N. 110 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 giugno 1999

Ordinanza  emessa  il  23  giugno  1999  dalla Commissione tributaria
provinciale  di Latina sul ricorso proposto da Selvi Gabriella contro
il comune di Latina
Tributi  locali - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Soggetto
passivo per gli immobili concessi in superficie - Assoggettamento del
concedente,  con  diritto  di  rivalsa sul superficiario - Eccesso di
delega.
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, comma 2.
- Costituzione,  artt. 76  e  77  in  relazione alla legge 23 ottobre
  1992, n. 421, art. 4.
(GU n.13 del 22-3-2000 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 500/99, depositato
  il  2  febbraio 1999, avverso l'avviso di liquidazione I.C.I., anno
  94,  emesso  dal  comune  di  Latina, proposto da: Selvi Gabriella,
  residente in Latina, in via Ambrifi.
                          Ritenuto in fatto
    Il  comune  di Latina - Settore finanze - Ufficio I.C.I., in data
  30  novembre  1998,  ha  notificato  alla sig.ra Selvi Gabriella in
  Carcasole,  l'avviso  di  liquidazione  ed  irrogazione di sanzioni
  I.C.I.  n. 1694/94L,  per  l'anno  1994,  con  il  quale,  ai sensi
  dell'art.   11   del  d.lgs.  504/1992,  ha  chiesto  il  pagamento
  dell'importo  complessivo  di  L. 535.965, di cui L. 303.000 per la
  differenza  di imposta dovuta sugli immobili distinti in Catasto ai
  F.171  (n. 1973 Cat. A/7 C1.2) e 169 (n. 24 sub.50 - Cat. A/2 - cl.
  3 e sub.156 Cl.C/6 - cl.1) e la restante somma a titoli di sanzioni
  amministrative  (d.lgs. 504/1992), interessi di mora (art. 17 legge
  146/1998),  spese.     La contribuente, in data 2 febbraio 1999, ha
  depositato  ricorso  avverso  detto provvedimento sostenendo quanto
  segue:         la costruzione e' stata realizzata dalla cooperativa
  "Orchidea"  S.r.l.  di  Latina,  titolare del diritto di superficie
  conseguito,  ai  sensi  dell'art. 35  della  legge  22 ottobre 1971
  n. 865,  con  atto  di  convenzione  del  20 febbraio 1979 rep. 350
  registrato  a  Latina  il  21 aprile 1983 al n. 2298, trasferito ai
  soci,  unitamente  all'alloggio, con atto registrato a Latina il 1o
  aprile 1983 al n. 2298;         l'art. 4, lett. a) n. 2 della legge
  delega  23  dicembre 1992 n. 421 ha indicato quali soggetti passivi
  dell'imposta   esclusivamente  il  proprietario  dell'immobile,  il
  titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso;
        l'art. 3, comma 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, emanato
  in   attuazione   della   delega  di  cui  all'art. 4  della  legge
  n. 421/1992  ha  arbitrariamente  ampliato  la  rosa  dei  soggetti
  passivi  includendovi  anche  il  concedente  dei  diritti reali di
  superficie,  enfiteusi  o  locazione  finanziaria,  con  diritto di
  rivalsa,  rispettivamente sul superficiario, enfiteuta o locatario,
  in violazione degli artt. 76 e 77 della Carta costituzionale.
    Con  memoria  aggiunta,  la  ricorrente  ha ribadito le richieste
  formulate  nel  ricorso,  tra  cui  la  nullita'  del provvedimento
  impugnato,   sollevando,   in   via   pregiudiziale,  eccezione  di
  incostituzionalita'   dell'art. 2,  comma  3  del  d.lgs.  504/1992
  perche'  in  contrasto  con i disposti di cui agli articoli 76 e 77
  della Costituzione.
    Ha  chiesto,  quindi,  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
  costituzionale  per la decisione in merito all'eccesso di delega da
  parte del Governo.
    Il   comune  di  Latina,  in  persona  del  sindaco  pro-tempore,
  rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Manchisi, nella comparsa di
  costituzione e risposta depositata il 13 aprile 1999, ha chiesto il
  rigetto  del  ricorso  ritenendo  la  ricorrente  soggetto  passivo
  dell'I.C.I. ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. 504/1992.
    Nessuna osservazione e' stata formulata dalla parte resistente in
  merito  all'eccezione  preliminare  di incostituzionalita' di detta
  norma.
    All'odierna  seduta,  comparsa  soltanto  la parte ricorrente, la
  stessa ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione preliminare.

                       Considerato in diritto

    L'eccezione  preliminare  proposta  dalla  parte  ricorrente,  va
  esaminata  in  relazione  all'applicabilita',  al  caso  di specie,
  dell'art. 3,  n. 2  del  d.lgs.  30 dicembre 1992 n. 504, emanato a
  norma dell'art. 4 della legge n. 421/1992, alla portata della norma
  delegante  e  delegata  ed  alla  conformita'  di  quest'ultima  ai
  principi e criteri direttivi determinati dal delegante.
    Sul  primo  punto,  l'art. 3  n. 2  del d.lgs. 504/1992 suddetto,
  include  tra  i  soggetti  passivi  dell'I.C.I., anche i concedenti
  diritti   di   superficie   con   possibilita'   di   rivalsa   sul
  concessionario,  per  cui la ricorrente rientrerebbe nella sfera di
  applicazione   di   detta   norma  sussistendo  l'obbligazione  nei
  confronti del concedente.
    L'art. 58,  comma  1,  lettera  a),  del d.lgs. 15 dicembre 1997,
  n. 446,  ha  rimodificato  il  testo  originario  inserendo  tra  i
  soggetti passivi dell'imposta, anche i titolari di diritti reali di
  superficie,  confermando,  cosi',  le  disposizioni  contenute  nel
  decreto emesso su delega del Parlamento.
    Sull'applicabilita' di quest'ultimo alla fattispecie in esame, si
  fa  richiamo  ai  principi  generali  enunciati negli artt. 10 e 11
  disp.  prel.,  per  cui  anche  la  legge  tributaria,  come quella
  ordinaria,  non  dispone  che  per  l'avvenire; essa non ha effetto
  retroattivo eccezion fatta per particolari disposizioni dettate dal
  legislatore ordinario con intervento tardivo nella disciplina di un
  fatto che si e' gia' verificato. In effetti, non e' improbabile che
  talvolta  la nuova legge introduca un tributo su presupposti che si
  sono   gia'   concretizzati  prima  della  sua  entrata  in  vigore
  (retroattivita' propria).
    In  dette  circostanze,  la  legge  esplica  i  suoi  effetti per
  l'avvenire, secondo l'art. 11 disp. prel., sottoponendo, in seguito
  alla  quantificazione  retroattiva  di  un  complesso  di fatti, un
  soggetto  passivo  ad  obblighi che non sussistevano nel momento in
  cui  si  sono  attuati  certi  accadimenti, obblighi, peraltro, che
  saranno,   in   genere,  soddisfatti  secondo  le  modalita'  della
  disciplina  introdotta  dalla  nuova legge (Micheli in Enciclopedia
  del diritto).
    Il  caso  di  specie,  quindi,  non  rientrando  tra le eccezioni
  prospettate, e' regolato dalla norma contenuta nell'art. 3, comma 2
  del  d.lgs.  504/1992,  ritenuta  dal  ricorrente  incostituzionale
  perche' non prevista dalla legge delega n. 421/1992.
    Orbene,  l'art. 77,  primo  comma, della Costituzione, stabilisce
  che  il  "Governo  non puo' adottare decreti aventi valore di legge
  senza  delegazione  delle Camere", mentre nell'art. 76 si legge che
  "l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegata al
  Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
  soltanto  per tempo limitato e per oggetti definiti". Tale disposto
  costituzionale  sembra  riferirsi ad una legge parlamentare che non
  si  limiti  a  circoscrivere  l'ambito  della potesta' delegata, ma
  costituisca piuttosto una legge quadro alla quale il Governo dovra'
  dare attuazione.
    In  altri  termini,  il legislatore delegato, per essere in linea
  con il dettame costituzionale, deve uniformarsi alle determinazioni
  della   legge  delega,  cioe'  deve  specificare  gli  oggetti  con
  riferimento  ai  vari  tipi  di  rapporti  e  situazioni giuridiche
  rientranti   nell'ambito  della  materia  trattata,  rispettare  le
  direttive   vincolanti  perseguendo  quelle  determinate  finalita'
  volute dal delegante, garantire date esigenze, tener presenti certi
  interessi,  o,  infine,  dare attuazione ai principi indicati dalla
  legge di delega secondo le modalita' tecniche prestabilite.
    Nella  fattispecie  in  esame,  con  l'art. 4  della legge delega
  n. 421/1992,  e'  stato  delegato  il Governo ad emanare un decreto
  legislativo  diretto  all'istituzione,  a decorrere dall'anno 1993,
  dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), con i seguenti principi
  e criteri direttivi:
        1) applicazione  dell'I.C.I.  sul  valore dei fabbricati, dei
  terreni   agricoli  e  delle  aree  fabbricabili  a  qualsiasi  uso
  destinate  e  attribuzione della titolarita' dell'impresa al comune
  ove sono ubicati gli immobili;
        2) assoggettamento   all'imposta,   per   anni   solari,  del
  proprietario  dell'immobile  ovvero  del  titolare  del  diritto di
  usufrutto,  uso  o  abitazione sullo stesso, anche se non residente
  nel  territorio  dello Stato; l'imposta e' dovuta proporzionalmente
  al periodo ed alla quota di possesso nel corso dell'anno.
      Il  d.lgs.  del  30 dicembre 1992 n. 504, emanato dal Governo a
  norma dell'art. 4 della legge n. 421/1992, all'art. 3 statuisce che
  i soggetti passivi dell'I.C.I. sono:
        1) il  proprietario  dell'immobile possessore dei fabbricati,
  di  aree  fabbricabili  e  di terreni agricoli, siti nel territorio
  dello  Stato,  a  qualsiasi  uso  destinati,  ivi  compresi  quelli
  strumentali  o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita'
  dell'impresa,  ovvero  il  titolare del diritto di usufrutto, uso o
  abitazione  sugli  stessi,  anche  se  non residenti nel territorio
  dello  Stato  o se non hanno ivi sede legale o amministrativa o non
  vi esercitano l'attivita';
        2) per  gli  immobili  concessi  in  superficie,  enfiteusi o
  locazione  finanziaria,  soggetto  passivo  e'  il  concedente  con
  diritto di rivalsa, rispettivamente, sul superficiario, enfiteuta o
  locatario.
    Quest'ultimo  comma,  aggiunto  quale  completamento dei soggetti
  passivi  indicati  nella  legge delega, sembra porsi al di fuori di
  quei  criteri  direttivi  della  stessa e di cui e' fatto esplicito
  riferimento  nell'art. 76  della  Costituzione. In effetti la legge
  delega  aveva  limitato  l'assoggettamento  all'imposta soltanto ai
  soggetti  di  cui  all'art. 4  n. 2  tra  i quali non sono compresi
  quelli  ai  quali  il comma aggiunto al d.lgs. 504/1992 emanato dal
  Governo fa riferimento.
    Si  potrebbe  obiettare  che la legge delega, nell'individuare il
  proprietario  dell'immobile  quale  soggetto  passivo dell'imposta,
  abbia  voluto riferirsi anche al superficiario, che, in effetti, e'
  titolare di un diritto reale.
    In merito si fa richiamo all'art. 952 del c.c. ove sono precisati
  i due modi di essere del diritto di superficie: diritto, costituito
  dal  proprietario,  di  fare  e mantenere al di sopra del suolo una
  costruzione  a  favore  di  altri  che  ne  acquista  la proprieta'
  (concessione  ad  aedificandum)  ed  il diritto di proprieta' sulla
  costruzione  gia' esistente alienata separatamente dalla proprieta'
  del suolo.
    E'  stato  sostenuto che non sempre si ha un diritto sul suolo in
  presenza   di  una  costruzione  sul  suolo  altrui:  tale  diritto
  esisterebbe,   oltre   che   nella   concessione  ad  aedificandum,
  nell'ipotesi   di   costruzione   eseguita   sulla  base  di  detta
  concessione,  ma  non  sussisterebbe  nell'ipotesi  di  costruzione
  esistente   alienata   separatamente   dal   suolo.   Si   dovrebbe
  distinguere,  quindi,  una proprieta' superficiaria, che si avrebbe
  nel  primo  caso,  da  una proprieta' separata che riguarderebbe il
  secondo  (Salis  in  Riv.  Giur.  Ed.  1965).  In altri termini, si
  tratterebbe  di  mantenere  distinti  il diritto di costruire ed il
  diritto  di mantenere la costruzione, per giungere alla conclusione
  che quest'ultimo sussisterebbe quando la costruzione sia effettuata
  in  base ad una concessione ad aedificandum, mentre sarebbe escluso
  quando la costruzione gia' esistente venga alienata.
    Nel  caso  di specie, ai sensi dell'art. 35 della legge 865/1971,
  la  superficie concessa ad aedificandum e' patrimonio indisponibile
  del  comune essendo inserita nei piani di zona previsti dalla legge
  n. 167, mentre il fabbricato costruito e' vincolato alla superficie
  stessa  per  effetto delle clausole contrattuali volute dalla norma
  citata  e  trasfuse  nel  contratto  di  concessione. Il diritto di
  superficie,  inoltre,  anche  se  nel  godimento del superficiario,
  resta "congelato" fino alla scadenza pattuita.
    Il d.lgs. 504/1992 che ha istituito l'I.C.I., all'art. 2, comma 1
  lettera   a),   nell'identificare   il   fabbricato  quale  oggetto
  dell'imposta,  ha definito il medesimo "unita' immobiliare iscritta
  o   che   deve   essere   iscritta  nel  catasto  edilizio  urbano,
  considerandosi  l'area  occupata  dalla costruzione e quella che ne
  costituisce  la pertinenza, parte integrante del medesimo"; nessuna
  scissione,   quindi,  si  evince  dalla  norma,  tra  superficie  e
  costruzione,  anzi,  un'unica  deduzione  e'  possibile,  cioe' che
  l'oggetto impositivo e' costituito dall'insieme.
    Pertanto,  ritiene  questa commissione che sussistono sufficienti
  motivi  nel  ritenere  che  sia  non  manifestamente  infondata  la
  questione  di  illegittimita'  costituzionale sollevata dalla parte
  ricorrente  e  cioe'  che  il  Governo,  nella  determinazione  dei
  soggetti passivi dell'imposta e piu' specificamente, con l'aggiunta
  dei  soggetti  di  cui al comma 2, dell'art. 3 del decreto delegato
  abbia  ecceduto  nella delega del Parlamento ponendosi in contrasto
  con   i   principi   di   cui  agli  artt.  76  e  77  della  Carta
  costituzionale.
    Detta  argomentazione  e'  sostenuta  anche dal successivo d.lgs.
  n. 446  del  15  dicembre  1997,  in vigore dal 1o gennaio 1998, il
  quale  con l'art. 58, comma 1 lettera a) ha sostituito l'art. 3 del
  d.lgs.  30  dicembre  1992  n. 504 indicando quali soggetti passivi
  dell'I.C.I.  il  proprietario  di  immobili  di  cui  al  comma  2,
  dell'art. 1  di  detto decreto, ovvero il titolare di diritto reale
  di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi,
  anche  se  non  residenti nel territorio dello Stato o se non hanno
  ivi sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attivita'.
    Quanto  alla  rilevanza  della questione ai fini del decidere, la
  sorte  del  ricorso  appare  indissolubilmente legata all'esito del
  giudizio di costituzionalita' della norma predetta.
    Ritiene  questo  collegio,  quindi, di sollevare nei limiti e nei
  sensi  sopra  indicati  la questione di legittimita' costituzionale
  dell'art. 3,  comma  2,  del  d.lgs.  30  dicembre  1992  n. 504 in
  relazione  agli  artt. 76  e 77 della Costituzione, con contestuale
  sospensione   del   presente  giudizio  sino  all'esito  di  quello
  incidentale di legittimita' costituzionale.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134  Cost.,  1,  della  legge  costituzionale 9
  febbraio 1948, n. 1, e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, in relazione
  agli   artt. 76   e   77   Cost.,   la  questione  di  legittimita'
  costituzionale  dell'art. 3,  comma  2 del d.lgs. 30 dicembre 1992,
  n. 504;
    Sospende  il  giudizio instaurato dalla ricorrente con il ricorso
  specificato  in  epigrafe  fino  alla  conclusione  della  deferita
  questione  di legittimita' costituzionale e dispone la trasmissione
  degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  segreteria di questa commissione, la
  presente  ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in  causa  ed al
  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e comunicata ai Presidenti
  delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Camera di Consiglio il 23 giugno 1999.
                     Il presidente: Di Girolamo
00C0226