N. 116 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 gennaio 2000
Ordinanza emessa il 25 gennaio 2000 dal tribunale di Treviso nel procedimento civile tra I.N.P.S. e Pavan Rosetta Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalita' di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio di eguaglianza e sulla garanzia previdenziale. - Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181 e 182, modificato dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, art. 3-bis; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, commi 1 e 5. - Costituzione, artt. 3, 24 e 38.(GU n.13 del 22-3-2000 )
IL TRIBUNALE Nella causa in grado d'appello promossa da: I.N.P.S. contro Pavan Rosetta; Ha pronunciato la seguente ordinanza con ricorso depositato il 24 gennaio 1997 l'I.N.P.S. proponeva appello avverso la sentenza n. 102/1996 del pretore di Treviso che, accogliendo parzialmente il ricorso proposto da Pavan Rosetta, riconosceva il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione di reversibilita' nella misura del 60% di quella liquidata al coniuge defunto, a far tempo da tre anni e trecento giorni anteriori il deposito del ricorso, dichiarando l'intervenuta decadenza per i ratei antecedenti tale periodo e condannando l'Istituto a corrispondere alla ricorrente le relative differenze maggiorate di interessi legali dal 121o giorno successivo alla presentazione della domanda di riliquidazione in via amministrativa. L'I.N.P.S. rilevava l'erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 47 d.P.R. n. 639/1970 e 6 legge n. 166/1991, sostenendo che alla ricorrente spettassero solo i ratei maturati dopo l'istanza in via amministrativa. In corso di causa, l'appellata - ritualmente costituita - contestava i motivi di gravame, chiedendone il rigetto, e proponeva appello incidentale relativamente al negato cumulo di rivalutazione ed interessi sulle somme dovute, in quanto, a suo dire, relative a credito maturato prima dell'entrata in vigore della legge n. 412/1991. All'odierna udienza l'I.N.P.S. chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, alla luce dell'art. 36, comma 5 della legge n. 448/1998. Ritiene il tribunale che l'art. 1 commi 181 e 182 legge n. 662/1996 e l'art. 36, comma 5 legge n. 448/1998 presentino profili d'incostituzionalita' con riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione. La stessa giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze 103/1995 e 123/1987) ha sancito la legittimita' di norme che hanno disposto l'estinzione dei giudizi pendenti, quando "tale previsione e' coerente col carattere sostanzialmente sattisfattivo della nuova legge rispetto alle pretese fatte valere dinanzi ai giudici a quibus". La normativa in esame, viceversa, nel prendere atto di un diritto gia' sorto in capo ai pensionati per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, si limita a regolarne le modalita' di adempimento in senso deteriore rispetto alle norme generali. Lungi dal produrre un arricchimento della situazione giuridica soggettiva del creditore, dunque, incide su tale situazione determinando una dilazione dei tempi di adempimento (con la previsione del pagamento degli arretrati in sei annualita': art. 1, comma 181 legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 3-bis legge n. 140/1997), la compressione della misura del soddisfacimento (con riferimento alla misura degli interessi, liquidati forfettariamente nel 5% complessivo per una mora ultradecennale: art. comma 182 legge n. 662/1996, come da ultimo modificato dall'art. 36, comma 1, legge n. 448/1998), l'esclusione della conseguenza legale dell'accoglimento delle pretese fatte valere in giudizio e fondate su situazione giuridica perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della normativa in esame (compensazione delle spese: art. 36, comma 5 legge n. 448/1998). Ne risulta la violazione dei seguenti articoli della Costituzione: art. 3, in quanto si introduce un trattamento diverso e peggiorativo, che non trova giustificazione in diversita' di situazione giuridica, per i crediti dei pensionati con diritto alla c.d. cristallizzazione; art. 24, poiche' e' vanificato il diritto di agire in giudizio per la tutela integrale del diritto sostanziale e di ottenere la conseguente rifusione delle spese sostenute (cio' che costituisce estrinsecazione della previsione costituzionale del diritto di difesa), con l'ulteriore rischio, conseguente alla dichiarazione di estinzione, di vedersi opporre poi - in via amministrativa - dall'I.N.P.S. argomentazioni ed eccezioni (ad es: superamento del limite reddituale) gia' dedotte nel giudizio dichiarato estinto e non incise dalle disposizioni della nuova normativa; art. 38, in quanto sono compressi diritti, di natura previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale. Le norme indicate regolano la fattispecie dedotta nel presente giudizio, sicche' la questione di legittimita' appare rilevante, oltreche' non manifestamente infondata.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, e 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953; Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 181 e 182 delle legge 22 dicembre 1996, n. 662, come modificati dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 442, e 36, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, per i motivi indicati nella parte motiva della presente ordinanza; Sospende il giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Treviso, addi' 25 gennaio 2000. Il presidente: Castagna 00C0235