N. 115 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 ottobre 1999

Ordinanza  emessa  l'11  ottobre  1999 dal tribunale di Frosinone nel
procedimento  civile  vertente  tra  A.S.L.  di Frosinone e Community
Service S.r.l. ed altra
Sanita'  pubblica  - Regione Lazio - contratti di fornitura di beni e
servizi  stipulati  dalle  Aziende  Sanitarie  Locali  - Obbligazioni
pecuniarie  -  Interessi moratori - Previsione con legge regionale di
misura  del  saggio  degli  interessi diversa da quella stabilita dal
codice  civile (art. 1224) - Travalicamento dai limiti della potesta'
regionale.
- Legge  regione  Lazio 22 aprile 1989, n. 22, art. 53, comma 2, all.
  B.
- Costituzione, artt. 3, primo comma e 117.
(GU n.13 del 22-3-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
  al  n. 474 r.g.c.c. dell'anno 1997 avente per oggetto: "opposizione
  a  decreto  ingiuntivo"  e  vertente  tra  Azienda unita' sanitaria
  locale   Frosinone,   in  persona  del  direttore  generale  legale
  rappresentante  pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lucio
  Quintiliani,  attore,  Community  Service  S.r.l.,  in  persona del
  liquidatore  rag.  Alessandro  Longhi, rappresentato e difeso dagli
  avv. Antonio  Mastrangeli  ed  Alfonso Alegiani, convenuto, regione
  Lazio,  in  persona  del  presidente  pro-tempore,  rappresentato e
  difeso dall'avv, Angelo Forestieri, terzo chiamato.

                      Svolgimento del processo

    Con  atto  di  citazione  notificato il 17 aprile 1997, l'Azienda
  unita'  sanitaria locale di Frosinone proponeva opposizione avverso
  il  decreto  ingiuntivo  n. 61/1997 del 7 marzo 1997 del presidente
  del  tribunale  di  Frosinone,  emesso  ad  istanza della Community
  Service  S.r.l. in liquidazione e relativo al pagamento della somma
  di L. 167.475.859 a titolo di interessi per ritardato pagamento del
  corrispettivo  dell'appalto  dei  servizi  di  cucina  e  mensa nei
  presidi  ospedalieri  di  Sora, Isola Liri ed Arpino, di pertinenza
  della  U.S.L.  FR7  Sora,  oltre  interessi e spese della procedura
  monitoria.
    Gli  interessi  moratori richiesti erano calcolati al tasso e con
  le  procedure  stabilite  dagli  artt. 35 e 36 del d.P.R. 16 luglio
  1962, n. 1063, richiamato espressamente dall'art. 53 del capitolato
  d'oneri allegato alla legge regionale del Lazio del 22 aprile 1989,
  n. 22.
    L'opponente   deduceva   la  propria  carenza  di  legittimazione
  passiva,  in  base  alla  disciplina  istitutiva  delle A.U.S.L., a
  partire  dalla  legge  n.  794/1994  che  espressamente  vieta alle
  regioni  di far gravare sulle aziende i debiti ed i crediti facenti
  capo alle gestioni pregresse delle Unita' sanitarie locali; di tali
  debiti  doveva  rispondere  invece  la  regione  Lazio, non essendo
  comunque  l'A.U.S.L.  succeduta  a  titolo  universale  alle unita'
  sanitarie soppresse.
    Deduceva inoltre l'improponibilita' della domanda a cagione della
  clausola   compromissoria  arbitrale  contenuta  nel  contratto  di
  appalto;   nel   merito   l'infondatezza  giuridica  della  pretesa
  creditoria per difetto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c.
    La  creditrice opposta si costituiva con comparsa, contestando in
  fatto  ed  in  diritto  il  fondamento  dell'opposizione sotto ogni
  profilo  e  chiedendone  il rigetto con vittoria di spese; limitava
  comunque  la  domanda contro la U.S.L. alla somma di L. 112.077.449
  quali  interessi  sui  corrispettivi  delle  prestazioni  rese  nel
  periodo dal 1o luglio 1994 al 28 febbraio 1996.
    Autorizzata  all'udienza  del 23 giugno 1997 la chiamata in causa
  della   regione   Lazio,   la   Community   Service  citava  l'ente
  territoriale  per  l'udienza  del  24  novembre 1997 chiedendone la
  condanna  al  pagamento  della somma di L. 55.398.410 per interessi
  maturati fino al 30 giugno 1994.
    La regione si costituiva in giudizio con comparsa chiedendo a sua
  volta  che  venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione
  passiva;  emessa  in  data  1o  giugno  1998 ordinanza esecutiva ex
  art. 186-ter c.p.c. contro la regione per la somma di L. 55.398.410
  oltre  spese,  sulle conclusioni precisate all'udienza del 26 marzo
  1999, la causa veniva trattenuta in decisione previa fissazione dei
  termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie
  di replica.
    La  questione  di  costituzionalita'  che  si sottopone all'esame
  dell'adita   Corte   attiene  all'art. 53  del  capitolato  d'oneri
  allegato  alla  legge regionale del Lazio n. 22 del 22 aprile 1989,
  recante  "modifiche  ed integrazioni alle leggi regionali 14 giugno
  1980,  n. 58  e  8  settembre  1983,  n. 58 in materia di attivita'
  contrattuale delle unita' sanitarie locali".
    La  norma  dispone  che l'amministrazione e' tenuta ad emettere i
  mandati   di  pagamento  entro  e  non  oltre  novanta  giorni  dal
  ricevimento della fattura e che il mancato rispetto di tale termine
  fa  sorgere  nell'impresa  il  diritto  alla  corresponsione  degli
  interessi  sulle  somme  dovute, al tasso e con le procedure di cui
  agli  artt. 35  e  36  del  d.P.R.  16  luglio 1962, n. 1063, quale
  risulta integrato dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741,
  salvo  che  il  ritardo non dipenda da fatti imputabili all'impresa
  ovvero  il  pagamento  venga  sospeso per fatti impeditivi posti in
  essere da terzi o da altre amministrazioni.
    La questione e' rilevante nel presente giudizio, perche', in caso
  di  accoglimento  della  domanda proposta dal fornitore dell'unita'
  sanitaria  locale  con  il  rito  monitorio  e  conseguente rigetto
  dell'opposizione  della  A.S.L.,  dovrebbe farsi applicazione degli
  interessi  di  mora  sul  credito nella misura fissata dalla citata
  disposizione di legge regionale, e non nella diversa misura fissata
  dall'art. 1224 del codice civile.
    La  questione  appare altresi' non manifestamente infondata, alla
  luce  della  costante  giurisprudenza  costituzionale  (cfr. tra le
  altre  Corte  cost.  27  luglio 1972, n. 154, Corte cost. 11 luglio
  1989,  n. 391,  Corte  cost.  30  dicembre 1991, n. 506 e da ultimo
  Corte cost. 1o aprile 1998, n. 82) sul limite del "diritto privato"
  che  incontrano  le regioni nell'esercizio della propria competenza
  legislativa,  limite  basato sull'esigenza di garantire in tutto il
  territorio  nazionale uniformita' di disciplina e di trattamento ai
  rapporti tra soggetti privati.
    La  statuizione  derogatoria  che  la  norma  in  questione  pone
  rispetto  alla disciplina di cui all'art. 1224 c.c., stabilendo che
  per  una  determinata categoria di contraenti privati la mora nelle
  obbligazioni  pecuniarie  dia  luogo  al pagamento di interessi non
  nella  misura legale, ma in misura diversa, appare in contrasto, da
  un  lato,  con  il  generale  principio di eguaglianza, ponendo una
  determinata  categoria di cittadini, - fornitori delle U.S.L. della
  regione Lazio - in posizione diversa rispetto a tutti gli altri per
  cio'  che attiene alla disciplina dei loro rapporti contrattuali, e
  dall'altro  lato  con l'art. 117 della Costituzione, rappresentando
  il  risultato  di  un'attivita'  legislativa  posta  in  essere  in
  violazione  dei  limiti  ed  in  deroga alle materie previste dalla
  Costituzione.
    Come  recentemente  affermato  da  Corte cost. n. 82/1998, che ha
  scrutinato  la  costituzionalita' dell'analoga disposizione dettata
  dall'art. 73,  primo  e  terzo comma, della legge regione Marche 24
  ottobre   1981,   n. 31,   pervenendo   ad   una   declaratoria  di
  illegittimita',  la  potesta'  legislativa  regionale  incontra  il
  limite  cosiddetto  del  diritto privato, fondato, come si e' detto
  sull'esigenza, connessa al principio costituzionale di eguaglianza,
  di  garantire  l'uniformita' in tutto il territorio nazionale delle
  regole  fondamentali  di  diritto  che  disciplinano i rapporti fra
  privati;  detto  limite  comporta  l'inderogabilita',  da parte del
  legislatore  regionale,  delle  norme dettate dal codice civile per
  regolare  l'esercizio  dell'autonomia negoziale privata, sia che si
  tratti  di norme imperative, sia che si tratti di norme destinate a
  regolare  direttamente  i  rapporti  tra  soggetti,  in  assenza di
  diversa volonta' negoziale delle parti.
    Nella  specie,  la  norma  di  che  trattasi  appare precisamente
  diretta  a  fissare  la  misura  degli interessi dovuti nel caso di
  ritardo  nel  pagamento  dei  debiti  delle  U.S.L.  verso i propri
  fornitori,  a  prescindere da qualsiasi volonta' negoziale (essendo
  cioe'  irrilevante  che le parti la richiamino o meno nel contratto
  volto  alla  regolamentazione concreta del rapporto di fornitura di
  beni o servizi.
    Essa  non  puo'  infatti  intendersi  come  volta semplicemente a
  prefigurare  il  contenuto di una clausola contrattuale concernente
  la  fissazione,  ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del codice
  civile,  della  misura  degli  interessi  moratori,  e destinata ad
  operare solo in forza della sua inclusione nel contratto, accettata
  dalle due parti.
    La  disposizione in questione stabilisce direttamente che in caso
  di   ritardo   e'   riconosciuto   all'impresa   il  diritto  "alla
  corresponsione  degli  interessi sulle somme dovute, al tasso e con
  le  procedure  di cui agli artt. 35 e 36 del decreto del Presidente
  della  Repubblica  16 luglio 1962, n. 1063, quale risulta integrato
  dall'art. 4  della  legge  10  dicembre  1981, n. 741" cosicche' il
  dettato  letterale lascia chiaramente intendere che la misura degli
  interessi  e'  imposta  indipendentemente  da qualsiasi pattuizione
  contrattuale.
    La  normativa  regionale  tende  cosi'  a  dettare una disciplina
  legale  della  misura del saggio di interesse, destinata a regolare
  direttamente  il  rapporto  fra l'unita' sanitaria ed il fornitore,
  quanto meno con la forza di una statuizione che spiega efficacia in
  assenza  di  contraria  pattuizione:  una  disciplina legale che si
  sostituisce,  derogandovi  per  tutti  i  contratti  soggetti  alla
  predetta  legge  regionale,  a  quella derivante dagli artt. 1224 e
  1284 del codice civile.
    Cio'  e' pero' precluso al legislatore regionale, in quanto va ad
  incidere  sulle  regole civilistiche relative all'adempimento delle
  obbligazioni pecuniarie e alle conseguenze dell'inadempimento delle
  stesse, regole che possono essere derogate dalla volonta' negoziale
  dei contraenti, ma non, in via autoritativa, da una fonte regionale
  (cfr. Corte cost. n. 506/1991).
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione, 1 legge 9 febbraio 1948,
  n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
  legittimita'   costituzionale   dell'art. 53,   comma  secondo  del
  capitolato  d'oneri  allegato  alla  legge  regione Lazio 22 aprile
  1989,  n. 22, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 117 della
  Costituzione;
    Dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio  e  l'immediata
  trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
  notificata  alle  parti  del giudizio ed al Presidente della giunta
  regionale  del  Lazio  e  comunicata  in  copia  al  Presidente del
  Consiglio Regionale del Lazio.
        Frosinone, addi' 11 ottobre 1999.
                         Il giudice: Morante
00C0234