N. 115 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 ottobre 1999
Ordinanza emessa l'11 ottobre 1999 dal tribunale di Frosinone nel procedimento civile vertente tra A.S.L. di Frosinone e Community Service S.r.l. ed altra Sanita' pubblica - Regione Lazio - contratti di fornitura di beni e servizi stipulati dalle Aziende Sanitarie Locali - Obbligazioni pecuniarie - Interessi moratori - Previsione con legge regionale di misura del saggio degli interessi diversa da quella stabilita dal codice civile (art. 1224) - Travalicamento dai limiti della potesta' regionale. - Legge regione Lazio 22 aprile 1989, n. 22, art. 53, comma 2, all. B. - Costituzione, artt. 3, primo comma e 117.(GU n.13 del 22-3-2000 )
IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 474 r.g.c.c. dell'anno 1997 avente per oggetto: "opposizione a decreto ingiuntivo" e vertente tra Azienda unita' sanitaria locale Frosinone, in persona del direttore generale legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Quintiliani, attore, Community Service S.r.l., in persona del liquidatore rag. Alessandro Longhi, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Mastrangeli ed Alfonso Alegiani, convenuto, regione Lazio, in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv, Angelo Forestieri, terzo chiamato. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 17 aprile 1997, l'Azienda unita' sanitaria locale di Frosinone proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 61/1997 del 7 marzo 1997 del presidente del tribunale di Frosinone, emesso ad istanza della Community Service S.r.l. in liquidazione e relativo al pagamento della somma di L. 167.475.859 a titolo di interessi per ritardato pagamento del corrispettivo dell'appalto dei servizi di cucina e mensa nei presidi ospedalieri di Sora, Isola Liri ed Arpino, di pertinenza della U.S.L. FR7 Sora, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Gli interessi moratori richiesti erano calcolati al tasso e con le procedure stabilite dagli artt. 35 e 36 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, richiamato espressamente dall'art. 53 del capitolato d'oneri allegato alla legge regionale del Lazio del 22 aprile 1989, n. 22. L'opponente deduceva la propria carenza di legittimazione passiva, in base alla disciplina istitutiva delle A.U.S.L., a partire dalla legge n. 794/1994 che espressamente vieta alle regioni di far gravare sulle aziende i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle Unita' sanitarie locali; di tali debiti doveva rispondere invece la regione Lazio, non essendo comunque l'A.U.S.L. succeduta a titolo universale alle unita' sanitarie soppresse. Deduceva inoltre l'improponibilita' della domanda a cagione della clausola compromissoria arbitrale contenuta nel contratto di appalto; nel merito l'infondatezza giuridica della pretesa creditoria per difetto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c. La creditrice opposta si costituiva con comparsa, contestando in fatto ed in diritto il fondamento dell'opposizione sotto ogni profilo e chiedendone il rigetto con vittoria di spese; limitava comunque la domanda contro la U.S.L. alla somma di L. 112.077.449 quali interessi sui corrispettivi delle prestazioni rese nel periodo dal 1o luglio 1994 al 28 febbraio 1996. Autorizzata all'udienza del 23 giugno 1997 la chiamata in causa della regione Lazio, la Community Service citava l'ente territoriale per l'udienza del 24 novembre 1997 chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 55.398.410 per interessi maturati fino al 30 giugno 1994. La regione si costituiva in giudizio con comparsa chiedendo a sua volta che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva; emessa in data 1o giugno 1998 ordinanza esecutiva ex art. 186-ter c.p.c. contro la regione per la somma di L. 55.398.410 oltre spese, sulle conclusioni precisate all'udienza del 26 marzo 1999, la causa veniva trattenuta in decisione previa fissazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La questione di costituzionalita' che si sottopone all'esame dell'adita Corte attiene all'art. 53 del capitolato d'oneri allegato alla legge regionale del Lazio n. 22 del 22 aprile 1989, recante "modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 giugno 1980, n. 58 e 8 settembre 1983, n. 58 in materia di attivita' contrattuale delle unita' sanitarie locali". La norma dispone che l'amministrazione e' tenuta ad emettere i mandati di pagamento entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento della fattura e che il mancato rispetto di tale termine fa sorgere nell'impresa il diritto alla corresponsione degli interessi sulle somme dovute, al tasso e con le procedure di cui agli artt. 35 e 36 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, quale risulta integrato dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, salvo che il ritardo non dipenda da fatti imputabili all'impresa ovvero il pagamento venga sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi o da altre amministrazioni. La questione e' rilevante nel presente giudizio, perche', in caso di accoglimento della domanda proposta dal fornitore dell'unita' sanitaria locale con il rito monitorio e conseguente rigetto dell'opposizione della A.S.L., dovrebbe farsi applicazione degli interessi di mora sul credito nella misura fissata dalla citata disposizione di legge regionale, e non nella diversa misura fissata dall'art. 1224 del codice civile. La questione appare altresi' non manifestamente infondata, alla luce della costante giurisprudenza costituzionale (cfr. tra le altre Corte cost. 27 luglio 1972, n. 154, Corte cost. 11 luglio 1989, n. 391, Corte cost. 30 dicembre 1991, n. 506 e da ultimo Corte cost. 1o aprile 1998, n. 82) sul limite del "diritto privato" che incontrano le regioni nell'esercizio della propria competenza legislativa, limite basato sull'esigenza di garantire in tutto il territorio nazionale uniformita' di disciplina e di trattamento ai rapporti tra soggetti privati. La statuizione derogatoria che la norma in questione pone rispetto alla disciplina di cui all'art. 1224 c.c., stabilendo che per una determinata categoria di contraenti privati la mora nelle obbligazioni pecuniarie dia luogo al pagamento di interessi non nella misura legale, ma in misura diversa, appare in contrasto, da un lato, con il generale principio di eguaglianza, ponendo una determinata categoria di cittadini, - fornitori delle U.S.L. della regione Lazio - in posizione diversa rispetto a tutti gli altri per cio' che attiene alla disciplina dei loro rapporti contrattuali, e dall'altro lato con l'art. 117 della Costituzione, rappresentando il risultato di un'attivita' legislativa posta in essere in violazione dei limiti ed in deroga alle materie previste dalla Costituzione. Come recentemente affermato da Corte cost. n. 82/1998, che ha scrutinato la costituzionalita' dell'analoga disposizione dettata dall'art. 73, primo e terzo comma, della legge regione Marche 24 ottobre 1981, n. 31, pervenendo ad una declaratoria di illegittimita', la potesta' legislativa regionale incontra il limite cosiddetto del diritto privato, fondato, come si e' detto sull'esigenza, connessa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformita' in tutto il territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati; detto limite comporta l'inderogabilita', da parte del legislatore regionale, delle norme dettate dal codice civile per regolare l'esercizio dell'autonomia negoziale privata, sia che si tratti di norme imperative, sia che si tratti di norme destinate a regolare direttamente i rapporti tra soggetti, in assenza di diversa volonta' negoziale delle parti. Nella specie, la norma di che trattasi appare precisamente diretta a fissare la misura degli interessi dovuti nel caso di ritardo nel pagamento dei debiti delle U.S.L. verso i propri fornitori, a prescindere da qualsiasi volonta' negoziale (essendo cioe' irrilevante che le parti la richiamino o meno nel contratto volto alla regolamentazione concreta del rapporto di fornitura di beni o servizi. Essa non puo' infatti intendersi come volta semplicemente a prefigurare il contenuto di una clausola contrattuale concernente la fissazione, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile, della misura degli interessi moratori, e destinata ad operare solo in forza della sua inclusione nel contratto, accettata dalle due parti. La disposizione in questione stabilisce direttamente che in caso di ritardo e' riconosciuto all'impresa il diritto "alla corresponsione degli interessi sulle somme dovute, al tasso e con le procedure di cui agli artt. 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, quale risulta integrato dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741" cosicche' il dettato letterale lascia chiaramente intendere che la misura degli interessi e' imposta indipendentemente da qualsiasi pattuizione contrattuale. La normativa regionale tende cosi' a dettare una disciplina legale della misura del saggio di interesse, destinata a regolare direttamente il rapporto fra l'unita' sanitaria ed il fornitore, quanto meno con la forza di una statuizione che spiega efficacia in assenza di contraria pattuizione: una disciplina legale che si sostituisce, derogandovi per tutti i contratti soggetti alla predetta legge regionale, a quella derivante dagli artt. 1224 e 1284 del codice civile. Cio' e' pero' precluso al legislatore regionale, in quanto va ad incidere sulle regole civilistiche relative all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie e alle conseguenze dell'inadempimento delle stesse, regole che possono essere derogate dalla volonta' negoziale dei contraenti, ma non, in via autoritativa, da una fonte regionale (cfr. Corte cost. n. 506/1991).
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53, comma secondo del capitolato d'oneri allegato alla legge regione Lazio 22 aprile 1989, n. 22, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 117 della Costituzione; Dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio ed al Presidente della giunta regionale del Lazio e comunicata in copia al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio. Frosinone, addi' 11 ottobre 1999. Il giudice: Morante 00C0234