N. 114 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 dicembre 1999
Ordinanza emessa il 1o dicembre 1999 dal tribunale di Reggio Calabria sezione distaccata di Melito di Porto Salvo nel procedimento civile vertente tra il comune di Ischia e Grafica Nappa S.d.f. ed altra Enti locali - Stato di dissesto finanziario - Risanamento - Blocco a tempo indeterminato delle procedure di esecuzione forzata nei confronti dell'ente - Sottrazione al creditore del proprio "bene-titolo di credito" fino alla conclusione della procedura amministrativa di liquidazione, non vincolata a termini prefissati per legge - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Contrasto con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. - D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 89. - Costituzione, artt. 3, 24 e 10, primo comma in relazione alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, artt. 5 e 6, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848; Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 1.(GU n.13 del 22-3-2000 )
IL TRIBUNALE Visti gli atti e documenti allegati della procedura recante il n. 4180/1998; il g.o.t. sciolta la riserva che precede; Premesso che con atto di pignoramento c/o terzi ritualmente notificato, la Grafica Nappa S.n.c. procedeva ad esecuzione forzata nei confront del comune di Ischia (NA), con terzo pignorato E.P.I. S.p.a. e per l'effetto conveniva i rispetti legali rappresentanti pro-tempore davanti alla Pretura circondariale di Reggio Calabria per l'udienza del 28 ottobre 1998. A tale udienza veniva resa la dichiarazione di terzo da parte del direttore del CUAS calabria muniti di apposita procura notarile. Il comune di Ischia proponeva formale opposizione. Questo giudicante, rilevato che i motivi di opposizione erano fondati sia sull'art. 11, legge n. 68/1993 legge abbrogata dall'art. 123 del d.lgs. n. 77/1995 e sia sull'art. 81 e seguenti d.lgs. n. 77/1995, riteneva di dovere chiamare in causa la commissione straordinaria del comune, quale organo legittimato a contraddire per le situazioni di dissesto, cio' in virtu' del regolamento di attuazione dell'art. 21 della legge n. 68/1993. All'udienza del 26 maggio 1999 anche quest'organo si costituiva con comparsa di risposta. Essendosi regolarmente formato il contraddittorio, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta a sentenza. Motivi di opportunita' richiedono un attento esame costituzionale della normativa alla luce anche della sentenza della commissione di giustizia sui diritti dell'uomo in materia di proroga degli sfratti, materia per molti versi analoga alla fattispecie odierna per i motivi che qui vengono illustrati.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 113/2000). 00C0233