N. 118 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 novembre 1999

Ordinanza  emessa  il  25  novembre 1999 dal Tribunale amministrativo
regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Ronzoni Luca contro
il Ministero di grazia e giustizia
Avvocato  e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della
professione  -  Giudizio  espresso  esclusivamente mediante punteggio
numerico  -  Obbligo  di  motivazione - Esclusione secondo il diritto
vivente  - Dissenso del giudice rimettente - Lamentata ingiustificata
deroga  al  principio  dell'obbligo  di motivazione dei provvedimenti
amministrativi  previsto  dalla  legge  anche per pubblici concorsi -
Incidenza   sui   principi   di   difesa   in   giudizio,  di  tutela
giurisdizionale, di imparzialita' e buon andamento della p.a., per la
difficolta' di conoscere e controllare le ragioni poste alla base del
giudizio  negativo  e  l'iter logico delle valutazioni compiute dalle
Commissioni esaminatrici.
In  via  subordinata:  Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione
per   l'esercizio  della  professione  -  Obbligo  di  motivazione  -
Esclusione  secondo  il  diritto vivente - Violazione dei principi di
uguaglianza,  di  imparzialita' e buon andamento della p.a. - Lesione
del diritto di difesa e del principio della tutela giurisdizionale.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.
(GU n.13 del 22-3-2000 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2476 del 1999
  proposto  Ronzoni  Luca,  rappresentato  e difesa dall'avv. Antonio
  Acone   e   dall'avv.  Carlo  Luca  Coppini,  presso  il  quale  e'
  elettivamente  domiciliato  in  Milano, corso di Porta Romana n. 6;
      Contro  il  Ministero  di  grazia  e giustizia, costituitosi in
  giudizio  in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso
  dall'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato in Milano, presso i cui
  uffici  e'  elettivamente  domiciliato  in  via Freguglia n. 1, per
  l'annullamento,   previa  sospensione:  del  provvedimento  di  non
  ammissione   del   ricorrente   alle   prove  orali  dell'esame  di
  abilitazione  all'esercizio della professione di avvocato (sessione
  1998/1999), nonche' di ogni altro atto e provvedimento presupposto,
  connesso  e  conseguenziale.      Visto  il  ricorso con i relativi
  allegati;       Visto   l'atto  di  costituzione  in  giudizio  del
  Ministero  di  grazia  e  giustizia;      Viste le memorie prodotte
  dalle  parti a sostegno delle rispettive difese;     Visti gli atti
  della  causa;      Udito alla pubblica udienza del 25 novembre 1999
  il relatore dott. Carlo Testori;     Uditi, altresi', i procuratori
  delle parti;     Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                              F a t t o
    Il  dott.  Luca Ronzoni ha sostenuto presso la Corte d'appello di
  Milano   le   prove  scritte  degli  esami  di  avvocato,  sessione
  1998/1999,  sulle  quali  la  commissione  d'esame  ha  espresso un
  giudizio  negativo, che ha impedito al ricorrente di essere ammesso
  all'orale.      Per  ottenere l'annullamento di tale valutazione il
  predetto  ha  adito  questo  tribunale  con il ricorso in epigrafe,
  deducendo  vizi  di  violazione  di  legge  e di eccesso di potere.
      Si   e'  costituito  in  giudizio  il  Ministero  di  grazia  e
  giustizia,  contestando le tesi sostenute nel ricorso e chiedendone
  la reiezione.     Nella Camera di consiglio del 15 luglio 1999, con
  ordinanza  n. 1840,  la  Sezione  ha  respinto la domanda cautelare
  proposta  dal  ricorrente.      All'udienza del 25 novembre 1999 la
  causa e passata in decisione.
                            D i r i t t o
    1.  -  L'illegittimita'  dell'impugnato  giudizio  negativo viene
  denunciata  nel  ricorso  sotto  molteplici  profili;  il  collegio
  ritiene  che  tra  questi  debba  essere  prioritariamente definito
  quello  riguardante  il  difetto  di  motivazione.  Cio'  in quanto
  l'obiettivo  del ricorrente e', insieme alla caducazione degli atti
  impugnati,  la  rinnovazione  del giudizio sulle sue prove scritte;
  rispetto  a  tale  obiettivo la decisione sulla censura relativa al
  profilo   motivazionale   risulta   centrale   non   solo  ai  fini
  dell'invocato annullamento del giudizio negativo gia' formulato, ma
  anche e soprattutto ai fini conformativi dell'attivita' che la p.a.
  sarebbe  chiamata  a  svolgere nell'eventualita' di un accoglimento
  del  gravame.  Percio'  il  collegio  ritiene  di  dover  esaminare
  innanzitutto la predetta censura.
    2.  -  Si  sostiene  in  proposito  che  detto giudizio, espresso
  esclusivamente  in forma numerica, attraverso voti contrasta con il
  principio  generale  enunciato  dall'art. 3,  comma 1 della legge 7
  agosto  1990,  n. 241,  a  tenore  del  quale:  "Ogni provvedimento
  amministrativo,   compresi   quelli   concernenti  l'organizzazione
  amministrativa,   lo   svolgimento  dei  pubblici  concorsi  ed  il
  personale,  deve  essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste
  dal  comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e
  le   ragioni   giuridiche   che   hanno  determinato  la  decisione
  dell'amministrazione,      in     relazione     alle     risultanze
  dell'istruttoria".
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello  dell'ordinanza  pubblicata  in precedenza (Reg. ord. n. 117
  /2000).
00C0237