza, la Corte ha avuto modo di effettuare una precisazione che, pur sembrando del tutto ovvia in relazione al contesto sistematico della legge n. 865/1971, pare non essere stata esattamente percepita dall'ordinanza di remissione (ne', come si dira', dalla consulenza tecnica di ufficio effettuata nel corso del giudizio, dalla quale il giudice a quo e' poi rimasto condizionato). Non puo' tuttavia non essere qui rilevato, per completezza difensiva, che tale potere sostitutivo appare alla ricorrente provincia illegittimo ed arbitrario anche di per se', cioe', in altre parole, anche se fosse previsto per una situazione di effettiva doverosita' di una partecipazione provinciale alla spesa di gestione. Esso infatti si traduce in null'altro che in un unilaterale potere ministeriale di riduzione dei trasferimenti dovuti alla provincia autonoma di Trento ai sensi dello Statuto di autonomia, e dunque in una ulteriore diretta lesione dell'autonomia finanziaria. Un potere statale di dare unilaterale esecutorieta' ad una propria pretesa di partecipazione economica della provincia all'esercizio di una funzione statale non ha alcuna base costituzionale o statutaria, e sarebbe illegittimo anche se disposto da atto avente natura e forza di legge. E' del tutto arbitrario in quanto addirittura autoattribuito dal Ministro a se stesso (il Ministro del tesoro partecipa al decreto in quanto Ministro concertato) o comunque ad altro Ministro con decreto ministeriale. Ne' evidentemente il compito assegnato al Ministro di definire il "sistema di trasferimenti" per le contribuzioni dovute da amministrazioni non statali, puo' essere inteso come conferimento del potere di prevedere un sistema di trattenuta diretta: quanto meno, non in relazione alla autonomia finanziaria costituzionalmente garantita della ricorrente provincia. L'impugnato decreto risulta pertanto illegittimo e lesivo delle competenze provinciali anche sotto questo ulteriore, specifico profilo.
P. Q. M. Chiede all'ecc.ma Corte costituzionale di dichiarare che non spetta allo Stato: di esigere contribuzioni della provincia autonoma di Trento a favore dell'ARAN a titolo di partecipazione alle spese di gestione della stessa, in relazione al comparto sanita'; di autorizzare il Ministero del tesoro a trattenere l'importo preteso sulle somme spettanti alla ricorrente provincia a qualsiasi titolo e conseguentemente annullare, in quanto cio' dispone, l'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 18 ottobre 1999 concernente modalita' di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto Sanita', ai sensi dell'art. 50, comma 8, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, per violazione dei principi e norme statutari ed attuativi citati in epigrafe, nei termini sopra illustrati. Padova-Roma, addi' 1o febbraio 2000. Avv. prof. Giandomenico Falcon - avv. Luigi Manzi 00C0215