N. 111 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 giugno 1999
Ordinanza emessa il 23 giugno 1999 dalla Commissione tributaria provinciale di Latina sul ricorso proposto da Selvi Gabriella contro il comune di Latina Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Soggetto passivo per gli immobili concessi in superficie - Assoggettamento del concedente, con diritto di rivalsa sul superficiario - Eccesso di delega. - D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, comma 2. - Costituzione, art. 76 e 77 in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4.(GU n.13 del 22-3-2000 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 501/1999, depositato il 2 febbraio 1999, avverso l'avviso di liquidazione I.C.I., anno 95, emesso dal comune di Latina, proposto da: Selvi Gabriella, residente in Latina, in via Ambrifi. Ritenuto in fatto Il comune di Latina - Settore finanze - Ufficio I.C.I., in data 30 novembre 1998, ha notificato alla sig.ra Selvi Gabriella in Carcasole, l'avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni I.C.I. n. 1694/94L, per l'anno 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 504/1992, ha chiesto il pagamento dell'importo complessivo di L. 486.745, di cui L. 303.000 per differenza di imposta dovuta sugli immobili distinti in Catasto ai F.171 (n. 1973 Cat. A/7 C1.2) e 169 (n. 24 sub.50 - Cat. A/2 - cl. 3 e sub.156, Cl.C/6 - cl.1) e la restante somma a titoli di sanzioni amministrative (d.lgs. 504/1992), interessi di mora (art. 17 legge n. 146/1998), spese. La contribuente, in data 2 febbraio 1999 ha depositato ricorso avverso detto provvedimento sostenendo quando segue: la costruzione e' stata realizzata dalla Cooperativa "Orchidea" S.r.l. di Latina, titolare del diritto di superficie conseguito, ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con atto di convenzione del 20 febbraio 1979, rep. 350, registrato a Latina il 21 aprile 1983 al n. 2298, trasferito ai soci, unitamente all'alloggio, con atto registrato a Latina il 1o aprile 1983 al n. 2298; l'art. 4, lett. a), n. 2 della legge delega 23 dicembre 1992, n. 421 ha indicato quali soggetti passivi dell'imposta esclusivamente il proprietario dell'immobile, il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso; l'art. 3, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 4 della legge n. 421/1992, ha arbitrariamente ampliato la rosa dei soggetti passivi includendovi anche il concedente dei diritti reali di superficie, enfiteusi o locazione finanziaria, con diritto di rivalsa, rispettivamente sul superficiario, enfiteuta o locatario, in violazione degli artt. 76 e 77 della Carta costituzionale. Con memoria aggiunta, la ricorrente ha ribadito le richieste formulate nel ricorso, tra cui la nullita' del provvedimento impugnato, sollevando, in via pregiudiziale, eccezione di incostituzionalita' dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 504/1992 perche' in contrasto con i disposti di cui agli artt. 76 e 77 della Costituzione. Ha chiesto, quindi, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in merito all'eccesso di delega da parte del Governo. Il comune di Latina, in persona del sindaco pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Manchisi, nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 13 aprile 1999, ha chiesto il rigeto del ricorso ritenendo la ricorrente soggetto passivo dell'I.C.I. ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 504/1992. Nessuna osservazione e' stata formulata dalla parte resistente in merito all'eccezione preliminare di incostituzionalita' di detta norma. All'odierna seduta, comparsa soltanto la parte ricorrente, la stessa ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione preliminare. Considerato in diritto
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 110/2000). 00C0227